Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00171/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00409/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 409 del 2025, proposto dalla Società Autocooperative Trasporti Italiani - TI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Reale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Campobasso, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Claudia Angiolini e Elisabetta Di Giovine, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società TT US SE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Bonanni e Simona Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
ex art. 116 c.p.a. del diritto della ricorrente alla ostensione dei documenti richiesti con istanze di accesso agli atti del 23.10.2025 e del 10.11.2025 al Comune di Campobasso;
e per il conseguente annullamento della nota di diniego trasmessa all’interessata dal Comune di Campobasso in data 21 novembre 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Campobasso e della società TT US SE s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. UI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. La TI s.p.a. ha partecipato alla gara per l’affidamento del servizio T.P.L. del Comune di Campobasso e l’aggiudicazione disposta in suo favore è stata annullata dal T.A.R. Molise con la sentenza n. 310 del 30.09.2024 , confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 4198 del 16.05.2025, la quale ha anche disposto il consequenziale subentro della TT US s.p.a. nella commessa in questione.
1.1. Con l’istanza di accesso agli atti del 23.10.2025, avanzata ai sensi degli artt. 10, 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, ma anche ai sensi degli art. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 e dell’art. 35 del D.lgs. n. 36 del 2023), la TI s.p.a. ha domandato al Comune di Campobasso:
- “ l’estrazione di copia integrale della corrispondenza e del carteggio intercorsi tra il Comune di Campobasso e la società TT US dalla data di aggiudicazione e sino ad oggi ”;
- “ in particolare l’estrazione della corrispondenza riguardante l’invito formale alla stipulazione del contratto inviata da codesta amministrazione alla Società TT US ”;
- “ l’estrazione di copia dei DURC della società TT US attestanti la continuità della regolarità contributiva dalla data di partecipazione alla gara fino ad oggi ”;
- “ l’estrazione di copia della comunicazione formale delle risultanze della verifica dei requisiti di esecuzione in capo alla società aggiudicataria TT US ” (cfr. l’istanza di accesso agli atti del 23.10.2025, all. n. 1 alla produzione della parte ricorrente del 23.12.2023).
1.2. La TI ha poi trasmesso un sollecito in data 10.11.2025, nel quale ha ulteriormente richiesto “ di consentire l’ostensione e il rilascio in copia del contratto stipulato in data 3.11.2025 con la società TT US e dei relativi allegati ” (cfr. all. n. 2 alla citata produzione).
1.3. Con la comunicazione del 21.11.2025, il Comune di Campobasso ha fornito alla TI il seguente riscontro:
a) ha rappresentato che:
- “ L’appalto in oggetto soggiace alla normativa del DLgs n. 50/2016 e non del DLgs n. 36/2023 ”;
- “ Le istanze effettuate ai sensi degli ex artt. 10 e 22 L. 241/1990 possono essere avanzate dai soggetti definiti come “interessati” mentre codesta ditta, risultando ditta non idonea di aggiudicazione come da sentenze TAR Molise n. 310 del 30/09/2024 e C.d.S. n. 4198 del 16/05/2025, non può ritenersi portatrice di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso ”;
b) ha evaso la richiesta “e sclusivamente con riferimento al dettato normativo di cui agli artt. 5 e 5 bis DLgs n. 33/2013 comunicando i seguenti dati ”:
- “1 ) Deposito: l’aggiudicatario ha stipulato contratto di locazione per un immobile idoneo allo scopo così come registrato c/o l’Agenzia delle Entrate al n. ….”;
- “ 2) DURC: l’Aggiudicatario risulta in possesso di certificato di regolarità contributiva in corso di validità fino al 23/12/2025 ”;
- “3 ) Risultanze verifiche: con nota prot. N. 54190 del 25/07/2025 si è provveduto a comunicare all’Ufficiale Rogante e alla soc. TT US SE SpA la conclusione delle attività di verifica (mediante trasmissione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti) e a richiedere di procedere alla stipula del contratto di servizio ”;
- “ 4) Contratto: Il contratto è stato stipulato il 3/11/2025 con Rep. N. 2402 e registrato c/o l’Agenzia delle Entrate di Campobasso al numero …”; (cfr. il riscontro del 21.11.2025, all. n. 3 alla produzione citata).
2. Indi la TI s.p.a. ha proposto, ai sensi dell’art. 116 cod.proc.amm., l’odierno ricorso:
a) “ per l’accertamento del diritto della ricorrente alla ostensione dei documenti richiesti con istanze di accesso agli atti del 23.10.2025 e del 10.11.2025 trasmesse al Comune di Campobasso ”;
b) “ per il conseguente annullamento della nota trasmessa dal Comune di Campobasso a mezzo PEC in data 21novembre 2019, con la quale è stato opposto diniego all’istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente e segnatamente:
-del diniego all’accesso richiesto ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990, fondato sull’erroneo presupposto secondo cui l’istante non sarebbe portatore di un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione dei documenti richiesti;
- del sostanziale diniego all’accesso civico generalizzato ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del d.lgs. n. 33/2013, concretizzatosi nella mancata ostensione di qualsivoglia documento richiesto e nella mera comunicazione di informazioni riepilogative e di sintesi ” (cfr. il ricorso alle pagine 1 e 2).
Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di ricorso, così rubricati:
I- « VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 2, 3, 22, 24, 25 DELLA L. 241/90 E SMI E DELL’ART. 97 COST.; VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 12.4.2006 n. 184; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA, RAGIONEVOLEZZA, IMPARZIALITA’ E BUON ANDAMENTO DELLA PA; ECCESSO DI POTERE: CONTRADDITTORIETA’ MANIFESTA; SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RI AFFERMATO DALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 10/2020 »;
II- « VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5 E 5-BIS DEL D.LGS. N. 33/2013; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE; VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E DI EFFETTIVITÀ DELL’ACCESSO; - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RI AFFERMATO DALL’ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 10/2020 ».
In estrema sintesi, con la presente impugnativa, la parte ricorrente si è doluta:
- con il primo motivo, dell’illegittimità del diniego perché, a suo dire, essa aveva un interesse qualificato e concreto, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990, a conoscere dei documenti relativi alla verifica della sussistenza dei “ requisiti di esecuzione ” dichiarati dall’aggiudicataria TT US Service s.r.l.;
- con un secondo motivo, dell’erroneità del diniego opposto anche con riferimento all’art. 5 del D. Lgs. n. 33 del 2013 perché, secondo la sua tesi, con il nuovo accesso civico generalizzato avrebbe comunque diritto, uti civis , ad accedere ai documenti e ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni.
Secondo il ricorso, la TI avrebbe un interesse di carattere strumentale all’ostensione dei documenti richiesti “ proprio perché esclusa dalla gara ha tanto più interesse a verificare la legittimità della documentazione esibita dalla nuova aggiudicataria TT US in funzione della stipula del contratto e, in particolare, del mantenimento, senza soluzione di continuità, in capo alla società aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, nonché del possesso dei requisiti di esecuzione dichiarati in sede di offerta il cui possesso era necessario ai fini della stipula del contratto, atteso che l’eventuale accertamento della loro carenza o del loro venir meno è idoneo a legittimare l’adozione di provvedimenti di risoluzione del rapporto contrattuale e la conseguente riedizione della procedura di gara ” (cfr. il ricorso a pag. 8) e “ L’istanza di accesso agli atti in esame, infatti, non è stata formulata al fine di rimettere in discussione gli esiti della procedura di affidamento, bensì allo scopo di verificare il perdurante possesso, in capo all’aggiudicataria, dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti di esecuzione che la TT US aveva dichiarato in sede di offerta e che avrebbero dovuto essere sussistenti alla data di stipula del contratto ” (cfr. il ricorso a pag. 9, motivo I).
Inoltre, “ anche a voler ritenere applicabile il solo accesso civico generalizzato – come erroneamente sostenuto dal Comune – la risposta fornita con la nota del 21.11.2025 risulta comunque illegittima, in quanto l’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013 riconosce un vero e proprio diritto di accesso ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, e non già un generico diritto a ottenere informazioni o attestazioni di sintesi predisposte dall’Ente ” (cfr. il ricorso a pag. 12, motivo II).
3. In resistenza al ricorso si è costituito il Comune di Campobasso, il quale ha eccepito oltre che l’infondatezza del ricorso, la sua stessa inammissibilità per carenza di interesse “ Essendo intervenuta la stipula del contratto con TT in data 3.11.2025 (antecedentemente al presente ricorso) è venuto meno l’interesse, anche economico, sotteso alla richiesta di accesso, in quanto da un lato la stipula fa seguito all’esito positivo delle attività di verifica dei requisiti in capo alla nuova aggiudicataria, dall’altro con il subentro di quest’ultima la TI non ha più necessità di sostenere investimenti rilevanti, giustificati solo da una gestione pluriennale del servizio ” (cfr. la memoria del Comune di Campobasso del 14.01.2026, a pag. 3).
La difesa comunale ha quindi concluso attestando che “ Ad ogni modo, in un’ottica di collaborazione e di trasparenza che ha caratterizzato l’intero operato dell’Amministrazione comunale, con nota prot. 10 n. 2353 del 13.1.2026 (doc. 4) è stata fornita alla ricorrente copia del contratto di subentro della ditta TT stipulato in esecuzione di quanto disposto da codesto Tar con la sentenza n. 310/2024 ed alla luce dell’esito positivo delle attività di verifica dei requisiti in capo alla nuova aggiudicataria, con conseguenziale cessazione della materia del contendere ” (cfr. la memoria cit. alle pagine 10 e 11).
Agli atti del giudizio il Comune di Campobasso ha, tra le altre cose, depositato una serie di istanze di accesso agli atti pervenute da parte della TI s.p.a. e tutte le copie di documenti già ostese in favore di questa (cfr. all. n. 1 alla produzione della difesa comunale del 14.01.2026).
Contestualmente è stata depositata la nota del Servizio Mobilità comunale n. 2353 del 13.01.2026, con la quale è stata trasmessa alla TI copia del contratto sottoscritto tra il Comune di Campobasso e la TT US Service s.p.a..
Dopo di che, con la memoria del 10.04.2026, il Comune di Campobasso ha concluso per la cessazione della materia del contendere.
4. Nel frattempo si è costituita in giudizio anche la controinteressata società TT US Service s.p.a., la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Nell’impostazione della controinteressata, in particolare, “ la S.A.T.I., nelle istanze di accesso del 23.10.2025 e del 10.11.2025, ha espressamente rappresentato che la richiesta di accesso ai documenti individuati era giustificata dall’esigenza di tutelare “l’interesse economico concreto ed attuale della Società istante, connesso […] alla necessità di evitare ulteriori investimenti non giustificati, in quanto coerenti soltanto con una gestione pluriennale correttamente pianificata” … Tuttavia, come già anticipato, in data 3.11.2025 è stato sottoscritto il contratto relativo al servizio di TPL con l’Ente e, attualmente, la TT è definitivamente subentrata nell’esecuzione del servizio. Di talchè, deve ritenersi venuto meno l’interesse della S.A.T.I., posto che, non essendo più incaricata della gestione del servizio, non è tenuta ad effettuare alcun investimento economico ” (cfr. la memoria della parte controinteressata del 10.04.2026 a pagina 4).
La controinteressata, inoltre, ha eccepito che “ l’Ente, con la nota del 25.08.2025, aveva già trasmesso alla S.A.T.I. tutta la documentazione relativa agli esiti del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti in capo alla TT, ivi incluso il DURC positivo, avente validità per 120 giorni decorrenti dalla richiesta. In particolare l’Ente, con la nota del 25.08.2025, aveva già trasmesso alla S.A.T.I. tutta la documentazione relativa agli esiti del procedimento di verifica sul possesso dei requisiti in capo alla TT, ivi incluso il DURC positivo, avente validità per 120 giorni decorrenti dalla richiesta (cfr. doc. 1 del fascicolo del Comune). Pertanto, al momento dell’istanza di accesso del 23.10.2025, reiterata il 10.11.2025, il DURC richiesto era ancora valido, di talchè l’Amministrazione non poteva essere onerata di trasmettere nuovamente i relativi esiti, avendo già soddisfatto la richiesta sotto tale profilo. Quando all’ulteriore documentazione richiesta – quale la corrispondenza intercorsa tra l’Ente e la TT relativamente alla stipula del contratto e gli esiti della verifica circa il possesso dei requisiti di esecuzione (i.e. disponibilità di un immobile a uso deposito nel Comune di Campobasso) – l’Ente ha comunicato le seguenti informazioni: “1) Deposito: l’aggiudicatario ha stipulato contratto di locazione per un immobile idoneo allo scopo così come registrato c/o l’Agenzia delle Entrate al n. 008154-serie 3T e codice identificativo TJT25T008154000HH; 2) DURC: l’Aggiudicatario risulta in possesso di certificato di regolarità contributiva in corso di validità fino al 23/12/2025; 3) Risultanze verifiche: con nota prot. n. 54190 del 25/07/2025 si è provveduto a comunicare all’Ufficiale Rogante e alla soc. TT US SE SpA la conclusione delle attività di verifica (mediante trasmissione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti) e a richiedere di procedere con la stipula del contratto di servizio; 4) Contratto: Il contratto è stato stipulato il 3/11/2025 con Rep. n. 2402 e registrato c/o l’Agenzia delle Entrate di Campobasso al numero 4143 del 07/11/2025, Serie 1/T”. Tenuto conto che la documentazione afferente agli esiti delle verifiche circa il possesso dei requisiti, ivi incluso quello della regolarità contributiva, è stata già trasmessa alla S.A.T.I., l’Ente ha dapprima comunicato gli estremi degli atti detenuti presso altre pubbliche amministrazioni (alle quali eventualmente la ricorrente poteva rivolgere la richiesta di trasmissione) e, successivamente, ha trasmesso il contratto di appalto sottoscritto con la TT (cfr. doc. 4 del fascicolo del Comune). Quindi, è stata sostanzialmente soddisfatta la pretesa della ricorrente, di talchè dall’accoglimento del ricorso non potrebbe trarre alcuna utilità ulteriore ” (cfr. memoria cit. pagine 9 e 10).
5. Con la memoria di replica del 16.04.2026 la difesa comunale ha eccepito la tardività del deposito dei documenti allegati alla memoria della parte ricorrente dell’11.04.2026, oltre che tutte le eccezioni già precedentemente formulate.
6. Alla camera di consiglio del 29.04.2026, mentre le difese resistente e controinteressata hanno insistito per l’improcedibilità del ricorso, la difesa della ricorrente ha, invece, ribadito di nutrire ancora un interesse all’accesso al fine di conoscere gli atti richiesti. Indi la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione, giusta eccezione sollevata dalle difese comunale e controinteressata.
7.1. Al riguardo, va subito osservato in diritto che la giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacifica nel ritenere che il difetto delle “ condizioni dell'azione è rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo (art. 35, comma 1, cod. proc. amm.), perché essi costituiscono i fattori ai quali la legge, per inderogabili ragioni di ordine pubblico, subordina l'esercizio dei poteri giurisdizionali (cfr. sez. VI, 18 aprile 2013, n. 2152; sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1657; sez. IV, 28 settembre 2016, n. 4024) ”; nonché nell’affermare che “ è indiscutibile che la questione dell’interesse e della legittimazione ad agire sia valutabile d’ufficio in qualunque momento del giudizio (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2009, n. 4004; sez. IV, 5 marzo 2015, n. 1116; sez. IV, 8 settembre 2015, n. 4157) ” (in tali esatti termini si è espresso il Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 5010 del 28.11.2016).
Deve altresì rammentarsi che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito sul tema dell’interesse al ricorso:
a) che esso va identificato nel « “bisogno di tutela giurisdizionale”, nel senso che il ricorso al giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo; è dunque espressione di economia processuale, manifestando l’esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti extrema ratio; da qui i suoi caratteri essenziali costituiti dalla concretezza ed attualità del danno (anche in termini di probabilità), alla posizione soggettiva di cui si invoca tutela; esso resta logicamente escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche » (Ad. Pl., sentenza n. 9 del 2014);
b) che lo stesso può essere definito come “ prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente e dell’effettiva utilità che potrebbe derivare a quest’ultimo dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato (cfr. C.d.S., Sez. IV, n. 20 ottobre 1997 n.1210, Consiglio di Stato, sez. V, 23 febbraio 2015 n. 855 ma si veda anche Cassazione civile, sez. un.,2 novembre 2007, n. 23031 secondo cui l’interesse a ricorrere deve essere, non soltanto personale e diretto, ma anche attuale e concreto - e non ipotetico o virtuale- per fornire una prospettiva di vantaggio) ” (Ad. Pl., sentenza n. 4 del 2018);
c) che « ad esso è attribuita una funzione di filtro processuale, sino a farne (…) uno strumento di selezione degli interessi che chiedono tutela secondo la loro “meritevolezza” » (Ad. Pl., sentenza n. 22 del 2021).
7.2. Chiarito, pertanto, che l’astratta affermazione della parte in ordine al permanere del suo interesse non esonera il giudice amministrativo dal suo dovere di verificare la sua effettiva sussistenza (a conferma di tale potere officioso, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 1645 del 22.03.2012), in applicazione delle dianzi esposte coordinate ermeneutiche, va considerato che il residuo interesse dichiarato dalla ricorrente non vale a sottrarre il ricorso in esame all’esito naturale della sua improcedibilità, giusta eccezioni della difesa comunale e controinteressata.
7.3. In proposito, va osservato, infatti, che la ricorrente non è più assistita dall’originario interesse ad accedere agli atti richiesti con l’istanza del 23.10.2025, così come allegato alla pertinente istanza secondo la quale “La presente istanza, formulata a tutela di un interesse attuale, concreto e giuridicamente rilevante, facente capo alla scrivente Società, è finalizzata a verificare la sussistenza effettiva dei requisiti di esecuzione dichiarati dalla società aggiudicataria, onde garantire la correttezza e la tempestività della procedura di subentro, tutelando in tal modo i diritti e gli interessi della TI e, in particolare, l’interesse economico concreto ed attuale della Società istante, connesso alla sopra evidenziata necessità di evitare ulteriori investimenti non giustificati, in quanto coerenti soltanto con una gestione pluriennale correttamente pianificata ” (cfr. pag. 3 della istanza di accesso agli atti del 23.10.2025, all. n. 2 alla produzione della parte ricorrente del 23.12.2025).
In pratica, l’interesse posto a base dell’istanza di accesso agli atti è stato correlato dalla TI all’esigenza di vedere garantito il celere subentro dell’aggiudicataria nella commessa, allo specifico scopo di evitare ulteriori esborsi economici derivanti dalla gestione interinale del servizio: in altre parole, la TI s.p.a. nelle sue istanze di accesso agli atti aveva rappresentato la specifica esigenza di ottenere l’ostensione di elementi documentali in grado di sciogliere le incertezze su modalità e tempi del subentro.
Ora, come correttamente rilevato dalle difese comunale e controinteressata, una volta che la TT US Service s.p.a. è subentrata nel servizio, un simile interesse -originariamente sotteso all’istanza di accesso agli atti per cui è causa- risulta effettivamente venuto meno.
Dal momento dell’effettivo subentro della TT US Service s.p.a. nella commessa, la TI s.p.a. non risulta più esposta al rischio di dover sostenere spese per garantire la continuità del servizio, e questo neutralizza l’interesse che la TI aveva posto a base della sua istanza di accesso.
Il ricorso ha rimodulato l’interesse all’ostensione degli atti richiesti, mutando il senso e la portata dell’agognato accesso, ma l’oggetto del presente giudizio non è l’astratta accessibilità ai documenti richiesti, ma la legittimità del diniego opposto a quella specifica istanza di accesso agli atti presentata dalla TI in data 23.10.2025: diretta a conoscere lo stato e le tempistiche del subentro.
Peraltro non guasta aggiungere, quanto al distinto interesse all’accesso da ultimo rivendicato dalla ricorrente nell’ambito della presente impugnativa (proponendo, in pratica, una riconfigurazione di quello iniziale), che esso non si presenta, almeno in questa sede, “ diretto, concreto ed attuale ” nei termini prescritti dall’art. 22 della legge n. 241 del 1990: si rivela, infatti, meramente ipotetico ed eventuale, proiettato com’è nella differita e condizionale prospettiva strumentale di un nuovo procedimento ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in questione (che peraltro l’Amministrazione dovrebbe indire invece di procedere allo scorrimento della graduatoria).
Né vale a condurre ad una conclusione di segno diverso il fatto che l’istanza di accesso del 23.10.2025 rechi nel suo oggetto l’indicazione aggiuntiva agli articoli 5 e 5- bis del D.Lgs. n. 33/2013, in quanto, al di là del mero richiamo normativo, l’istanza di accesso non risulta coltivata in questa direzione: né si può pensare di sottoporre ad accesso civico generalizzato tutta la corrispondenza intercorsa tra un’Amministrazione ed un’impresa concorrente.
E in assenza di più specifiche indicazioni da parte dell’istante, quanto già comunicato all’interessata da parte dell’Amministrazione può ritenersi sufficiente a soddisfare anche un simile -generico- interesse ostensivo.
7.4. Infine, la carenza di interesse alla decisione del ricorso emerge anche avuto riguardo all’istanza di accesso agli atti contenuta nel sollecito del 10.11.2025, con la quale è stato ulteriormente richiesto “ di consentire l’ostensione e il rilascio in copia del contratto stipulato in data 3.11.2025 con la società TT US e dei relativi allegati ” (cfr. all. n. 2 alla citata produzione).
In proposito è sufficiente rilevare che il Comune di Campobasso ha da ultimo trasmesso alla TI s.p.a. la copia del contratto sottoscritto con la TT US Service s.p.a., dalle premesse del quale, peraltro, la parte ricorrente ha potuto evincere che: « Sono state acquisite, relativamente al Gestore:
- la visura della CCIAA di Roma, con documento n. T 624578485 estratto dal Registro Imprese in data 27/10/2025;
- la certificazione di regolarità contributiva numero protocollo INPS_47178920 del 25/08/2025 con scadenza validità al 23/12/2025, con posizione regolare;
- il certificato di regolarità fiscale prot. n. 2025/3972736 del 20/06/2025 con esito regolare;
- il Gestore, in sede di gara, ha dichiarato, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di applicare le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99, poiché il numero è superiore alle 15 unità;
- in data 02/10/2024 protocollo n. PR_RMUTG_Ingresso_0377867_20241002 il Ministero dell’Interno ha informato che a carico del Gestore e dei soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui agli artt. 67 e 84, co. 4, lett. a), b) e c) del medesimo decreto;
- in data 28/10/2025 protocollo n. PR_RMUTG_Ingresso_0445528_20251028 veniva rinnovata la richiesta di informazioni relativa al Gestore ai sensi e per gli effetti dell’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.; richiesta che allo stato risulta in istruttoria » (cfr. all. n. 4 alla produzione del Comune di Campobasso del 14.01.2026).
Onde neppure sotto questo profilo residua alcun interesse alla decisione del ricorso.
8. Alla luce di tutto quanto sopra illustrato, il ricorso teso a conseguire l'accesso agli atti richiesti, a suo tempo, con le istanze del 23.10.2025 e del 10.11.2025, risulta effettivamente improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, onde al Collegio non resta che definire il presente giudizio con la pertinente pronuncia in rito.
9. Le spese processuali possono essere infine compensate tra le parti costituite, sussistendone le peculiari ragioni previste dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Orazio TI, Presidente
UI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| UI LA | Orazio TI |
IL SEGRETARIO