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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 22/09/2025, n. 1808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1808 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – in composizione collegiale, in persona dei magistrati dottori:
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO Presidente e relatore
Dott.ssa Giulia VOLPE Componente
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 318/2022 R.G. avente ad oggetto “querela di falso”
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. De Bonis Vittorio, con Parte_1 CodiceFiscale_1 studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
ATTORE
ED
, C.F. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come in atti;
CONVENUTA
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. in Sede quale interventore necessario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ad , e ad Controparte_3
, in quanto successore a titolo universale di Equitalia Servizi di Controparte_2
Riscossione s.p.a., , premesso di avere impugnato innanzi alla Commissione tributaria Parte_1
Provinciale di Potenza l'avviso di accertamento n. 092 77202100001063000, anche per la rilevata inesistenza dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento n. TC301T100049/2020, proponeva querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata n. reg. cron. M14/2021, spedita dall'ufficio postale di Potenza in data 13.5.2021 e portante l'avviso di accertamento TC
301T00049/2020, domandando di accertarne la falsità, quanto, in particolare, alla palese apocrifia della sottoscrizione del destinatario e ricevente, . Parte_1
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva: difetto di legittimazione in quanto Controparte_1
l'attività di notificazione era riferibile al soggetto materialmente incaricato di essa;
inammissibilità della proposta querela, in quanto non coperta da fede privilegiata è la veridicità della circostanza dell'avere, il ricevente il piego, dichiarato di essere il destinatario.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
In via preliminare, si osserva come la notifica ad da parte dell'attore Controparte_2 sia stata eseguita, per quanto dal medesimo affermato, solo al fine della denuntiatio litis, in forza della intervenuta successione della prima ad Equitalia Servizi Riscossione s.p.a.
Sempre in via preliminare, va dichiarata: la legittimazione passiva di;
Controparte_1 la sussistenza di interesse ad agire, concreto ed attuale, dell'attore, avuto riguardo alla proposta querela di falso.
In merito al primo profilo, va richiamato l'orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “…la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione.” ( cfr. Cass. n. 18323/2007)
In merito all'interesse ad agire, va solo rilevato come l'attore abbia impugnato un atto di accertamento, anche per il motivo della omessa notifica dell'atto presupposto, notificato proprio attraverso l'attività oggetto dell'odierno esame.
Nel caso concreto, si osserva come l'agente postale abbia provveduto, nel compilare la relata di notifica, alla generalizzazione del soggetto ricevente l'atto, indicandolo in , e barrando la Parte_1 casella della consegna al destinatario, appunto . Parte_1
Orbene, si ritiene che l'unico modo che abbia per recidere il collegamento tra la Parte_1 sottoscrizione- che egli sostiene apocrifa – e la sua persona sia proprio la querela di falso.
Nel caso concreto, la notifica è stata eseguita non a mezzo di posta ordinaria ma ai sensi della L.
890/1982, come è dato evincersi dalla documentazione depositata in atti e dalle annotazioni sui modelli utilizzati, dal che le affermazioni della parte convenuta sulla inammissibilità della notifica si appaleserebbero ictu oculi infondate, per la natura delle dichiarazioni rese in tale caso dall'agente postale sulla relata e per la circostanza che l'agente ha provveduto a generalizzare il ricevente indicandolo come “ ”. Parte_1
Ed infatti, “ in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso…”. (ex plurimis Cass. n. 24852/2006)
Nello specifico, e quanto alla questione della identità del ricevente, si è sostenuto che: “ … Anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del p.u. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica…”. ( cfr.
Cass. n. 2486/2018)
Ma vi è di più.
Quandanche la notifica fosse stata eseguita dalla Concessionaria direttamente, ovvero ex art. 26 DPR
602/1973, le conclusioni in tema di proponibilità ed ammissibilità del rimedio sarebbero identiche.
Sul punto, e solo esemplificativamente, nella sentenza Cass. n. 4556/2020 e segnatamente nella sua parte motiva si legge : “…Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata…. Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.
Esprimendo il medesimo orientamento, la Corte di legittimità in altro precedente, occupandosi della notificazione di cartella effettuata direttamente a mezzo posta raccomandata dal (ex art CP_4
26 DPR 602/73), con conseguente applicabilità della disciplina prevista per le ordinarie raccomandate
(ovvero quella di cui agli artt.32 e 39 del DM 9 aprile 2001 e 20 e 26 del DM 1 ottobre 2008, e non quella di cui alla L. 890/82), circostanza questa espressamente chiarita nella premessa, ha affermato :
“ se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelliggibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”, con la precisazione che “la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso …”. ( cfr. Cass. 19680/2020, ma anche nei medesimi termini Cass. n.
14941/2020)
Sulla scorta delle emergenze documentali, è stato nominato un CTU, in persona del dottor PE
, il quale, con esame attento, completo a privo di vizi logici e metodologici – e pertanto
[...] condivisibile, ha accertato, a seguito della acquisizione di scritti di comparazione, che la sottoscrizione apposta in calce alla cartolina postale A.R. del 13.5.2021 relativa all'avviso di accertamento
TC301T100049/2020 è apocrifa. Conclusivamente, la domanda dell'attore è meritevole di accoglimento e, pertanto, in forza dell'art. 226 c.c.: va dichiarata la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a sull'avviso di Parte_1 ricevimento di lettera raccomandata a.r. n. reg. cron, M14/2021 dall'ufficio di Potenza il Pt_2
13.5.2021 portante l'avviso di accertamento TC301T100049/2020; va disposta la cancellazione della sottoscrizione giusta art. 537 c.p.p.; va disposto che il cancelliere, ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p., provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, all'esito del suo passaggio in giudicato, sull'originale del documento, custodito in cassaforte, e, in difetto, su copia autentica del documento di cui innanzi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della costituita _1
, della quale la Direzione Provinciale costituisce articolazione territoriale, sia pure passivamente
[...] legittimata nei giudizi tributari, ed in favore dell'attore.
Nulla spese con riferimento ad , cui l'attore ha notificato l'atto a soli Controparte_2 fini di denuntiatio litis.
Le spese sono liquidate complessivamente in € 2.540,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive, somma determinata in base alla natura ed al valore (indeterminabile basso terzo scaglione) della controversia, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito per l'attore, per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di
[...]
. _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza riunito nella camera di consiglio, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda, come in parte motiva, e, per l'effetto: dichiara la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a sull'avviso di Parte_1 ricevimento di lettera raccomandata a.r. n. reg. cron. M14/2021 spedita dall'ufficio di Potenza il
13.5.2021, portante l'avviso di accertamento TC301T100049/2020; dispone la cancellazione della sottoscrizione giusta art. 537 c.p.p.; dispone che il cancelliere, ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p., provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, all'esito del suo passaggio in giudicato, sull'originale del documento, custodito in cassaforte, e, in difetto, su copia autentica del documento di cui innanzi;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 Controparte_1 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, nonché al pagamento le spese di CTU, liquidate con separato decreto, disponendo che il pagamento avvenga in favore del procuratore costituito per l'attore, per dichiarato anticipo
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 22.9.2025
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza – in composizione collegiale, in persona dei magistrati dottori:
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO Presidente e relatore
Dott.ssa Giulia VOLPE Componente
Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al numero 318/2022 R.G. avente ad oggetto “querela di falso”
T R A
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. De Bonis Vittorio, con Parte_1 CodiceFiscale_1 studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
ATTORE
ED
, C.F. in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, come in atti;
CONVENUTA
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. in Sede quale interventore necessario
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato ad , e ad Controparte_3
, in quanto successore a titolo universale di Equitalia Servizi di Controparte_2
Riscossione s.p.a., , premesso di avere impugnato innanzi alla Commissione tributaria Parte_1
Provinciale di Potenza l'avviso di accertamento n. 092 77202100001063000, anche per la rilevata inesistenza dell'atto presupposto, ovvero dell'avviso di accertamento n. TC301T100049/2020, proponeva querela di falso avverso l'avviso di ricevimento della raccomandata n. reg. cron. M14/2021, spedita dall'ufficio postale di Potenza in data 13.5.2021 e portante l'avviso di accertamento TC
301T00049/2020, domandando di accertarne la falsità, quanto, in particolare, alla palese apocrifia della sottoscrizione del destinatario e ricevente, . Parte_1
Si costituiva in giudizio , la quale eccepiva: difetto di legittimazione in quanto Controparte_1
l'attività di notificazione era riferibile al soggetto materialmente incaricato di essa;
inammissibilità della proposta querela, in quanto non coperta da fede privilegiata è la veridicità della circostanza dell'avere, il ricevente il piego, dichiarato di essere il destinatario.
La domanda è fondata e meritevole di accoglimento.
In via preliminare, si osserva come la notifica ad da parte dell'attore Controparte_2 sia stata eseguita, per quanto dal medesimo affermato, solo al fine della denuntiatio litis, in forza della intervenuta successione della prima ad Equitalia Servizi Riscossione s.p.a.
Sempre in via preliminare, va dichiarata: la legittimazione passiva di;
Controparte_1 la sussistenza di interesse ad agire, concreto ed attuale, dell'attore, avuto riguardo alla proposta querela di falso.
In merito al primo profilo, va richiamato l'orientamento espresso in materia dalla Corte di Cassazione, secondo il quale “…la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa giuridica, sia o meno l'autore della falsificazione.” ( cfr. Cass. n. 18323/2007)
In merito all'interesse ad agire, va solo rilevato come l'attore abbia impugnato un atto di accertamento, anche per il motivo della omessa notifica dell'atto presupposto, notificato proprio attraverso l'attività oggetto dell'odierno esame.
Nel caso concreto, si osserva come l'agente postale abbia provveduto, nel compilare la relata di notifica, alla generalizzazione del soggetto ricevente l'atto, indicandolo in , e barrando la Parte_1 casella della consegna al destinatario, appunto . Parte_1
Orbene, si ritiene che l'unico modo che abbia per recidere il collegamento tra la Parte_1 sottoscrizione- che egli sostiene apocrifa – e la sua persona sia proprio la querela di falso.
Nel caso concreto, la notifica è stata eseguita non a mezzo di posta ordinaria ma ai sensi della L.
890/1982, come è dato evincersi dalla documentazione depositata in atti e dalle annotazioni sui modelli utilizzati, dal che le affermazioni della parte convenuta sulla inammissibilità della notifica si appaleserebbero ictu oculi infondate, per la natura delle dichiarazioni rese in tale caso dall'agente postale sulla relata e per la circostanza che l'agente ha provveduto a generalizzare il ricevente indicandolo come “ ”. Parte_1
Ed infatti, “ in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento, il quale è parte integrante della relata di notifica, costituisce, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, il solo documento idoneo a provare sia l'intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia l'identità della persona alla quale la consegna stessa è stata eseguita, e che ha sottoscritto l'avviso; esso riveste natura di atto pubblico, e, riguardando un'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale ai sensi dell'art. 1 della legge n. 890 cit., gode della medesima forza certificatoria di cui è dotata la relazione di una notificazione eseguita direttamente dall'ufficiale giudiziario, ovverosia della fede privilegiata attribuita dall'art. 2700 cod. civ. in ordine alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che l'agente postale, mediante la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento, attesta avvenuti in sua presenza;
pertanto, il destinatario che intenda contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, affermando di non aver mai ricevuto l'atto ed in particolare di non aver mai apposto la propria firma sull'avviso, ha l'onere di impugnarlo a mezzo della querela di falso…”. (ex plurimis Cass. n. 24852/2006)
Nello specifico, e quanto alla questione della identità del ricevente, si è sostenuto che: “ … Anche nel caso di notificazione eseguita dall'agente postale, la relata di notifica fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta, ivi compresa l'attestazione della identità del destinatario che ha rifiutato di ricevere il plico, trattandosi di circostanza frutto della diretta percezione del p.u. nella sua attività di identificazione del soggetto cui è rivolta la notifica…”. ( cfr.
Cass. n. 2486/2018)
Ma vi è di più.
Quandanche la notifica fosse stata eseguita dalla Concessionaria direttamente, ovvero ex art. 26 DPR
602/1973, le conclusioni in tema di proponibilità ed ammissibilità del rimedio sarebbero identiche.
Sul punto, e solo esemplificativamente, nella sentenza Cass. n. 4556/2020 e segnatamente nella sua parte motiva si legge : “…Secondo l'orientamento espresso da questa Corte, la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento (come avvenuto nella fattispecie in esame), nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39, è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente;
ne consegue che se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poichè la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata…. Si è inoltre osservato che nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.
Esprimendo il medesimo orientamento, la Corte di legittimità in altro precedente, occupandosi della notificazione di cartella effettuata direttamente a mezzo posta raccomandata dal (ex art CP_4
26 DPR 602/73), con conseguente applicabilità della disciplina prevista per le ordinarie raccomandate
(ovvero quella di cui agli artt.32 e 39 del DM 9 aprile 2001 e 20 e 26 del DM 1 ottobre 2008, e non quella di cui alla L. 890/82), circostanza questa espressamente chiarita nella premessa, ha affermato :
“ se manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato, adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelliggibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”, con la precisazione che “la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina, quindi, la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso …”. ( cfr. Cass. 19680/2020, ma anche nei medesimi termini Cass. n.
14941/2020)
Sulla scorta delle emergenze documentali, è stato nominato un CTU, in persona del dottor PE
, il quale, con esame attento, completo a privo di vizi logici e metodologici – e pertanto
[...] condivisibile, ha accertato, a seguito della acquisizione di scritti di comparazione, che la sottoscrizione apposta in calce alla cartolina postale A.R. del 13.5.2021 relativa all'avviso di accertamento
TC301T100049/2020 è apocrifa. Conclusivamente, la domanda dell'attore è meritevole di accoglimento e, pertanto, in forza dell'art. 226 c.c.: va dichiarata la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a sull'avviso di Parte_1 ricevimento di lettera raccomandata a.r. n. reg. cron, M14/2021 dall'ufficio di Potenza il Pt_2
13.5.2021 portante l'avviso di accertamento TC301T100049/2020; va disposta la cancellazione della sottoscrizione giusta art. 537 c.p.p.; va disposto che il cancelliere, ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p., provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, all'esito del suo passaggio in giudicato, sull'originale del documento, custodito in cassaforte, e, in difetto, su copia autentica del documento di cui innanzi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della costituita _1
, della quale la Direzione Provinciale costituisce articolazione territoriale, sia pure passivamente
[...] legittimata nei giudizi tributari, ed in favore dell'attore.
Nulla spese con riferimento ad , cui l'attore ha notificato l'atto a soli Controparte_2 fini di denuntiatio litis.
Le spese sono liquidate complessivamente in € 2.540,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, ed oltre spese vive, somma determinata in base alla natura ed al valore (indeterminabile basso terzo scaglione) della controversia, alle attività processuali svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale), ai criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 applicati in valori minimi, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito per l'attore, per dichiarato anticipo.
Le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, vanno poste in via definitiva a carico di
[...]
. _1
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza riunito nella camera di consiglio, nella composizione di cui sopra, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda, eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie la domanda, come in parte motiva, e, per l'effetto: dichiara la falsità della sottoscrizione apparentemente riconducibile a sull'avviso di Parte_1 ricevimento di lettera raccomandata a.r. n. reg. cron. M14/2021 spedita dall'ufficio di Potenza il
13.5.2021, portante l'avviso di accertamento TC301T100049/2020; dispone la cancellazione della sottoscrizione giusta art. 537 c.p.p.; dispone che il cancelliere, ai sensi dell'art. 226 comma 2 c.p.c. e dell'art. 537 c.p.p., provveda ad annotare il dispositivo della presente sentenza, all'esito del suo passaggio in giudicato, sull'originale del documento, custodito in cassaforte, e, in difetto, su copia autentica del documento di cui innanzi;
2. Condanna al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.540,00 Controparte_1 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge ed oltre spese vive, nonché al pagamento le spese di CTU, liquidate con separato decreto, disponendo che il pagamento avvenga in favore del procuratore costituito per l'attore, per dichiarato anticipo
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 22.9.2025
Il Presidente e relatore
Dott.ssa Rosa Maria VERRASTRO