Art. 62. ((Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della provincia i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.))
Versione
14 marzo 1948
14 marzo 1948
>
Versione
20 gennaio 1972
20 gennaio 1972