Art. 13.
I titoli di credito comunque emessi a fronte delle operazioni di cui agli articoli 8 e 12 sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
I titoli di credito comunque emessi a fronte delle operazioni di cui agli articoli 8 e 12 sono sottoposti al regime fiscale di cui all'articolo 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1228. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.