Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 1
Ai Fini del compimento del periodo di quindici anni, necessario per l'usucapione speciale di cui all'art. 1159 bis cod. civ., introdotto dalla legge 10 maggio 1976, n. 346, è invocabile anche l'ininterrotto possesso iniziatosi prima dell'entrata in vigore della legge n. 346 cit., senza che, in contrario rilevi il disposto di cui all'art. 252 disp. Att. cod. civ..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/06/1999, n. 5851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5851 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UC LO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PIRAMIDE CESTIA 1, presso lo studio dell'avvocato A. GRASSO, difeso dall'avvocato ITALO FELIZIANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NF S.p.A. SOC. AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.D. ROMAGNOSI 20, presso lo studio dell'avvocato FEDERICO AN, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
I.N.A. (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) in persona del rapp.te legale pro tempore;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^ 09443/96,proposto da:
I.N.A. S.p.A. (Istituto Nazionale delle Assicurazioni) in persona del suo Amm.re Delegato Dott. Roberto Pontremoli, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SALLUSTIANA 51, presso lo studio dell'avvocato LUIGI AMICI della Ufficio legale NA che la difende unitamente all'avvocato SALVATORE PUNZI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UC LO erede di CI EN, NF S.p.A., in persona del suo legale rapp.te pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza 22/92 10/12/91 depositata l'8.1.92, non definitiva e la sentenza n. 1387/95 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 19/04/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/98 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato RI AN, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del 1^ e 2^ motivo, assorbito il 3^ motivo del ricorso principale, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 4 febbraio 1977, EN CI ricorreva al Pretore di Genzano di Roma per ottenere, ex lege n. 346 del 1976, l'accertamento giudiziale dell'avvenuto acquisto da parte sua della proprietà dell'appezzamento di terreno della superficie di mq 4360 sito in Agro di Lanuvio, località La Pietrara, facente parte di un più ampio terreno iscritto a catasto, a nome dell'NA, alla partita 3133, foglio 26, particelle 1, 13 e 169.
L'NA proponeva opposizione con atto del 29 aprile 1977 assumendo, tra l'altro, che l'appezzamento in questione faceva parte di una più ampia superficie che alla fine della seconda guerra mondiale era stata oggetto di occupazioni abusive e che l'Istituto deducente aveva ceduto alla Cassa per la Piccola Proprietà Contadina, la quale aveva poi provveduto a frazionarla in lotti e ad assegnarla agli aspiranti.
Essendosi il Pretore dichiarato incompetente per valore, il CI riassumeva il giudizio dinanzi al Tribunale di Velletri con atto notificato l'1.9.1981. Successivamente, in accoglimento dell'istanza dell'NA, veniva ordinata la chiamata in giudizio dell'NF SPA, alla quale nel frattempo era stata trasferita la proprietà del terreno di cui faceva parte l'appezzamento oggetto di causa.
A sua volta l'NF formulava una serie di eccezioni, si opponeva nel merito alla domanda attorea, proponeva riconvenzionale domanda di rivendica del terreno.
Istruita la causa, il Tribunale adito, con sentenza 10 giugno - 3 agosto 1987, accoglieva la domanda del CI, rigettando le avverse eccezioni.
Appellavano autonomamente sia l'NA che l'NF lamentando l'erroneità della sentenza, di cui chiedevano l'integrale riforma, mentre il CI resisteva richiamando la propria eccezione di usucapione ordinaria e chiedendo che comunque gli venisse riconosciuto il diritto al pagamento dei miglioramenti apportati al terreno.
Gli appellanti eccepivano l'inammissibilità di tale difesa, perché basata su domande mai proposte in primo grado. Con sentenza non definitiva del 10.10.91 - 8.1.92 la Corte d'appello di Roma respingeva la domanda del CI intesa al riconoscimento dell'acquisto per usucapione abbreviata agraria della proprietà del terreno "de quo", dichiarando interamente compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio e disponeva la prosecuzione di quello relativo alla domanda di revindica dell'NF ed all'eccezione di usucapione ordinaria del medesimo CI, ammettendo, con coeva ordinanza, prova testimoniale e consulenza tecnica.
Avverso tale decisione non definitiva il CI e l'NA formulavano rituale riserva d'impugnazione ex art. 340 cpc.. Espletata la conseguente istruttoria, la stessa Corte, con sentenza 4.4 - 19.4.1995, dichiarava l'NF proprietaria esclusiva dell'appezzamento di terreno "de quo" previamente respingendo l'eccezione di usucapione ordinaria di CI LO, quale erede di CI EN per difetto di prova, e condannando il predetto all'immediato rilascio del fondo, nonché al pagamento, in favore della stessa NF, (a titolo di lucro cessante) della somma di L. 650.000, con interessi legali dalla sentenza al saldo. Poneva definitivamente a carico del CI le spese della CTU e dichiarava interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado. Avverso entrambe le decisioni (la parziale e la definitiva) ha proposto ricorso per cassazione CI LO, sulla base di due motivi in ordine alla prima (che aveva negato la sussistenza della usucapione agraria ex art. 1159 bis cc, sia perché il fondo di esso CI era privo di "annessi fabbricati", sia per sancita irretroattività della norma in questione e conseguente inapplicabilità al caso di specie) e sulla base di un unico motivo in ordine alla seconda (la Corte non avrebbe valutato l'offerta prova della usucapione ordinaria).
Resistono con distinti controricorsi l'NF e l'NA che ha altresi proposto ricorso incidentale affidato ad un'unica censura. L'NF ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, il principale e l'incidentale, in quanto proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cpc). Ciò premesso, con i due motivi del ricorso principale avverso la sentenza parziale, da esaminarsi congiuntamente stante la loro stretta connessione, si denunzia, in riferimento all'art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione dell'art. 1159 bis cc e dell'art. 1 L. 10.5.76 n. 346. Censura il ricorrente la denegata sussistenza nel caso di specie della usucapione agraria di cui alle suindicate norme, sotto entrambi i profili dedotti dalla Corte romana, vale a dire l'assenza sul fondo del CI di "annessi fabbricati", e l'irretroattività delle norme medesime.
Sul primo punto richiama il ricorrente la sentenza n. 10301/93 delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui "l'usucapione speciale disciplinata dall'art. 1159 bis cc, ha per oggetto tutti i fondi rustici, ancorché privi di annessi fabbricati e non già soltanto quelli sui quali insistano manufatti del genere". Sul secondo cita il CI Cass. n. 6347 del 5 giugno 1991 che ha sancito il principio secondo il quale l'abbreviazione da venti a quindici anni del termine ordinario per usucapire senza titolo alcuno prevista per la piccola proprietà rurale dalla richiamata norma trova applicazione, con riguardo al possesso iniziato e compiuto anteriormente all'entrata in vigore della norma medesima, atteso il carattere retroattivo della stessa.
Le doglianze sono meritevoli di accoglimento.
Ed invero, quanto al primo rilievo formulato dal CI, non vi è motivo di discostarsi dal principio sancito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte nella richiamata sentenza n. 10301 del 1993, secondo cui è la stessa "ratio" della usucapione speciale disciplinata dall'art. 1159 bis cc ad escludere che l'assenza di un fabbricato rurale costituisca causa ostativa a tale prescrizione acquisitiva abbreviata, che ha invece per oggetto tutti i fondi rustici, ancorché privi di annessi fabbricati e quindi anche quello di cui è processo.
E quanto al secondo rilievo, in punto retroattività della normativa che ne occupa, osserva il Collegio che alla decisione richiamata dal ricorrente, la n. 6347 del 5.6.91, ha fatto seguito la n. 10690/93 delle Sezioni Unite di questa Corte (v. anche Cass. N. 10824/94, n. 5711/97) secondo cui dall'esame della legge 10 maggio 1976 n. 346 si desume inequivocabilmente l'intenzione del legislatore della immediata applicabilità della nuova disciplina senza i temperamenti derivanti dalla eventuale applicabilità dell'art. 252 disp. att. cc.. È stato a tal proposito rilevato, tra l'altro:
- che la "ratio" dell'art. 1159 bis cc è stata individuata nella esigenza di promuovere la regolarizzazione dei titoli di proprietà e delle intestazioni catastali nelle zone montane ed in quelle considerate depresse, onde facultare le operazioni di credito agrario e tutte quelle tendenti ad ottenere agevolazioni per la piccola proprietà contadina e di apprestare una più immediata tutela al soggetto che, nell'ambito dei comuni montani o della piccola proprietà contadina, valorizza il fondo rustico con vantaggi anche della collettività, contro l'incuria del precedente proprietario;
- che contrasterebbe con tali finalità la possibilità (conseguente alla eventuale applicazione dell'art. 252 disp. Att. cc) di utilmente invocare solo un possesso successivo al 1976;
- che essendo, come disposto dall'art. 6, la legge 10 maggio 1976 n. 346 entrata in vigore il primo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, la espressa esclusione della normale "vacatio legis" non troverebbe spiegazioni ove le disposizioni contenute nella legge medesima fossero destinate a trovare applicazione soltanto vari anni dopo la sua entrata in vigore, mentre ha una sua "ratio" nel riconoscimento della efficacia integrale del possesso maturato sotto la precedente disciplina. Vanno conseguentemente cassate, sia la sentenza parziale, sia, consequenzialmente, quella definitiva che si era pronunciata in merito alla eccezione di usucapione ordinaria proposta dallo stesso CI (dichiarandosi assorbito il relativo motivo di ricorso dal predetto proposto), con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, che si uniformerà ai suesposti principi di diritto provvedendo altresi sulle spese del giudizio di cassazione. Va, invece, rigettato il ricorso incidentale proposto dall'NA avverso la stessa sentenza parziale, giacché l'Istituto, che si era visto dichiarato inammissibile siccome tardivo il gravame avanzato contro la sentenza parziale di prime cure, non ha sul punto mosso censure alla qui impugnata decisione.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, accoglie i primi due motivi del ricorso principale, dichiara assorbito il terzo. Rigetta il ricorso incidentale.
Cassa le impugnate sentenze in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 1999