TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/10/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di RO, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, rilevato che l'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno depositato note di trattazione nelle quali hanno insistito nelle rispettive difese e conclusioni;
ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 108/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], C.da Baronia n. 6, in proprio e nella qualità di rappresentate legale de
” (p.iva , con sede in Scordia, C.da Baronia Controparte_1 P.IVA_1
n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Avila ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Catania, Viale Ionio n. 116, giusta procura in atti;
-ricorrente opponente- contro
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
– Controparte_3
in persona del direttore pro tempore, con sede in Roma, Via
[...]
IN EL n. 42, rappresentato e difeso dai funzionari dell'Ente indicati in atti, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio, giusta procura in atti;
-resistente opposto-
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 ed ex art. 6 Dlgs
150/2011.
***
pagina 1 di 4 Con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. L. 689/91 depositato in data 26.01.2022,
[...]
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 797/2021 Parte_1 dell'01.12.2021 notificata il 17.12.2021, con la quale era stata ingiunto a parte opponente il pagamento della somma di euro 117.911,18, oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per indebita percezione di contributi comunitari per la campagna del 2013 e 2014.
A fondamento dell'opposizione, l'odierna opponente eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione contestata ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/81. Nel merito, contestava l'esistenza della predetta violazione in quanto i fondi in relazione ai quali aveva presentato le domande per le annualità 2013 e 2014 al fine di ottenere contributi comunitari per un importo complessivo di euro 117.911,18 erano nella sua disponibilità in forza di contratti di comodato e di affitto nonché dei preliminari di vendita con immediato trasferimento del possesso, in attesa della stipula del rogito.
In ordine a tali fatti, l'opponente rappresentava che con sentenza n. 211/2019, la Corte dei
Conti aveva prosciolto , in proprio e nella qualità, eccependo agli Parte_1 enti accertatori il mancato svolgimento di una indagine completa con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio. Altresì, il Giudice per le Indagini preliminari di
RO aveva emesso decreto di archiviazione con dissequestro e restituzione dell'intera somma percepita dall'opponente.
Pertanto, le domande presentate dall'opponente per richiedere e ricevere i contributi comunitari erano state presentate regolarmente, poiché i terreni ivi indicati erano nella sua piena disponibilità ed utilizzati per il predetto fine.
In conclusione, domandava, previa sospensione dell'esecutività Parte_1 dell'atto opposto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione notificata dal
[...]
Controparte_4 agro-alimentari in quanto illegittima, generica e nulla;
in via
[...] meramente subordinata ed istruttoria si chiede di voler sentire i soggetti, non meglio specificati, cui fa riferimento l'ordinanza ingiunzione impugnata”.
Il si costituiva in giudizio Controparte_2
l'11.01.2023, depositando il proprio fascicolo di parte unitamente alla documentazione pagina 2 di 4 richiesta ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 150/2011, e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto destituita di ogni fondamento.
Con ordinanza del 03.02.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché la prova orale avanzata dall'opponente, e la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
***
In via pregiudiziale, va rilevata l'inammissibilità della presente opposizione in quanto tardiva.
L'inammissibilità del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione, anche se non eccepita dalla controparte, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto è un accertamento che involge la verifica di un presupposto processuale, quale appunto la proponibilità della domanda, ed è un compito che spetta al giudice assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti.
In materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81 trova applicazione la disciplina di cui all'art. 6 della legge n. 150/2011.
Tale norma al comma VI dispone che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiete all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”; pertanto, l'ammissibilità del ricorso presuppone che il deposito dello stesso avvenga entro il predetto termine perentorio.
Nel caso in questione, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata in data 17.12.2021, come si evince dalla relata di notifica allegata dall'opposta e non contestata dall'opponente; mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato telematicamente in data
26.01.2022, ovvero ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per cui oggi è causa. Tra l'altro anche in seno all'ordinanza ingiunzione notificata è espressamente indicato che l'atto poteva essere impugnato mediante l'opposizione ai sensi degli artt. 22 l.689/1981 e 6 d.lgs. 150/2011 nel termine di trenta giorni dalla notifica.
L'opposizione, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo ai sensi dell'art 152 bis disp. att. c.p.c., in considerazione dell'attività espletata e secondo il valore della controversia (euro 117.911,18).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore del della che si liquidano Controparte_2 Controparte_2 in complessivi euro 3.373,20.
Così deciso in RO il 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Unica Sezione Civile
Il Tribunale di RO, in persona del Giudice unico, dott.ssa Oriana Calvo, rilevato che l'udienza del 23 ottobre 2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; rilevato che le parti hanno depositato note di trattazione nelle quali hanno insistito nelle rispettive difese e conclusioni;
ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 108/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], C.da Baronia n. 6, in proprio e nella qualità di rappresentate legale de
” (p.iva , con sede in Scordia, C.da Baronia Controparte_1 P.IVA_1
n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Avila ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultimo sito in Catania, Viale Ionio n. 116, giusta procura in atti;
-ricorrente opponente- contro
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_2
– Controparte_3
in persona del direttore pro tempore, con sede in Roma, Via
[...]
IN EL n. 42, rappresentato e difeso dai funzionari dell'Ente indicati in atti, congiuntamente e disgiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio, giusta procura in atti;
-resistente opposto-
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione ex art. 22 e ss. L. 689/81 ed ex art. 6 Dlgs
150/2011.
***
pagina 1 di 4 Con ricorso in opposizione ex art. 22 e ss. L. 689/91 depositato in data 26.01.2022,
[...]
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. 797/2021 Parte_1 dell'01.12.2021 notificata il 17.12.2021, con la quale era stata ingiunto a parte opponente il pagamento della somma di euro 117.911,18, oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, per indebita percezione di contributi comunitari per la campagna del 2013 e 2014.
A fondamento dell'opposizione, l'odierna opponente eccepiva, in via preliminare, la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione contestata ai sensi dell'art. 28 della legge n. 689/81. Nel merito, contestava l'esistenza della predetta violazione in quanto i fondi in relazione ai quali aveva presentato le domande per le annualità 2013 e 2014 al fine di ottenere contributi comunitari per un importo complessivo di euro 117.911,18 erano nella sua disponibilità in forza di contratti di comodato e di affitto nonché dei preliminari di vendita con immediato trasferimento del possesso, in attesa della stipula del rogito.
In ordine a tali fatti, l'opponente rappresentava che con sentenza n. 211/2019, la Corte dei
Conti aveva prosciolto , in proprio e nella qualità, eccependo agli Parte_1 enti accertatori il mancato svolgimento di una indagine completa con conseguente mancato assolvimento dell'onere probatorio. Altresì, il Giudice per le Indagini preliminari di
RO aveva emesso decreto di archiviazione con dissequestro e restituzione dell'intera somma percepita dall'opponente.
Pertanto, le domande presentate dall'opponente per richiedere e ricevere i contributi comunitari erano state presentate regolarmente, poiché i terreni ivi indicati erano nella sua piena disponibilità ed utilizzati per il predetto fine.
In conclusione, domandava, previa sospensione dell'esecutività Parte_1 dell'atto opposto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “nel merito l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione notificata dal
[...]
Controparte_4 agro-alimentari in quanto illegittima, generica e nulla;
in via
[...] meramente subordinata ed istruttoria si chiede di voler sentire i soggetti, non meglio specificati, cui fa riferimento l'ordinanza ingiunzione impugnata”.
Il si costituiva in giudizio Controparte_2
l'11.01.2023, depositando il proprio fascicolo di parte unitamente alla documentazione pagina 2 di 4 richiesta ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 150/2011, e chiedeva il rigetto dell'opposizione avversaria, in quanto destituita di ogni fondamento.
Con ordinanza del 03.02.2023 veniva rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, nonché la prova orale avanzata dall'opponente, e la causa veniva rinviata per la discussione e decisione ex art. 429 c.p.c.
***
In via pregiudiziale, va rilevata l'inammissibilità della presente opposizione in quanto tardiva.
L'inammissibilità del ricorso in opposizione all'ordinanza ingiunzione, anche se non eccepita dalla controparte, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, in quanto è un accertamento che involge la verifica di un presupposto processuale, quale appunto la proponibilità della domanda, ed è un compito che spetta al giudice assolvere a prescindere dalla sollecitazione delle parti.
In materia di opposizione all'ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81 trova applicazione la disciplina di cui all'art. 6 della legge n. 150/2011.
Tale norma al comma VI dispone che “il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiete all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale”; pertanto, l'ammissibilità del ricorso presuppone che il deposito dello stesso avvenga entro il predetto termine perentorio.
Nel caso in questione, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata notificata in data 17.12.2021, come si evince dalla relata di notifica allegata dall'opposta e non contestata dall'opponente; mentre il ricorso introduttivo del giudizio è stato depositato telematicamente in data
26.01.2022, ovvero ben oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per cui oggi è causa. Tra l'altro anche in seno all'ordinanza ingiunzione notificata è espressamente indicato che l'atto poteva essere impugnato mediante l'opposizione ai sensi degli artt. 22 l.689/1981 e 6 d.lgs. 150/2011 nel termine di trenta giorni dalla notifica.
L'opposizione, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo ai sensi dell'art 152 bis disp. att. c.p.c., in considerazione dell'attività espletata e secondo il valore della controversia (euro 117.911,18).
P.Q.M.
pagina 3 di 4 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni istanza, eccezione e difesa:
- dichiara inammissibile l'opposizione, in quanto tardiva;
- condanna la parte opponente alla refusione delle spese del presente giudizio, in favore del della che si liquidano Controparte_2 Controparte_2 in complessivi euro 3.373,20.
Così deciso in RO il 23 ottobre 2025
IL GIUDICE
dott.ssa Oriana Calvo
pagina 4 di 4