Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 05/06/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato all'udienza del 05/06/2025 la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 452 /2025 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ),rappresentato e difeso dall'Avv. FODALE GIUSEPPE ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA LIBERTÀ, 40 TRAPANI
-ricorrente- contro
, rappresentato e Controparte_1
difeso dal Funzionario Dott. FONTANA VINCENZO, elettivamente domiciliato presso la sede dell'ente.
-resistente-
OGGETTO: opposizione a ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza odierna, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato in data 5/3/2025, ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn.23/0120 prot. n.1731, 23/0121 prot.
n.1714, 23/0122 prot.n.1715, 23/0123 prot. n.1719, 23/0124 prot. n.1720, 23/0125 prot.
n.1723, 23/0126 prot. n.1725 e 23/0127 prot. n.1729, emesse dall Controparte_1
di Trapani in data 10/02/2025, nei confronti della ricorrente quale obbligata
[...]
in solido.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha richiamato l'orientamento di legittimità
(Cass. Sentenza n.12563 del 08/07/2004) secondo cui l'ordinanza emessa nei confronti del fallito è inefficace.
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curatela fallimentare, in quanto soggetto estraneo all'illecito”.
La causa è stata istruita con produzione di documenti.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Le ordinanze oggetto di opposizione sono state emesse in data 10/02/2025 nei confronti del trasgressore ex amministratore della società Parte_2 [...]
, e nei confronti di quest'ultima, quale obbligato in solido. Gli atti Parte_1
sono stati notificati al curatore della società, in quanto nei frattempo dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Trapani in data 4/10/2023.
Le ordinanze-ingiunzione opposte, in quanto emesse nei confronti società fallita violano l'art 120 L. fall. ed principi in materia di concorso dei creditori.
Secondo un orientamento risalente, ma consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n.26274/2005, conf. Ord. n. 19371 del 07/07/2023), deve ritenersi fosse possibile emettere l'ordinanza-ingiunzione nei confronti della persona fisica del trasgressore perché non dichiarato fallito in proprio, essendo stata piuttosto dichiarata fallita la società di cui era stato legale rappresentante.
Al contrario, l'ordinanza ingiunzione emessa in danno della società obbligata in solido ai sensi dell'art 6 l.cit , nel frattempo in fallimento [ora Liquidazione giudiziale ], è inefficace (Cass. Sentenza n. 18729 del 06/09/2007).
L'ordinanza, invero, non è stata soltanto notificata al curatore del fallimento ma è stata emessa in danno della società quando la stessa ormai era Parte_1
stata dichiarata fallita, e pertanto non può essere piu' destinataria di atti esecutivi, che pertanto vanno dichiarati inefficaci nei confronti del fallimento.
In definitiva, il ricorso va accolto con declaratoria di inefficacia nei confronti della
2 curatela ricorrente delle ordinanze ingiunzione opposte.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. dichiara l'inefficacia nei confronti della curatela fallimentare ricorrente delle ordinanze ingiunzione oggetto di opposizione.
2. Condanna la resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00 per compenso professionale oltre iva e cpa, in favore di parte ricorrente.
Trapani, 05/06/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra
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