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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 18/03/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2155/2024
Verbale udienza del 18 marzo 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Graziella SCIONTI, anche per delega dell'Avv. NAPOLI
Antonio, la quale si riporta interamente agli atti difensivi e ai verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con condanna alle spese da distrarsi e lite temeraria;
Per l' l'avv. Mariangela BORGESE, per delega dell'avv. MINICUCCI e CP_1
ADORNATO, si riporta interamente agli atti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l'Avv. Maria Teresa DITTO, per delega dell'Avv. VERSACI MARIA CP_2
ROSA, si riporta interamente agli atti difensivi e chiede il rigetto della proposta opposizione e qualora venisse accolta l'opposizione si insiste per la manleva dell' con spese a carico dell'Ente impositore. CP_2
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma
Maria Cotroneo nella causa iscritta al n. R.G. 2155/2024 all'udienza del
18.03.2025 , ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Graziella Scionti (C.F. e Antonio C.F._2
Napoli (C.F. ), come da procura in atti C.F._3
ricorrente
E
(cf. Controparte_3
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.:
e Dario Cosimo Adornato, per procura generale alle C.F._4
liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Persona_1
Fiumicino, in atti
resistente
E
( cod. fisc. e p. iva , Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Rosa Versaci (cod. fisc.
), giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,21 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento nr. 09420249009859414000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 19.07.2024, emessa da Controparte_4
nei confronti dell' nella qualità di Ente impositore, con la
[...] CP_1
quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di Euro 8.827,43 - a titolo di
I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive. A tal fine deduceva che detto provvedimento traeva origine dal presunto mancato pagamento di debiti di natura previdenziale, portati dall'avviso di addebito n. 39420220002457756000, notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 29/09/2022, ed emesso dall' – Sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, causa CP_1
l'asserito mancato versamento dei Contributi I.V.S. coltivatore diretto, somme aggiuntive e sanzioni amministrative, riferibili agli anni dal 2018 al 2021, oltre spese di notificazione anno 2022; che il suindicato provvedimento risultava illegittimo e privo di qualsivoglia fondamento giuridico, in ragione della insussistenza della pretesa creditoria, annullata dal Tribunale di Palmi, Sezione
Lavoro e Previdenza, nella persona del G.L. – dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, emetteva la Sentenza n. 217/2024 pubblicata il 20/02/2024, resa nel giudizio recante RG n. 697/2023, on cui accoglieva il ricorso e annullava la somma determinata dall' ai fini del pagamento dei contributi, a titolo di CP_1
coltivatore diretto, relativa ad un credito residuo pari ad € 21.797,82, comprensivo dell'importo di cui all' avviso di addebito nr.
39420220002457756000 notificato in data 29.09.2022 ed oggetto di sgravio parziale, per € 8.636,03, e, conseguentemente, condannava l' a rimodulare CP_1
la misura dell'imposizione contributiva per i successivi anni e, precisamente nella misura del 66% per l'anno 2021 e del 50% per l'anno 2022, secondo quanto disposto dalla Legge 205/2017, nonché a regolarizzare la posizione dell'odierna ricorrente;
che, l' non dava esecuzione alla sentenza, CP_1
mediante l'annullamento dell'avviso di addebito, impugnato con il ricorso iscritto al R.G. n. 2341/2023 Tribunale di Palmi e riunito al ricorso recante R.G.
n. 697/2023, affidando il carico all'Agente della Riscossione per il prosieguo dell'azione esecutiva ed omettendo di fornire allo stesso le direttive per evitare il recupero coattivo di una pretesa creditoria inesistente e non dovuta a seguito dell'intervenuto pronunciamento dell'Autorità giudiziaria, passato in giudicato. Formulava conseguente richiesta di risarcimento del danno per lite ex art.96 c.pc. per le motivazioni espresse in narrativa e, concludeva, chiedendo” In via cautelare: 1) ricorrendone i gravi presupposti di legge, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento nr. 09420249009859414000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 19.07.2024, a mezzo cui veniva richiesto il pagamento dell'importo di Euro 8.827,43, da corrispondere all'
[...]
nonché dell'avviso di addebito ad essa sotteso, dei contestuali Controparte_4
ruoli e di ogni altro atto ad essi conseguente e susseguente;
NEL MERITO: In via principale: a) Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare nulla/annullabile
e/o inesistente l'intimazione di pagamento n. 09420249009859414000 dell'importo di
Euro 8.827,43, notificata a mezzo pec in data 19.07.2024, per invalidità, inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo, difetto del potere di agire in executivis ed eccesso di potere;
b) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e, per l'effetto, annullare
l'intimazione di prodromico titolo esecutivo e la conseguenza carenza di potere ad agire in executivis, in conseguenza dell'intervenuto pronunciamento dell'Autorità giudiziaria, cristallizzato con la con la sentenza n. 1123/2022 del 30.06.2022, passata in giudicato, con la successiva sentenza nr. 217/2024 del 20/02/2024 passata in giudicato;
c) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il seguente atto:
Avviso di addebito n. 39420220002457700, notificato tramite pec in data 22.09.2022, per l'importo complessivo di Euro 8.827,43, a mezzo cui l' – Sede di Reggio CP_1 Calabria, richiedeva il pagamento dei contributi IVS – CD oltre somme aggiuntive e sanzioni per il periodo 2018-2021, in quanto le somme ivi richieste non sono dovute per i motivi sopra enucleati;
d) Condannare la resistente ex art. 96 c.p.c. al CP_1
risarcimento dei danni da “lite temeraria” nella somma ritenuta di giustizia”
Costituitosi l' deduceva che aveva rimodulato la pretesa contributiva che CP_1
era quella recata dalla intimazione di pagamento opposta, che l'esonero a cui aveva diritto la ricorrente riguardava i contributi IVS, ma non il contributo e la maternità, pertanto, questo non poteva considerarsi come una CP_5
circostanza entrata nel giudicato visto che il Tribunale parlava “solo” dei contributi CD., quindi, per gli anni 2018/2019/2020 sono dovuti ancora il contributo e la maternità, che non erano oggetto dell'esonero (vedasi CP_5
anche l' nella circolare 36/2018)e la rimodulazione contributiva per gli CP_1
altri anni 2021 e 2022 – anch'essa non più discutibile perché coperta dalle altre due sentenze – sta a significare che in parte qua (66% e 50% ) la contribuzione era dovuta. Eccepiva che, proprio in ottemperanza ai precedenti giudicati, restavano dovuti i contributi per gli anni 2021 e 2022, nella minore misura;
per gli anni 2018/2019 e 2020 restavano dovuti il contributo e Maternità;, in CP_5
quanto le sentenze avevano dichiarati non dovuti i contributi CD, ma ovviamente quelli oggetto dell'esonero, tra i quali non rientravano il contributo e la maternità. Dunque l' proponeva domanda riconvenzionale e CP_5 CP_1
chiede lo spostamento della prima udienza, in quanto intendeva chiedere sentenza di condanna al pagamento della somma recata dalla intimazione di pagamento, corrispondente al credito effettivamente dovuto in base alle CP_1
sentenze già pronunciate. Pertanto, concludeva, chiedendo” Previa fissazione di nuova udienza per la domanda riconvenzionale, rigettare l'avverso ricorso e per l'effetto confermare l'intimazione di pagamento, corrispondente al credito attualmente dovuto;
in caso di ritenuta illegittimità della CP_1 intimazione di pagamento, in subordine, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la ricorrente a pagare all' la somma di Euro CP_1
8.827,43 a titolo di contribuzione per gli anni dal 2018 al 2021 , ovvero la diversa somma minore ritenuta di giustizia. Spese come per legge”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_2
passiva, in quanto, relativamente alle eccezioni formulate da parte avversa, unico interlocutore non può che essere l'ente impositore e non certamente la deducente, semplice esattore. Pertanto, concludeva chiedendo” In via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
4. Ritenere e dichiarare la legittimità dell'attività sino ad oggi Controparte_4
svolta da e per l'effetto, 5. Rigettare l'opposizione Controparte_4
ed ogni avversaria richiesta formulata nel ricorso in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto;
6. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della opposizione avanzata dal ricorrente, dichiarare la carenza di responsabilità di e, per Controparte_4
l'effetto manlevare l' dalla eventuale condanna alle Controparte_4
spese del presente giudizio;
8. Con vittoria di spese e compensi”.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Alla luce della documentazione versata in atti, in specie, essendosi già pronunciato il Tribunale di Palmi con sentenza n.1123/2022, sentenza n.
217/2014 del 20.02.2024 e con sentenza n. 5/2025 del 03.01.2025, laddove l' veniva invitata a rimodulare la misura dell'imposizione contributiva CP_1
per i successivi anni e, precisamente nella misura del 66% per l'anno 2021 e del
50% per l'anno 2022, secondo quanto disposto dalla Legge 205/2017”, la ricorrente non è tenuta a corrispondere l'importo richiesto dall' a titolo CP_1 di contributi a titolo di coltivatore diretto per l'anno di imposizione 2018, 2022, così come richiesto dall'avviso di addebito n. 39420220002457700, sotteso all''intimazione di pagamento n. 09420249009859414000. Per il resto si conferma quanto attestato dalle precedenti sentenze, relativamente alla rimodulazione dell'imposizione contributiva, a carico dell' e, CP_1
precisamente, nella misura del 66% per l'anno 2021 e del 50% per l'anno 2022, secondo quanto disposto dalle legge su richiamata e come statuito con le sentenze sopra richiamate.
Relativamente a quanto asserito da parte resistente, che, proprio in CP_1
ottemperanza ai precedenti giudicati, restavano dovuti i contributi per gli anni
2021 e 2022, nella minore misura;
e, che , per gli anni 2018/2019 e 2020 restavano dovuti il contributo e Maternità, nulla emerge dalla CP_5
documentazione versata in atti e asserita nella narrativa della memoria.
Pertanto, il ricorso trova fondamento e viene accolto per le motivazioni espresse.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa, secondo i valori minimi del D.M.557”014 e succ. mod., ulteriormente ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'intimazione di pagamento n.
09420249009859414000, limitatamente all'avviso di addebito l'avviso di addebito n. 39420220002457700; 2) Dichiara nullo l'avviso di addebito n addebito n. 39420220002457700., sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249009859414000, per inesistenza della sottesa pretesa creditoria, in conseguenza dell'intervenuto pronunciamento dell'Autorità giudiziaria, cristallizzato con la con la sentenza n. 1123/2022 del 30.06.2022 e , con la successiva sentenza nr.
217/2024 del 20/02/2024 e, conseguentemente, condanna l a CP_1
rimodulare la misura dell'imposizione contributiva per i successivi anni e, precisamente nella misura del 66% per l'anno 2021 e del 50% per l'anno
2022, secondo quanto disposto dalla Legge 205/2017, per come statuito con sentenze n. 1123/2022 del 30.06.2022 e sentenza nr. 217/2024 del
20/02/2024;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in € 1305,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituti;
4) Spese compensate per CP_6
4 marzo 2025
[...]
IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2155/2024
Verbale udienza del 18 marzo 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Graziella SCIONTI, anche per delega dell'Avv. NAPOLI
Antonio, la quale si riporta interamente agli atti difensivi e ai verbali di causa e chiede che la causa venga trattenuta in decisione con condanna alle spese da distrarsi e lite temeraria;
Per l' l'avv. Mariangela BORGESE, per delega dell'avv. MINICUCCI e CP_1
ADORNATO, si riporta interamente agli atti difensivi e chiede che la causa venga trattenuta in decisione;
Per l'Avv. Maria Teresa DITTO, per delega dell'Avv. VERSACI MARIA CP_2
ROSA, si riporta interamente agli atti difensivi e chiede il rigetto della proposta opposizione e qualora venisse accolta l'opposizione si insiste per la manleva dell' con spese a carico dell'Ente impositore. CP_2
IL GIUDICE
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, si ritira in camera di consiglio e, all'esito, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione come da sentenza di seguito trascritta.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma
Maria Cotroneo nella causa iscritta al n. R.G. 2155/2024 all'udienza del
18.03.2025 , ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
(C.F.: , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dagli Avv.ti Graziella Scionti (C.F. e Antonio C.F._2
Napoli (C.F. ), come da procura in atti C.F._3
ricorrente
E
(cf. Controparte_3
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avvocati MASSIMILIANO MINICUCCI (C.F.:
e Dario Cosimo Adornato, per procura generale alle C.F._4
liti Repertorio n.37875 Raccolta n.7313 del 22.3.2024 Notaio in Persona_1
Fiumicino, in atti
resistente
E
( cod. fisc. e p. iva , Controparte_4 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall' Avv. Maria Rosa Versaci (cod. fisc.
), giusta procura in atti. C.F._5
resistente
Oggetto: ricorso avverso intimazione di pagamento Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 13,21 dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente, proponeva opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento nr. 09420249009859414000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 19.07.2024, emessa da Controparte_4
nei confronti dell' nella qualità di Ente impositore, con la
[...] CP_1
quale veniva richiesto il pagamento dell'importo di Euro 8.827,43 - a titolo di
I.V.S. coltivatori diretti e somme aggiuntive. A tal fine deduceva che detto provvedimento traeva origine dal presunto mancato pagamento di debiti di natura previdenziale, portati dall'avviso di addebito n. 39420220002457756000, notificato alla ricorrente a mezzo pec in data 29/09/2022, ed emesso dall' – Sede di Reggio Calabria, nella qualità di ente impositore, causa CP_1
l'asserito mancato versamento dei Contributi I.V.S. coltivatore diretto, somme aggiuntive e sanzioni amministrative, riferibili agli anni dal 2018 al 2021, oltre spese di notificazione anno 2022; che il suindicato provvedimento risultava illegittimo e privo di qualsivoglia fondamento giuridico, in ragione della insussistenza della pretesa creditoria, annullata dal Tribunale di Palmi, Sezione
Lavoro e Previdenza, nella persona del G.L. – dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, emetteva la Sentenza n. 217/2024 pubblicata il 20/02/2024, resa nel giudizio recante RG n. 697/2023, on cui accoglieva il ricorso e annullava la somma determinata dall' ai fini del pagamento dei contributi, a titolo di CP_1
coltivatore diretto, relativa ad un credito residuo pari ad € 21.797,82, comprensivo dell'importo di cui all' avviso di addebito nr.
39420220002457756000 notificato in data 29.09.2022 ed oggetto di sgravio parziale, per € 8.636,03, e, conseguentemente, condannava l' a rimodulare CP_1
la misura dell'imposizione contributiva per i successivi anni e, precisamente nella misura del 66% per l'anno 2021 e del 50% per l'anno 2022, secondo quanto disposto dalla Legge 205/2017, nonché a regolarizzare la posizione dell'odierna ricorrente;
che, l' non dava esecuzione alla sentenza, CP_1
mediante l'annullamento dell'avviso di addebito, impugnato con il ricorso iscritto al R.G. n. 2341/2023 Tribunale di Palmi e riunito al ricorso recante R.G.
n. 697/2023, affidando il carico all'Agente della Riscossione per il prosieguo dell'azione esecutiva ed omettendo di fornire allo stesso le direttive per evitare il recupero coattivo di una pretesa creditoria inesistente e non dovuta a seguito dell'intervenuto pronunciamento dell'Autorità giudiziaria, passato in giudicato. Formulava conseguente richiesta di risarcimento del danno per lite ex art.96 c.pc. per le motivazioni espresse in narrativa e, concludeva, chiedendo” In via cautelare: 1) ricorrendone i gravi presupposti di legge, sospendere
l'efficacia esecutiva dell'intimazione di pagamento nr. 09420249009859414000, notificata a mezzo posta elettronica certificata in data 19.07.2024, a mezzo cui veniva richiesto il pagamento dell'importo di Euro 8.827,43, da corrispondere all'
[...]
nonché dell'avviso di addebito ad essa sotteso, dei contestuali Controparte_4
ruoli e di ogni altro atto ad essi conseguente e susseguente;
NEL MERITO: In via principale: a) Accogliere il presente ricorso, e per l'effetto dichiarare nulla/annullabile
e/o inesistente l'intimazione di pagamento n. 09420249009859414000 dell'importo di
Euro 8.827,43, notificata a mezzo pec in data 19.07.2024, per invalidità, inesistenza ed inefficacia del titolo esecutivo, difetto del potere di agire in executivis ed eccesso di potere;
b) Accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e, per l'effetto, annullare
l'intimazione di prodromico titolo esecutivo e la conseguenza carenza di potere ad agire in executivis, in conseguenza dell'intervenuto pronunciamento dell'Autorità giudiziaria, cristallizzato con la con la sentenza n. 1123/2022 del 30.06.2022, passata in giudicato, con la successiva sentenza nr. 217/2024 del 20/02/2024 passata in giudicato;
c) Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il seguente atto:
Avviso di addebito n. 39420220002457700, notificato tramite pec in data 22.09.2022, per l'importo complessivo di Euro 8.827,43, a mezzo cui l' – Sede di Reggio CP_1 Calabria, richiedeva il pagamento dei contributi IVS – CD oltre somme aggiuntive e sanzioni per il periodo 2018-2021, in quanto le somme ivi richieste non sono dovute per i motivi sopra enucleati;
d) Condannare la resistente ex art. 96 c.p.c. al CP_1
risarcimento dei danni da “lite temeraria” nella somma ritenuta di giustizia”
Costituitosi l' deduceva che aveva rimodulato la pretesa contributiva che CP_1
era quella recata dalla intimazione di pagamento opposta, che l'esonero a cui aveva diritto la ricorrente riguardava i contributi IVS, ma non il contributo e la maternità, pertanto, questo non poteva considerarsi come una CP_5
circostanza entrata nel giudicato visto che il Tribunale parlava “solo” dei contributi CD., quindi, per gli anni 2018/2019/2020 sono dovuti ancora il contributo e la maternità, che non erano oggetto dell'esonero (vedasi CP_5
anche l' nella circolare 36/2018)e la rimodulazione contributiva per gli CP_1
altri anni 2021 e 2022 – anch'essa non più discutibile perché coperta dalle altre due sentenze – sta a significare che in parte qua (66% e 50% ) la contribuzione era dovuta. Eccepiva che, proprio in ottemperanza ai precedenti giudicati, restavano dovuti i contributi per gli anni 2021 e 2022, nella minore misura;
per gli anni 2018/2019 e 2020 restavano dovuti il contributo e Maternità;, in CP_5
quanto le sentenze avevano dichiarati non dovuti i contributi CD, ma ovviamente quelli oggetto dell'esonero, tra i quali non rientravano il contributo e la maternità. Dunque l' proponeva domanda riconvenzionale e CP_5 CP_1
chiede lo spostamento della prima udienza, in quanto intendeva chiedere sentenza di condanna al pagamento della somma recata dalla intimazione di pagamento, corrispondente al credito effettivamente dovuto in base alle CP_1
sentenze già pronunciate. Pertanto, concludeva, chiedendo” Previa fissazione di nuova udienza per la domanda riconvenzionale, rigettare l'avverso ricorso e per l'effetto confermare l'intimazione di pagamento, corrispondente al credito attualmente dovuto;
in caso di ritenuta illegittimità della CP_1 intimazione di pagamento, in subordine, in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la ricorrente a pagare all' la somma di Euro CP_1
8.827,43 a titolo di contribuzione per gli anni dal 2018 al 2021 , ovvero la diversa somma minore ritenuta di giustizia. Spese come per legge”.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione CP_2
passiva, in quanto, relativamente alle eccezioni formulate da parte avversa, unico interlocutore non può che essere l'ente impositore e non certamente la deducente, semplice esattore. Pertanto, concludeva chiedendo” In via preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di
[...]
4. Ritenere e dichiarare la legittimità dell'attività sino ad oggi Controparte_4
svolta da e per l'effetto, 5. Rigettare l'opposizione Controparte_4
ed ogni avversaria richiesta formulata nel ricorso in quanto inammissibile, improponibile e, comunque, infondata sia in fatto che in diritto;
6. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della opposizione avanzata dal ricorrente, dichiarare la carenza di responsabilità di e, per Controparte_4
l'effetto manlevare l' dalla eventuale condanna alle Controparte_4
spese del presente giudizio;
8. Con vittoria di spese e compensi”.
All'odierna udienza, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta a sentenza.
Alla luce della documentazione versata in atti, in specie, essendosi già pronunciato il Tribunale di Palmi con sentenza n.1123/2022, sentenza n.
217/2014 del 20.02.2024 e con sentenza n. 5/2025 del 03.01.2025, laddove l' veniva invitata a rimodulare la misura dell'imposizione contributiva CP_1
per i successivi anni e, precisamente nella misura del 66% per l'anno 2021 e del
50% per l'anno 2022, secondo quanto disposto dalla Legge 205/2017”, la ricorrente non è tenuta a corrispondere l'importo richiesto dall' a titolo CP_1 di contributi a titolo di coltivatore diretto per l'anno di imposizione 2018, 2022, così come richiesto dall'avviso di addebito n. 39420220002457700, sotteso all''intimazione di pagamento n. 09420249009859414000. Per il resto si conferma quanto attestato dalle precedenti sentenze, relativamente alla rimodulazione dell'imposizione contributiva, a carico dell' e, CP_1
precisamente, nella misura del 66% per l'anno 2021 e del 50% per l'anno 2022, secondo quanto disposto dalle legge su richiamata e come statuito con le sentenze sopra richiamate.
Relativamente a quanto asserito da parte resistente, che, proprio in CP_1
ottemperanza ai precedenti giudicati, restavano dovuti i contributi per gli anni
2021 e 2022, nella minore misura;
e, che , per gli anni 2018/2019 e 2020 restavano dovuti il contributo e Maternità, nulla emerge dalla CP_5
documentazione versata in atti e asserita nella narrativa della memoria.
Pertanto, il ricorso trova fondamento e viene accolto per le motivazioni espresse.
Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto del valore della causa, secondo i valori minimi del D.M.557”014 e succ. mod., ulteriormente ridotte per mancanza di particolari questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) Accoglie il ricorso e dichiara illegittimo l'intimazione di pagamento n.
09420249009859414000, limitatamente all'avviso di addebito l'avviso di addebito n. 39420220002457700; 2) Dichiara nullo l'avviso di addebito n addebito n. 39420220002457700., sotteso all'intimazione di pagamento n. 09420249009859414000, per inesistenza della sottesa pretesa creditoria, in conseguenza dell'intervenuto pronunciamento dell'Autorità giudiziaria, cristallizzato con la con la sentenza n. 1123/2022 del 30.06.2022 e , con la successiva sentenza nr.
217/2024 del 20/02/2024 e, conseguentemente, condanna l a CP_1
rimodulare la misura dell'imposizione contributiva per i successivi anni e, precisamente nella misura del 66% per l'anno 2021 e del 50% per l'anno
2022, secondo quanto disposto dalla Legge 205/2017, per come statuito con sentenze n. 1123/2022 del 30.06.2022 e sentenza nr. 217/2024 del
20/02/2024;
3) condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
che liquida in € 1305,00, oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituti;
4) Spese compensate per CP_6
4 marzo 2025
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IL GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo