TRIB
Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/06/2025, n. 5716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5716 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. UC ED, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 16/05/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di previdenza al n° 18175 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. A. Codispoti che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE Contro
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. P. Scarlato in virtù di procura generale alle liti per atto notarile ed elettivamente domiciliato in Roma – ufficio avvocatura distrettuale CP_2
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 10/05/24 il ricorrente indicato in epigrafe ha convenuto CP_ in giudizio l' dinanzi al Tribunale di Roma – GL e, concludendo, ha chiesto:
“accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere, ai sensi della legge n. 45/1990, la ricongiunzione alla Cassa professionale di appartenenza dei contributi versati nella gestione separata per il periodo dal 2011 al 2013; CP_2
- con vittoria di spese, competenze professionali ed onorari di lite .” CP_ Con deposito di memoria difensiva si è costituito in giudizio l' contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. La causa è stata istruita con documenti ed è stata discussa e decisa sulle conclusioni delle parti in atti mediante lettura del dispositivo all'udienza in data 16/05/25.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza della Cassazione ( n. 331/02) “È affermazione generalmente condivisa così in dottrina come in giurisprudenza che le controversie della previdenza e dell'assistenza sociale, appartenenti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, hanno per oggetto non già il controllo di legittimità dei provvedimenti amministrativi emanati dagli enti previdenziali o da altra pubblica amministrazione bensì l'accertamento di rapporti obbligatori intercorrenti tra privati e le amministrazioni ora dette nonché le eventuali statuizioni di condanna. Rapporti regolati dal diritto comune delle obbligazioni, ossia dal diritto privato in funzione integrativa del regime pubblicistico della previdenza e dell'assistenza. Atti amministrativi rilevanti nel rapporto obbligatorio possono formare oggetto di sola cognizione incidentale da parte del giudice ordinario, ai fini dell'eventuale disapplicazione ex art. 5 della L. n. 2248 del 1865, All. E.”
L'oggetto del giudizio non può pertanto consistere nella valutazione in via principale della legittimità di atti amministrativi compiuti dall' ma solo l'accertamento del Controparte_3 diritto soggettivo vantato.
Nel merito il ricorso è fondato e deve, quindi, essere accolto.
Parte ricorrente ha dedotto ed ha documentalmente provato che:
“In data 13 settembre 2022 (doc. 3) l'Avv. presentava domanda di ricongiunzione ai sensi Parte_1 della legge n. 45/1990 nella , cassa professionale Controparte_4 cui risulta attualmente iscritta, dei periodi assicurativi in precedenza versati all' Controparte_5
per il periodo dal 2011 al 2013, in virtù del dottorato di ricerca dalla stessa svolto in
[...] quegli anni;
- facendo seguito alla predetta istanza, la con Controparte_4 comunicazione del 14 settembre 2022 (Rif.: 82988146) (doc. 4) (chiedeva all' “di fornire, nel CP_2 termine di legge, tutti gli elementi necessari e utili per consentirci di evadere la predetta istanza” e, nello specifico: a) i periodi di effettiva iscrizione maturata ed i relativi redditi e contribuzioni;
b) i periodi figurativi e/o di riscatto con relativa indicazione dei contributi o quote versate e della natura degli stessi;
c) la misura degli interessi calcolati al tasso composto del 4,5%;
- con provvedimento di rigetto del 15 settembre 2022 (cfr. doc. 1), l' respingeva Controparte_3 illegittimamente la suddetta richiesta, omettendo quindi di fornire i predetti elementi, in quanto “I periodi contributivi accreditati sulla posizione assicurativa ai sensi dell'art. 2, legge 8.8.95, n. 335, in qualità di iscritto alla Gestione separata, non sono ricongiungibili presso gestioni alternative”.
- avverso il predetto provvedimento, l'Avv. presentava nei termini di legge ricorso Parte_1 amministrativo (doc. 5) al fine di evidenziarne l'illegittimità e, conseguentemente, “chiedere che codesto Spett.le Istituto voglia revocare il provvedimento emesso oggetto del presente ricorso e che, per l'effetto, voglia accogliere la domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi presentata dalla sottoscritta provvedendo conseguentemente a fornire tempestivamente alla Controparte_4 tutti gli elementi necessari ed utili per consentire di evadere la predetta istanza, come richiesto con richiesta del 14 settembre 2022 (Rif.: 82988146)”; con provvedimento del 10 novembre 2023 indicato in epigrafe (cfr. doc. 2) il Comitato Amministrativo del fondo per la gestione speciale dei lavoratori autonomi comunicava all'odierna ricorrente la reiezione del ricorso amministrativo sul presupposto che per gli iscritti alla gestione separata non sarebbero applicabili le disposizioni di cui alla legge n. 45/1990 e “Per la valorizzazione dei contributi versati nella gestione separata è previsto il cumulo gratuito e la totalizzazione”, rilevando altresì in merito alla giurisprudenza prodotta dalla ricorrente a sostegno della propria richiesta che “la sentenza
2 della Corte di Cassazione del 15 ottobre 2019 n. 26039, che ha previsto la possibilità di ricongiunzione dei periodi presenti nella gestione separata, fa stato solo tra le parti”. L' da parte sua, ha dedotto in memoria che: CP_2
“ Il provvedimento di diniego dell'Ente alla ricongiuzione dei contributi versati in Gestione Separata appare del tutto legittimo in quanto pienamente conforme alla vigente normativa. Per gli iscritti alla Gestione Separata di cui all'art. 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono da considerarsi preminenti le norme definite con il Regolamento di cui al D.M. 2 maggio 1996 n. 282, volte a disiplinare lo speciale rapporto assicurativo nella predetta gestione, che non prevedono la possibilità di trasferire i contributi della gestione separata in altri fondi o gestioni secondo le disposizioni della legge 7 febbraio 1979, n. 29 e della legge 5 marzo 1990, n. 45. Per la valorizzazione dei contributi versati nella gestione separata è previsto infatti il diverso istuto del cumulo gratuito e della totalizzazione;
Come rappresentato anche nella Relazione in merito alle Audizioni del Presidente dell' presso la CP_2
Commissione parlamentare di controlli sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, la gestione separata stante la sua particolare configurazione - pur essendo un fondo obbligatorio - non risulta ascrivibile ai fondi esclusivi, sostitutivi ed esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria. Totalmente ispirata al sistema di calcolo contributivo della pensione, la gestione di cui all'art. 2, comma 6 della l. n. 335/1995, non può essere pertanto ricondotta entro l'ambito di applicazione delle leggi sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi disciplinate dalle leggi n. 29/1979 e 45/1990. Per gli iscritti alla gestione pensionistica in questione, vanno difatti considerate preminenti le norme definite con il regolamento di cui al D.M. 2 maggio 1996 n. 282 e che non richiamano le disposizioni in materia di ricongiunzione sopra citate e che quindi, indirettamente, escludono l'esercizio delle corrispondenti facoltà. La possibilità di ricongiunzione in Gestione separata è stata peraltro esclusa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la nota del 26 maggio 2006 citata nell'anzidetta Relazione. Ad avviso del Ministero "le linee di riforma delineata dalla l. 335/1995 vanno nel senso di una graduale sostituzione del sistema retributivo con quello contributivo e apparirebbe dunque quantomeno incoerente affermare la possibilità di un trasferimento di contributi da una gestione con un assetto già interamente improntato a contributivo verso altre gestioni ancor in fase di transizione". I periodi assicurativi accreditati nella gestione separata possono comunque essere valorizzati, previa verifica dei requisiti prescritti dalle singole disposizioni di legge, attraverso gli istituti gratuiti del computo ex art. 3, D.M. n. 282/1996, del cumulo ex l. n. 184/1997 s.m.i. e della totalizzazione ex d.lgs. n. 42/2006.” La sentenza della Corte di Cassazione del 15 ottobre 2019 n. 26039 richiamata ex adverso si fonda sulla sentenza della Corte Costituzionale n. 61/1999, la quale tuttavia risulta inconferente al caso in esame. La Corte Costituzionale, infatti, nel precedente richiamato, ha affrontato il tema dell'estensione della totalizzazione gratuita a soggetti le cui aspettative previdenziali sarebbero frustrate dalla possibilità di attivare solo la ricongiunzione onerosa. Dunque, la sentenza non riguarda il caso contrario - oggetto del presente giudizio - ossia l'estensione della ricongiunzione ex lege 5 marzo 1990, n. 45 a categorie di lavoratori che ne sono sprovviste ma che sono comunque destinatarie di altre forme di riunione contributiva (totalizzazione o cumulo). Del resto, la stessa Corte Costituzionale è consapevole della sussistenza di diversità di gestioni e della loro eterogeneità tanto da affermare che: “si tratta di normative calibrate su diversi ordinamenti e sulle diverse gestioni di destinazione, reciprocamente non comparabili”. La vigente normativa esclude, pertanto, la facoltà di ricongiunzione dalla Gestione Separata alla Cassa professionale. Dal sistema innanzi descritto non scaturiscono conseguenze negative per i contribuenti (né controparte ha in alcun modo dedotto quale vulnus gli deriverebbe dall'utilizzo degli altri istituti previsi dalla legge in luogo della ricongiunzione onerosa ex lege 45/90, che, in contrario prevede il pagamento degli oneri
3 di ricongiunzione), laddove si consideri altresì la disciplina contenuta nell'art.1 del decreto ministeriale n. 282 del 1996, secondo cui “Qualora gli iscritti alla gestione separata non raggiungono i requisiti per il diritto ad una pensione autonoma, ma conseguono la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle forme esclusive e sostitutive della medesima, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, di cui alla legge n. 233 del 1990, nonché delle gestioni previdenziali obbligatorie dei liberi professionisti hanno diritto alla liquidazione della pensione supplementare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 138 e successive modificazioni, semprechè in possesso dei requisiti di età di cui all'art. 1, comma 20, della legge n. 335 del 1995”. La contribuzione accreditata presso la gestione separata, non sufficiente a vedersi riconoscere un autonomo trattamento pensionistico, può pertanto essere utilizzata dal sistema previdenziale, in favore del lavoratore che l'ha accreditata, per la liquidazione di una pensione supplementare con pieno utilizzo della contribuzione versata. Il quadro normativo è stato poi arricchito con l'art. 1, comma 195, l. n. 232 del 2016, che ha riconosciuto la possibilità di ricorrere all'istituto del cumulo anche agli iscritti presso le Casse di previdenza dei liberi professionisti (l'istituto era già stato introdotto in via generale dall'art. 1, comma 239, l. n. 228 del 2012). Pertanto, allo stato attuale, accanto alla ricongiunzione onerosa – che non trova applicazione alla Gestione Separata e dunque al caso di specie - e alla totalizzazione gratuita, ove le quote di trattamento pensionistico sono calcolate secondo il solo sistema contributivo, si è affiancata la possibilità di ricorrere al cumulo gratuito in cui ogni quota di trattamento è calcolata sulla base delle regole che governano la singola gestione previdenziale, con possibilità di ottenere una prestazione più vantaggiosa rispetto all'istituto della totalizzazione. La professionista, quindi, alla luce del sistema complesso sopra evidenziato risulta integralmente tutelata dai molteplici istituti (cumulo, totalizzazione, pensione supplementare) applicabili alla fattispecie, che non comportanto peraltro alcun onere, contrariamente alla ricongiunzione.” Concorda il Giudice con l'assunto attoreo. Infatti l'art. 1, comma 1 e 2, L n. 45/90 dispone che “1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato,
o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista”. Ed ancora l'art. 2, comma 1 e 2, L. n. 29/79 dispone che “In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1, primo comma, il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ovvero in forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria predetta o che abbiano dato luogo all'esclusione o all'esonero da detta assicurazione, ovvero nelle gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall' , può chiedere in qualsiasi CP_2 momento, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda, ovvero presso una gestione nella quale possa far valere almeno otto anni di contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa, di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa dei quali sia titolare. Per i lavoratori autonomi restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, quarto comma. La gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricognizione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per ceno … Omissis…”
4 La Corte costituzionale, con sentenza n. 61/99 ha, poi, dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45 (Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti), nella parte in cui non prevedono, in favore dell'assicurato che non abbia maturato il diritto ad un trattamento pensionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è, o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assicurativi pregressi nei limiti e secondo i princìpi indicati in motivazione. La giurisprudenza della Cassazione ha, poi, affermato: ““per il libero professionista che intenda avvalersi dell'istituto della ricongiunzione nella Cassa professionale cui risulta iscritto, anche rispetto ai contributi precedentemente accantonati presso la Gestione separata dell' , non vi sono limiti, né CP_2 quelli che discenderebbero dalla disomogeneità del metodo di calcolo, né quelli che deriverebbero dal preteso allineamento alla previsione di cui allo stesso art. 1, comma 1, che ammetterebbe la ricongiunzione solo “in entrata” nelle gestioni della contribuzione accreditata presso le casse per CP_2
i liberi professionisti (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/10/2019, n. 26039). Ed ancora “Il libero professionista iscritto alla cassa di previdenza categoriale (nella specie, dottori commercialisti) ha diritto alla ricongiunzione ex L. n. 45 del 1990 presso la cassa categoriale dei contributi versati alla CP_ gestione separata (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/10/2019, n. 26039; Nello stesso senso, cfr. Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ord., (data ud. 22/12/2022) 07/02/2023, n. 3635). Inoltre Cass. n. 3635/23 ha affermato che “…omissis… la sentenza impugnata ha dato corretta attuazione all'orientamento di questa Corte (espresso, da ultimo, da Cass. n. 26039 del 2019) con cui è stato stabilito che l'assicurato può ricorrere alla ricongiunzione onerosa dei contributi versati alla CP_4 CP_ professionale a cui è iscritto con i contributi precedentemente versati alla Gestione Separata … omissis …” Sulla scorta della giurisprudenza citata concorda il Giudice con quanto dedotto da parte ricorrente secondo cui l'art. 1 della L. n. 45 del 1990 prevede il diritto di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione maturati in altre gestioni e non subordina l'esercizio di tale diritto al mancato raggiungimento dei requisiti pensionistici o all'inoperatività di altri istituti e la sua formulazione è ampia e comprensiva di tutte le forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi sicché risulta irrilevante che non sia CP_ espressamente indicata anche la Gestione separata Conclusivamente deve essere dichiarato il diritto del ricorrente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi dal 2011 al 2013 ex art. 1 c. 2 L.n. 45/90 presso la Nazionale di Previdenza e CP_4
Assistenza Forense richiesta in ricorso. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ai sensi del DM n. 55/14 e succ. modif. ( DM n. 147/22), seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere distratte in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: dichiara il diritto del ricorrente alla ricongiunzione dei periodi assicurativi dal 2011 al 2013 ex art. 1 c. 2 L.n. 45/90 richiesta in ricorso;
condanna l' al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 2.500,00, oltre CP_2 spese generali 15%, IVA e CPA. Fissa in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione. Roma, 16/05/25
IL GIUDICE
UC ED
5 6