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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 17/04/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 106 /2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO di GENOVA (ADS80101740100)
appellante contro
(C.F. , assistita e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCA VIOLATO ( ) C.F._2
appellato
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso. per l'appellato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Genova depositato in data 12.3.2021
ha lamentato l'inadempimento del Controparte_1 [...] al giudicato formatosi sulla sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Genova n. 123/2013 che, nel confermare parzialmente la sentenza del Tribunale di Genova n. n. 1079/2012, aveva riconosciuto il suo diritto “alla progressione professionale, in conseguenza della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato” per il periodo di lavoro preruolo prestato negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, e 2011/2012, con conseguente conferma della condanna
Contr generica del (ora ), a corrisponderle “le differenze retributive CP_2
non prescritte, in ragione della complessiva anzianità di servizio in misura maggiorata degli interessi legali dalle scadenze al saldo”. Ha pertanto Contr chiesto la condanna del alla corresponsione delle differenze retributive per complessivi € 4.722,60, “sia in relazione al periodo di servizio preruolo svolto negli anni 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011;
2011/2012, sia per il periodo di ruolo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto
2016, data alla quale l'esponente ha compiuto un'anzianità di servizio di anni 9, e le è stato riconosciuto il primo (ma avrebbe dovuto essere il secondo) scatto retributivo (gradone “9-14 anni”)”.
Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione del credito, Parte_1
osservando che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte
d'Appello di Genova n. 123/2013 poteva impedire al più il decorso della prescrizione in relazione alle differenze retributive anteriori al primo settembre 2012, ossia all'immissione in ruolo, mentre per il periodo successivo, le differenze retributive ante marzo 2016 dovevano ritenersi prescritte. Nel merito, ha invocato la giurisprudenza secondo cui «dal momento dell'immissione in ruolo, il diritto alla progressione stipendiale non può più essere fatto valere invocando una pronuncia che aveva un
pag. 2/8 diverso fondamento - la situazione di precarietà - ed un diverso scopo – quello di garantire la non discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato - poiché non si verte in più in tema di non discriminazione tra tipologie di lavoratori ma in tema di progressione economica di un dipendente ormai facente stabilmente parte dell'amministrazione». Ha infine rilevato che all'atto dell'immissione in ruolo l'anzianità maturata nel periodo di precariato viene computata secondo una normativa di favore, in quanto il servizio prestato anche solo per 180 giorni nell'anno scolastico risulta equiparato all'anno intero. Contr Quanto agli avversi conteggi, il ne ha contestato la correttezza, sostenendo che le differenze retributive spettanti per l'intero periodo
2008/2016 oggetto di domanda ammontavano al minor importo di €
3.562,46; tenuto conto della rivalutazione per € 59,55 e delle differenze sul
TFR per € 139,80; l'importo in tesi spettante veniva quindi indicato in complessivi € 3.761,81.
Con sentenza n. 634/2023 pubblicata in data 13/10/2023 il Tribunale di
Genova - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la
PEC inviata dalla D'FO al in data 24 gennaio Parte_1
pag. 3/8 2971994 fosse superiore a quella che deriverebbe in capo al docente comparabile. Preso atto che il “in linea subordinata, ha offerto Parte_1
un diverso conteggio;
eccependo in base al servizio reso anteriormente al ruolo che le differenze retributive che possono riconoscersi alla lavoratrice sono pari complessivamente ad € 3.761,80 accessori inclusi” ha quantificato le differenze retributive spettanti alla ricorrente recependo il conteggio del MIM, rigettando “nel resto” il ricorso.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte resistente.
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 il Parte_1
chiede la riforma della suddetta sentenza ed in subordine il
[...]
contenimento della condanna nel minor importo di € 376,82, ritenendo che il Tribunale: 1) non aveva considerato che prima della notifica della diffida del 24 gennaio 2020 controparte non aveva effettuato alcun atto interruttivo della prescrizione, e pertanto gli effetti economici della ricostruzione di carriera anteriori al 24 gennaio 2015 dovevano ritenersi prescritti;
2) le differenze retributive spettanti alla docente erano unicamente quelle afferenti al pre-ruolo per il periodo 2008-2012, mentre quelle successive all'immissione in ruolo (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e fino al
31/12/2015) dovevano considerarsi prescritte. Rileva che la somma che il
Tribunale ha riconosciuto alla D'FO utilizzando i conteggi della difesa del si riferiva “a tutto il petitum e dunque a tutte le differenze Parte_1
retributive, su tutti i ratei stipendiali azionati”.
resiste e propone appello incidentale lamentando Controparte_1
l'erroneità della decisione del Tribunale di recepire i conteggi del
, contenenti errori di calcolo e tempestivamente contestati. Chiede Parte_1
pag. 4/8 pertanto la condanna del al pagamento delle differenze Parte_1
retributive nella misura di euro 4.555,81 o, in subordine, di euro 4.283,24 ed in ulteriore subordine nella misura di euro 2.964,07.
Con ordinanza in data 26.11.2024 il Collegio ha invitato le parti a produrre conteggi condivisi delle differenze retributive spettanti in forza del giudicato ed in relazione al servizio pre ruolo.
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale è infondato.
Poiché nel presente giudizio è azionata una domanda di condanna specifica successiva alla condanna generica pronunciata inter partes con sentenza passata in giudicato il 21 novembre 2017, la prescrizione delle differenze retributive relative al periodo pre ruolo risulta essere stata effettivamente interrotta dalla con diffida inviata via PEC in data 24 gennaio CP_1
2020, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Quanto alle differenze retributive successive all'immissione a ruolo, come già chiarito da questa Corte, «dal momento dell'immissione in ruolo, il diritto alla progressione stipendiale non può più essere fatto valere invocando una pronuncia che aveva un diverso fondamento - la situazione di precarietà - ed un diverso scopo – quello di garantire la non discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato - poiché non si verte in più in tema di non discriminazione tra tipologie di lavoratori ma in tema di progressione economica di un dipendente ormai facente stabilmente parte dell'amministrazione. (…) a pag. 5/8 seguito dell'immissione in ruolo viene meno il presupposto in base al quale, in applicazione del principio di non discriminazione fra lavoratore precario e lavoratore in ruolo, le sentenze avevano riconosciuto il diritto alle differenze retributive conseguenti alla progressione professionale retributiva prevista per il personale di ruolo per i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato. (cfr. sent. Corte Appello di Genova nn. 343/2017, 316/2018 e 409/2018)
La avrebbero quindi dovuto allegare le ragioni di fatto e di CP_1
diritto su cui ha fondato la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità per il periodo successivo all'immissione in ruolo. Viceversa, la ricorrente non ha contestato il decreto di ricostituzione della carriera né tanto meno dedotto che la normativa nazionale e quella contrattuale disciplinante la valorizzazione del pre-ruolo contrasta con la normativa europea in quanto comportante una discriminazione, essendosi sostanzialmente limitata a dedurre che all'immissione in ruolo la parte deve continuare a godere dei medesimi diritti senza soluzione di continuità.
Proprio perché nulla è stato allegato in ordine alla ricostituzione della carriera e alla sussistenza, a seguito di tale ricostituzione, di una discriminazione, risulta precluso ogni accertamento circa un'eventuale differenza di trattamento.
Tanto chiarito, deve peraltro rilevarsi che la sentenza impugnata, volendo quantificare le sole differenze retributive pre ruolo, ha recepito il conteggio del Ministero che, in realtà, include all'evidenza anche le differenze pag. 6/8 retributive rivendicate per il periodo successivo all'immissione in ruolo, che non possono essere riconosciute per le ragioni sopra esposte.
Aderendo all'invito del Collegio, la ha prodotto nuovo CP_1
conteggio la cui correttezza contabile è stata confermata dal Parte_1
all'udienza di discussione odierna.
Tenuto conto delle risultanze del suddetto conteggio, in accoglimento dell'appello la condanna del va ridotta al Parte_1
pagamento di euro 2.016,78 (€ 1.876,97 per differenze retributive ed
139,81 per TFR) oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
In ragione della parziale, reciproca soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per metà, e per la restante parte vanno poste a carico dell'appellante, come da dispositivo.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18,
L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello principale e respinto l'appello incidentale, riduce la condanna del al pagamento di euro Parte_1
2.016,78 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata metà delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per il primo grado come nella pag. 7/8 sentenza appellata e per il presente grado in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, compensata la restante metà; dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 17/04/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 - ha esordito rilevando che “il ricorso induce a confusione, perché frammischia ragioni diverse;
“quelle sostenute dal personale precario non immesso in ruolo (cui effettivamente l'anzianità di servizio non viene computata); e quelle del personale, già precario, successivamente immesso in ruolo, cui, all'atto dell'immissione in ruolo, l'anzianità di servizio quale precaria viene computata,” ma nel rispetto delle disposizioni di legge nazionale”. Ha rilevato che il non aveva provato che l'anzianità Parte_1
di servizio riconosciuta alla ricorrente in applicazione dell'art. 485 d.lgs. n
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO composta da:
Federico Grillo Pasquarelli PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Maria Grazia Cassia CONSIGLIERA REL. all'udienza in data 17 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. R.G. 106 /2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. AVVOCATURA DELLO P.IVA_1
STATO di GENOVA (ADS80101740100)
appellante contro
(C.F. , assistita e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'Avv. LUCA VIOLATO ( ) C.F._2
appellato
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: per l'appellante: come da ricorso. per l'appellato: come da memoria di costituzione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Genova depositato in data 12.3.2021
ha lamentato l'inadempimento del Controparte_1 [...] al giudicato formatosi sulla sentenza della Parte_1
Corte d'Appello di Genova n. 123/2013 che, nel confermare parzialmente la sentenza del Tribunale di Genova n. n. 1079/2012, aveva riconosciuto il suo diritto “alla progressione professionale, in conseguenza della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato” per il periodo di lavoro preruolo prestato negli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010,
2010/2011, e 2011/2012, con conseguente conferma della condanna
Contr generica del (ora ), a corrisponderle “le differenze retributive CP_2
non prescritte, in ragione della complessiva anzianità di servizio in misura maggiorata degli interessi legali dalle scadenze al saldo”. Ha pertanto Contr chiesto la condanna del alla corresponsione delle differenze retributive per complessivi € 4.722,60, “sia in relazione al periodo di servizio preruolo svolto negli anni 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011;
2011/2012, sia per il periodo di ruolo dal 1° settembre 2012 al 31 agosto
2016, data alla quale l'esponente ha compiuto un'anzianità di servizio di anni 9, e le è stato riconosciuto il primo (ma avrebbe dovuto essere il secondo) scatto retributivo (gradone “9-14 anni”)”.
Il convenuto si è costituito eccependo la prescrizione del credito, Parte_1
osservando che il passaggio in giudicato della sentenza della Corte
d'Appello di Genova n. 123/2013 poteva impedire al più il decorso della prescrizione in relazione alle differenze retributive anteriori al primo settembre 2012, ossia all'immissione in ruolo, mentre per il periodo successivo, le differenze retributive ante marzo 2016 dovevano ritenersi prescritte. Nel merito, ha invocato la giurisprudenza secondo cui «dal momento dell'immissione in ruolo, il diritto alla progressione stipendiale non può più essere fatto valere invocando una pronuncia che aveva un
pag. 2/8 diverso fondamento - la situazione di precarietà - ed un diverso scopo – quello di garantire la non discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato - poiché non si verte in più in tema di non discriminazione tra tipologie di lavoratori ma in tema di progressione economica di un dipendente ormai facente stabilmente parte dell'amministrazione». Ha infine rilevato che all'atto dell'immissione in ruolo l'anzianità maturata nel periodo di precariato viene computata secondo una normativa di favore, in quanto il servizio prestato anche solo per 180 giorni nell'anno scolastico risulta equiparato all'anno intero. Contr Quanto agli avversi conteggi, il ne ha contestato la correttezza, sostenendo che le differenze retributive spettanti per l'intero periodo
2008/2016 oggetto di domanda ammontavano al minor importo di €
3.562,46; tenuto conto della rivalutazione per € 59,55 e delle differenze sul
TFR per € 139,80; l'importo in tesi spettante veniva quindi indicato in complessivi € 3.761,81.
Con sentenza n. 634/2023 pubblicata in data 13/10/2023 il Tribunale di
Genova - ritenuta l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione stante la
PEC inviata dalla D'FO al in data 24 gennaio Parte_1
pag. 3/8 2971994 fosse superiore a quella che deriverebbe in capo al docente comparabile. Preso atto che il “in linea subordinata, ha offerto Parte_1
un diverso conteggio;
eccependo in base al servizio reso anteriormente al ruolo che le differenze retributive che possono riconoscersi alla lavoratrice sono pari complessivamente ad € 3.761,80 accessori inclusi” ha quantificato le differenze retributive spettanti alla ricorrente recependo il conteggio del MIM, rigettando “nel resto” il ricorso.
Le spese di lite sono state poste a carico della parte resistente.
Con ricorso depositato in data 15/04/2024 il Parte_1
chiede la riforma della suddetta sentenza ed in subordine il
[...]
contenimento della condanna nel minor importo di € 376,82, ritenendo che il Tribunale: 1) non aveva considerato che prima della notifica della diffida del 24 gennaio 2020 controparte non aveva effettuato alcun atto interruttivo della prescrizione, e pertanto gli effetti economici della ricostruzione di carriera anteriori al 24 gennaio 2015 dovevano ritenersi prescritti;
2) le differenze retributive spettanti alla docente erano unicamente quelle afferenti al pre-ruolo per il periodo 2008-2012, mentre quelle successive all'immissione in ruolo (2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 e fino al
31/12/2015) dovevano considerarsi prescritte. Rileva che la somma che il
Tribunale ha riconosciuto alla D'FO utilizzando i conteggi della difesa del si riferiva “a tutto il petitum e dunque a tutte le differenze Parte_1
retributive, su tutti i ratei stipendiali azionati”.
resiste e propone appello incidentale lamentando Controparte_1
l'erroneità della decisione del Tribunale di recepire i conteggi del
, contenenti errori di calcolo e tempestivamente contestati. Chiede Parte_1
pag. 4/8 pertanto la condanna del al pagamento delle differenze Parte_1
retributive nella misura di euro 4.555,81 o, in subordine, di euro 4.283,24 ed in ulteriore subordine nella misura di euro 2.964,07.
Con ordinanza in data 26.11.2024 il Collegio ha invitato le parti a produrre conteggi condivisi delle differenze retributive spettanti in forza del giudicato ed in relazione al servizio pre ruolo.
All'udienza del 17 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo depositato telematicamente.
L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale è infondato.
Poiché nel presente giudizio è azionata una domanda di condanna specifica successiva alla condanna generica pronunciata inter partes con sentenza passata in giudicato il 21 novembre 2017, la prescrizione delle differenze retributive relative al periodo pre ruolo risulta essere stata effettivamente interrotta dalla con diffida inviata via PEC in data 24 gennaio CP_1
2020, come correttamente rilevato dal Tribunale.
Quanto alle differenze retributive successive all'immissione a ruolo, come già chiarito da questa Corte, «dal momento dell'immissione in ruolo, il diritto alla progressione stipendiale non può più essere fatto valere invocando una pronuncia che aveva un diverso fondamento - la situazione di precarietà - ed un diverso scopo – quello di garantire la non discriminazione tra dipendenti a tempo determinato e dipendenti a tempo indeterminato - poiché non si verte in più in tema di non discriminazione tra tipologie di lavoratori ma in tema di progressione economica di un dipendente ormai facente stabilmente parte dell'amministrazione. (…) a pag. 5/8 seguito dell'immissione in ruolo viene meno il presupposto in base al quale, in applicazione del principio di non discriminazione fra lavoratore precario e lavoratore in ruolo, le sentenze avevano riconosciuto il diritto alle differenze retributive conseguenti alla progressione professionale retributiva prevista per il personale di ruolo per i periodi di durata dei singoli contratti a tempo determinato. (cfr. sent. Corte Appello di Genova nn. 343/2017, 316/2018 e 409/2018)
La avrebbero quindi dovuto allegare le ragioni di fatto e di CP_1
diritto su cui ha fondato la domanda diretta ad ottenere le differenze retributive maturate in ragione dell'anzianità per il periodo successivo all'immissione in ruolo. Viceversa, la ricorrente non ha contestato il decreto di ricostituzione della carriera né tanto meno dedotto che la normativa nazionale e quella contrattuale disciplinante la valorizzazione del pre-ruolo contrasta con la normativa europea in quanto comportante una discriminazione, essendosi sostanzialmente limitata a dedurre che all'immissione in ruolo la parte deve continuare a godere dei medesimi diritti senza soluzione di continuità.
Proprio perché nulla è stato allegato in ordine alla ricostituzione della carriera e alla sussistenza, a seguito di tale ricostituzione, di una discriminazione, risulta precluso ogni accertamento circa un'eventuale differenza di trattamento.
Tanto chiarito, deve peraltro rilevarsi che la sentenza impugnata, volendo quantificare le sole differenze retributive pre ruolo, ha recepito il conteggio del Ministero che, in realtà, include all'evidenza anche le differenze pag. 6/8 retributive rivendicate per il periodo successivo all'immissione in ruolo, che non possono essere riconosciute per le ragioni sopra esposte.
Aderendo all'invito del Collegio, la ha prodotto nuovo CP_1
conteggio la cui correttezza contabile è stata confermata dal Parte_1
all'udienza di discussione odierna.
Tenuto conto delle risultanze del suddetto conteggio, in accoglimento dell'appello la condanna del va ridotta al Parte_1
pagamento di euro 2.016,78 (€ 1.876,97 per differenze retributive ed
139,81 per TFR) oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo.
In ragione della parziale, reciproca soccombenza, le spese di entrambi i gradi di giudizio vanno compensate per metà, e per la restante parte vanno poste a carico dell'appellante, come da dispositivo.
Al rigetto dell'appello incidentale consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18,
L. 228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c., in parziale accoglimento dell'appello principale e respinto l'appello incidentale, riduce la condanna del al pagamento di euro Parte_1
2.016,78 oltre rivalutazione e interessi dalle singole scadenze al saldo;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellata metà delle spese di entrambi i gradi, liquidate per l'intero per il primo grado come nella pag. 7/8 sentenza appellata e per il presente grado in euro 1.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, compensata la restante metà; dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante incidentale, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso all'udienza del 17/04/2025
La Consigliera est. Il Presidente
Maria Grazia Cassia Federico Grillo Pasquarelli
pag. 8/8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2020 - ha esordito rilevando che “il ricorso induce a confusione, perché frammischia ragioni diverse;
“quelle sostenute dal personale precario non immesso in ruolo (cui effettivamente l'anzianità di servizio non viene computata); e quelle del personale, già precario, successivamente immesso in ruolo, cui, all'atto dell'immissione in ruolo, l'anzianità di servizio quale precaria viene computata,” ma nel rispetto delle disposizioni di legge nazionale”. Ha rilevato che il non aveva provato che l'anzianità Parte_1
di servizio riconosciuta alla ricorrente in applicazione dell'art. 485 d.lgs. n