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Decreto 11 febbraio 2025
Decreto 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2025
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice dott. Ivana Morandin,
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento n. RG 38/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Osservato che la società ha presentato richiesta di accesso alla composizione negoziata Parte_1
della crisi di impresa;
osservato che, unitamente a tale richiesta, è stata formulata istanza di concessione di misure protettive del patrimonio;
osservato che si è proceduto alla nomina dell'esperto e la relativa nomina è stata pubblicata il
31.12.2024, unitamente alla istanza di concessione di misure protettive del patrimonio;
osservato che, in data 2.01.2025 ha depositato presso il Tribunale di Venezia istanza di Parte_1
conferma delle misure protettive erga omnes e, in particolare, con riferimento ai procedimenti già in essere;
rilevato che in data 8.01.2025 è stata fissata l'udienza del 29.01.2024, disponendo la notifica del provvedimento di fissazione di udienza all'esperto e ai primi dieci creditori per ammontare;
rilevato che si è costituito nel presente procedimento il creditore il quale ha dichiarato CP_1
di non opporsi alla conferma delle misure, purché contenuta nella minima durata temporale prevista ex lege;
rilevato che si è costituito altresì il creditore il quale si è opposto all'accoglimento della Parte_2
domanda avversaria lamentando un uso strumentale dei rimedi processuali da parte della ricorrente;
rilevato che con memoria depositata in data 28.01.2025 sono intervenuti nel presente procedimento di soci di minoranza e i quali hanno chiesto al Tribunale di accertare Pt_3 Controparte_2
l'insussistenza degli estremi per accedere alla composizione negoziata della crisi;
rilevato che è comparsa all'udienza del 29.01.2025 , in persona dei funzionari Controparte_3
delegati, la quale si è rimessa alla decisione del Tribunale in ordine alla conferma delle misure protettive richiesta dalla ricorrente;
rilevato che l'esperto ha dimesso il proprio parere, concludendo per la opportunità della conferma delle misure protettive richieste;
ritenuta, innanzitutto, la competenza del Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 19 ccii, tenuto conto che la ricorrente ha trasferito la propria sede in Milano solo in data 10.12.2024 ritenuto che il ricorso è stato tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 19 co. 1 ccii;
ritenuto che
, con riferimento al fumus, non possa che essere richiamato il parere dimesso dall'esperto, il quale ha confermato la sussistenza delle condizioni endogene per perseguire il risanamento, dipendendo lo stesso dalla disponibilità del ceto creditorio di accettare una riduzione delle proprie pretese;
considerato, in particolare, che la possibilità di un rapido passaggio da una situazione di perdite gestionali a una profittabilità già a partire dal 2025 risulterebbe realizzabile, in ragione: della già attuata discontinuità manageriale rispetto al passato;
della causa principale delle performances economiche negative della Società, ossia la commessa dell' di Piombino, la quale ha Persona_1
richiesto tempi di esecuzione più lunghi rispetto a quelli originariamente previsti, maggiori costi e riduzione/allungamento dei flussi di cassa in entrata;
dei budget ampiamente positivi delle nuove commesse acquisite grazie al supporto della capogruppo;
delle ragioni alla base del significativo debito verso l'erario (mancato riconoscimento di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo, contestato come inesistente, per euro 1,9 mln di euro e successiva transazione, con esborso eccezionale di euro 2 due milioni e conseguente incapacità della società di assolvere i debiti fiscali
Contr correnti); della volontà della controllante di utilizzare i propri crediti verso la ricorrente per il ripianamento delle perdite maturate dalla società negli scorsi esercizi, mediante conversione del capitale di debito in capitale di rischio sì da partecipare alla integrale ricapitalizzazione della Pt_1
e sostenere così il risanamento dell'azienda;
[...]
ritenuto che, allo stato, alla luce della documentazione in atti, anche come integrata dai soci di minoranza e con l'intervento di data 28.01.2025, non sia possibile CP_2 Parte_4
escludere prima facie la continuità aziendale, così come invece dedotto dai predetti intervenuti soci di minoranza ed affermato altresì da Parte_2
ritenuto, peraltro, che le vicende afferenti alla gestione della società ed ai rapporti tra socio di maggioranza e soci di minoranza potranno, se del caso, essere oggetto di accertamento nella sede più opportuna;
osservato, poi, che – come confermato dall'Esperto - la istanza avanzata ai sensi dell'art. 19 ccii appare funzionale al perseguimento del prospettato risanamento, onde evitare iniziative di singoli creditori sui beni della istante;
osservato che deve essere dato inizio immediato alle trattative con i creditori con invito all'esperto a comunicare ogni circostanza che renda opportuna la abbreviazione della durata ovvero la revoca delle concedende misure protettive;
ritenuto, per tutto quanto sin qui detto, che ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive;
P.Q.M.
conferma, ai sensi dell'art. 19 ccii, per la durata di 120 gg le misure protettive, in forza delle quali:
i) “i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”;
ii) “i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1”;
iii) “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”.
Si comunichi.
VENEZIA, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ivana Morandin
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice dott. Ivana Morandin,
a scioglimento della riserva assunta nel procedimento n. RG 38/2025, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Osservato che la società ha presentato richiesta di accesso alla composizione negoziata Parte_1
della crisi di impresa;
osservato che, unitamente a tale richiesta, è stata formulata istanza di concessione di misure protettive del patrimonio;
osservato che si è proceduto alla nomina dell'esperto e la relativa nomina è stata pubblicata il
31.12.2024, unitamente alla istanza di concessione di misure protettive del patrimonio;
osservato che, in data 2.01.2025 ha depositato presso il Tribunale di Venezia istanza di Parte_1
conferma delle misure protettive erga omnes e, in particolare, con riferimento ai procedimenti già in essere;
rilevato che in data 8.01.2025 è stata fissata l'udienza del 29.01.2024, disponendo la notifica del provvedimento di fissazione di udienza all'esperto e ai primi dieci creditori per ammontare;
rilevato che si è costituito nel presente procedimento il creditore il quale ha dichiarato CP_1
di non opporsi alla conferma delle misure, purché contenuta nella minima durata temporale prevista ex lege;
rilevato che si è costituito altresì il creditore il quale si è opposto all'accoglimento della Parte_2
domanda avversaria lamentando un uso strumentale dei rimedi processuali da parte della ricorrente;
rilevato che con memoria depositata in data 28.01.2025 sono intervenuti nel presente procedimento di soci di minoranza e i quali hanno chiesto al Tribunale di accertare Pt_3 Controparte_2
l'insussistenza degli estremi per accedere alla composizione negoziata della crisi;
rilevato che è comparsa all'udienza del 29.01.2025 , in persona dei funzionari Controparte_3
delegati, la quale si è rimessa alla decisione del Tribunale in ordine alla conferma delle misure protettive richiesta dalla ricorrente;
rilevato che l'esperto ha dimesso il proprio parere, concludendo per la opportunità della conferma delle misure protettive richieste;
ritenuta, innanzitutto, la competenza del Tribunale di Venezia ai sensi dell'art. 19 ccii, tenuto conto che la ricorrente ha trasferito la propria sede in Milano solo in data 10.12.2024 ritenuto che il ricorso è stato tempestivamente depositato ai sensi dell'art. 19 co. 1 ccii;
ritenuto che
, con riferimento al fumus, non possa che essere richiamato il parere dimesso dall'esperto, il quale ha confermato la sussistenza delle condizioni endogene per perseguire il risanamento, dipendendo lo stesso dalla disponibilità del ceto creditorio di accettare una riduzione delle proprie pretese;
considerato, in particolare, che la possibilità di un rapido passaggio da una situazione di perdite gestionali a una profittabilità già a partire dal 2025 risulterebbe realizzabile, in ragione: della già attuata discontinuità manageriale rispetto al passato;
della causa principale delle performances economiche negative della Società, ossia la commessa dell' di Piombino, la quale ha Persona_1
richiesto tempi di esecuzione più lunghi rispetto a quelli originariamente previsti, maggiori costi e riduzione/allungamento dei flussi di cassa in entrata;
dei budget ampiamente positivi delle nuove commesse acquisite grazie al supporto della capogruppo;
delle ragioni alla base del significativo debito verso l'erario (mancato riconoscimento di un credito d'imposta per ricerca e sviluppo, contestato come inesistente, per euro 1,9 mln di euro e successiva transazione, con esborso eccezionale di euro 2 due milioni e conseguente incapacità della società di assolvere i debiti fiscali
Contr correnti); della volontà della controllante di utilizzare i propri crediti verso la ricorrente per il ripianamento delle perdite maturate dalla società negli scorsi esercizi, mediante conversione del capitale di debito in capitale di rischio sì da partecipare alla integrale ricapitalizzazione della Pt_1
e sostenere così il risanamento dell'azienda;
[...]
ritenuto che, allo stato, alla luce della documentazione in atti, anche come integrata dai soci di minoranza e con l'intervento di data 28.01.2025, non sia possibile CP_2 Parte_4
escludere prima facie la continuità aziendale, così come invece dedotto dai predetti intervenuti soci di minoranza ed affermato altresì da Parte_2
ritenuto, peraltro, che le vicende afferenti alla gestione della società ed ai rapporti tra socio di maggioranza e soci di minoranza potranno, se del caso, essere oggetto di accertamento nella sede più opportuna;
osservato, poi, che – come confermato dall'Esperto - la istanza avanzata ai sensi dell'art. 19 ccii appare funzionale al perseguimento del prospettato risanamento, onde evitare iniziative di singoli creditori sui beni della istante;
osservato che deve essere dato inizio immediato alle trattative con i creditori con invito all'esperto a comunicare ogni circostanza che renda opportuna la abbreviazione della durata ovvero la revoca delle concedende misure protettive;
ritenuto, per tutto quanto sin qui detto, che ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive;
P.Q.M.
conferma, ai sensi dell'art. 19 ccii, per la durata di 120 gg le misure protettive, in forza delle quali:
i) “i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa”;
ii) “i creditori, ivi compresi le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti, nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore oppure revocare in tutto o in parte le linee di credito già concesse per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1”;
iii) “dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”.
Si comunichi.
VENEZIA, 10 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ivana Morandin