Art. 31. ((Non piu' tardi dell'11 aprile e dell'11 ottobre, il sindaco, con il medesimo manifesto di cui all'articolo 15, invita chiunque intenda proporre ricorsi contro la ripartizione del Comune in sezioni, la circoscrizione delle sezioni, la determinazione dei luoghi di riunione di ciascuna di esse, l'assegnazione degli iscritti alle singole sezioni, a presentarli rispettivamente entro il 20 aprile e il 20 ottobre alla Commissione elettorale mandamentale, anche per il tramite del Comune, che ne rilascia ricevuta))
Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 27, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perche' ogni cittadino possa prenderne visione.
Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto e' data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresi', una copia della deliberazione.
Il sindaco, ((non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre)) trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 27 con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.(1)
Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 22.
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ," con la seguente modifica al presente articolo:
"I termini di cui al primo comma sono anticipati rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947.
Il termine di cui al penultimo comma e' anticipato al 31 dicembre 1947."
Durante questo periodo, la deliberazione di cui all'art. 27, corredata dei documenti relativi e di un esemplare delle liste di sezione, rimane depositata nell'ufficio comunale perche' ogni cittadino possa prenderne visione.
Dell'avvenuta pubblicazione del manifesto e' data immediata notizia al prefetto, al quale dev'essere trasmessa, altresi', una copia della deliberazione.
Il sindaco, ((non oltre il 23 aprile ed il 23 ottobre)) trasmette al presidente della Commissione elettorale mandamentale la deliberazione di cui all'art. 27 con i documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o per radiazioni apportate alle liste delle sezioni preesistenti.(1)
Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del comune, si osservano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 22.
------------------ AGGIORNAMENTO (1) La L. 12 dicembre 1947, n. 1379 ha disposto (con l'art. 1) che "Per la prima formazione delle liste elettorali in provincia di Gorizia si applicano le disposizioni della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 ," con la seguente modifica al presente articolo:
"I termini di cui al primo comma sono anticipati rispettivamente al 16 dicembre 1947 e al 26 dicembre 1947.
Il termine di cui al penultimo comma e' anticipato al 31 dicembre 1947."