TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/06/2025, n. 6431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6431 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Laura Cerroni, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 43588/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sergio Massimo Parte_1
MA e MO GN, per procura allegata al ricorso,
RICORRENTE
contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e CP_1 difeso dall'avv. Raffaella Piergentili, giusta procura generale alle liti per atto Notaio di Fiumicino, Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971 e handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge n. 104/1992. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di ricorso depositato in forma telematica il 27/11/2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' in persona del legale CP_1 rappresentante pro-tempore, proponendo rituale ricorso giurisdizionale, nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis c.p.c. - decorrente dal dissenso presentato avverso la relazione di perizia medico legale, resa nel procedimento per accertamento tecnico preventivo - domandando di accertare il proprio stato di totale invalido civile con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/1971, oltre che la propria condizione di soggetto portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992. A sostegno della domanda, il ricorrente ha precisato di essere affetto dalle patologie indicate in ricorso, che lo rendono inabile al lavoro in misura pari al 100%, nonché soggetto in condizione di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, specificamente contestando le risultanze della CTU espletata nel procedimento di accertamento preventivo dello stato invalidante, nonché dedotto di essere in possesso degli altri requisiti di natura extra-sanitaria richiesti dalla legge per l'attribuzione delle provvidenze economiche agli invalidi civili. Ritualmente instaurato il contraddittorio, ha resistito in giudizio l contestando la fondatezza del ricorso e concludendo per il suo rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con l'acquisizione del fascicolo digitale dell'accertamento tecnico preventivo e dei documenti prodotti, nonché con il rinnovo della CTU medico-legale. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter C.p.c., la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, deve, in primo luogo, respingersi l'eccezione di inammissibilità del presente giudizio di opposizione, posto che il dissenso avverso le conclusioni rassegnate dal perito nella fase di accertamento tecnico preventivo è stato tempestivamente espresso dalla parte ricorrente il 4/11/2024 ed il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 27/11/2024, sicché nel pieno rispetto del termine perentorio di 30 giorni stabilito dall'art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
3. Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti di cui in prosieguo. L'art. 445 bis c.p.c., introdotto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato in sede di conversione dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed applicabile dall'1 gennaio 2012, stabilisce, al primo comma: “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696
- bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis,
2 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195”. Ai sensi del sesto comma dell'art. 445 bis c.p.c. nel ricorso devono essere specificate, a pena di inammissibilità, le ragioni della contestazione. Dunque, questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio) sotto il profilo sanitario ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della C.T.U. impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità. E se la mancanza di contestazioni comporta l'inammissibilità del ricorso, argomentando a contrario, il ricorso introduttivo del giudizio di cui al comma 6 in tanto è ammissibile in quanto abbia ad oggetto la contestazione della C.T.U.; il che equivale a dire che oggetto del ricorso può essere esclusivamente la richiesta di pervenire ad un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella C.T.U.. In proposito, la Suprema Corte ha di recente ribadito che “Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222 del 1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, ultimo comma, c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici” (cfr. Cassazione, Sezione lavoro, sentenza n. 27010 del 24/10/2018). Nel merito, parte ricorrente ha censurato in modo effettivo e specifico la perizia resa nel corso dell'accertamento tecnico preventivo e, peraltro, ha introdotto il giudizio entro il termine perentorio dal deposito del dissenso alla CTU, sicché non residuano dubbi sull'ammissibilità del presente procedimento. 3.1 Orbene, il consulente tecnico d'ufficio nominato in questa fase processuale, sulla base della documentazione versata in atti e della visita in sede peritale, ha concluso la sua relazione affermando che “sussistono i requisiti sanitari per la concessione dei benefici della legge 104/92 articolo tre comma tre in quanto il sunnominato è da considerare portatore di grave disabilità ed invalido al 100% con decorrenza dai primi del mese di gennaio del 2025 in ordine ad un graduale peggioramento delle condizioni cliniche complessive ed in particolare di quelle osteoarticolari e deambulatorie per complicazioni della malattia diabetologica”. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU vanno condivise, poiché immuni da vizi logico-giuridici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico-legali. Peraltro, a fronte della completezza e dalla esaustività della relazione peritale, le parti non hanno sollevato contestazioni sotto alcuno specifico profilo sanitario, neppure in punto di decorrenza del riconoscimento, né evidenziato
3 errori o incongruenze nell'elaborato peritale. Alla stregua, quindi, del giudizio del consulente – che va condiviso in quanto sorretto da logiche e congrue motivazioni scientifiche e frutto degli accertamenti medico-legali eseguiti – può affermarsi che il ricorrente è in possesso, a decorrere dal gennaio 2025, del requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità ex art. 12 legge 118/1971 e si trova, dallo stesso momento, nella condizione di soggetto portatore di handicap grave ai sensi dell'art 3, comma 3, della Legge n. 104/92
4. Quanto al regolamento delle spese di giudizio, comprensive di quelle della fase di ATP, posto che il diritto di parte ricorrente, negato nella fase di accertamento tecnico preventivo, è stato riconosciuto sussistere con decorrenza non solo successiva alla domanda amministrativa, ma anche all'intera fase di ATP e finanche alla introduzione del presente giudizio di opposizione - sicché quando la parte ben avrebbe potuto presentare una nuova domanda amministrativa - ritiene il decidente si versi in ipotesi di soccombenza reciproca, che giustifica la compensazione delle spese di lite. Invero, l'invocato accertamento è risultato definitivamente carente fino alla definizione della fase di accertamento tecnico preventivo, della quale il presente giudizio di merito si pone quale mera fase di opposizione (cfr. Cass., 24 giugno 2009, n. 14846, Cass. 26 giugno 2009, n. 15199, Cass. n. 9080 e 9081 del 16 aprile 2009 e Cass. 30 marzo 2011, n. 7307). Vanno poste definitivamente a carico dell infine, le spese della CP_1 consulenza tecnica d'ufficio resa nella fase di ATP, già liquidate, nonché di quella resa in questa fase processuale, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex articolo 127 ter C.p.c., definitivamente pronunciando, dichiara che il ricorrente è soggetto in condizione di handicap grave, ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, con decorrenza dal gennaio 2025 ed è in possesso, con la medesima decorrenza, del requisito sanitario per beneficiare della pensione di invalidità, ex art. 12 legge 118/1971. Dichiara compensate le spese di lite. Pone definitivamente a carico dell le spese delle consulenze Pt_2 tecniche d'ufficio, già liquidate. Roma, 4 giugno 2025. Il Giudice Laura Cerroni
4