Sentenza 22 febbraio 1999
Massime • 1
La sopraelevazione, anche se di dimensione ridotta, comporta pur sempre un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va pertanto considerata a tutti gli effetti - e quindi anche per la disciplina delle distanze - come nuova costruzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/02/1999, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO BALDASSARRE - Presidente -
Dott. FRANCO PONTORIERI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE BOSELLI - rel. Consigliere -
Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO - Consigliere -
Dott. FRANCESCA TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NI AN, elettivamente domiciliata in Roma, via Baldo degli Ubaldi, 66 presso l'avv. Vincenzo Rinaldi, che la rappresenta e difende, con l'avv. Mario Mattei, giusta delega in atti;
- ricorrente -
IN ER, elettivamente domiciliato in Roma, via del Corso, 504 presso l'avv. Nicola Ielpo, che lo rappresenta e difende, con l'avv. Gian Maria Furlan, giusta delega in atti;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e sul ricorso proposto da
IN ER, rappresentato e difeso come sopra. - ricorrente incidentale -
contro
NI AN, rappresentata e difesa come sopra,
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 34/96 del 24.01.96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5/11/98 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Boselli;
udito l'avv. Gian Maria Furlan che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento di quello incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico Iannelli, che ha concluso per l'accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso principale, rigetto del terzo e per l'inammissibilità del ricorso incidentale per tardività, in subordine per l'inammissibilità del secondo e terzo motivo del ricorso stesso, assorbito il primo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NI AN conveniva, avanti al tribunale di Massa Carrara, AL CO e premesso che questi aveva costruito in sopraelevazione a distanza dal confine e dal proprio edificio inferiore a quella prescritta dal regolamento locale ed aveva aperto pozzi per acque luride con tubi di scarico a distanza dal confine parimenti inferiore alla prescritta, ne chiedeva la condanna alla riduzione di manufatti ed edificio alle distanze imposte, oltre al risarcimento del danno.
Il convenuto, costituitosi, eccepiva di avere eseguito soltanto il "risanamento del tetto... senza variazione alcuna di volumetria" e di avere acquisito per usucapione il diritto a mantenere le fosse settiche.
Riassunto il processo nei confronti di CH ER, erede di AL CO, nel frattempo deceduto, la predetta si costituiva confermando le conclusioni del proprio dante causa. Il tribunale, con sentenza 10.12.1991, condannava la convenuta all'arretramento della sopraelevazione alla distanza di metri cinque dal confine e rigettava le altre domande.
La corte d'appello di Genova, pronunciando sull'appello principale interposto da CH ER - quale successore di CH ER - e sull'appello incidentale proposto da NC AN, con sentenza 17.10.1995, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rigettava la domanda proposta dalla NC sul presupposto della violazione delle distanze tra le costruzioni nella sopraelevazione della controparte e confermava nel resto. La corte del merito riteneva che il "rifacimento del tetto con sopraelevazione di cm. 35" costituisse "un'opera di manutenzione straordinaria e non una nuova costruzione", non soggetta, pertanto, alle prescrizioni del "piano regolatore generale del Comune di Massa" e della legge regionale 19.02.1979 n. 10; riteneva che il CH avesse acquisito per usucapione il diritto al mantenimento delle fosse settiche, che, comunque, accertava essere definitivamente in disuso.
Contro la sentenza NC AN ricorre per cassazione con tre motivi.
CH ER resiste con controricorso e propone ricorso incidentale affidato a tre motivi cui la NC resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria;
il ricorrente incidentale ha altresì depositato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, ex art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., omessa motivazione, la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto fondato il secondo motivo di appello di controparte "in base a considerazioni giuridiche diverse da quelle svolte dall'appellante", che aveva addotto un'esiguità della sopraelevazione tale da non assumere rilevanza giuridica.
Non è fondato.
Non incorre nel vizio di ultra o extrapetizione (o di omessa motivazione) il giudice che, nel decidere la controversia, identifica i criteri normativi e svolge le argomentazioni giuridiche che ritiene applicabili e adeguate al caso sottoposto al suo giudizio, indipendentemente dalle argomentazioni giuridiche svolte dalle parti. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 12 preleggi e dell'art. 873 c.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la sopraelevazione della controparte non costituisse costruzione, ma "opera di amministrazione straordinaria", con conseguente inapplicabilità della disciplina delle distanze tra le costruzioni, mentre, a tale effetto, la sopraelevazione doveva essere considerata come costruzione. È fondato.
Una volta accertato, in fatto, che il CH aveva realizzato una sopraelevazione del proprio edificio, con conseguente modificazione della volumetria del fabbricato ed aumento della sagoma di ingombro, si doveva necessariamente configurare la sopraelevazione (anche se di dimensioni ridotte) come nuova costruzione soggetta alla disciplina delle distanze tra costruzioni su fondi finitimi (v. sentenze nn. 7837/86, 7384/86, 5828/96, 5246/97). Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 889, 1061, 2697 c.c., art. 115 c.p.c., la ricorrente censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto usucapito il diritto di controparte al mantenimento delle fosse settiche e cessata la funzionalità delle medesime, nonostante la contraddittorietà delle testimonianze sul decorso del termine di usucapione, la permanente funzionalità di fosse settiche e tubi di scarico e la irrilevanza di tale circostanza ai fini dell'osservanza delle distanze legali.
Non è fondato.
La corte del merito ha ritenuto acquisito per usucapione il diritto del CH al mantenimento delle fosse settiche, pur nella loro ubicazione a distanza dal confine inferiore a quella prescritta (considerando, in sostanza, costituita la relativa servitù per il detto titolo) adeguatamente valutando le prove acquisite in ordine al decorso del termine di usucapione: tale valutazione di merito non è infirmata dalla generica censura della ricorrente (che non specifica - come era suo onere, la Corte non essendo tenuta ad inammissibili indagini integrative - gli elementi dai quali si doveva desumere la asserita contraddittorietà delle "testimonianze"). Inammissibile, in quanto nuova, è la censura formulata sul presupposto della non apparenza delle opere.
Irrilevanti le rimanenti censure in quanto la sentenza impugnata verrebbe a reggersi, comunque, sulla autonoma argomentazione della costituzione di servitù per usucapione, non infirmata dalle precedenti censure.
Il ricorso incidentale è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 370 c.p.c.. Notificato il ricorso principale in data 18.09.1996, il ricorso incidentale è stato infatti notificato il 29.10.1996. Consegue che l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della stessa corte di appello che provvederà anche sulle spese di questo procedimento.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale e rigetta gli altri. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per un nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Genova che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 22 febbraio 1999