Articolo 12 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 11Articolo 13
Versione
23 maggio 1958
Art. 12.
I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianita' in ruoli distinti.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958