Art. 8.
Gli impiegati del "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di eta' o del 40° anno di servizio.
I salariati inquadrati nel "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio sino al compimento del 65° anno di eta' se uomini e del 60° anno di eta' se donne.
I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza fruiscono di una anzianita' convenzionale ragguagliata ai periodo necessario per il conseguimento di tale diritto, fino ad un massimo di 5 anni.
Gli impiegati del "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio fino al compimento del 65° anno di eta' o del 40° anno di servizio.
I salariati inquadrati nel "ruolo speciale" sono trattenuti in servizio sino al compimento del 65° anno di eta' se uomini e del 60° anno di eta' se donne.
I dipendenti che alla scadenza dei termini predetti non abbiano ancora maturato il diritto al trattamento di quiescenza fruiscono di una anzianita' convenzionale ragguagliata ai periodo necessario per il conseguimento di tale diritto, fino ad un massimo di 5 anni.