Art. 197.
Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del "Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera" di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1976, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3615 "Somme da versare al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera in relazione ai punti 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 " dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1976.
La commutazione puo' aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 .
Ai fini degli adempimenti relativi al finanziamento del "Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera" di cui al decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 , e' autorizzata l'estinzione dei titoli di pagamento tratti, nell'anno finanziario 1976, per contributi o apporti dello Stato a favore degli organismi del sistema mutualistico, mediante commutazione in quietanza d'entrata, con imputazione al capitolo n. 3615 "Somme da versare al Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera in relazione ai punti 1, 2, 3 e 4 dell' articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 , convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386 " dello stato di previsione della entrata per l'anno finanziario 1976.
La commutazione puo' aver luogo fino a concorrenza delle somme che i predetti organismi del sistema mutualistico sono tenuti a versare al fondo ai sensi del citato articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264 .