Art. 30.
I posti conservati ad personam nella tabella transitoria annessa alla presente legge restano soppressi al momento in cui i rispettivi titolari cesseranno dal coprirli.
I professori titolari che nell'applicazione della presente legge si troveranno a dover occupare posti di incaricato o di aggiunto, conserveranno ad personam il titolo di professore titolare.
Entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge cessera' di far carico al bilancio dello Stato la spesa per il personale dei convitti annessi ai conservatori di musica di Palermo e Parma (tabella transitoria). L'economia che si verifichera' nei bilanci degli anzidetti conservatori in seguito alla soppressione dei convitti andra' a beneficio delle dotazioni dei rispettivi Istituti per le spese di materiale. Sara' pero' fatto obbligo al Governo di istituire nei bilanci dei conservatori di musica di Palermo e Parma delle borse di studio, non piu' di venti, da godersi anche nei convitti nazionali secondo norme da stabilirsi per regolamento.(1)(9) ((11))
Il personale di ruolo addetto ai convitti presso i Conservatori di musica di Palermo e Parma in servizio all'atto della pubblicazione di questa legge, descritto nell'annessa tabella transitoria, potra' essere mantenuto in ufficio non oltre un biennio dalla pubblicazione medesima.
Cessando dall'ufficio, al personale anzidetto saranno applicate le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, numero 693 , riferibili alla disponibilita' per soppressione di ufficio.
E' pero' data facolta' al ministro di assumere senza concorso nei posti equiparati per grado del ruolo del personale dei convitti nazionali e dei RR. istituti di educazione femminile, quei funzionari dei soppressi convitti che non possiedano i requisiti per essere collocati a riposo.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 agosto 1914, n. 1029 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine di cui al terzo comma del presente articolo e' prorogato di un altro triennio a partire dal 6 luglio 1914.
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In conseguenza di cio' restano prorogato per ugual termine tutte le disposizioni della stessa legge, compresavi la tabella transitoria ad essa allegata, emanate in applicazione della cessazione suddetta". -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 968 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine di cui al terzo comma del presente articolo e' prorogato di un altro triennio a partire dal 6 luglio 1917.
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In conseguenza di cio' restano prorogate per ugual termine tutte le disposizioni della stessa legge, compresavi la tabella transitoria ad essa allegata, emanate in applicazione della cessazione suddetta". -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. Luogotenenziale 19 settembre 1918, n. 1549 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine di cui al terzo comma del presente articolo e' prorogato sino al termine dell'esercizio finanziario entro il quale sara' conclusa la pace.
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In conseguenza di cio', restano parimenti prorogate tutte le disposizioni della stessa legge, compresavi la tabella transitoria ad essa allegata, emanata in applicazione della cessazione suddetta".
I posti conservati ad personam nella tabella transitoria annessa alla presente legge restano soppressi al momento in cui i rispettivi titolari cesseranno dal coprirli.
I professori titolari che nell'applicazione della presente legge si troveranno a dover occupare posti di incaricato o di aggiunto, conserveranno ad personam il titolo di professore titolare.
Entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge cessera' di far carico al bilancio dello Stato la spesa per il personale dei convitti annessi ai conservatori di musica di Palermo e Parma (tabella transitoria). L'economia che si verifichera' nei bilanci degli anzidetti conservatori in seguito alla soppressione dei convitti andra' a beneficio delle dotazioni dei rispettivi Istituti per le spese di materiale. Sara' pero' fatto obbligo al Governo di istituire nei bilanci dei conservatori di musica di Palermo e Parma delle borse di studio, non piu' di venti, da godersi anche nei convitti nazionali secondo norme da stabilirsi per regolamento.(1)(9) ((11))
Il personale di ruolo addetto ai convitti presso i Conservatori di musica di Palermo e Parma in servizio all'atto della pubblicazione di questa legge, descritto nell'annessa tabella transitoria, potra' essere mantenuto in ufficio non oltre un biennio dalla pubblicazione medesima.
Cessando dall'ufficio, al personale anzidetto saranno applicate le disposizioni degli articoli 22, 23 e 24 del testo unico della legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, numero 693 , riferibili alla disponibilita' per soppressione di ufficio.
E' pero' data facolta' al ministro di assumere senza concorso nei posti equiparati per grado del ruolo del personale dei convitti nazionali e dei RR. istituti di educazione femminile, quei funzionari dei soppressi convitti che non possiedano i requisiti per essere collocati a riposo.
-------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 agosto 1914, n. 1029 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine di cui al terzo comma del presente articolo e' prorogato di un altro triennio a partire dal 6 luglio 1914.
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In conseguenza di cio' restano prorogato per ugual termine tutte le disposizioni della stessa legge, compresavi la tabella transitoria ad essa allegata, emanate in applicazione della cessazione suddetta". -------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. Luogotenenziale 31 maggio 1917, n. 968 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine di cui al terzo comma del presente articolo e' prorogato di un altro triennio a partire dal 6 luglio 1917.
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In conseguenza di cio' restano prorogate per ugual termine tutte le disposizioni della stessa legge, compresavi la tabella transitoria ad essa allegata, emanate in applicazione della cessazione suddetta". -------------- AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. Luogotenenziale 19 settembre 1918, n. 1549 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che il termine di cui al terzo comma del presente articolo e' prorogato sino al termine dell'esercizio finanziario entro il quale sara' conclusa la pace.
Ha inoltre disposto (con l'articolo unico, comma 2) che "In conseguenza di cio', restano parimenti prorogate tutte le disposizioni della stessa legge, compresavi la tabella transitoria ad essa allegata, emanata in applicazione della cessazione suddetta".