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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/11/2025, n. 2461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2461 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 15980 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Girolami
E
Controparte_1
Avv. Daniela Puccinelli
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione relativa al figlio minore nato dalla loro relazione, come di seguito indicato:
Il figlio minore verrà affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione anagrafica e prevalente dello stesso presso la madre residente in [...]in Via Achille Funi,
10;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Il padre terrà con sé presso il proprio domicilio alternativamente con la madre i fine settimana Per_1 dal pomeriggio del venerdì dalle 16.15 con prelevamento del bambino presso l'istituto scolastico frequentato ovvero secondo accordi con la madre, sino alla domenica alle ore 18.00 allorquando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi tenendo conto anche dei turni orari del padre. Ulteriori giorni frequentazione padre-figlio potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali di nonché nel rispetto della volontà Per_1 dello stesso;
Durante le vacanze Natalizie, il figlio trascorrerà il proprio tempo in misura uguale con i genitori, seguendo il principio dell'alternanza annuale per cui quest'anno il minore starà con il padre dal 24 dicembre al 26 dicembre 2024, starà con la madre dalla sera del 26 dicembre alla mattina del 4 gennaio, e starà con il padre dalla mattina del 4 gennaio al pomeriggio del 6 gennaio 2025, salvo diversi accordi;
Durante le vacanze Pasquali il figlio trascorrerà con i genitori, seguendo il principio dell'alternanza annuale, la domenica di Pasqua con uno di essi e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ovvero tutto il periodo delle vacanze Pasquali con un genitore, ad anni alterni, sulla scorta di accordi presi dalle parti;
A decorrere dalla chiusura dell'anno scolastico, il figlio verrà accudito dalla madre sino al giorno 1 luglio, allorquando il minore starà con il padre e la nonna paterna sino al 31 agosto, in tale data Persona_2 raggiungerà la madre e starà con la stessa sino all'inizio dell'anno scolastico per poi frequentare i Per_1 genitori nelle modalità di cui al punto n. 3, salvo diversi accordi;
Il minore trascorrerà le festività nazionali e le chiusure scolastiche ad anni alterni con i genitori, salvo diversi accordi;
In occasione dei compleanni dei genitori o delle relative festività personali, il minore trascorrerà la giornata con il genitore interessato dalla festività, salvo diversi accordi;
Allorquando il figlio si trova con un genitore, dovranno essere garantiti all'altro genitore ogni giorno e in qualsiasi orario contatti telefonici;
I genitori si impegnano a stabilire le medesime regole e abitudini per il bambino garantendo in tal modo una continuità nella educazione dello stesso;
Il padre contribuirà al mantenimento in favore del figlio mediante bonifico bancario sul c.c. della Sig.ra versando la somma mensile pari a Euro 250,00, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità;
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraindicato importo in favore del figlio fintanto CP_1 che il medesimo continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente autosufficiente;
Le spese straordinarie in favore di verranno sostenute al 100% dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
L'Assegno Unico Universale (A.U.U.) verrà percepito al 100% dalla Sig.ra così come la stessa Pt_1 tratterrà integralmente ogni altro eventuale contributo economico che negli anni potrebbe sostituire o integrare l'attuale A.U.U., sulla scorta delle iniziative del Dipartimento per le politiche della famiglia e di altre forme di assistenza o agevolazioni economiche;
2 I genitori si prestano reciproco benestare per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio e per il rilascio della carta d'identità del figlio valida anche per l'espatrio consentendo che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposto, valutato l'interesse del figlio minore, e che possa disporsi in conformità, con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 24.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
Parte_1
Avv. Francesca Girolami
E
Controparte_1
Avv. Daniela Puccinelli
Con l'intervento del P.M.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Le parti chiedevano congiuntamente la regolamentazione relativa al figlio minore nato dalla loro relazione, come di seguito indicato:
Il figlio minore verrà affidato in modalità condivisa ad entrambi i genitori con Persona_1 collocazione anagrafica e prevalente dello stesso presso la madre residente in [...]in Via Achille Funi,
10;
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Entrambi
i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
Il padre terrà con sé presso il proprio domicilio alternativamente con la madre i fine settimana Per_1 dal pomeriggio del venerdì dalle 16.15 con prelevamento del bambino presso l'istituto scolastico frequentato ovvero secondo accordi con la madre, sino alla domenica alle ore 18.00 allorquando il padre riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna, salvo diversi accordi tenendo conto anche dei turni orari del padre. Ulteriori giorni frequentazione padre-figlio potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali di nonché nel rispetto della volontà Per_1 dello stesso;
Durante le vacanze Natalizie, il figlio trascorrerà il proprio tempo in misura uguale con i genitori, seguendo il principio dell'alternanza annuale per cui quest'anno il minore starà con il padre dal 24 dicembre al 26 dicembre 2024, starà con la madre dalla sera del 26 dicembre alla mattina del 4 gennaio, e starà con il padre dalla mattina del 4 gennaio al pomeriggio del 6 gennaio 2025, salvo diversi accordi;
Durante le vacanze Pasquali il figlio trascorrerà con i genitori, seguendo il principio dell'alternanza annuale, la domenica di Pasqua con uno di essi e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, ovvero tutto il periodo delle vacanze Pasquali con un genitore, ad anni alterni, sulla scorta di accordi presi dalle parti;
A decorrere dalla chiusura dell'anno scolastico, il figlio verrà accudito dalla madre sino al giorno 1 luglio, allorquando il minore starà con il padre e la nonna paterna sino al 31 agosto, in tale data Persona_2 raggiungerà la madre e starà con la stessa sino all'inizio dell'anno scolastico per poi frequentare i Per_1 genitori nelle modalità di cui al punto n. 3, salvo diversi accordi;
Il minore trascorrerà le festività nazionali e le chiusure scolastiche ad anni alterni con i genitori, salvo diversi accordi;
In occasione dei compleanni dei genitori o delle relative festività personali, il minore trascorrerà la giornata con il genitore interessato dalla festività, salvo diversi accordi;
Allorquando il figlio si trova con un genitore, dovranno essere garantiti all'altro genitore ogni giorno e in qualsiasi orario contatti telefonici;
I genitori si impegnano a stabilire le medesime regole e abitudini per il bambino garantendo in tal modo una continuità nella educazione dello stesso;
Il padre contribuirà al mantenimento in favore del figlio mediante bonifico bancario sul c.c. della Sig.ra versando la somma mensile pari a Euro 250,00, importo soggetto a rivalutazione ISTAT, entro Pt_1 il giorno 5 di ogni mese e per 12 mensilità;
Il Sig. rimarrà obbligato a corrispondere il sopraindicato importo in favore del figlio fintanto CP_1 che il medesimo continuerà a convivere con la madre e non sarà economicamente autosufficiente;
Le spese straordinarie in favore di verranno sostenute al 100% dalla Sig.ra Per_1 Pt_1
L'Assegno Unico Universale (A.U.U.) verrà percepito al 100% dalla Sig.ra così come la stessa Pt_1 tratterrà integralmente ogni altro eventuale contributo economico che negli anni potrebbe sostituire o integrare l'attuale A.U.U., sulla scorta delle iniziative del Dipartimento per le politiche della famiglia e di altre forme di assistenza o agevolazioni economiche;
2 I genitori si prestano reciproco benestare per il rilascio e/o rinnovo del passaporto del figlio e per il rilascio della carta d'identità del figlio valida anche per l'espatrio consentendo che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.”.
Ritiene questo Collegio che nulla osti all'accoglimento della domanda congiunta come ora esposto, valutato l'interesse del figlio minore, e che possa disporsi in conformità, con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi come meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto.
P.Q.M.
Il Collegio, vista la domanda congiunta delle parti, provvede come indicato in parte motiva con riferimento al contenuto necessario del presente giudizio, dovendo le ulteriori clausole di cui all'accordo ritenersi meri atti negoziali tra le parti, di cui il Tribunale prende atto;
nulla per le spese.
Si comunichi.
Roma 24.10.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
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