Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2002, n. 37565
CASS
Sentenza 9 luglio 2002

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Massime1

In tema di reati contro la libertà sessuale, la circostanza attenuante fondata sulla minore gravità del caso è riferibile tanto alle condotte di violenza sessuale (art. 609-bis, comma 3, cod. pen.), eventualmente aggravate per l'età inferiore ai dieci anni della vittima (art 609- ter, comma 2, cod. pen.), quanto all'ipotesi di atti sessuali con minorenne di analoga età (art. 609-quater, comma 4, in relazione all'art. 609-ter, comma 2, cod. pen.). Ne consegue che la ricorrenza dell'attenuante non può essere negata per il solo fatto della tenera età della persona offesa, dovendosi piuttosto individuare dal giudice elementi di disvalore aggiuntivo, sulla base dei criteri delineati all'art. 133 cod. pen., rispetto all'elemento tipico dell'età inferiore ai dieci anni.

Commentario1

  • 1Cessione di stupefacenti, minore, minima offensività, attenuante, applicazioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 25 ottobre 2010

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2002, n. 37565
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37565
Data del deposito : 9 luglio 2002

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