Sentenza 23 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/04/2001, n. 5983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5983 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2001 |
Testo completo
E N O I 5 9 83 /0 1 2 63868 Z A A 5 I R , R T N 6 S Á I 2 6 - T 6 . G 9 B R U E . 1 . R P B . L I L D A R A L . D T E B D E A I , litispendenza;
T . 10/1/01; oggetto: irpeg ed ilor T S A . 6872/99; ud N N 1 I E E 3 S R S 1 I E R E . E A T T N A A M M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA Grou. 12903 composta dai magistrati presidente Michele Cantillo consigliere Enrico Altieri 66 Giulio Graziadei rel. Giuseppe Marziale 66 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Giuseppe Falcone Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente -per diritti L.150 il 26 APR. 2001 - - E R SENTENZA O IL CANCELLIERE 4 2 E L O S - sul ricorso proposto dalla . g i S l Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro, per legge a d difesa dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la medesima domiciliata in Roma via dei Portoghesi n. 12; M ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE N. 63868 S.r.l. Cooperativa Edilizia Rinascita del Tranviere, in persona del legale rappresentante Massimo Pompili, elettivamente domiciliata in Roma, via Edoardo D'Onofrio n. 43, presso il prof. dott. Antonio Lombardi, difesa dall'avv. Antonio De Benedictis per procura a margine del controricorso;
resistente per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7/3 del 26 gennaio-25 febbraio 1998; sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dario Cafiero, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Roma, in rettifica delle dichiarazioni presentate per gli anni 1982 e 1983 dalla S.r.l. Cooperativa edilizia Rinascita del tranviere, ha accertato maggiori imponibili ai fini dell'irpeg e dell'ilor; -che la Commissione tributaria provinciale di Roma, con sentenza n. 379/25 del 30 maggio 1997, ha respinto i ricorsi proposti dalla Società contro i relativi avvisi, sul rilievo che non erano stati prodotti i provvedimenti impugnati;
-che la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 7/3 del 25 febbraio 1998, resa su appello della Società, ha ther _ 2 dichiarato l'estinzione del giudizio, con riguardo all'ilor, per effetto della presentazione di domanda di condono, ed ha ritenuto infondate le pretese dell'Ufficio inerenti all'irpeg, in quanto smentite dalle prove acquisite, aggiungendo che analoga decisione, per gli stessi periodi d'imposta, era stata resa dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma il 28 settembre 1990, e poi confermata dalla Commissione di secondo grado di Roma con pronuncia del 10 gennaio 1994; -che l'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 26 marzo 1999, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, sostenendo che questa, in applicazione dell'art. 39 cod. proc. civ., dopo aver dato atto che i medesimi avvisi erano stati oggetto d'impugnazione in altro giudizio anteriormente instauratosi, avrebbe dovuto rendere declaratoria di litispendenza, perchè la predetta decisione del 10 gennaio 1994 della Commissione tributaria di secondo grado di Roma era stata impugnata dall'Ufficio davanti alla Commissione tributaria centrale ed il relativo procedimento era ancora in corso;
-che la Società ha replicato con controricorso;
-che la dichiarazione di litispendenza postula che la controversia preventivamente attivata sia effettivamente pendente (v. Cass. s.u. 15 luglio 1999 n. 398), ponendosi, in caso di definizione di essa, la diversa problematica dei riflessi del giudicato formatosi sulla medesima domanda;
化 3 a -che l'Amministrazione ha assunto con il ricorso per cassazione il verificarsi di tale presupposto, in ragione di detta impugnazione alla Commissione tributaria centrale, ma non ha fornito e non fornisce alcuna indicazione o documentazione al riguardo, così non consentendo di ravvisare la denunciata inosservanza da parte della Commissione regionale del citato art. 39 cod. proc. civ., né di fare eventuale applicazione della norma in questa sede;
-che, pertanto, il ricorso deve essere respinto;
-che si appalesa equa la compensazione delle spese, tenendosi conto che le peculiarità della vicenda processuale sono riferibili alla Società, la quale ha provocato la duplicazione dei procedimenti con reiterate impugnazioni dei medesimi atti impositivi;
p.q.m.
-rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Roma, 10 gennaio 2001 il presidente il consigliere rel. est. howo fawn and IL CANCELLIERE C1 : NO TT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.3. APR. 2001 IL CANCELLIERE C1 ISTRA NO TT REG .P.X E A D ÍA D LL TE EL R A D . A ESEN B T G TA U SEN IB 1 13 L IA R A T . R N E T A M