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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/03/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 5494 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2021, vertente tra:
cf, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Mele
Attrice
Contro
, cf. in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t, l'amministratore condominiale in carica, sig. , cf. CP_2 C.F._2 residente in Taranto alla ed elettivamente domiciliato in Taranto alla via CP_1
Toscana, 18 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Visconti cf che lo C.F._3
rappresenta e difende
*****
OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento dei danno.
All'udienza odierna 24 febbraio 2025, in esito alle deduzione delle parti questo
Magistrato invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano. Indi , riservava la causa per la decisione con la concessione dei termini del 190 cpc.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
1) Con atto di citazione, notificato in data 06.09.2021, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1
al Tribunale di Taranto il rassegnando le seguenti conclusioni: a) Controparte_1
ritenere e dichiarare che i danni da infiltrazione di umidità ascendenti presenti nei locali della sig.ra provengono dal suolo dell'edificio condominiale di via Marche, n.18 di Taranto, Parte_1
pertanto che lo stesso è responsabile dei danni denunciati;
b) per l'effetto condannare CP_1
il cond. di via Marche, n 13 di Taranto, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro-tempore, sig. b.1) al risarcimento per equivalente, di tutti i danni subiti e subendi CP_2 dalla sig.ra a causa delle infiltrazioni di umidità ascendenti provenienti dal suolo Parte_2
dell'edificio condominiale e direttamente riconducibili e collegati a detti fenomeni, danni che ammontano ad € 16.280,46, somma questa comprensiva dei lavori per l'eliminazione delle cause,
nonché agli ulteriori danni che matureranno almeno sino a quando non saranno eseguiti i lavori necessari per l'eliminare le cause delle infiltrazioni;
b.2) al pagamento di dette somme e di quelle che matureranno sino a quando non saranno eseguiti i lavori necessari per eliminare le cause delle infiltrazioni, oltre la svalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme rivalutate dal giorno di maturazione del credito sino all'effettivo soddisfo;
b.3) al pagamento delle spese, compensi ed accessori del presente giudizio”
Si costituiva il convenuto che eccepiva preliminarmente il difetto di CP_1
legittimazione passiva , nel merito chiedeva il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita con l'escussione dei testimoni, il deferimento dell'interrogatorio formale dell'attrice , il deposito dell'elaborato tecnico peritale del
CTU ing. nominato in qualità di CTU. Per_1
In diritto , di evidenza documentale è la circostanza che l'odierna attrice ha acquistato due locali ad uso deposito dagli eredi nel 2015 nello stato di Parte_3
diritto e di fatto in cui si trovano, e che nel corso 2016 senza alcuna preventiva richiesta di autorizzazione effettuava dei lavori di ripristino dei predetti CP_3
locali cambiandone anche la destinazione d'uso. Tanto è emerso anche nel corso dell'interrogatorio formale dell'attrice.
Lavori resisi necessari in quanto i locali acquistati presentavano in pessime condizioni e maltenuti e con presenti fenomeni di ammaloramento delle pareti. Tanto viene riferito anche dai testimoni e da quanto espresso dal Giudice del ricorso ex art 696 cpc quando rigetta la richiesta di accertamento delle spese effettuate dall'odierna attrice per le opere già effettuate su danni precedenti al ricorso , ma dispone la perizia a cura dell'ing. per verificare e rimuovere le cause per Per_2
evitare eventuali aggravamenti dei danni lamentati.
Il ctu nell'elaborato tecnico depositato in sede di ATP descrive le infiltrazioni presenti,
quantifica i relativi danni -determinati dai costi necessari atti a rimuovere le cause-,
ma non riesce a rendere chiari degli elementi fondamentali , utili al fine di ascrivere le eventuali responsabilità.
In primo luogo, non fornisce l'arco temporale di formazione dei fenomeni infiltrativi lamentati, secondo, non fornisce il quadro completo della titolarità degli immobili al fine di verificare a chi ascrivere eventualmente la responsabilità ex art 2051 c.c.
Fondamentale , appare chiarire la titolarità degli immobili.
Dalla documentazione atti di compravendita, atto costituivo del Condominio si evince che gli eredi vendono gli immobili alla signora rimanendo titolari Parte_3 Pt_4
della proprietà dell'atrio condominiale:
“Costituisce pertinenza esclusiva degli immobili in oggetto (i locali 1a e 1b) il cortile riportato nel Catasto del
Comune di Taranto al foglio 253, part.lla 243 sub/32, piano T b.c.n.c nessun diritto avranno gli acquirenti sull'atrio che resta di proprietà del venditore, ma sul quale essi avranno soltanto i diritti di luce, vedute,
affacci e sporti”; gli acquirenti avranno il solo diritto di passaggio dal portone che resta di proprietà del sig.
; in data 27 luglio 2019, - all'art. 2 del contratto: “la vendita viene fatta ed accettata con tutti i Parte_3 relativi diritti, accessori e pertinenze, con i proporzionali diritti condominiali sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art. 1117 c.c. parti comuni meglio individuate nel vigente regolamento di condominio e annesse tabelle millesimali che la parte acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare obbligandosi per sé ed i suoi aventi causa a farne osservanza.
Dalla CTU elaborata e depositata in corso di causa, specificatamente nelle pag 12 e seguenti si desume che i danni rinvenibili nella proprietà dell'attrice derivano da un inadeguatezza del vespaio realizzato nell'atrio e nei locali ristrutturati dalla stessa attrice , e nella stragrande maggioranza 5.3 dall'umidità presente sui muri confinanti di proprietà . Parte_3
Pertanto ,alla luce delle predette considerazioni di fatto del tutto estraneo è il chiamato in causa, si accoglie pertanto l'eccezione di difetto di CP_1
legittimazione passiva effettuata dal convenuto , ritenuta assorbente le altre questioni di merito. Commentato [ET1]:
Tuttavia, anche, a voler riconoscere la domanda delle spese sopportate dall'attrice per l'eliminazione delle cause di umidità ascendente, il CTU specifica che nella documentazione prodotta oltre a due fatture delle tre nominate e calcolate , manca del tutto un disciplinare dei lavori , l'individuazione di un direttore dei lavori , delle fotografie atte a dare una cronologia dei lavori effettuati.
Conclusione , logica è quindi l'impossibilità di stabilire se i lavori effettuati dall'attrice siano stati adeguati all'eliminazione dei vizi accertati, ossia se siano stati eseguiti ad opera d'arte e soprattutto se e quando i fenomeni infiltrativi se mai eliminati si siano ripresentati.
Per tutte le ragioni esposte si rigetta la domanda , con conseguenziale condanna alle spese e compensi di causa determinati in relazione al valore della domanda e dell'attività espletata.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da , così
provvede:
- dichiara il preliminare difetto di legittimazione del Condominio Convenuto si accoglie pertanto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata , ritenuta assorbente le altre questioni di merito Commentato [ET2]:
- condanna l'attrice al pagamento delle competenze legali nei confronti del convenuto con applicazione del DM 55/2014 in ragione dell'attività espletata e del CP_1
valore della causa nella somma di €. 3.900,00 oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore costituito Avv. Giuseppina Visconti
dichiaratosi antistataria;
- pone l'onere del pagamento del Ctu a carico definitivamente di parte convenuta.
Così deciso in Taranto oggi 28 Marzo 2025 Il Giudice Unico
(G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli)