Articolo 6 della Legge 24 novembre 1999, n. 468
Articolo 5Articolo 7
Versione
30 dicembre 1999
Art. 6. (Incompatibilita) 1. All' articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, le parole: "nell'anno precedente" sono sostituite dalle seguenti: "nei tre anni precedenti". 2. All' articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n.374 , e successive modificazioni, al comma 1 e' aggiunta la seguente lettera:
"c-bis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita". 3. All' articolo 8 della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
"1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado". 4. L' articolo 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , e successive modificazioni, e' abrogato.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 8 della citata legge 21 novembre 1991, n. 374 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 8 (Incompatibilita'). - 1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
a) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali e delle loro sezioni;
b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione relisiosa;
c) coloro che ricoprono o abbiano ricoperto nei tre anni precedenti alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
cbis) coloro che svolgono attivita' professionale per imprese di assicurazione o banche oppure hanno il coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attivita';
1-bis. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado.
1-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado".
- L' art. 8-bis della legge 21 novembre 1991, n. 374 , revoca disposizioni sui limiti all'esercizio alle professione forense.
Entrata in vigore il 30 dicembre 1999
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