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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 210/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, LA
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 261/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Consorzio Di Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 303/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 3 e pubblicata il 14/09/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008201900074429-55-000 CONTR. BONIFICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale Ascoli Piceno accoglieva il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento per crediti di imposta contributo di bonifica in epigrafe.
Il Consorzio di Bonifica delle Marche proponeva appello avverso tale decisione invocando la riforma della decisione stessa per la sua erroneità; l' appellato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
Con atto depositato nelle more del giudizio di appello il Consorzio ha rinunciato al gravame ed ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il contribuente si è opposto dichiarando di avere interesse ad una pronuncia circa l'insussistenza del diritto al contributo, e chiedendo la liquidazione delle spese di lite del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992, che vada dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'appello, atteso che l'interesse alla definizione del giudizio nel merito invocato dal contribuente appellato viene raggiunto con la definitività della sentenza di prime cure, che è il risultato che si consegue con la rinuncia al gravame.
Infatti non è necessaria l'accettazione della rinuncia da parte dell' appellato costituito, atteso che, in assenza di appello incidentale, la parte costituita non ha interesse alla prosecuzione della causa, in quanto non può conseguire un'utilità maggiore di quella che gli deriva dall'estinzione del processo (cfr. Cass. 9066/02), che nel caso di specie è comunque la definitività della pronuncia di primo grado che ha annullato la cartella esattoriale
Stante l'opposizione le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Vanno liquidate tre fasi di giudizi in considerazione della discussione sulla rinuncia, secondo i minimi di scaglione per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e condanna il Consorzio appellante al pagamento in favore di Resistente_1 delle spese di lite del grado che si liquidano in €. 233,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge.
Ancona, li 24.02.2026
Il Giudice relatore
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice) IL PRESIDENTE
(Dott. Ugo Maria Fantini)
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 2, riunita in udienza il
24/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
FANTINI UGO MARIA, Presidente
GIANFELICE ANNALISA, LA
APPIGNANI LORENZO, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 261/2022 depositato il 31/03/2022
proposto da
Consorzio Di Bonifica Delle Marche - 92049990416
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 303/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ASCOLI PICENO sez. 3 e pubblicata il 14/09/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 008201900074429-55-000 CONTR. BONIFICA 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza in epigrafe la Commissione Tributaria Provinciale Ascoli Piceno accoglieva il ricorso proposto dal contribuente avverso la cartella di pagamento per crediti di imposta contributo di bonifica in epigrafe.
Il Consorzio di Bonifica delle Marche proponeva appello avverso tale decisione invocando la riforma della decisione stessa per la sua erroneità; l' appellato si costituiva chiedendo il rigetto del gravame.
Con atto depositato nelle more del giudizio di appello il Consorzio ha rinunciato al gravame ed ha quindi chiesto la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
Il contribuente si è opposto dichiarando di avere interesse ad una pronuncia circa l'insussistenza del diritto al contributo, e chiedendo la liquidazione delle spese di lite del grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene, ai sensi dell'art. 44 d.lgs. n. 546/1992, che vada dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia all'appello, atteso che l'interesse alla definizione del giudizio nel merito invocato dal contribuente appellato viene raggiunto con la definitività della sentenza di prime cure, che è il risultato che si consegue con la rinuncia al gravame.
Infatti non è necessaria l'accettazione della rinuncia da parte dell' appellato costituito, atteso che, in assenza di appello incidentale, la parte costituita non ha interesse alla prosecuzione della causa, in quanto non può conseguire un'utilità maggiore di quella che gli deriva dall'estinzione del processo (cfr. Cass. 9066/02), che nel caso di specie è comunque la definitività della pronuncia di primo grado che ha annullato la cartella esattoriale
Stante l'opposizione le spese di lite del grado seguono la soccombenza. Vanno liquidate tre fasi di giudizi in considerazione della discussione sulla rinuncia, secondo i minimi di scaglione per l'esito del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio e condanna il Consorzio appellante al pagamento in favore di Resistente_1 delle spese di lite del grado che si liquidano in €. 233,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15% iva e cap come per legge.
Ancona, li 24.02.2026
Il Giudice relatore
(Dott.ssa Annalisa Gianfelice) IL PRESIDENTE
(Dott. Ugo Maria Fantini)