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Ordinanza 18 marzo 2025
Ordinanza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, ordinanza 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2596/2024 promossa da:
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
OM VI (NA) alla Via Margherita n. 33, dichiarata dal Tribunale di Nola con sentenza n.
64/2023 pubblicata il 30/06/2023, in persona del Curatore p.t. Avv. Orsola Calabria, rappresentata e difesa, in virtù di provvedimento del G.D. Dott.ssa Rosa Napolitano del 21.02.2024, con ammissione della Procedura al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 T.U.S.G. e di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed unita al presente atto mediante trasmissione telematica in copia autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 III co, dall'Avv. Pasquale Stellato (C.F.
), presso il cui studio elett.te domicilia in Portici (NA), alla Via A. Diaz n. C.F._1
116.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 06/05/1968 e res.te in OM VI (NA) alla Via S. Giovanni De Matha n. 25
CONVENUTA CONTUMACE
Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato la liquidazione giudiziale attrice ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:” in via Principale 1) accertare Controparte_2
le responsabilità innanzi ascritte ai sensi dell'art. 255 CCII, nonché degli artt. 2392, 2393, 2394,
2476, 2043, 2497 c.c., 1218 e segg. c.c., 1710 e segg. c.c., nonché ancora degli artt. 2033 e 2041
c.c. e per l'effetto: - condannare la Sig.ra a risarcire e comunque ripetere in Controparte_1
favore della procedura istante una somma pari al valore delle poste attive fotografate nel bilancio relativo all'anno 2018 e non rinvenute dalla Liquidatrice per € 251.627,00, oltre rivalutazione ed interessi;
In via Gradata 2) condannare, anche in via equitativa, la Sig.ra a Controparte_1 risarcire la curatela della somma di € 131.117,39 pari allo sbilancio fallimentare in assenza di
1 attivo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta anche equitativamente giusta e dovuta, anche all'esito della verifica delle domande tardive di ammissione al passivo;
3) condannare la Sig.ra al pagamento di spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio, oltre accessori come per legge”.
Il Giudice assegnatario del procedimento, in sede di emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. ha rilevato d'ufficio la questione di incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale delle
Imprese di Napoli, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a) del d.lgs. 168/2003, trattandosi di controversia relazione all' azione di responsabilità verso amministratore di s.r.l invitando le parti costituite a dedurre sulla questione.
Con memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata da parte attrice in data 04.10.2024 il procuratore di parte attrice ha dichiarato “di aderire alla incompetenza per materia rilevata dall'On.le Tribunale di Nola con ordinanza del 13/09/2024, e considerato che la Liquidazione Giudiziale della Pt_1
ha interesse alla prosecuzione del presente giudizio, chiede, pertanto, che l'adito Tribunale
[...]
Voglia disporre l'interruzione del giudizio e concedere un termine per la riassunzione dello stesso dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli competente per materia ex art. 3, co. 2, lett. a) del
D.lgs. 168/2003”.
A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente, avvenuta in data 04.11.2024, all'udienza del
20.02.2025, questo giudice si riservava la decisione.
Ritiene il Giudicante che, come del resto già evidenziato dal precedente giudicante, la cognizione del presente giudizio appartenga alla sezione specializzata per la materia dell'impresa, in favore della quale va, quindi, declinata la competenza.
In proposito deve premettersi che a norma dell'art. 3 del D. Lgs. 168/03 e succ. mod. e int. le sezioni specializzate sono , tra l'altro, competenti, “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte
a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le
2 opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile”.
Più in particolare, per quanto rileva ai fini in esame, tale competenza concerne, tra l'altro, l'azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dell'organo amministrativo della società a responsabilità limitata sottoposta a liquidazione giudiziale , apparendo quindi, evidente come il petitum dell'azione afferisca ad una questione di competenza del Tribunale delle imprese.
Deve pertanto declinarsi la competenza dell'adito Tribunale ordinario, vertendo la presente controversia in materia certamente riservata alla competenza della sezione specializzata dell'impresa.
Quanto alle spese processuali, nulla va disposto, stante la contumacia di parte convenuta.
Da ultimo, deve essere assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 90, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale delle Imprese di
Napoli.
P.Q.M.
• definitivamente pronunciando, dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario di Nola, per essere competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la materia dell'impresa;
• nulla per le spese;
• assegna alle parti il termine perentorio di giorni 90, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente.
Si comunichi.
Nola, 17.03.2025
Il Giudice istruttore
Dott.ssa Rosa Paduano
3
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2596/2024 promossa da:
(C.F. , con sede in Parte_1 P.IVA_1
OM VI (NA) alla Via Margherita n. 33, dichiarata dal Tribunale di Nola con sentenza n.
64/2023 pubblicata il 30/06/2023, in persona del Curatore p.t. Avv. Orsola Calabria, rappresentata e difesa, in virtù di provvedimento del G.D. Dott.ssa Rosa Napolitano del 21.02.2024, con ammissione della Procedura al patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 T.U.S.G. e di procura alle liti rilasciata su foglio separato ed unita al presente atto mediante trasmissione telematica in copia autenticata con firma digitale ai sensi dell'art. 83 III co, dall'Avv. Pasquale Stellato (C.F.
), presso il cui studio elett.te domicilia in Portici (NA), alla Via A. Diaz n. C.F._1
116.
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] in Controparte_1 C.F._2
data 06/05/1968 e res.te in OM VI (NA) alla Via S. Giovanni De Matha n. 25
CONVENUTA CONTUMACE
Il Giudice dott.ssa Rosa Paduano,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.02.2025 ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con atto di citazione ritualmente notificato la liquidazione giudiziale attrice ha convenuto in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:” in via Principale 1) accertare Controparte_2
le responsabilità innanzi ascritte ai sensi dell'art. 255 CCII, nonché degli artt. 2392, 2393, 2394,
2476, 2043, 2497 c.c., 1218 e segg. c.c., 1710 e segg. c.c., nonché ancora degli artt. 2033 e 2041
c.c. e per l'effetto: - condannare la Sig.ra a risarcire e comunque ripetere in Controparte_1
favore della procedura istante una somma pari al valore delle poste attive fotografate nel bilancio relativo all'anno 2018 e non rinvenute dalla Liquidatrice per € 251.627,00, oltre rivalutazione ed interessi;
In via Gradata 2) condannare, anche in via equitativa, la Sig.ra a Controparte_1 risarcire la curatela della somma di € 131.117,39 pari allo sbilancio fallimentare in assenza di
1 attivo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta anche equitativamente giusta e dovuta, anche all'esito della verifica delle domande tardive di ammissione al passivo;
3) condannare la Sig.ra al pagamento di spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio, oltre accessori come per legge”.
Il Giudice assegnatario del procedimento, in sede di emissione del decreto ex art. 171 bis c.p.c. ha rilevato d'ufficio la questione di incompetenza del tribunale adito in favore del Tribunale delle
Imprese di Napoli, ai sensi dell'art. 3, co. 2, lett. a) del d.lgs. 168/2003, trattandosi di controversia relazione all' azione di responsabilità verso amministratore di s.r.l invitando le parti costituite a dedurre sulla questione.
Con memoria ex art. 171 ter c.p.c. depositata da parte attrice in data 04.10.2024 il procuratore di parte attrice ha dichiarato “di aderire alla incompetenza per materia rilevata dall'On.le Tribunale di Nola con ordinanza del 13/09/2024, e considerato che la Liquidazione Giudiziale della Pt_1
ha interesse alla prosecuzione del presente giudizio, chiede, pertanto, che l'adito Tribunale
[...]
Voglia disporre l'interruzione del giudizio e concedere un termine per la riassunzione dello stesso dinanzi al Tribunale delle Imprese di Napoli competente per materia ex art. 3, co. 2, lett. a) del
D.lgs. 168/2003”.
A seguito di riassegnazione del fascicolo alla scrivente, avvenuta in data 04.11.2024, all'udienza del
20.02.2025, questo giudice si riservava la decisione.
Ritiene il Giudicante che, come del resto già evidenziato dal precedente giudicante, la cognizione del presente giudizio appartenga alla sezione specializzata per la materia dell'impresa, in favore della quale va, quindi, declinata la competenza.
In proposito deve premettersi che a norma dell'art. 3 del D. Lgs. 168/03 e succ. mod. e int. le sezioni specializzate sono , tra l'altro, competenti, “relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del
Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite all'estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte
a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della società che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le
2 opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile”.
Più in particolare, per quanto rileva ai fini in esame, tale competenza concerne, tra l'altro, l'azione di responsabilità promossa dalla curatela nei confronti dell'organo amministrativo della società a responsabilità limitata sottoposta a liquidazione giudiziale , apparendo quindi, evidente come il petitum dell'azione afferisca ad una questione di competenza del Tribunale delle imprese.
Deve pertanto declinarsi la competenza dell'adito Tribunale ordinario, vertendo la presente controversia in materia certamente riservata alla competenza della sezione specializzata dell'impresa.
Quanto alle spese processuali, nulla va disposto, stante la contumacia di parte convenuta.
Da ultimo, deve essere assegnato alle parti il termine perentorio di giorni 90, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale delle Imprese di
Napoli.
P.Q.M.
• definitivamente pronunciando, dichiara l'incompetenza per materia del Tribunale ordinario di Nola, per essere competente il Tribunale di Napoli, sezione specializzata per la materia dell'impresa;
• nulla per le spese;
• assegna alle parti il termine perentorio di giorni 90, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la riassunzione della causa dinanzi al Giudice competente.
Si comunichi.
Nola, 17.03.2025
Il Giudice istruttore
Dott.ssa Rosa Paduano
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