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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/06/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1736/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 6 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4818/2024, pubblicata il 06/05/2024,
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo amministratore unico con il patrocinio dell'avv. Giovanni Albertini Parte_2
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Santa Sofia n. 21, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore rag. con il patrocinio dell'avv. Nicolò Spizzico e con elezione di CP_2
domicilio preso il suo studio in Milano, via Fontana n. 25, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4818/2024, pubblicata il
06/05/2024, in materia di “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_3
pagina 1 di 8 “Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
In via principale
Riformare nei termini indicati nell'Atto di citazione in appello la Sentenza n. 4818/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 6 maggio 2024, accertando e dichiarando la legittimità dell'intervento effettuato dalla sull'edificio sito in Milano, , Pt_1 Controparte_1 consistente nell'apertura sulla facciata interna ed in corrispondenza della unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, di una finestra, con ogni conseguente provvedimento, tra i quali in particolare il risarcimento dei danni subiti a causa delle azioni temerariamente instaurate dal
stesso, derivati dalla perdurante impossibilità di completo utilizzo della propria CP_1
unità immobiliare.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei termini previsti del Codice di Rito.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali di ogni fase e grado del giudizio, con condanna dell'Appellata alla rifusione di tutte le spese che l'Appellante è stata costretta a corrispondere all'esito delle precedenti fasi giudiziali”.
Per : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni reiette:
- Rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato in fatto e diritto, così confermando la sentenza di primo grado impugnata, ovvero, in subordine, previa valutazione sull'effettivo rispetto dell'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., rigettare le domande avversarie di primo grado assorbite dalla decisione in rito del Tribunale e comunque infondate;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, se ritenuto, anche ai sensi dell'art. 96, comma
3 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha adito il Tribunale di Milano ai sensi degli Controparte_1
artt. 1168 e 1170 c.c. e 669 bis e ss. c.p.c., lamentando che la condomina aveva Parte_1
realizzato una finestra sulla facciata condominiale in corrispondenza della unità immobiliare di sua proprietà esclusiva - con ciò ponendo in essere una condotta di spoglio violento e clandestino - e chiedendo di essere reintegrato del possesso del muro perimetrale, mediante ripristino della situazione antecedente all'intervento eseguito dalla controparte.
pagina 2 di 8 si è costituita nella fase interdittale, contestando le argomentazioni Parte_1
avversarie e deducendo la legittimità dell'apertura della nuova finestra, essendo necessaria per consentire l'areazione e per garantire il corretto rapporto aereo-illuminante di un bagno di nuova realizzazione e, comunque, essendo stati ottenuti i prescritti permessi amministrativi.
Il Tribunale, con l'ordinanza emessa il 21 dicembre 2022, ha ordinato a Parte_1 in accoglimento del ricorso possessorio, di “reintegrare immediatamente il CP_1 [...]
nel pieno possesso della porzione del muro perimetrale meglio identificata con il Parte_3 ricorso”. ha proposto reclamo ai sensi dell'art 669 terdecies c.p.c. contro la suddetta Parte_1 ordinanza, ma il Tribunale, in composizione collegiale, con l'ordinanza emessa il 7 febbraio
2022, ha respinto il gravame, confermando l'interdetto possessorio concesso dal Giudice designato per la fase sommaria.
Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
il di Milano, chiedendo l'accertamento della legittimità Controparte_1 dell'intervento di apertura della nuova finestra e la condanna della controparte al risarcimento dei danni cagionati.
Il si è costituito nel giudizio di primo grado e ha chiesto Controparte_1
il rigetto delle domande attoree, eccependo in particolare l'inammissibilità dell'azione di in ragione della sopravvenuta definitività del provvedimento collegiale di rigetto Parte_1 del reclamo, riconducibile alla mancata prosecuzione del giudizio possessorio ai sensi dell'art. 703 c.p.c.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1848/2024 pubblicata il 6 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l'azione esercitata da accogliendo l'eccezione preliminare Parte_1
sollevata dal CP_1
ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando due motivi di Parte_1 appello, volti ad evidenziare: 1) l'erroneità della interpretazione dell'art. 703 c.p.c. seguita dal
Tribunale, secondo la quale in caso di mancata prosecuzione del giudizio possessorio nel termine di cui all'art. 703 c.p.c. la decisione pronunciata nella fase sommaria acquisterebbe efficacia pro iudicato e precluderebbe l'instaurazione di un autonomo giudizio di merito possessorio;
2) la mancata considerazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta a riprova della legittimità dell'apertura della nuova finestra sulla facciata del CP_1 [...]
di Milano. CP_1
Il si è costituito nel giudizio di appello e ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
pagina 3 di 8 ***
Il primo motivo di appello non è fondato.
Innanzitutto, è opportuno evidenziare come sia pacifico fra le parti che, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, abbia inteso instaurare il giudizio di Parte_1
merito possessorio correlato alla precedente fase sommaria conclusasi con la pronuncia del
Tribunale in sede di reclamo.
Ciò posto, si osserva che ai sensi dell'art. 703 comma 4 c.p.c. “Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669 novies, terzo comma”.
Nel caso concreto, nessuna delle parti ha chiesto, nel suddetto termine di sessanta giorni, la prosecuzione del giudizio, non potendo darsi rilievo, in tale prospettiva, alla domanda svolta dal nel ricorso introduttivo del giudizio possessorio, prima di conoscerne l'esito. CP_1
Alla luce del tenore letterale della norma trascritta, si ritiene infatti che la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio, essendo meramente eventuale, presupponga la formulazione della relativa richiesta successivamente alla definizione della fase interdittale.
Si tratta quindi di valutare se sia o meno ammissibile l'introduzione del giudizio di merito possessorio in via ordinaria, senza conformarsi alla procedura disciplinata dall'art. 703 c.p.c.
Sul tema, coesistono due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali contrapposti. Di essi dà conto la sentenza n. 63/2025 della Corte di Cassazione, nei termini riportati di seguito.
“La struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla L. n. 353 del 1990 da Cass. S.U. n. 1984/98), è divenuta solo eventuale. L'art. 703 c.p.c., comma 4 infatti, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme della cognizione piena. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi
d'impugnazione. Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c., e art. 703 c.p.c., comma 3 in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione.
Infatti, delle due l'una: o tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio,
pagina 4 di 8 ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta,
l'unico provvedimento decisorio sulla domanda;
ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo. La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669- octies c.p.c., u.c. (in base al rinvio all'art. 669-bis c.p.c. e segg.. in quanto compatibili: art. 703
c.p.c., comma 2), questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. La seconda ipotesi (non meno valida e come la precedente prospettata in dottrina) è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi dell'art.
703, comma 4, c.p.c., determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c.). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669- octies, u.c., c.p.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703, comma 4, c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul merito possessorio pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato”.
La tesi della “stabilità puramente endoprocessuale” delle ordinanze pronunciate all'esito della fase interdittale dei giudizi possessori trova fondamento: - per un verso, nella assimilazione di tali ordinanze ai provvedimenti di cui all'art. 669 octies comma 6 c.p.c. (cioè ai provvedimenti c.d. a strumentalità attenuata) e alla conseguente ritenuta applicabilità anche ad esse della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 669 octies c.p.c., il quale esclude che l'autorità dei provvedimenti cautelari possa essere invocata in un diverso processo;
- per altro verso, nella constatazione che, allorquando il legislatore ha inteso correlare gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. ad un provvedimento frutto ed espressione di cognizione sommaria, lo ha espressamente sancito
(v. Cass. n. 19720/2016).
Di contro, la tesi dell'efficacia pro iudicato delle ordinanze pronunciate all'esito della fase interdittale dei giudizi possessori ricollega all'estinzione del giudizio possessorio per la sua mancata prosecuzione ai sensi dell'art. 703 comma 4 c.p.c. una preclusione pro iudicato e valorizza la natura espressamente indicata come perentoria del termine di sessanta giorni ivi previsto.
pagina 5 di 8 Il Collegio ritiene di aderire alla soluzione interpretativa da ultimo delineata, facendo rilevare che, nel valutare l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 669 e ss. c.p.c. ai giudizi possessori secondo il criterio di compatibilità prescritto dall'art. 703 c.p.c., deve tenersi in considerazione il fatto che i giudizi possessori non hanno natura cautelare e che l'art. 703 c.p.c. disciplina autonomamente, rispetto alle norme sul rito cautelare uniforme, il coordinamento tra la fase interdittale e quella di merito, successiva ed eventuale;
conseguentemente, il rinvio di cui all'art. 703 comma 2 c.p.c. va circoscritto alla prima fase del procedimento possessorio e alla sola determinazione del modus procedendi, con esclusione della previsione di cui all'art. 669 octies ultimo comma c.p.c.
Per quanto argomentato, si reputa corretta la statuizione di inammissibilità della domanda pronunciata dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo di appello è assorbito dal rigetto del primo motivo.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'impugnazione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuta a rifondere in favore del appellato le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate facendo CP_1
riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa e applicando gli importi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Non sussistono i presupposti per una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sebbene la responsabilità aggravata prevista da tale norma, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richieda la prova del danno, la stessa esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabili nella violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito a quest'ultima di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. S.U. 11.12.2007
n. 25831; Cass. 18.1.2010 n. 654).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che i presupposti della mala fede o della colpa grave, comunque indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo,
c.p.c. (Cass. 30.11.2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, tanto da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento pagina 6 di 8 processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte, così da contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726). Ha anche ritenuto che sia ravvisabile ipotesi di malafede o colpa grave nella pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per la relativa contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte in sede di gravame (Cass. 18 novembre
2014 n. 24546), o ancora per la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(Cass. 26 marzo 2013 n. 7620).
A giudizio della Corte, tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, non essendo il comportamento processuale complessivamente tenuto dall'appellante apprezzabile in termini di responsabilità aggravata, dal momento che la scelta della società appellante di impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano a motivo della ritenuta possibilità di proporre un autonomo giudizio di merito, al difuori dell'ipotesi di cui all'art. 703 u.c. c.p.c., si pone come legittimo esercizio di prerogative processuali connaturate all'esercizio del diritto di difesa e non come iniziativa giudiziaria avventata, anche alla luce della dibattuta soluzione giuridica offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, senza dunque un uso strumentale e pretestuoso del mezzo di impugnazione.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Milano n. 4818/2024, pubblicata il 06/05/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore del di Controparte_1
Milano le spese del presente grado di appello, liquidate in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 6 giugno 2024 avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4818/2024, pubblicata il 06/05/2024,
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del suo amministratore unico con il patrocinio dell'avv. Giovanni Albertini Parte_2
e con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, via Santa Sofia n. 21, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del suo amministratore Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore rag. con il patrocinio dell'avv. Nicolò Spizzico e con elezione di CP_2
domicilio preso il suo studio in Milano, via Fontana n. 25, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 4818/2024, pubblicata il
06/05/2024, in materia di “Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni”.
CONCLUSIONI:
Per Controparte_3
pagina 1 di 8 “Voglia la Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare.
In via principale
Riformare nei termini indicati nell'Atto di citazione in appello la Sentenza n. 4818/2024 pubblicata dal Tribunale di Milano in data 6 maggio 2024, accertando e dichiarando la legittimità dell'intervento effettuato dalla sull'edificio sito in Milano, , Pt_1 Controparte_1 consistente nell'apertura sulla facciata interna ed in corrispondenza della unità immobiliare di sua esclusiva proprietà, di una finestra, con ogni conseguente provvedimento, tra i quali in particolare il risarcimento dei danni subiti a causa delle azioni temerariamente instaurate dal
stesso, derivati dalla perdurante impossibilità di completo utilizzo della propria CP_1
unità immobiliare.
In via istruttoria
Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e articolare mezzi di prova nei termini previsti del Codice di Rito.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali di ogni fase e grado del giudizio, con condanna dell'Appellata alla rifusione di tutte le spese che l'Appellante è stata costretta a corrispondere all'esito delle precedenti fasi giudiziali”.
Per : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzioni reiette:
- Rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile e infondato in fatto e diritto, così confermando la sentenza di primo grado impugnata, ovvero, in subordine, previa valutazione sull'effettivo rispetto dell'onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c., rigettare le domande avversarie di primo grado assorbite dalla decisione in rito del Tribunale e comunque infondate;
- con vittoria di spese, diritti e onorari di causa, se ritenuto, anche ai sensi dell'art. 96, comma
3 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha adito il Tribunale di Milano ai sensi degli Controparte_1
artt. 1168 e 1170 c.c. e 669 bis e ss. c.p.c., lamentando che la condomina aveva Parte_1
realizzato una finestra sulla facciata condominiale in corrispondenza della unità immobiliare di sua proprietà esclusiva - con ciò ponendo in essere una condotta di spoglio violento e clandestino - e chiedendo di essere reintegrato del possesso del muro perimetrale, mediante ripristino della situazione antecedente all'intervento eseguito dalla controparte.
pagina 2 di 8 si è costituita nella fase interdittale, contestando le argomentazioni Parte_1
avversarie e deducendo la legittimità dell'apertura della nuova finestra, essendo necessaria per consentire l'areazione e per garantire il corretto rapporto aereo-illuminante di un bagno di nuova realizzazione e, comunque, essendo stati ottenuti i prescritti permessi amministrativi.
Il Tribunale, con l'ordinanza emessa il 21 dicembre 2022, ha ordinato a Parte_1 in accoglimento del ricorso possessorio, di “reintegrare immediatamente il CP_1 [...]
nel pieno possesso della porzione del muro perimetrale meglio identificata con il Parte_3 ricorso”. ha proposto reclamo ai sensi dell'art 669 terdecies c.p.c. contro la suddetta Parte_1 ordinanza, ma il Tribunale, in composizione collegiale, con l'ordinanza emessa il 7 febbraio
2022, ha respinto il gravame, confermando l'interdetto possessorio concesso dal Giudice designato per la fase sommaria.
Con atto di citazione notificato l'11 aprile 2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
il di Milano, chiedendo l'accertamento della legittimità Controparte_1 dell'intervento di apertura della nuova finestra e la condanna della controparte al risarcimento dei danni cagionati.
Il si è costituito nel giudizio di primo grado e ha chiesto Controparte_1
il rigetto delle domande attoree, eccependo in particolare l'inammissibilità dell'azione di in ragione della sopravvenuta definitività del provvedimento collegiale di rigetto Parte_1 del reclamo, riconducibile alla mancata prosecuzione del giudizio possessorio ai sensi dell'art. 703 c.p.c.
Il Tribunale, con la sentenza n. 1848/2024 pubblicata il 6 maggio 2024, ha dichiarato inammissibile l'azione esercitata da accogliendo l'eccezione preliminare Parte_1
sollevata dal CP_1
ha impugnato la sentenza di primo grado, articolando due motivi di Parte_1 appello, volti ad evidenziare: 1) l'erroneità della interpretazione dell'art. 703 c.p.c. seguita dal
Tribunale, secondo la quale in caso di mancata prosecuzione del giudizio possessorio nel termine di cui all'art. 703 c.p.c. la decisione pronunciata nella fase sommaria acquisterebbe efficacia pro iudicato e precluderebbe l'instaurazione di un autonomo giudizio di merito possessorio;
2) la mancata considerazione da parte del Tribunale della documentazione prodotta a riprova della legittimità dell'apertura della nuova finestra sulla facciata del CP_1 [...]
di Milano. CP_1
Il si è costituito nel giudizio di appello e ha chiesto il Controparte_1 rigetto dell'impugnazione.
pagina 3 di 8 ***
Il primo motivo di appello non è fondato.
Innanzitutto, è opportuno evidenziare come sia pacifico fra le parti che, con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, abbia inteso instaurare il giudizio di Parte_1
merito possessorio correlato alla precedente fase sommaria conclusasi con la pronuncia del
Tribunale in sede di reclamo.
Ciò posto, si osserva che ai sensi dell'art. 703 comma 4 c.p.c. “Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l'udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l'articolo 669 novies, terzo comma”.
Nel caso concreto, nessuna delle parti ha chiesto, nel suddetto termine di sessanta giorni, la prosecuzione del giudizio, non potendo darsi rilievo, in tale prospettiva, alla domanda svolta dal nel ricorso introduttivo del giudizio possessorio, prima di conoscerne l'esito. CP_1
Alla luce del tenore letterale della norma trascritta, si ritiene infatti che la fissazione dell'udienza di prosecuzione del giudizio, essendo meramente eventuale, presupponga la formulazione della relativa richiesta successivamente alla definizione della fase interdittale.
Si tratta quindi di valutare se sia o meno ammissibile l'introduzione del giudizio di merito possessorio in via ordinaria, senza conformarsi alla procedura disciplinata dall'art. 703 c.p.c.
Sul tema, coesistono due orientamenti giurisprudenziali e dottrinali contrapposti. Di essi dà conto la sentenza n. 63/2025 della Corte di Cassazione, nei termini riportati di seguito.
“La struttura necessariamente bifasica del procedimento possessorio (affermata, com'è noto, dopo la novella di cui alla L. n. 353 del 1990 da Cass. S.U. n. 1984/98), è divenuta solo eventuale. L'art. 703 c.p.c., comma 4 infatti, rimette all'iniziativa di una delle parti, entro il termine perentorio di 60 gg. decorrente dalla comunicazione del provvedimento che conclude la fase sommaria diretta all'emissione del provvedimento interinale, la prosecuzione del giudizio per il c.d. merito possessorio con le forme della cognizione piena. Nel nuovo sistema, pertanto, la tutela possessoria può arrestarsi alla fase sommaria e all'ordinanza che la conclude, ovvero inoltrarsi fino alla sentenza di merito, a sua volta soggetta agli ordinari mezzi
d'impugnazione. Ciò posto, l'ordinanza emessa in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669- terdecies c.p.c., e art. 703 c.p.c., comma 3 in nessun caso può coniugare insieme i requisiti di definitività e decisorietà indispensabili affinché possa essere oggetto di ricorso per cassazione.
Infatti, delle due l'una: o tale ordinanza rimane assorbita nella sentenza emessa all'esito dell'eventuale fase di cognizione piena instaurata con la richiesta di prosecuzione del giudizio,
pagina 4 di 8 ai sensi dell'art. 703, comma 4, c.p.c., fase definita con sentenza che costituisce, a sua volta,
l'unico provvedimento decisorio sulla domanda;
ovvero, in caso di mancata richiesta di prosecuzione del giudizio nel termine perentorio stabilito da quest'ultima norma, si pone un'ulteriore alternativa, che ugualmente esclude ogni ipotesi di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che provvede sul reclamo. La prima soluzione ipotizzabile è che a tale ordinanza si riconosca una stabilità puramente endoprocessuale ed un'efficacia soltanto esecutiva, come avviene per le (pur ontologicamente diverse) misure cautelari, giacché applicandosi l'art. 669- octies c.p.c., u.c. (in base al rinvio all'art. 669-bis c.p.c. e segg.. in quanto compatibili: art. 703
c.p.c., comma 2), questa al pari di quelle è inidonea al giudicato è dunque, per definizione, non decisoria. La seconda ipotesi (non meno valida e come la precedente prospettata in dottrina) è che l'estinzione del giudizio possessorio per la mancata prosecuzione di esso ai sensi dell'art.
703, comma 4, c.p.c., determini una preclusione pro iudicato (al pari di altre situazioni simili, come quella della seconda ipotesi dell'art. 653, comma 1, c.p.c., operante non solo per il decreto ingiuntivo, ma anche per l'ordinanza ingiuntiva incidentale ex art. 186-ter c.p.c.). In tal caso, esclusa per incompatibilità l'applicazione dell'art. 669- octies, u.c., c.p.c., la parte che non abbia raccolto la provocatio ad prosequendum contenuta nell'art. 703, comma 4, c.p.c., e, con essa, la possibilità di ottenere una sentenza sul merito possessorio pone in essere una condotta acquiescente che rende irretrattabile l'ordinanza possessoria, munendola di una stabilità (non meramente endoprocessuale, ma) esterna, parificabile a quella della sentenza passata in giudicato”.
La tesi della “stabilità puramente endoprocessuale” delle ordinanze pronunciate all'esito della fase interdittale dei giudizi possessori trova fondamento: - per un verso, nella assimilazione di tali ordinanze ai provvedimenti di cui all'art. 669 octies comma 6 c.p.c. (cioè ai provvedimenti c.d. a strumentalità attenuata) e alla conseguente ritenuta applicabilità anche ad esse della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 669 octies c.p.c., il quale esclude che l'autorità dei provvedimenti cautelari possa essere invocata in un diverso processo;
- per altro verso, nella constatazione che, allorquando il legislatore ha inteso correlare gli effetti di cui all'art. 2909 c.c. ad un provvedimento frutto ed espressione di cognizione sommaria, lo ha espressamente sancito
(v. Cass. n. 19720/2016).
Di contro, la tesi dell'efficacia pro iudicato delle ordinanze pronunciate all'esito della fase interdittale dei giudizi possessori ricollega all'estinzione del giudizio possessorio per la sua mancata prosecuzione ai sensi dell'art. 703 comma 4 c.p.c. una preclusione pro iudicato e valorizza la natura espressamente indicata come perentoria del termine di sessanta giorni ivi previsto.
pagina 5 di 8 Il Collegio ritiene di aderire alla soluzione interpretativa da ultimo delineata, facendo rilevare che, nel valutare l'applicabilità delle norme di cui agli artt. 669 e ss. c.p.c. ai giudizi possessori secondo il criterio di compatibilità prescritto dall'art. 703 c.p.c., deve tenersi in considerazione il fatto che i giudizi possessori non hanno natura cautelare e che l'art. 703 c.p.c. disciplina autonomamente, rispetto alle norme sul rito cautelare uniforme, il coordinamento tra la fase interdittale e quella di merito, successiva ed eventuale;
conseguentemente, il rinvio di cui all'art. 703 comma 2 c.p.c. va circoscritto alla prima fase del procedimento possessorio e alla sola determinazione del modus procedendi, con esclusione della previsione di cui all'art. 669 octies ultimo comma c.p.c.
Per quanto argomentato, si reputa corretta la statuizione di inammissibilità della domanda pronunciata dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Il secondo motivo di appello è assorbito dal rigetto del primo motivo.
***
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'impugnazione deve essere rigettata, con conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
In ossequio al criterio della soccombenza, l'appellante è tenuta a rifondere in favore del appellato le spese del presente grado di appello, le quali sono liquidate facendo CP_1
riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile a complessità bassa e applicando gli importi medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le fasi di studio/introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria nella fase di appello.
Non sussistono i presupposti per una condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c.
Sebbene la responsabilità aggravata prevista da tale norma, a differenza di quella comminabile ai sensi del primo comma, non richieda la prova del danno, la stessa esige pur sempre, sul piano soggettivo, la malafede o la colpa grave della parte soccombente, ravvisabili nella violazione di quel grado minimo di diligenza che avrebbe consentito a quest'ultima di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate (Cass. S.U. 11.12.2007
n. 25831; Cass. 18.1.2010 n. 654).
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare al riguardo che i presupposti della mala fede o della colpa grave, comunque indispensabili per l'applicabilità dell'art. 96, comma terzo,
c.p.c. (Cass. 30.11.2012 n. 21570), devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, tanto da potersi considerare meritevole di sanzione l'abuso dello strumento pagina 6 di 8 processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte, così da contemperare le esigenze di deflazione del contenzioso pretestuoso con la tutela del diritto di azione (Cass. 19 aprile 2016 n. 7726). Ha anche ritenuto che sia ravvisabile ipotesi di malafede o colpa grave nella pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per la relativa contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata (Cass. S.U. 22 febbraio 2016 n. 3376), ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure svolte in sede di gravame (Cass. 18 novembre
2014 n. 24546), o ancora per la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione
(Cass. 26 marzo 2013 n. 7620).
A giudizio della Corte, tali presupposti non ricorrono nel caso in esame, non essendo il comportamento processuale complessivamente tenuto dall'appellante apprezzabile in termini di responsabilità aggravata, dal momento che la scelta della società appellante di impugnare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano a motivo della ritenuta possibilità di proporre un autonomo giudizio di merito, al difuori dell'ipotesi di cui all'art. 703 u.c. c.p.c., si pone come legittimo esercizio di prerogative processuali connaturate all'esercizio del diritto di difesa e non come iniziativa giudiziaria avventata, anche alla luce della dibattuta soluzione giuridica offerta dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, senza dunque un uso strumentale e pretestuoso del mezzo di impugnazione.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1- quater del DPR n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Milano n. 4818/2024, pubblicata il 06/05/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante a rifondere in favore del di Controparte_1
Milano le spese del presente grado di appello, liquidate in euro 8.469,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso forfetario in misura pari al 15% dei compensi;
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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