Articolo 6 della Legge 2 aprile 1968, n. 490
Articolo 5
Versione
17 maggio 1968
Art. 6.
All'onere di lire 105 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334 , convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21 , concernente la importazione delle banane fresche.
All'onere di lire 70 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 maggio 1968