Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/1988, n. 3497
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Sentenza 19 maggio 1988

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Per unità produttiva S'intende qualsiasi articolazione autonoma dell'impresa avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale costituisce, quindi, una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica e amministrativa, tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale. Esulano, quindi, dalla nozione di unità produttiva - di generale applicazione nel sistema dello "statuto dei lavoratori" - quelle articolazioni aziendali, che, sebbene dotate di una certa autonomia, siano destinate, tuttavia, a scopi meramente strumentali, rispetto ai fini produttivi dell'impresa, risolvendosi, quindi, la loro identità in quella degli organismi aziendali più ampi, aventi i menzionati requisiti della unità produttiva. ( V 2761/87, mass n 451871; ( V 1315/87, mass n 450799).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/1988, n. 3497
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3497
    Data del deposito : 19 maggio 1988

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