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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/12/2025, n. 1668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1668 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4509 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a MO (PA), in data 21/01/1972, elettivamente Parte_1
domiciliato in Monreale, Via Altofonte n. 150/A, presso lo studio dell'Avv. Amato Anna
Maria, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a MO (PA), in data 03/03/1977, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia, 29, presso lo studio dell'Avv. Paglia Andre,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di MO sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 30/09/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare dove
vorranno la loro residenza, alla cui variazione prestano il consenso, e a tal fine, si rilasciano
sin d'ora reciprocamente, l'autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti
e/o documenti equipollenti e necessari ai fini di cui sopra;
2. I figli e , nati dall'unione matrimoniale sono maggiorenni ed Persona_1 Per_2
economicamente autosufficienti, pertanto nulla viene stabilito a titolo di mantenimento a
favore degli stessi,
3. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti di guisa che, nulla
viene stabilito a titolo di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
4. I ricorrenti dichiarano, altresì, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere
economico-patrimoniale e di non avere nulla a pretendere;
5. Le spese e competenze della presente procedura resteranno a carico di entrambe le
parti.
- 2 - Tribunale di MO sez. I civile
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Parte_1
MO (PA), in data 21/01/1972, e , nata\o a MO (PA), in Controparte_1
data 03/03/1977;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 30/09/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 ( matrimonio celebrato in data 04/09/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di MO al n.107, parte II, serie A, anno 2000);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 - Tribunale di MO sez. I civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Piergiorgio Morosini Presidente
dott.ssa Sara Marino Giudice
dott.ssa Donata D'Agostino Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4509 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione
dell'anno 2025 vertente
TRA
, nata\o a MO (PA), in data 21/01/1972, elettivamente Parte_1
domiciliato in Monreale, Via Altofonte n. 150/A, presso lo studio dell'Avv. Amato Anna
Maria, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
E
, nato\a a MO (PA), in data 03/03/1977, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Roma, Circonvallazione Clodia, 29, presso lo studio dell'Avv. Paglia Andre,
che la rappresenta e difende per mandato in atti;
CON L'INTERVENTO
del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione consensuale e divorzio congiunto
Tribunale di MO sez. I civile Conclusioni dei ricorrenti: come da ricorso e note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con il ricorso iscritto in data 30/09/2025, le parti hanno chiesto sia la pronuncia della separazione personale che quella della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate nel termine assegnato in sostituzione dell'udienza del 16
dicembre 2025 ai sensi degli artt. art. 127-ter e 473-bis.51 c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'accoglimento del ricorso.
Quindi il Presidente ha rimesso la causa in decisione.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato nel ricorso e che in questa sede integralmente si richiamano:
“ 1.I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, liberi di fissare dove
vorranno la loro residenza, alla cui variazione prestano il consenso, e a tal fine, si rilasciano
sin d'ora reciprocamente, l'autorizzazione al rinnovo e/o al rilascio dei rispettivi passaporti
e/o documenti equipollenti e necessari ai fini di cui sopra;
2. I figli e , nati dall'unione matrimoniale sono maggiorenni ed Persona_1 Per_2
economicamente autosufficienti, pertanto nulla viene stabilito a titolo di mantenimento a
favore degli stessi,
3. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti di guisa che, nulla
viene stabilito a titolo di mantenimento a favore dell'uno o dell'altro.
4. I ricorrenti dichiarano, altresì, di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere
economico-patrimoniale e di non avere nulla a pretendere;
5. Le spese e competenze della presente procedura resteranno a carico di entrambe le
parti.
- 2 - Tribunale di MO sez. I civile
P. Q. M
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti:
1)dichiara la separazione consensuale dei coniugi , nato\a a Parte_1
MO (PA), in data 21/01/1972, e , nata\o a MO (PA), in Controparte_1
data 03/03/1977;
2)Omologa le condizioni di separazione indicate in ricorso depositato in data 30/09/2025
riportate in parte motiva;
3)Dispone la remissione della causa dinanzi al Giudice delegato come da separata ordinanza;
4)dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 ( matrimonio celebrato in data 04/09/2000 - atto di matrimonio trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di MO al n.107, parte II, serie A, anno 2000);
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19 dicembre 2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente e relatore Piergiorgio Morosini, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 3 - Tribunale di MO sez. I civile