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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 14 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1142 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
nata il giorno 29.12.1973 in GRAGNANO e residente Parte_1 in CASOLA di NAPOLI, C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in GRAGNANO alla via NUOVA SAN LEONE n.99 con l'avv. Leopoldo VILLANI che la rappresenta e difende giusta mandato in atti versato RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., CP_1 elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: INDEBITO.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 22.02.2024 la sig.ra Pt_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
[...] chiedendo l'annullamento dell'indebito comunicatole con missiva del 16 agosto 2023, avente ad oggetto il recupero di somme asseritamente corrispostele in riferimento al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2002, asseritamente prescritte, con pedissequa declaratoria di irripetibilità delle stesse anche per mancata prova della loro erogazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che sollecitava il CP_1 rigetto dell'iniziativa attorea per denunciata infondatezza della stessa con
1 pedissequa condanna della ricorrente al pagamento della somma portata dall'indebito.
Ritenuta la causa istruita su base cartolare, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 14 marzo 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza sulla base delle note sostitutive inoltrate dalle parti.
= = = (2)
La domanda attorea è infondata e pertanto non può essere accolta.
In breve.
L'indebito in disamina, formalizzato con missiva del 16 agosto 2023, è in realtà una sollecitazione di pagamento che rimanda ad un pregresso “indebito” risalente al novembre 2012, seguito da due solleciti intermedi di pagamento, rispettivamente datati 17 ottobre 2013 e 22 novembre 2022. L'iniziativa recuperatoria dell' ha ad oggetto prestazioni di CP_1 disoccupazione agricola inerenti l'anno solare 2002 non dovute per la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o per intervenuta cancellazione dagli stessi. Per come allegato e documentato dall' con la memoria di CP_1 costituzione e con il supporto cartolare valorizzato a sostegno delle proprie tesi, le prestazioni in recupero si riferiscono all'anno 2002 quale periodo interessato dall'asserito rapporto di lavoro sottostante (per il periodo> si legge nella quattro comunicazioni, non “nel periodo”) ma sono state materialmente corrisposte il 30 agosto 2003. L'erogazione è stata pari ad euro 1.031,69 che, al netto delle trattenute sindacali, corrisponde esattamente, come peraltro riportato nella intestazione del calcolo eseguito contenuta nella memoria di costituzione del resistente , alla somma di cui all'indebito in contenzioso. CP_2
La comunicazione del 16 agosto 2023 viene allegata dall'istante come recapitata il 5 settembre 2023.
La sig.ra denuncia l'illegittimità dell'iniziativa Pt_1 recuperatoria ex adverso intrapresa allegando l'intervenuta prescrizione della posta azionata dall' e denunciando la mancata dimostrazione CP_1 della originaria erogazione della prestazione. (3)
La prioritaria analisi investe la pregnanza e la delimitazione della domanda attorea.
Ed invero, non si pone questione alcuna sulla premessa fattuale e giuridica della pretesa recuperatoria azionata con l'indebito prima e con i solleciti di pagamento poi.
2 Premessa, peraltro, già accertata in sede giudiziale con sentenza che aveva scrutinato altri indebiti riferiti, almeno formalmente, a causali non sovrapponibili a quella odierna.
Due sono, quindi, le obiezioni attoree da esaminare. (4)
Per la consecutio logica la prima questione concerne l'erogazione della somma. In argomento pare al Giudice del tutto destituita di fondamento la replica attorea alle documentate allegazioni dell' CP_1
La somma erogata, controllabile per tabulas, rispecchia fedelmente, al netto della trattenuta sindacale, quella richiesta in restituzione. Del resto, come ripetutamente segnalato dai Giudici di legittimità, una volta rimasta comprovata la ricezione della somma da parte del destinatario questi non può limitarsi ad evocare astratte ed ipotetiche causali diverse da quella indicata dall'ente previdenziale ma deve allegare e dimostrare che quell'importo è stato ricevuto per altre individuate ragioni. E, nel caso di specie, ciò non è avvenuto. (5)
Strettamente connessa alla tematica della corresponsione è quella concernente il dies a quo del termine prescrizionale, pacificamente decennale. Anche in questo caso pare al Giudice incontestabile che la decorrenza va individuata nel giorno della materiale erogazione della somma, id est nel 30 agosto 2003. Per come anticipato, tutte e quattro le missive dell evocano CP_1 prestazioni di disoccupazione agricola relative al periodo gennaio- dicembre 2002. L'indicazione concerne, evidentemente, l'anno in riferimento al quale sarebbe maturato il diritto alla prestazione, non l'anno della materiale erogazione. (6)
La questione prescrizionale va correttamente affrontata. Sia in fatto che in diritto, muovendo dalla verificata esatta individuazione della decorrenza del termine decennale.
Dunque. Allega e documenta il resistente che la sig.ra è rimasta CP_2 Pt_1 destinataria “legale”, oltre che naturalmente del sollecito per cui è causa, sia dell'originario indebito datato 30 novembre 2012, sia dei due solleciti intermedi, risalenti rispettivamente al 17 ottobre 2013 e al 22 novembre 2022. All'uopo l' versa in atti le lettere inoltrate alla diretta interessata e CP_1 le rispettive notifiche eseguite, almeno in due casi, attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno. Obietta la ricorrente:
3 -- essere la produzione documentale ininfluente in quanto mancante degli avvisi di ricevimento (cfr. note attoree dell'1 ottobre 2024 e 27 febbraio 2025);
-- non appartenersi la firma apposta in calce agli avvisi di ricevimento ad essa istante (cfr. note attoree del 2 ottobre 2024);
-- doversi ritenere incompleto l'iter notificatorio concernente la raccomandata esitata in compiuta giacenza.
E' prima facie evidente la contraddittorietà che vulnera i primi due rilievi, atteso che se non fosse riscontrabile cartolarmente l'avviso di ricevimento non esisterebbe alcuna firma da contestare. In realtà, per quel che concerne l'indebito originario e la sollecitazione del 17 ottobre 2013 restano documentati gli estremi delle rispettive notifiche, intervenute attraverso le raccomandate con ricevuta di ritorno che recano il dato numerico individualizzante la missiva di specifico riferimento. Consultabili in entrambe le sezioni di cui si compongono gli esemplari prodotti sulla base della semplice manovra di lettura dei documenti giacenti in postazione informatica. Lettura -ripetesi- cui la ricorrente ha avuto accesso e -solo- all'esito della quale ha potuto formulare il rilievo, a sua volta infondato, inerente la firma di ricevimento.
Le due notifiche, intervenute nelle mani del “ricevente”, non del destinatario, si sono perfezionate il 10 dicembre 2012 e il 17 ottobre 2013.
Non importa accertare l'identità della persona che ha sottoscritto il plico nella veste di “ricevente”, la ricorrente non avendo formulato alcuna obiezione circa l'indirizzo al quale sono state spedite le raccomandate, che in ogni caso coincide con la residenza della sig.ra non indicata nel ricorso ma desumibile dalla nota di iscrizione Pt_1 del contenzioso al R.G., e nemmeno circa ipotetiche situazioni di
“impossibilità” che avrebbero dovuto caratterizzare l'accesso materiale ai plichi stessi.
Da una prospettiva legale, quindi, le notifiche sono rituali e, come tali, valide ad inserirsi nel dinamismo interruttivo del termine prescrizionale decennale. (7)
Ed invero, va pienamente condiviso il vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice, incentrati sulle modalità di notifica degli atti provenienti dall'ente titolare della posta a credito.
<Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia
4 avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente …
… Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
…
>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato
5 consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che <costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).>> Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021, e, nella stessa direttrice, anche Cass. n.24899/22 e Cass. n.19795/17 secondo le quali, appunto, tale tipologia di notifica non è soggetta alle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta ma solo al regolamento postale;
con la conseguenza che, affinchè sia valida, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario.
Discende da ciò che deve ritenersi a tutti gli effetti dimostrato per tabulas il regolare compimento della procedura di notifica dell'indebito del 2012 e della sollecitazione di pagamento del 2013 alle date, rispettivamente, del 10 dicembre 2012 e 17 ottobre 2013. Ciò in quanto, per come anticipato, nessun rilievo attoreo attinge la questione
“residenziale-domiciliare” o quella dell'impossibilità di conoscenza. Ragione per la quale si ha che:
-- il primo atto recuperatorio notificato, a fronte dell'erogazione in data 30 agosto 2003, risale al 10 dicembre 2012;
-- la seconda richiesta di restituzione è stata notificata il 17 ottobre 2013;
-- la sollecitazione di pagamento in questa sede impugnata è stata recapitata il 5 settembre 2023. Nessuna prescrizione decennale è pertanto maturata. (8)
La pretesa azionata pertanto deve essere disattesa.
6 Segue la condanna dell'istante al pagamento della somma di cui all'impugnata sollecitazione di pagamento, maggiorata degli interessi di Legge.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e restano liquidate come da dispositivo. Va all'uopo segnalato che nessuna dichiarazione di esenzione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. risulta veicolata, quella cui si riferisce l'istante nelle note dell'11 marzo 2025 concernendo esclusivamente il Contributo Unificato.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Pt_1
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la ricorrente al pagamento dell'importo di cui all'impugnata sollecitazione di pagamento, oltre interessi di Legge;
3) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/03/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO
in persona del G.U.L. dottor Dionigio VERASANI alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 14 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n.1142 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, promossa DA
nata il giorno 29.12.1973 in GRAGNANO e residente Parte_1 in CASOLA di NAPOLI, C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in GRAGNANO alla via NUOVA SAN LEONE n.99 con l'avv. Leopoldo VILLANI che la rappresenta e difende giusta mandato in atti versato RICORRENTE CONTRO
in persona del presidente e legale rappresentante p.t., CP_1 elettivamente domiciliato in NAPOLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti a rogito notarile RESISTENTE
OGGETTO: INDEBITO.
CONCLUSIONI: quelle dei rispettivi atti costitutivi.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. in data 22.02.2024 la sig.ra Pt_1 si rivolgeva al Giudice del Lavoro di TORRE ANNUNZIATA
[...] chiedendo l'annullamento dell'indebito comunicatole con missiva del 16 agosto 2023, avente ad oggetto il recupero di somme asseritamente corrispostele in riferimento al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2002, asseritamente prescritte, con pedissequa declaratoria di irripetibilità delle stesse anche per mancata prova della loro erogazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio l' che sollecitava il CP_1 rigetto dell'iniziativa attorea per denunciata infondatezza della stessa con
1 pedissequa condanna della ricorrente al pagamento della somma portata dall'indebito.
Ritenuta la causa istruita su base cartolare, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 14 marzo 2025, il Giudice assegnava il contenzioso a sentenza sulla base delle note sostitutive inoltrate dalle parti.
= = = (2)
La domanda attorea è infondata e pertanto non può essere accolta.
In breve.
L'indebito in disamina, formalizzato con missiva del 16 agosto 2023, è in realtà una sollecitazione di pagamento che rimanda ad un pregresso “indebito” risalente al novembre 2012, seguito da due solleciti intermedi di pagamento, rispettivamente datati 17 ottobre 2013 e 22 novembre 2022. L'iniziativa recuperatoria dell' ha ad oggetto prestazioni di CP_1 disoccupazione agricola inerenti l'anno solare 2002 non dovute per la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli o per intervenuta cancellazione dagli stessi. Per come allegato e documentato dall' con la memoria di CP_1 costituzione e con il supporto cartolare valorizzato a sostegno delle proprie tesi, le prestazioni in recupero si riferiscono all'anno 2002 quale periodo interessato dall'asserito rapporto di lavoro sottostante (per il periodo> si legge nella quattro comunicazioni, non “nel periodo”) ma sono state materialmente corrisposte il 30 agosto 2003. L'erogazione è stata pari ad euro 1.031,69 che, al netto delle trattenute sindacali, corrisponde esattamente, come peraltro riportato nella intestazione del calcolo eseguito contenuta nella memoria di costituzione del resistente , alla somma di cui all'indebito in contenzioso. CP_2
La comunicazione del 16 agosto 2023 viene allegata dall'istante come recapitata il 5 settembre 2023.
La sig.ra denuncia l'illegittimità dell'iniziativa Pt_1 recuperatoria ex adverso intrapresa allegando l'intervenuta prescrizione della posta azionata dall' e denunciando la mancata dimostrazione CP_1 della originaria erogazione della prestazione. (3)
La prioritaria analisi investe la pregnanza e la delimitazione della domanda attorea.
Ed invero, non si pone questione alcuna sulla premessa fattuale e giuridica della pretesa recuperatoria azionata con l'indebito prima e con i solleciti di pagamento poi.
2 Premessa, peraltro, già accertata in sede giudiziale con sentenza che aveva scrutinato altri indebiti riferiti, almeno formalmente, a causali non sovrapponibili a quella odierna.
Due sono, quindi, le obiezioni attoree da esaminare. (4)
Per la consecutio logica la prima questione concerne l'erogazione della somma. In argomento pare al Giudice del tutto destituita di fondamento la replica attorea alle documentate allegazioni dell' CP_1
La somma erogata, controllabile per tabulas, rispecchia fedelmente, al netto della trattenuta sindacale, quella richiesta in restituzione. Del resto, come ripetutamente segnalato dai Giudici di legittimità, una volta rimasta comprovata la ricezione della somma da parte del destinatario questi non può limitarsi ad evocare astratte ed ipotetiche causali diverse da quella indicata dall'ente previdenziale ma deve allegare e dimostrare che quell'importo è stato ricevuto per altre individuate ragioni. E, nel caso di specie, ciò non è avvenuto. (5)
Strettamente connessa alla tematica della corresponsione è quella concernente il dies a quo del termine prescrizionale, pacificamente decennale. Anche in questo caso pare al Giudice incontestabile che la decorrenza va individuata nel giorno della materiale erogazione della somma, id est nel 30 agosto 2003. Per come anticipato, tutte e quattro le missive dell evocano CP_1 prestazioni di disoccupazione agricola relative al periodo gennaio- dicembre 2002. L'indicazione concerne, evidentemente, l'anno in riferimento al quale sarebbe maturato il diritto alla prestazione, non l'anno della materiale erogazione. (6)
La questione prescrizionale va correttamente affrontata. Sia in fatto che in diritto, muovendo dalla verificata esatta individuazione della decorrenza del termine decennale.
Dunque. Allega e documenta il resistente che la sig.ra è rimasta CP_2 Pt_1 destinataria “legale”, oltre che naturalmente del sollecito per cui è causa, sia dell'originario indebito datato 30 novembre 2012, sia dei due solleciti intermedi, risalenti rispettivamente al 17 ottobre 2013 e al 22 novembre 2022. All'uopo l' versa in atti le lettere inoltrate alla diretta interessata e CP_1 le rispettive notifiche eseguite, almeno in due casi, attraverso raccomandate con ricevuta di ritorno. Obietta la ricorrente:
3 -- essere la produzione documentale ininfluente in quanto mancante degli avvisi di ricevimento (cfr. note attoree dell'1 ottobre 2024 e 27 febbraio 2025);
-- non appartenersi la firma apposta in calce agli avvisi di ricevimento ad essa istante (cfr. note attoree del 2 ottobre 2024);
-- doversi ritenere incompleto l'iter notificatorio concernente la raccomandata esitata in compiuta giacenza.
E' prima facie evidente la contraddittorietà che vulnera i primi due rilievi, atteso che se non fosse riscontrabile cartolarmente l'avviso di ricevimento non esisterebbe alcuna firma da contestare. In realtà, per quel che concerne l'indebito originario e la sollecitazione del 17 ottobre 2013 restano documentati gli estremi delle rispettive notifiche, intervenute attraverso le raccomandate con ricevuta di ritorno che recano il dato numerico individualizzante la missiva di specifico riferimento. Consultabili in entrambe le sezioni di cui si compongono gli esemplari prodotti sulla base della semplice manovra di lettura dei documenti giacenti in postazione informatica. Lettura -ripetesi- cui la ricorrente ha avuto accesso e -solo- all'esito della quale ha potuto formulare il rilievo, a sua volta infondato, inerente la firma di ricevimento.
Le due notifiche, intervenute nelle mani del “ricevente”, non del destinatario, si sono perfezionate il 10 dicembre 2012 e il 17 ottobre 2013.
Non importa accertare l'identità della persona che ha sottoscritto il plico nella veste di “ricevente”, la ricorrente non avendo formulato alcuna obiezione circa l'indirizzo al quale sono state spedite le raccomandate, che in ogni caso coincide con la residenza della sig.ra non indicata nel ricorso ma desumibile dalla nota di iscrizione Pt_1 del contenzioso al R.G., e nemmeno circa ipotetiche situazioni di
“impossibilità” che avrebbero dovuto caratterizzare l'accesso materiale ai plichi stessi.
Da una prospettiva legale, quindi, le notifiche sono rituali e, come tali, valide ad inserirsi nel dinamismo interruttivo del termine prescrizionale decennale. (7)
Ed invero, va pienamente condiviso il vero e proprio riordino sistemico della materia desumibile dai vari interventi mirati della Corte Regolatrice, incentrati sulle modalità di notifica degli atti provenienti dall'ente titolare della posta a credito.
<Vanno ribaditi i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità … per i quali “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia
4 avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente …
… Il principio di diritto che viene in rilievo è, infatti, quello per il quale non solo non va redatta alcuna relata di notificazione o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, ma l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione …
…
>> Così, in termini, parte motiva di Cass., III^ Sez. Civ., 12 febbraio-7 maggio 2015, n.9246, con ulteriori precedenti specifici ivi richiamati.
In una parallela prospettiva si è ulteriormente precisato che <per costante giurisprudenza di questa Corte, poi, è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale … Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art.149 cod.proc. civ. e della legge n.890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri N. 17723 del 2006; N. 17598 del 2010, N. 20027 del 2011; N. 270 del 2012; N. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.), ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal d.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che "deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili". Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato
5 consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017.) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982.>> Così, in termini, parte motiva di Cass. Sez. VI, ordinanza n.20506/2017. Nella stessa direttrice interpretativa, si cfr. anche Cass. Sez. Civ., sentenza n.10245/2017, espressamente richiamata nell'ordinanza appena riportata.
Sempre muovendo dalla medesima ricostruzione ermeneutica della questione, la Corte Regolatrice ha avuto altresì modo di -ribadire e- precisare che <costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, nell'ipotesi in cui l'ufficio finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta dell'atto impositivo, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle previste dalla L. n. 890 del 1982 (ex plurimis, Cass. n. 8293 del 2018, Cass. n. 12083 del 2016, Cass. n. 17598 del 2010).>> Così Cass. Sez. VI, ordinanza n.2339/2021, e, nella stessa direttrice, anche Cass. n.24899/22 e Cass. n.19795/17 secondo le quali, appunto, tale tipologia di notifica non è soggetta alle disposizioni in materia di notifiche a mezzo posta ma solo al regolamento postale;
con la conseguenza che, affinchè sia valida, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e che il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che da esso risulti anche la qualità del consegnatario.
Discende da ciò che deve ritenersi a tutti gli effetti dimostrato per tabulas il regolare compimento della procedura di notifica dell'indebito del 2012 e della sollecitazione di pagamento del 2013 alle date, rispettivamente, del 10 dicembre 2012 e 17 ottobre 2013. Ciò in quanto, per come anticipato, nessun rilievo attoreo attinge la questione
“residenziale-domiciliare” o quella dell'impossibilità di conoscenza. Ragione per la quale si ha che:
-- il primo atto recuperatorio notificato, a fronte dell'erogazione in data 30 agosto 2003, risale al 10 dicembre 2012;
-- la seconda richiesta di restituzione è stata notificata il 17 ottobre 2013;
-- la sollecitazione di pagamento in questa sede impugnata è stata recapitata il 5 settembre 2023. Nessuna prescrizione decennale è pertanto maturata. (8)
La pretesa azionata pertanto deve essere disattesa.
6 Segue la condanna dell'istante al pagamento della somma di cui all'impugnata sollecitazione di pagamento, maggiorata degli interessi di Legge.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e restano liquidate come da dispositivo. Va all'uopo segnalato che nessuna dichiarazione di esenzione ex art. 152 Disp. Att. c.p.c. risulta veicolata, quella cui si riferisce l'istante nelle note dell'11 marzo 2025 concernendo esclusivamente il Contributo Unificato.
P.Q.M.
Il G.U.L. del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da Pt_1
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante
[...] CP_1
p.t., così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la ricorrente al pagamento dell'importo di cui all'impugnata sollecitazione di pagamento, oltre interessi di Legge;
3) condanna la ricorrente alle spese di lite che si liquidano in euro 1.000,00, oltre accessori se dovuti come per Legge.
TORRE ANNUNZIATA, 21/03/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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