Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 16/04/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00706/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01008/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1008 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
RA Autostrade del Mare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Pardini, Antonino Saccà, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Valerio Pardini in Firenze, via Panciatichi n. 778;
contro
Autorità Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
NI OR Società Cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Bassano, Federico De Meo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Federico De Meo in Firenze, via de' Pucci 4;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo :
- dei provvedimenti del Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 84 del 6.05.2021, n. 116 del 3.08.2021, n. 157 del 19.10.2021, n. 177 del 2.12.2021, n. 33 del 17.02.2022, n. 66 del13.04.2022, n. 90 del 23.05.2022, n. 123 del 15.07.2022; n. 145 del 15.09.2022, n. 102 del 19.07.2023, n. 124 del 20.09.2023, n. 172/2023 del 11.12.2023, n. 24/2024 del 27.02.2024 e n. 80 del 15.05.2024, recanti il riconoscimento in favore di NI soc. coop. del contributo di cui all’art. 199 D.L. 34/2020 per il periodo gennaio 2021 – marzo 2024 (con esclusione del periodo luglio - dicembre 2022);
- del/dei provvedimeto/i incongnito/i dell’Autorità di sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale con il/i quale/i è stato riconosciuto a NI soc. coop. il contributo di cui all’art. 199 DL 34/2020 per il periodo luglio - dicembre 2022;
- della nota dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 0015848 del 7.03.2022;
- della nota del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili n. 0016777 del 10.03.2022.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13 gennaio 2025 :
- dei provvedimenti del Presidente dell’Autorità Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 139 del 2.08.2024 (pubblicato sino al 9.11.2024) e n. 209/2024 del 5.12.2024 recanti il riconoscimento in favore di NI soc. coop. del contributo di cui all’art. 199 D.L. 34/2020 per il periodo aprile - settembre 2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Mobilità Sostenibile e della NI OR Società Cooperativa a r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, società RA Autostrade del Mare s.r.l., impresa autorizzata all’esercizio delle operazioni portuali per conto terzi nel porto di OR ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84 del 1994, chiede l’annullamento dei provvedimenti del Presidente dell’DS-MTS adottati fra il maggio 2021 ed il maggio 2024 - meglio indicati in epigrafe - relativi al riconoscimento a favore della società NI OR società cooperativa a r.l. (altra impresa portuale autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84 del 1994) del contributo disciplinato all’art. 199, comma 1 lett. b), del d.l. n. 34 del 2020 convertito in legge n. 77 del 2020, che autorizzava le Autorità di Sistema Portuale “ a riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19 ”: norma successivamente prorogata anche per gli anni 2022-2023-2024 per compensare il decremento dei ricavi conseguente alla crisi dei traffici determinati dal conflitto russo-ucraino e successivamente dalla crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso.
La ricorrente ha evidenziato come essa abbia conseguito il contributo in questione in misura proporzionalmente inferiore alla società NI per l’anno 2020, fino all’azzeramento per gli anni 2021-2022-2023, e come tale “anomala ripartizione” trovi causa nel fatto che l’DS abbia continuato a corrispondere quel contributo ad NI sulla base del differenziale fra turni lavorati nell’anno 2019 e quelli lavorati negli anni successivi, senza tenere conto della riduzione dell’organico di personale di NI. In altre parole, il quantum del contributo erogato a NI era stato determinato prendendo in riferimento la differenza, in termini assoluti, fra i turni lavorativi prestati in ciascun mese del 2019 e quelli svolti nel medesimo periodo degli anni successivi, includendo quindi nel calcolo anche i turni riferibili a lavoratori che erano in servizio nel 2019, ma che non lo erano più negli anni successivi. La ricorrente ritiene illegittimo questo criterio di calcolo giacché si sarebbe riconosciuto il contributo in questione non solo per i turni lavorativi non prestati a causa del calo delle attività portuali cagionato da: COVID-19 - conflitto russo-ucraino e crisi in Medio Oriente, ma anche per i turni non lavorati per il semplice fatto che il rapporto lavorativo fra dipendenti e impresa era nel frattempo cessato. Tale indebito contributo economico accordato a un imprenditore concorrente nel medesimo settore configurerebbe un illegittimo vantaggio finanziario, idoneo a distorcere la curva della concorrenza a danno degli altri.
La ricorrente ha chiesto l’annullamento anche della richiesta di parere inviata dall’DS al Ministero delle Infrastrutture sulla correttezza della procedura seguita per il calcolo del contributo, unitamente al positivo riscontro da quest’ultimo fornito.
In particolare, con la nota del 7 marzo 2022 l’DS aveva segnalato al MIT: “ Al riguardo, pur avendo la scrivente DS ritualmente provveduto ad erogare il summenzionato contributo per il biennio 2020/2021, è emersa un’interpretazione applicativa che si ritiene opportuno condividere con codesto Dicastero. Nello specifico, si tratta della circostanza che vede coinvolta un’impresa autorizzata ex art. 16 che, nel corso del citato biennio, ha notevolmente ridotto il proprio organico. In tale ipotesi, si riferisce che all’attualità la scrivente ha provveduto a conteggiare i minori turni lavorati senza tener conto del processo di riorganizzazione e riduzione della forza lavoro avviato dall’impresa, ritenendo che anche l’esigenza di contrarre sensibilmente la propria capacità lavorativa possa essere considerata come un segnale di crisi e, quindi, una circostanza ricompresa nel perimetro di applicazione dello strumento normativo “emergenziale” di che trattasi, la cui precipua finalità risulta essere il sostegno alle imprese portuali rispetto alla riduzione dell’attività lavorativa e al mutato contesto economico causati dalla perdurante situazione pandemica ”.
Ed il Ministero, con nota del 10 marzo 2022, avallando l’interpretazione fornita dall’Ente portuale, aveva dichiarato: “ Con riferimento alla nota prot. n. 15848 del 07.03.2022, relativa all’oggetto, si condividono le valutazioni espresse da codesta Autorità in merito alla finalità del contributo in questione e alla determinazione dello stesso ”.
Tale interpretazione non è dunque condivisa dalla ricorrente, la quale, con il primo motivo, ha denunciato la violazione dell’art. 199 del d.l. n. 34 del 2020, nonché l’eccesso di potere per travisamento ed ingiustizia manifesta, sostenendo che la ratio della misura emergenziale introdotta dall’art. 199 , 1° comma, lett. b), secondo periodo, del d.l. n. 34 del 2020, non sia quella “ di tutelare gli operatori portuali autorizzati ” - ovvero le imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16 legge n. 84 del 1994 - bensì quella di garantire “ la continuità della fornitura delle prestazioni oggetto del contratto da questi stipulati con i concessionari del porto ”; non si potrebbe allora non concludere che il contributo “ sia da erogare per i soli turni di lavoro prestati in meno, rispetto al 2019, dai dipendenti che, al giorno del suo riconoscimento, ancora fanno parte dell’impresa beneficiaria ”.
La legge avrebbe quindi individuato un meccanismo economico di tipo compensativo finalizzato a garantire il mantenimento della forza lavoro e la piena operatività delle imprese che forniscono prestazioni in favore dei concessionari ex art. 18 l. n. 84 del 1994. Pertanto, tale tipo di contributo potrebbe essere accordato solo a chi, per i motivi individuati dal legislatore, mantiene alle sue dipendenze i lavoratori non più necessari a causa dell’atrofia del mercato.
Viceversa, NI a partire dal 2020, avrebbe ridotto il suo personale (omettendo di rinnovare contratti a tempo determinato), essa quindi verrebbe finanziata dall’ DS per il solo fatto di aver un numero minore di dipendenti e, per questo, un numero inferiore di turni prestati.
Con il secondo motivo di ricorso RA ha censurato le argomentazioni svolte dall’DS nella nota del 7 marzo 2022 e la risposta adesiva del Ministero, evidenziando in particolare come il contributo in commento, nelle intenzioni del legislatore, non sia collegato a una crisi aziendale (eventualmente testimoniata dalla riorganizzazione o riduzione della forza lavoro), essendo dovuto e commisurato al minor numero dei turni prestati dai dipendenti dell’impresa portuale, e non dall’andamento economico di quest’ultima.
Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto in subordine la violazione degli art. 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, in quanto il contributo in esame, se inteso come una misura volta a fornire un vantaggio economico diretto sulla base di un presupposto diverso dalla tutela della integrità della forza lavoro, configurerebbe una forma di aiuto pubblico, in violazione dell’art. 107 e del procedimento di cui all’art. 108 del TFUE.
Con motivi aggiunti depositati il 13 gennaio 2025 la ricorrente ha impugnato gli ulteriori provvedimenti di erogazione relativi ai contributi per il periodo aprile-settembre 2024, e ciò riproponendo i motivi del ricorso principale, con l’aggiunta di un quarto motivo, con il quale la ricorrente ha rappresentato un ulteriore profilo di asserita violazione di legge ed eccesso di potere per difetto d’istruttoria. In particolare, secondo la ricorrente, qualora DS avesse voluto (benché illegittimamente) indennizzare NI in quanto “impresa in difficoltà” attraverso il contributo di cui all’art. 199 del d.l. n. 34 del 2020, essa non avrebbe comunque potuto limitarsi a rilevare tale presunta crisi attraverso il rapporto tra i turni lavorati dai suoi dipendenti nel 2019 e quelli lavorati nel 2024, ma avrebbe dovuto prendere in esame anche l’effettiva situazione finanziaria dell’impresa, come ricavabile dai bilanci societari, i quali tuttavia farebbero emergere un incremento dei ricavi nel periodo considerato.
Si sono costituiti in giudizio l’DS e la NI OR Società Cooperativa a r.l., svolgendo eccezioni preliminari d’irricevibilità per tardività del ricorso e d’inammissibilità dello stesso per carenza di legittimazione e comunque per carenza d’interesse; in ogni caso prendendo posizione sulle singole censure e concludendo per il rigetto del ricorso.
In vista dell’udienza pubblica le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.
All’udienza del 10 aprile 2025, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente l’eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto d’interesse appare fondata. Infatti la RA, da un lato, non potrebbe ricavare alcun vantaggio dall’annullamento dei provvedimenti che hanno riconosciuto i contributi in favore di NI, rimanendo fermo e incontestato che la ricorrente non ne aveva diritto; dall’altro lato la medesima RA non può ricevere alcun effettivo danno alla sua attività d’impresa dal conseguimento dei contributi in questione in capo alla NI, la quale ultima non ha, a causa di ciò, acquisito quote di mercato in danno della prima (avendo piuttosto ridotto la sua attività), né viene lamentato, e comunque non risulta, che la NI abbia potuto compiere pratiche distorsive della concorrenza grazie all’utilizzo dei contributi erogati. E’ allora evidente che l’interesse della parte ricorrente, solo indirettamente riguarda profili afferenti le dinamiche concorrenziali, mentre sostanzialmente si riduce ad una pretesa di penalizzazione dell’impresa concorrente, basata sulla contestazione della regolarità della gestione interna della NI e dei rapporti di questa con la P.A., che allo stesso modo potrebbe appuntarsi su qualunque altro aspetto afferente la conformità delle attività aziendali della NI alle disposizioni normative (come ad esempio la regolarità di un qualsiasi altro finanziamento o di titoli autorizzativi o finanche il rispetto degli obblighi fiscali e contributivi) e ciò solo perché nel perpetrare tali irregolarità la NI potrebbe trarne un vantaggio competitivo. Si comprende dunque che un tale tipo di interesse, volto nella fattispecie alla caducazione dei contributi percepiti dall’impresa concorrente e al suo indebolimento economico, non raggiunga una soglia minima di meritevolezza per essere tutelato nel giudizio amministrativo, dovendo l’interesse al ricorso essere inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato, distinto quindi da un mero interesse di fatto al ripristino della legalità violata.
2. Nondimeno il Collegio, ritenendo il ricorso anche infondato nel merito, ritiene opportuno procedere all’esame dei singoli motivi di gravame.
2.1. L’art. 199 del d.l. n. 34 del 2020, recante: “ Disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi ”, nel testo vigente al momento dell’adozione dei provvedimenti impugnati, dispone che:
“ 1. In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID - 19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio e fermo quanto previsto dall'articolo 9-ter del decreto - legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130:
(Omissis)
b) sono autorizzate a corrispondere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, al soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, nel limite massimo di 4 milioni di euro per l'anno 2020, di 4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 2 milioni di euro per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022, pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID -19. Tale contributo è erogato dalla stessa Autorità di sistema portuale o dall'Autorità portuale. Fino a concorrenza dei limiti di spesa previsti dal primo periodo ed a valere sulle risorse di cui al medesimo periodo, l'Autorità di sistema portuale o l'Autorità portuale può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d'appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza da COVID-19. In conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso, le Autorità di sistema portuale possono procedere, nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo e nel rispetto degli equilibri di bilancio, all'erogazione delle eventuali risorse residue di cui al primo periodo a favore del soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della predetta legge, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell'articolo 18, comma 9, ultimo periodo, della medesima legge, nel rispetto degli importi e dei requisiti di cui ai precedenti periodi. ”.
Secondo la ricorrente RA, nella procedura relativa al conteggio del contributo ex art. 199 non dovrebbero essere ricompresi i turni in meno eseguiti da quei lavoratori che negli anni successivi non rientravano più nell’organico dell’impresa.
Tale interpretazione, ad avviso del Collegio, non è condivisibile, in quanto con essa si vuol far dire alla norma ciò che la norma non dice, ovvero che le Autorità di Sistema Portuale dovrebbero effettuare il conteggio per il riconoscimento del contributo in questione, calcolando i soli turni di lavoro prestati in meno, rispetto al 2019, dai dipendenti che, al giorno del suo riconoscimento, ancora fanno parte dell’impresa beneficiaria; e dunque basandosi su un presupposto che nella norma non esiste.
Infatti la norma sopra riportata letteralmente prevede: “ l’Autorità di Sistema portuale […] può altresì riconoscere in favore di imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, titolari di contratti d’appalto di attività comprese nel ciclo operativo ai sensi dell’art. 18, comma 7, ultimo periodo, della medesima legge n. 84 del 1994, un contributo, pari a euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019 […]”.
La norma non specifica dunque che nella procedura relativa al calcolo del contributo si debba tenere in considerazione la diminuzione della forza lavoro a disposizione dell’impresa negli anni successivi rispetto al 2019, limitandosi semplicemente essa a disporre che il contributo, pari a 90 euro, dovrà essere calcolato “ per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell’anno 2019 ”, senza, dunque, aggiungere altro.
Dunque, il legislatore, nel predisporre l’intervento di sostegno al settore portuale in questione, finalizzato a far fronte alla crisi derivante dal calo dei traffici nei porti italiani, ha ragionevolmente scelto di fare riferimento al parametro oggettivo della riduzione dei turni di lavoro in quanto indicativa di una restrizione dell’attività dell’impresa portuale autorizzata ex art. 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Pertanto, l’indice, scelto dal legislatore, del volume dei traffici dell’impresa ammessa al contributo, è dato dal numero dei turni prestati dai dipendenti e non dal numero di quest’ultimi, i quali in teoria possono anche diminuire senza che ciò abbia un effetto diretto sul numero dei turni prestati. Infatti, come osservato dall’Avvocatura, con lo stesso numero di lavoratori, si possono effettuare più o meno turni; per cui, anche nell’ipotesi in cui NI non avesse ridotto il personale, i turni di lavoro complessivi effettuati dai lavoratori in organico negli anni successivi al 2019 sarebbero probabilmente rimasti sempre quelli accertati, ciò in quanto l’ammontare del traffico che NI avrebbe dovuto gestire sarebbe stato il medesimo, da eseguire con lo stesso numero di turni ma distribuiti su più dipendenti. Tale osservazione della difesa dell’DS appare in effetti attendibile, tenuto conto del fatto che le imprese come la ricorrente e la controinteressata sono inserite in un sistema che richiede flessibilità organizzativa, derivando il loro lavoro dalla mutevole richiesta delle imprese concessionarie, ragione per cui assumono centralità i turni di lavoro i quali vengono distribuiti, di volta in volta in modo più concentrato o diluito, fra un certo numero di dipendenti, eventualmente facendo ricorso anche al lavoro straordinario.
La ratio della norma in esame non è dunque quella volta alla conservazione dell’integrità della forza lavoro dell’impresa, bensì quella volta a compensare, in un periodo di crisi derivante dal calo dei traffici nei porti italiani, l’oggettiva riduzione dell’operatività dell’impresa che esegue le proprie prestazioni in favore del concessionario, lasciando tuttavia salva la libertà organizzativa dell’imprenditore. Tale riduzione è misurata - senza che emergano profili di manifesta irragionevolezza della norma - facendo quindi esclusivo riferimento al numero di turni lavorativi prestati (dall’impresa) in meno rispetto all'anno 2019, a prescindere dal numero dei lavoratori impiegati e dalla permanenza del numero dei lavoratori in organico.
Viceversa, il riferimento all’organico l’art. 199 sopra richiamato lo opera espressamente solo in relazione alle imprese portuali che forniscono personale, laddove in particolare si prevede in favore del “ soggetto fornitore di lavoro portuale di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ” l’assegnazione di “ un contributo … pari ad euro 90 per ogni lavoratore in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019 ”.
Ciò a conferma del fatto che se il legislatore, riguardo al contributo previsto in favore delle imprese autorizzate ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, avesse voluto assegnare rilevanza al numero dei lavoratori impiegati lo avrebbe fatto esplicitamente.
Il primo motivo di ricorso deve dunque essere respinto.
2.2. Per le medesime ragioni non può essere positivamente apprezzato il secondo motivo, essendo l’interpretazione della norma in esame proposta dall’DS ed avallata dal MIT, perfettamente centrata, nella misura in cui l’DS non ha ritenuto influente sul riconoscimento del contributo la contrazione dell’organico dell’impresa rispetto al 2019, non essendo tale contrazione la causa diretta della riduzione dei turni di lavoro, dovendo semmai valorizzarsi il segnale di crisi aziendale (rientrante nel perimetro di applicazione dello strumento normativo emergenziale) rappresentato dalla contrazione delle occasioni di lavoro dell’impresa dovuta al mutato contesto economico; con la conseguenza che non vi sono ragioni per escludere dal conteggio i turni di lavoro effettuati dai lavoratori non più in organico negli anni successivi al 2019. Ciò dunque non significa che l’DS abbia erogato il contributo previsto dall’art. 199 citato in favore di NI per averla ritenuta nel pieno di una crisi d’impresa alla quale l’amministrazione avrebbe voluto porre rimedio; invero, quest’ultima, come si è detto, si è attenuta al disposto normativo commisurando il contributo al minor numero dei turni prestati dai dipendenti dell’impresa portuale, e non all’andamento economico di quest’ultima.
2.3. Anche il terzo motivo deve essere respinto, non potendo rientrare il contributo di cui all’art. 199, comma 1, lett. b) del d.l. n. 34 del 2020, come correttamente interpretato dall’DS, nel regime degli aiuti di Stato di cui agli artt. 107 e 108 del TFUE, non trattandosi di una misura correlata alla diminuzione del fatturato delle imprese, come invece quella prevista dal comma 10- ter del medesimo art.199, che invece è espressamente assoggettata dal legislatore al procedimento autorizzativo di cui all’art. 108 del TFUE.
3. Infine, per quanto sopra detto, deve essere respinto anche il quarto motivo avanzato con i motivi aggiunti, non rilevando ai fini dell’erogazione del contributo la concreta situazione patrimoniale dell’impresa beneficiaria, ma esclusivamente la riduzione, rispetto al 2019, del volume di traffico dell’impresa, testimoniato dalla riduzione dei turni lavorativi; né avendo inteso, l’DS, indennizzare NI in quanto impresa in difficoltà attraverso il contributo medesimo di cui all’art. 199 del d.l. n. 34 del 2020.
4. In conclusione, per tali ragioni, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili per difetto d’interesse e comunque devono essere respinti nel merito in quanto infondati.
5. Le spese di lite possono essere integralmente compensate, tenuto conto della novità della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili nei sensi indicati in motivazione e comunque li rigetta nel merito.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Giani, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Nicola Fenicia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Fenicia | Riccardo Giani |
IL SEGRETARIO