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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1035 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2071 del Ruolo Generale dell'anno 2023 promossa con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. e P. IV , P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Mauro Albertini e Matteo Munarin ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Venezia - Mestre, via
Torino, n. 180/a
appellante contro
CP_1
(C.F. ), C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Luca Schiavon ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Venezia - Mestre, via Ospedale, n. 39;
appellato
pagina 1 di 16 Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale Ordinario di Venezia –
Seconda Sezione Civile, n. 1783/2023, pubblicata il 13.10.23.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
in via preliminare
-dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale di Venezia a conoscere della presente controversia, da devolversi alla cognizione del giudice amministrativo, individuato nel TAR;
Pt_1
- dichiarare l'inammissibilità del ricorso dell'ing. per i motivi CP_1
dedotti in narrativa;
- dichiarare il difetto di legittimazione di ad essere Parte_1 parte del processo introdotto con l'atto di citazione dell'ing. ; CP_1
nel merito
1.in via principale, rigettarsi le domande tutte formulate in primo grado dall'ing. nei confronti della convenuta/appellante CP_1 [...]
in quanto infondate in fatto ed in diritto;
Parte_1
2. in via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto del presente appello, rideterminarsi il quantum delle pretese avversarie secondo quanto risulterà di giustizia, tenuto conto dei principi di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.;
3. in ogni caso, condannarsi parte attrice alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi, ivi compreso il rimborso delle spese generali nella misura massima del 15% e degli accessori di legge.
Per CP_1
- nel merito:
1. rigettare l'appello proposto da e le domande tutte Parte_1 dalla stessa proposte siccome in fatto e in diritto infondati e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza n. 1783/2023 del Tribunale di Venezia, con ogni conseguente statuizione di legge;
2. con integrale rifusione di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio;
pagina 2 di 16 - in via istruttoria: si ribadiscono, per scrupolo difensivo, le istanze per la prova testimoniale di cui alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di primo grado per i capitoli non ammessi e così:
1). vero che l'ing. , in qualità di ingegnere libero professionista, CP_1
svolge, tra le altre, attività di consulenza riguardante certificazioni di prodotti
e di sistemi di gestione aziendale e attività concernenti innovazione di prodotto
e processo e, in questo ambito, assiste i propri clienti anche al fine della partecipazione a gare in occasione della pubblicazione di bandi di origine comunitaria, nazionale o regionale;
4). vero che per la partecipazione al bando era richiesta (oltre alla elaborazione del progetto di intervento e consulenza e alla presentazione della relativa documentazione) la registrazione presso il 'Catalogo dei fornitori' all'interno del portale 'Innoveneto.org' del nominativo del professionista che assisteva l'impresa;
5). vero che il portale 'Innoveneto.org' e il relativo 'Catalogo fornitori' al tempo erano gestiti da e che la stessa aveva attivato Parte_1 per la soluzione di eventuali problemi tecnici l'indirizzo e-mail
; Email_1
7). vero che nei giorni successivi e nel corso del mese di gennaio 2018 l'ing. ha avviato nuovamente la procedura di registrazione, anche con il CP_1
supporto di terze persone, ma in ogni occasione è comparso messaggio di
'errore';
12). vero che nel corso del mese di gennaio 2018 l'ing. ha presentato CP_1 ripetute richieste di assistenza a all'indirizzo email Parte_1
(come da docc. da n. 5 a n. 10 di parte attrice che si Email_1
rammostrano al teste);
13). vero che nessun riscontro è stato fornito all'ing. alle richieste via CP_1
e-mail di cui al capitolo che precede;
18). vero che l'upgrading organizzativo è stato affidato nel corso del 2018 alla società di consulenza Open Source Management (OSM) Partner Venezia
pagina 3 di 16 avente sede in Lendinara (RO), piazzale Kennedy 6 e che l'importo con la stessa convenuto è stato corrisposto.
Si indicano a testi:
- dott.ssa residente in [...] Testimone_1
- sig. , domiciliato presso con Testimone_2 Controparte_2
sede in Cantarana di Cona (VE), via Antonio Vivaldi 1/3/5
- sig.ra domiciliata presso con Testimone_3 Parte_1
sede in Venezia-Mestre, via Ca' Marcello 67/D.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'ing. , premettendo: CP_1
- che nel 2017 era stato incaricato dalla società Controparte_2
per lo svolgimento di attività finalizzata alla partecipazione al bando
[...] della Regione Veneto denominato “Sostegno per l'acquisto di servizi per
l'innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”,
- che per la partecipazione al precitato bando era prevista la registrazione del professionista che assisteva l'impresa nel 'Catalogo dei fornitori' del portale 'Innoveneto.org', gestito da Parte_1
- che nel dicembre 2017 aveva avviato più volte, anche col supporto di terze persone, la procedura di registrazione ma la stessa non poteva essere completata per il verificarsi di un reiterato errore di sistema,
- che ogni richiesta di assistenza e/o di indicazioni in merito al mancato funzionamento del sistema veniva disattesa da Parte_1
la quale non forniva alcuna risposta,
- che con PEC inviata alla società , Controparte_2 Pt_2
Agenzia alla quale spettava l'istruttoria tecnica e amministrativa delle istanze di partecipazione, comunicava che la domanda non era stata accolta, stante la presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto dal bando e la mancata registrazione dell'ing. nel Catalogo Fornitori CP_1
pagina 4 di 16 all'interno del portale “Innoveneto.org”, costituendo tale irregolarità causa ostativa all'accoglimento dell'istanza stessa,
- che egli aveva invano comunicato ad e a Pt_2 Parte_1
che la mancata iscrizione al Catalogo Fornitori non era peraltro a lui
[...]
imputabile,
- che a seguito della esclusione, la società gli Controparte_2 contestava l'inadempimento al mandato conferito, così interrompendo un rapporto fiduciario che proseguiva da diversi anni, chiedeva il risarcimento del danno connesso alla impossibilità di dare corso all'incarico professionale conferitogli, con il relativo mancato guadagno dell'importo pattuito pari a euro 12.000,00.
Costituitasi in giudizio, contestava integralmente la Parte_1
domanda attorea e ne chiedeva il rigetto:
- eccependo, in via preliminare, la carenza di giurisdizione del Tribunale, dal momento che la controversia sarebbe rientrata nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo, poiché la causa petendi si radicava nelle modalità di esercizio del potere amministrativo e la stessa posizione giuridica soggettiva di cui si lamentava la lesione andava ricostruita alla stregua di un interesse legittimo pretensivo,
- denunciando l'inammissibilità della citazione per mancato esperimento della domanda di rimozione e/o disapplicazione del decreto di AVEPA di non ammissione al bando,
- sostenendo il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che aveva agito nell'ambito della procedura per l'ammissione al sostegno de quo in qualità di incaricata dalla Regione del Veneto unicamente dell'attività di verifica delle informazioni ai fini dell'iscrizione al
“Catalogo dei fornitori” e stante il carattere endoprocedimentale dell'attività svolta, da considerarsi priva di rilevanza esterna,
- riscontrando, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea, giacché la mancata ammissione alla procedura non era dovuta solo alla omessa pagina 5 di 16 iscrizione del professionista, ma anche all'assenza di coerenza del progetto con i contenuti del bando, circostanza questa giammai contestata sebbene evidenziata sin da subito alla società interessata, ciò che comportava il venir meno del nesso di causalità,
- contestando, infine, la quantificazione del danno come ex adverso operata.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti e la prova testimoniale, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 1783/2023, pubblicata il
13.10.23, in forza della quale il Tribunale di Venezia:
- riscontrata l'infondatezza delle eccezioni relative al difetto di giurisdizione e alla inammissibilità della domanda, dal momento che quest'ultima risultava avere ad oggetto l'accertamento del diritto soggettivo al risarcimento del danno causato dal malfunzionamento del sistema informatico, restando estranea all'azione la valutazione di un qualsiasi aspetto di illegittimità del provvedimento amministrativo di esclusione,
- ritenuto dimostrato l'assunto attoreo circa il malfunzionamento del portale adibito alla registrazione, essendone prova le numerose mail inviate a e la testimonianza resa dalla sig.ra Parte_1 CP_3
- opinato che la mancata iscrizione del professionista fosse stata la causa della esclusione dal bando della cliente dell'ing. , a nulla rilevando CP_1
che ciò avesse agito a livello di concausa assieme alla ulteriore criticità rappresentata dalla genericità del progetto, atteso che in ogni caso già la prima mancanza sarebbe stata sufficiente ad impedire di dar corso all'analisi nel merito del progetto presentato,
- rilevato che la somma richiesta dall'attore non corrispondesse al mancato guadagno ma all'importo indicato per la prestazione del servizio, dal quale dovevano peraltro essere detratti i costi che l'ing. avrebbe sostenuto CP_1 per eseguire l'incarico, incluse le imposte e gli oneri previdenziali,
- considerato doversi allora procedere ad una liquidazione equitativa del danno lamentato dall'attore,
pagina 6 di 16 ha accolto parzialmente la domanda del professionista condannando la convenuta al pagamento in suo favore dell'importo di € 6.000,00, oltre interessi di legge.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto impugnazione
[...]
chiedendo l'accoglimento del gravame e la riforma della Parte_1
sentenza di primo grado.
In proposito, l'appellante richiama, in primis, le eccezioni preliminari già sollevate innanzi al Tribunale e cioè il difetto di giurisdizione,
l'inammissibilità della citazione e il difetto di legittimazione passiva.
Quanto al merito, rileva invece l'assenza di omissioni e di un obbligo di assistenza a proprio carico, avendo il solo ruolo, previsto nel Bando all'allegato
A, di eseguire la verifica formale dei dati inseriti;
sostiene che gli aspetti tecnici di gestione del portate innoveneto.org sarebbero stati devoluti a una diversa struttura;
deduce che nessuno degli elementi considerati dal giudice di prime cure consentiva di ritenere provato il malfunzionamento del sistema, mentre erano state ignorate le prove in senso contrario, quali la documentazione di e le dichiarazioni della teste dalle quali Pt_2 Tes_4 risultava che l'iscrizione non aveva avuto luogo per il mancato completamento dell'intera procedura;
ribadisce, altresì, che la mancata ammissione al contributo non è dipesa esclusivamente dalla mancata registrazione del fornitore nel relativo Catalogo bensì anche dalla mancata coerenza del progetto con i contenuti del quadro dati specifici della domanda, motivo, questo, già di per sé solo sufficiente a produrre l'evento di danno, in forza del fatto che il progetto presentato non rientrava tra quelli per cui il finanziamento stesso era erogabile.
L'ing. , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, in CP_1
quanto infondato in fatto e in diritto, invocando la conferma della sentenza impugnata
Con ordinanza del 6.3.24, il Consigliere istruttore ha fissato avanti a sé per la pagina 7 di 16 rimessione al Collegio l'udienza del 26 marzo 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni ed a tale data la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
3. I motivi della decisione
La Corte ritiene che l'appello spiegato da sia Parte_3
parzialmente fondato e vada accolto per quanto di ragione.
3.1 Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questa
Corte, occorre innanzi tutto esaminare il profilo di gravame con il quale la società appellante ha riproposto l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo.
In proposito – avuto riguardo al petitum in senso sostanziale avanzato dall'attore in primo grado, il quale chiedeva fosse accertato e dichiarato il proprio diritto ad essere risarcito per il danno subito non già a seguito di un provvedimento amministrativo illegittimo, ma a causa del mancato funzionamento di un sistema di inserimento dei dati – non pare dubbio che la giurisdizione debba essere individuata correttamente in quella del giudice ordinario, atteso che la causa petendi non si radica nella modalità di esercizio del potere amministrativo, ma nel cattivo e/o omesso funzionamento di un sistema informatico, che non ha consentito il corretto inserimento dei dati e, dunque, la regolare iscrizione del professionista nel Catalogo Fornitori.
In altri termini, la questione giuridica controversa non attiene alla legittimità del provvedimento adottato, ma solo alla sussistenza di un danno cagionato da un malfunzionamento del sistema.
Di conseguenza, va pure rigettata la questione relativa alla dedotta inammissibilità della citazione, non essendovi ragione alcuna per la quale l'attore, al fine di ottenere l'accoglimento delle proprie pretese, avrebbe dovuto impugnare il provvedimento di rigetto emesso da per richiederne Pt_2
l'illegittimità, la rimozione o la disapplicazione. Nel presente procedimento, infatti, non si fa questione circa la legittimità o illegittimità del provvedimento, che non risulta contestato ma viene unicamente considerato alla stregua di un pagina 8 di 16 mero fatto storico dal quale è originata la serie causale che ha condotto al verificarsi dell'evento lesivo, rappresentato dalla revoca dell'incarico conferitogli dalla società ma si lamenta invece Controparte_2
il mancato funzionamento del sistema, addebitabile non ad ma alla Pt_2 convenuta, che non avrebbe consentito l'iscrizione dell'ing. nel CP_1
Catalogo Fornitori, dando causa alla reiezione della domanda di ammissione al bando.
3.2 In secondo luogo, è parimenti infondata l'eccezione relativa ad un asserito difetto di legittimazione di fondata nel presupposto che la Parte_1
medesima avrebbe reso mera attività endoprocedimentale e priva di rilevanza esterna e che, comunque, il portale sarebbe stato gestito da una società diversa, contestando finanche che nella homepage del sito stesso e nel manuale predisposto per l'iscrizione vi sia alcun riferimento ad essa.
In realtà, quanto al primo dei dedotti profili, la procedura di erogazione dei voucher indicati dal bando prevedeva proprio la fase di registrazione e inclusione dei fornitori di servizi specialistici per l'innovazione nel Catalogo dei Fornitori, sezione del portale regionale “Innoveneto.org”, e tale requisito, unitamente agli altri previsti nel medesimo bando, costituiva elemento essenziale al fine di ottenere l'ammissione al beneficio.
Sicché l'attività svolta dal gestore del portale non consisteva in una semplice raccolta di dati priva di rilevanza esterna, ma costituiva invece il presupposto per lo svolgimento della pratica da parte delle imprese interessate e per l'ottenimento dei benefici, incardinandosi appieno nell'ambito di un più complesso procedimento amministrativo.
Né, d'altro canto, rileva il fatto che l'ammissione o meno al bando non fosse rimessa ad un provvedimento di pertinenza di Parte_1
- sia poiché, in questa sede, non è impugnata la legittimità o meno di tale atto,
- sia giacché quanto appena rilevato non esclude affatto che una condotta colpevole posta in essere dalla odierna appellante nello svolgimento del pagina 9 di 16 proprio incarico, anche qualora lo stesso avesse un rilievo meramente endoprocedimentale, possa aver direttamente recato danno all'ing. . CP_1
Quanto invece al secondo dei menzionati profili, è sufficiente esaminare la scheda che riproduce la homepage del sito per rendersi conto della effettiva presenza di un riferimento a e, peraltro, consultando il sito Parte_1 web di quest'ultima si evince, dalla pagina principale, che Innoveneto.org è appunto una piattaforma di A conferma di quanto Parte_1 innanzi detto, v'è inoltre la dichiarazione della teste la Testimone_3 quale, all'udienza del 20.1.23, ha riferito di essere dipendente di
[...]
precisando che la società gestisce la predetta piattaforma. Parte_1
Sicché non v'è dubbio che competesse allora alla medesima di occuparsi delle problematiche relative alla gestione del portale, al fine di garantire che il servizio fornito fosse effettivamente fruibile, fornendo anche l'assistenza necessaria nel caso sempre possibile di disservizi.
Né, d'altro canto, al fine di escludere una propria responsabilità, basta dedurre che la gestione concreta del portale sarebbe stata in realtà appaltata ad un soggetto terzo, essendo stabilito dall'art. 1228 cc che il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
3.3 Quanto invece al merito della vicenda, ritiene in primo luogo il collegio che il giudice di primo grado abbia correttamente ritenuto che in effetti un disservizio nella procedura di iscrizione vi sia stato, come confermato dalle mail prodotte in atti e dalle dichiarazioni rese dalla teste la quale, Tes_1 incaricata dall'ing. ha confermato di aver anch'ella più volte tentato CP_1
l'iscrizione senza ottenere un buon esito.
Del resto, l'attore ha anche dimostrato di avere inviato molteplici mail all'indirizzo indicato nella home page del sito quale Email_2 riferimento per la risoluzione di problemi tecnici, nell'ambito delle quali sottolineava che il sistema non gli consentiva di andare oltre la compilazione e/o registrazione dei dati e di completare la procedura, e chiedeva quindi lumi pagina 10 di 16 per la risoluzione della problematica. Mentre controparte non ha in alcun modo provato di aver dato riscontro a siffatte richieste di intervento.
In proposito, la appellante deduce che la mancata iscrizione non sarebbe stata dovuta ad un malfunzionamento del sistema né ad una omissione di assistenza, bensì ad una mancata attivazione della iscrizione e ad errori commessi in sede di compilazione della modulistica, rilevando che i tre tentativi posti in essere dal professionista non erano stati completati, soprattutto in riferimento alla compilazione dell'ultima scheda prevista (questionario).
Tale difesa non appare peraltro convincente.
Il fatto stesso che il professionista abbia posto in essere tre tentativi di iscrizione, incaricando finanche una persona esperta, è in primo luogo significativo del fatto che il medesimo abbia effettivamente riscontrato delle problematiche nella procedura, segnalate in modo sollecito. Dal canto suo,
pur avendo ricevuto le predette segnalazioni del problema Parte_1
tecnico situazioni, non si è per nulla attivata al fine di fornire risposte adeguate, così da consentire il completamento della fase di iscrizione dell'ing. nel CP_1
Catalogo Fornitori.
E se anche fosse vero che gli errori risultavano addebitabili a coloro che stavano cercando di completare la pratica, resta altamente censurabile e causa dell'esito negativo della procedura di registrazione, la circostanza che il gestore del portale, comunque incaricato di fornire ausilio agli interessati in caso di problemi, sia rimasto del tutto inerte.
3.4 Sempre nel merito, la società rileva infine che, a Parte_1 prescindere dalla mancata iscrizione dell'ing. nel Catalogo dei Fornitori, CP_1
la domanda di contributo presentata da non Controparte_2
sarebbe comunque stata accolta per la mancata coerenza del progetto presentato rispetto ai contenuti del bando. In proposito, rileva che sul punto vi
è stata una istruttoria puntuale ed adeguata, la quale ha rilevato le predette due concomitanti ragioni di non ammissione al contributo, dal che deriverebbe l'esclusione del nesso causale tra l'asserita condotta lesiva da essa posta in pagina 11 di 16 essere ed il danno poi verificatosi poiché, quandanche l'ing. fosse stato CP_1
regolarmente iscritto nel Catalogo, ugualmente la società Controparte_2
non avrebbe ottenuto il contributo.
[...]
Tale doglianza è fondata.
Sul punto la sentenza di primo grado afferma che se anche la genericità del progetto fosse stata una concausa dell'esclusione dal bando, ciò nonostante la mancata registrazione del professionista sarebbe stata da sola sufficiente ad impedire di dar corso all'analisi nel merito del progetto medesimo.
Il predetto assunto non è peraltro condivisibile da parte del collegio.
Ed invero, pur anche una volta riscontrata la fondatezza delle censure sollevate dall'attore riguardo alla condotta mantenuta nella vicenda da , Parte_4
deve in concreto valutarsi se da siffatto comportamento sia poi effettivamente derivato un danno a carico dell'ing. , essendo pacifico: CP_1
- che la responsabilità del prestatore d'opera per negligente svolgimento dell'attività presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la sua condotta ed il danno del quale è chiesto il risarcimento (Cass. 23.3.06 n.
6537),
- che, in tali casi, la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (Cass. 24.10.17 n. 25112).
Ora, dal momento che l'attore imputa la mancata ammissione al bando del progetto presentato per conto della propria cliente ad un errore del sistema gestito dalla convenuta, incombe anche allo stesso, a fronte dell'eccezione sollevata in proposito dalla controparte, di dimostrare che, se qualora ciò non si fosse verificato, la procedura si sarebbe conclusa senza problemi, giacché, in pagina 12 di 16 tema di illecito civile, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra la condotta del danneggiante e la conseguenza dannosa risarcibile implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti:
- il primo dei quali volto ad identificare, in applicazione del criterio probatorio del “più probabile che non”, il nesso di causalità materiale che lega la condotta all'evento di danno, nesso che è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili,
- il secondo, diretto invece ad accertare il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, da compiersi in applicazione dell'art. 1223 cc e seguenti (Cass. SS.UU. 11.1.08 n. 576 e
Cass. 17.9.13 n. 21255).
In proposito, non può allora non tenersi conto del fatto che, a seguito di una analisi specifica e dettagliata del merito della domanda da parte dell'organismo preposto all'istruttoria tecnica e amministrativa, , la quale, ai sensi del Pt_2 quarto comma dell'art. 12 del Bando in questione doveva verificare, ai fini dell'ammissibilità della domanda, la coerenza del progetto:
a) con i contenuti e gli obiettivi specifici dell'Azione,
b) con la RIS3 Veneto, anche in relazione alle traiettorie di sviluppo e tecnologiche di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 216/2017, riportate in
Appendice 1, e con il Piano Strategico Regionale per la ricerca
Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l'Innovazione, abbia riscontrato che il medesimo non risultava congruente rispetto ai predetti parametri, come risulta dal preavviso di rigetto del 9.5.18.
Ciò che è poi confermato:
- sia dalla scheda istruttoria e dal verbale di controllo, dai quali emergono pagina 13 di 16 una serie di criticità, tra le quali, oltre alla mancata scheda anagrafica del fornitore nel portale Innoveneto, quelle relative alla verifica della sussistenza dei requisiti per richiedere il “rating di legalità”, ai sensi del
Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 57/2014 ed alla coerenza con la RIS3 Veneto e con il Piano Strategico Regionale
[...]
verso le Parte_5
traiettorie di sviluppo dei quattro ambiti di specializzazione,
- sia dal provvedimento dirigenziale del 6.6.18 di approvazione Pt_2
della graduatoria, nel quale viene sostanzialmente riportato quanto testé indicato, procedendosi all'esclusione del progetto in forza del quinto comma dell'art. 12 del bando, il quale appunto prevedeva che la mancata rispondenza di uno dei criteri indicati ai commi terzo e quarto fosse motivo di esclusione dalla fase valutativa.
Sicché appare evidente come la domanda presentata dalla società
[...]
quandanche fosse stata in regola con l'iscrizione del Controparte_2
professionista nel Catalogo dei Fornitori, ugualmente non sarebbe stata ammessa al beneficio per carenza dei requisiti sopra indicati.
Né, d'altro canto, risulta che la compagine in questione abbia mai opposto alcunché al predetto rigetto, né in sede di preavviso né a fronte del provvedimento definitivo, al fine di contestare quanto emerso dall'istruttoria di e di dimostrare, in particolare, la coerenza del progetto presentato. E Pt_2 tanto meno risulta che l'ing. la abbia consigliata in tal senso o che abbia CP_1
allegato alcun elemento idoneo a far ritenere la scorrettezza della predetta decisione assunta da . Pt_2
Ma se ciò è vero, ne consegue allora che il mancato accoglimento del progetto, addotto dall'attore quale ragione del venir meno del rapporto fiduciario con la non risulta direttamente ricollegabile alla Controparte_2 condotta negligente di sussistendo un'altra ragione Parte_1
autonoma di rigetto che avrebbe in ogni caso esplicato i propri effetti anche in assenza del predetto comportamento censurabile, ciò che vale a spezzare il pagina 14 di 16 nesso di causalità giuridica tra tale fatto e l'evento lesivo, precludendo l'accoglimento della domanda risarcitoria.
Al che consegue la riforma della sentenza di primo grado, con conseguente rigetto delle domande formulate dall'attore.
4.Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore,
- della circostanza che, in applicazione del criterio del disputatum, il valore della causa è pari a quello che si ricava dalla domanda introdotta dalla appellante, volta ad ottenere la riforma della sentenza che la condannava al versamento dell'importo di € 6.000,00,
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00,
- del fatto che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere poste a carico di parte appellata, liquidandole in euro 5.077,00 quanto al primo grado di giudizio ed in euro 3.966,00 quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio I grado € 919,00
Fase introduttiva I grado € 777,00
pagina 15 di 16 Fase istruttoria I grado € 1.680,00
Fase decisionale I grado € 1.701,00
Totale € 5.077,00
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Venezia n. 1783/2023, pubblicata in data13.10.23:
1) rigetta le domande proposte dall'ing. , in quanto infondate;
CP_1
2) condanna il medesimo a rifondere in favore della controparte le spese di lite che liquida in € 5.077,00, quanto al primo grado e in € 3.966,00, quanto al presente grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge se dovuti.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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