Versione
24 ottobre 1989
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22 febbraio 2014
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Art. 288.
Sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) , il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale , commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) 1. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)) , il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
2. Qualora si proceda per un delitto contro la liberta' sessuale, ovvero per uno dei delitti previsti dagli articoli 530 e 571 del codice penale , commesso in danno di prossimi congiunti, la misura puo' essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 287 comma 1.
Commentari • 41
- 1. Sospensione dalla potestà genitoriale come misura cautelareAvv. Antonella Pedone · https://www.antonellapedone.com/articoli · 24 novembre 2011 · 166.75266
L'articolo 288 del Codice di procedura penale prevede, in via cautelare, la possibilità di sospendere l'esercizio della potestà dei genitori. Con il provvedimento che dispone la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, il giudice priva temporaneamente l'imputato, in tutto o in parte, dei poteri a essa inerenti.
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Giurisprudenza • 217
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 17/11/2025, n. 37334Provvedimento: […] Sentenza n. 1088 del 31/03/1992, Martinelli, Rv. 190775). La revoca della misura interdittiva applicata al ricorrente ai sensi dell'art. 288 cod. proc. pen., invece, non è stata fondata dal provvedimento impugnato su una valutazione conforme a tali principi, bensi unicamente sull'apodittico assunto secondo cui la custodia cautelare dell'GO sarebbe "idonea di per se stessa a salvaguardare il figlio minore dell'indagato ed atta a far fronte all'esigenza di allontanare il minore dal circuito criminale in cui risulta inserito": si tratta di valutazione inidonea a giustificare la decisione adottata, […]Leggi di più...
- art. 288 cod. proc. pen.·
- custodia cautelare·
- interesse all'impugnazione·
- art. 648bis cod. pen.·
- art. 648ter.1 cod. pen.·
- misure interdittive·
- art. 309 cod. proc. pen.·
- esigenze cautelari·
- art. 275 cod. proc. pen.·
- riesame·
- riciclaggio·
- autoriciclaggio·
- sospensione responsabilità genitoriale