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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 28/07/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 354/2020
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.
In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite.
L'avv. MICHELE ARNONI per il si riporta a tutti i precedenti scritti CP_1 Pt_1 difensivi e verbali d'udienza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto di citazione notificato in data 17/03/2020 e ribadite nella memoria integrativa depositata in data 23/09/2021, nonché nell'atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato in data 17/01/2023, che qui devono intendersi integralmente richiamate.
L'avv. CO GAETANO per CO ET si riporta alle conclusioni contenute nel proprio atto introduttivo e nelle memorie integrative ed in riassunzione, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 6 R.G.N. 354/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 354/2020 vertente
TRA
(C.F. con sede in , Largo Monsignor Perrimezzi n.6, Parte_2 P.IVA_1 Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Arnoni (C.F. ) C.F._1 opponente
E
CO ET (C.F. ), quale erede di C.F._2 Persona_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. OL Gaetano (C.F. C.F._3
; C.F._4 opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo - Pagamento canoni di locazione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 26/2020 del Parte_2
28/01/2020 (reso nel procedimento con RGAC n. 100/2020) con il quale il questo gli CP_2 ha ingiunto il pagamento, in favore di , di € 11.938,96, oltre interessi Persona_1
e spese, di cui € 5.538,96 a titolo di canoni di locazione non pagati per il periodo luglio 2012
– gennaio 2013 ed € 6.400,00 a titolo di canoni di locazione non pagati da febbraio 2013 a settembre 2013, data di rilascio dell'immobile.
pagina 2 di 6 1.1. A sostegno della opposizione l'attore assume l'illegittimità del titolo in quanto fondato su prova scritta inesistente e/o carente e inidonea a documentare il credito in quanto il contratto di proroga di locazione Rep. n. 499/2010 del 15/01/2010, richiamato e prodotto da nel relativo giudizio monitorio, è scaduto in data 30/06/2012 e a Persona_1 questo, per come emerge dalla nota del prot. n. 4316 del 21/02/2020, Parte_2 non ha fatto seguito un ulteriore atto di rinnovo. Contesta poi, i documenti allegati agli atti del monitorio e, in particolare, la nota del , Prot. n. 16571 dell'08/10/2012, Parte_2 mancante dell'attestazione di conformità, nella quale si fa menzione della determinazione n. 35/2012 dell'ente che non risulta agli atti dell'Ente; il doc. 4 del fascicolo monitorio, il quale non solo non risulta al protocollo dell'ente ma, in quanto privo di elementi identificativi, appare inidoneo a provare la prosecuzione del contratto o quella di rilascio dei locali. Ritenuto, poi, che anche la somma di € 800,00 (a fronte di € 700,00 pattuite) a titolo di canone di locazione mensilmente preteso, non risulta da alcun atto, l'Ente ha riferito che, alla luce della Dichiarazione del Dissesto Finanziario ai sensi dell'art. 246 comma 1 D. Lgs.vo
18/08/2000 n. 267, avvenuta con delibera consiliare n. 33 del 29/10/2012 e dell'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione, il sig. LE avrebbe dovuto avanzare una richiesta di ammissione alla massa passiva attraverso la c.d. Procedura
Ordinaria ovvero quella Semplificata.
In ogni caso, il eccepisce la prescrizione del credito vantato dal privato sul Parte_2 presupposto che, dalla data del 30/06/2012, mancando la prova della prosecuzione del rapporto contrattuale ovvero dell'effettivo rilascio, non sono intervenuti atti interruttivi della stessa prescrizione, fatta eccezione di una diffida del 2019 ricevuta, quindi, oltre il termine quinquennale.
L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in via principale, di revocare, annullare e dichiarare nullo il Decreto ingiuntivo n.
26/2020 del 28/01/2020 emesso dal Tribunale di Paola (proc. RGAC n. 100/2020) e, in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria parametrando l'indennità di occupazione al 50% dell'ultime canone pattuito nella misura di € 700,00.
1.2. Si è costituito , il quale insiste nella propria domanda Persona_1 deducendo, in particolare, che la prova del rapporto contrattuale e della sua proroga sia desumibile dalla nota prot. n. 16571 dell'08/10/2012 nella quale il responsabile dell'ufficio preposto ha riferito di essere “in attesa della trasmissione della determinazione n. 35/2012 di proroga della locazione appartamento di proprietà del Sig. ”. Con Persona_1 riferimento, poi, alla data di rilascio dei locali, l'opposto deduce che la prova si possa desumere dalla nota prot. n. 19051 del 20/10/2017 nella quale, in risposta al sollecito di pagamento dei danni rilevati nell'immobile al momento stesso del rilascio, l'ente ha pagina 3 di 6 dichiarato che “da notizie fornite dall'Ufficio di Ragioneria, risulta che la somma richiesta è inserita nell'elenco dei debiti fuori bilancio che devono essere riconosciuti dal Consiglio comunale”.
L'opposto, inoltre, contestando l'asserita prescrizione del credito alla luce della documentazione richiamata e, ribadendo la responsabilità dell'Ente nella causazione dei danni, per € 9.676,52, accertati presso l'immobile al momento del suo rilascio e mai contestati, ne ha chiesto in via riconvenzionale il ristoro e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
1.3. Disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, la causa è stata istruita attraverso la prova testimoniale e dopo la sua riassunzione, ultimata la fase istruttoria, è stata decisa con sentenza pronunciata all'esito della discussione, trattata in modalità cartolare.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria perché concernente un credito rientrante nel periodo di competenza del dissesto dell'ente.
L'opponente non ha fornito alcuna prova di quanto dedotto. In ogni caso, nell'ipotesi di dichiarazione di dissesto dell'ente è precluso solo l'esercizio (o la prosecuzione) di azioni esecutive, e non già l'esercizio di azioni di accertamento e di condanna al pagamento di crediti, per i quali permane la legittimazione processuale dell'ente [Cass. Civ. Sez. 5,
Sentenza n. 16959 del 11/08/2016 (Rv. 640802 - 01)].
3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
3.1. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: i. sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
ii. il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
3.2. Nel caso di specie non risulta assolto l'onere probatorio incombente sul creditore opposto. L'opponente ha dedotto la nullità/inesistenza di ogni accordo di proroga del pagina 4 di 6 contratto di locazione (a suo dire) scaduto il 30/06/2012, sicché era onere del creditore fornire la prova dell'esistenza e della validità del menzionato titolo.
Al riguardo deve intanto rilevarsi che il contratto di locazione è stato prorogato sino al
30/07/2012 e non al 30/06/2012 come erroneamente affermato dalla difesa dell'Ente (cfr. art. 3 del contratto di proroga rep. n. 499/2010 del 15/10/2010), sicché è innanzitutto ancora dovuto il canone relativo al mese di luglio 2012, in forza del richiamato titolo.
L'importo del canone mensile dovuto va liquidato in euro 751,19, per come si desume dalla citata scrittura e, segnatamente dalla disposizione dell'art. 5, con cui va coordinata anche la precedente previsione del canone complessivo di euro 18.128,56 (da considerarsi per tutti i venticinque mesi della locazione, e non come canone “annuo”, come erroneamente riportato all'art. 4).
Quanto, invece, alle restanti mensilità (da agosto 2012 e fino a settembre 2013), deve rilevarsi che il creditore ha dedotto, quale causa petendi della propria azione monitoria
(non precisata o modificata nemmeno in sede di costituzione nel giudizio di opposizione),
l'esistenza di una ulteriore proroga contrattuale intervenuta dopo la scadenza di quella precedente (e non, si badi, la pretesa indennitaria ex art. 1591 cod. civ. ovvero l'applicazione della previsione contenuta nell'art. 10 del contratto di proroga rep. n
499/2010 del 15/10/2010), sicché aveva l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del suo diritto, dato dall'esistenza del titolo negoziale dedotto. La documentazione prodotta e, segnatamente, la nota prot. 16571 de 08 ottobre 2012, con la quale si dà atto di una precedente determinazione n. 35/2012 avente ad oggetto la volontà dell'Ente di prorogare ulteriormente la locazione, non è idonea a suffragare il titolo negoziale, così come inidonea a tale scopo sarebbe anche la sola determinazione ivi menzionata, senz'altro esistente ma mai rinvenuta tra gli atti dell'Ente. Pertanto, in mancanza dell'atto negoziale di proroga, la domanda di pagamento dei canoni successivi alla scadenza del precedente contratto, che su quella si fondano, non può essere accolta.
4. La domanda riconvenzionale formulata dall'opposto Sig. LE OL e relativa alla richiesta risarcitoria per i danni riscontrati presso l'immobile de quo va, invece, dichiarata inammissibile in quanto, dal suo tenore letterale, non può essere qualificata in concreto come reconventio recoventionis, atteso che alcuna domanda riconvenzionale è stata proposta dall'Ente. Solo, infatti, nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente (che è attore in senso solo formale, ma convenuto sostanziale della domanda monitoria), il creditore opposto si viene a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte [Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 5415 del
25/02/2019 (Rv. 652929 – 02)], di proporre una (eventuale) ulteriore domanda pagina 5 di 6 riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis) [Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza n.
16564 del 22/06/2018 (Rv. 649670 –01)].
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in capo all'Ente opponente, il quale è comunque debitore in ordine al pagamento del canone relativo al mese di luglio 2012.
Queste si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014 ai valori tabellari medi relativi al minor valore del credito accertato.
PQM
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 26/2020.
Condanna il al pagamento, in favore di OL LE, nella qualità, della Parte_2 somma di euro 751,19 quale canone di locazione insoluto relativo al mese di luglio 2012.
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal sig. OL LE;
Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 662,00, Parte_2 oltre al rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv.
OL Gaetano, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dalla parte assistita ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Paola, 28 luglio 2025.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Paola
Sezione Prima Civile
Con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione della presente udienza secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter c.p.c.
In ottemperanza al citato decreto, i procuratori delle parti hanno fatto pervenire le proprie note difensive, contenenti le istanze relative alle parti rispettivamente assistite.
L'avv. MICHELE ARNONI per il si riporta a tutti i precedenti scritti CP_1 Pt_1 difensivi e verbali d'udienza, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nel proprio atto di citazione notificato in data 17/03/2020 e ribadite nella memoria integrativa depositata in data 23/09/2021, nonché nell'atto di riassunzione ex art. 303 c.p.c. depositato in data 17/01/2023, che qui devono intendersi integralmente richiamate.
L'avv. CO GAETANO per CO ET si riporta alle conclusioni contenute nel proprio atto introduttivo e nelle memorie integrative ed in riassunzione, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Il Giudice
Viste le note difensive e conclusionali con le quali i difensori hanno illustrato le ragioni poste a fondamento delle conclusioni rispettivamente formulate decide la controversia pronunciando la sentenza allegata al presente atto, su pagina separata.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 1 di 6 R.G.N. 354/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, all'esito della precisazione delle conclusioni e della discussione della causa, effettuate in modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 354/2020 vertente
TRA
(C.F. con sede in , Largo Monsignor Perrimezzi n.6, Parte_2 P.IVA_1 Pt_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Michele Arnoni (C.F. ) C.F._1 opponente
E
CO ET (C.F. ), quale erede di C.F._2 Persona_1
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. OL Gaetano (C.F. C.F._3
; C.F._4 opposto
Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo - Pagamento canoni di locazione.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ha proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 26/2020 del Parte_2
28/01/2020 (reso nel procedimento con RGAC n. 100/2020) con il quale il questo gli CP_2 ha ingiunto il pagamento, in favore di , di € 11.938,96, oltre interessi Persona_1
e spese, di cui € 5.538,96 a titolo di canoni di locazione non pagati per il periodo luglio 2012
– gennaio 2013 ed € 6.400,00 a titolo di canoni di locazione non pagati da febbraio 2013 a settembre 2013, data di rilascio dell'immobile.
pagina 2 di 6 1.1. A sostegno della opposizione l'attore assume l'illegittimità del titolo in quanto fondato su prova scritta inesistente e/o carente e inidonea a documentare il credito in quanto il contratto di proroga di locazione Rep. n. 499/2010 del 15/01/2010, richiamato e prodotto da nel relativo giudizio monitorio, è scaduto in data 30/06/2012 e a Persona_1 questo, per come emerge dalla nota del prot. n. 4316 del 21/02/2020, Parte_2 non ha fatto seguito un ulteriore atto di rinnovo. Contesta poi, i documenti allegati agli atti del monitorio e, in particolare, la nota del , Prot. n. 16571 dell'08/10/2012, Parte_2 mancante dell'attestazione di conformità, nella quale si fa menzione della determinazione n. 35/2012 dell'ente che non risulta agli atti dell'Ente; il doc. 4 del fascicolo monitorio, il quale non solo non risulta al protocollo dell'ente ma, in quanto privo di elementi identificativi, appare inidoneo a provare la prosecuzione del contratto o quella di rilascio dei locali. Ritenuto, poi, che anche la somma di € 800,00 (a fronte di € 700,00 pattuite) a titolo di canone di locazione mensilmente preteso, non risulta da alcun atto, l'Ente ha riferito che, alla luce della Dichiarazione del Dissesto Finanziario ai sensi dell'art. 246 comma 1 D. Lgs.vo
18/08/2000 n. 267, avvenuta con delibera consiliare n. 33 del 29/10/2012 e dell'insediamento dell'Organo Straordinario di Liquidazione, il sig. LE avrebbe dovuto avanzare una richiesta di ammissione alla massa passiva attraverso la c.d. Procedura
Ordinaria ovvero quella Semplificata.
In ogni caso, il eccepisce la prescrizione del credito vantato dal privato sul Parte_2 presupposto che, dalla data del 30/06/2012, mancando la prova della prosecuzione del rapporto contrattuale ovvero dell'effettivo rilascio, non sono intervenuti atti interruttivi della stessa prescrizione, fatta eccezione di una diffida del 2019 ricevuta, quindi, oltre il termine quinquennale.
L'opponente ha, quindi, concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, in via principale, di revocare, annullare e dichiarare nullo il Decreto ingiuntivo n.
26/2020 del 28/01/2020 emesso dal Tribunale di Paola (proc. RGAC n. 100/2020) e, in via subordinata, ridurre la pretesa creditoria parametrando l'indennità di occupazione al 50% dell'ultime canone pattuito nella misura di € 700,00.
1.2. Si è costituito , il quale insiste nella propria domanda Persona_1 deducendo, in particolare, che la prova del rapporto contrattuale e della sua proroga sia desumibile dalla nota prot. n. 16571 dell'08/10/2012 nella quale il responsabile dell'ufficio preposto ha riferito di essere “in attesa della trasmissione della determinazione n. 35/2012 di proroga della locazione appartamento di proprietà del Sig. ”. Con Persona_1 riferimento, poi, alla data di rilascio dei locali, l'opposto deduce che la prova si possa desumere dalla nota prot. n. 19051 del 20/10/2017 nella quale, in risposta al sollecito di pagamento dei danni rilevati nell'immobile al momento stesso del rilascio, l'ente ha pagina 3 di 6 dichiarato che “da notizie fornite dall'Ufficio di Ragioneria, risulta che la somma richiesta è inserita nell'elenco dei debiti fuori bilancio che devono essere riconosciuti dal Consiglio comunale”.
L'opposto, inoltre, contestando l'asserita prescrizione del credito alla luce della documentazione richiamata e, ribadendo la responsabilità dell'Ente nella causazione dei danni, per € 9.676,52, accertati presso l'immobile al momento del suo rilascio e mai contestati, ne ha chiesto in via riconvenzionale il ristoro e ha concluso per il rigetto dell'opposizione.
1.3. Disposto il mutamento del rito da ordinario a speciale locatizio, la causa è stata istruita attraverso la prova testimoniale e dopo la sua riassunzione, ultimata la fase istruttoria, è stata decisa con sentenza pronunciata all'esito della discussione, trattata in modalità cartolare.
2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda monitoria perché concernente un credito rientrante nel periodo di competenza del dissesto dell'ente.
L'opponente non ha fornito alcuna prova di quanto dedotto. In ogni caso, nell'ipotesi di dichiarazione di dissesto dell'ente è precluso solo l'esercizio (o la prosecuzione) di azioni esecutive, e non già l'esercizio di azioni di accertamento e di condanna al pagamento di crediti, per i quali permane la legittimazione processuale dell'ente [Cass. Civ. Sez. 5,
Sentenza n. 16959 del 11/08/2016 (Rv. 640802 - 01)].
3. Nel merito, l'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta per quanto di ragione.
3.1. Occorre premettere che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì una ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Da tale premessa derivano i due seguenti corollari: i. sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi;
ii. il giudice dell'opposizione non valuta più soltanto la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
3.2. Nel caso di specie non risulta assolto l'onere probatorio incombente sul creditore opposto. L'opponente ha dedotto la nullità/inesistenza di ogni accordo di proroga del pagina 4 di 6 contratto di locazione (a suo dire) scaduto il 30/06/2012, sicché era onere del creditore fornire la prova dell'esistenza e della validità del menzionato titolo.
Al riguardo deve intanto rilevarsi che il contratto di locazione è stato prorogato sino al
30/07/2012 e non al 30/06/2012 come erroneamente affermato dalla difesa dell'Ente (cfr. art. 3 del contratto di proroga rep. n. 499/2010 del 15/10/2010), sicché è innanzitutto ancora dovuto il canone relativo al mese di luglio 2012, in forza del richiamato titolo.
L'importo del canone mensile dovuto va liquidato in euro 751,19, per come si desume dalla citata scrittura e, segnatamente dalla disposizione dell'art. 5, con cui va coordinata anche la precedente previsione del canone complessivo di euro 18.128,56 (da considerarsi per tutti i venticinque mesi della locazione, e non come canone “annuo”, come erroneamente riportato all'art. 4).
Quanto, invece, alle restanti mensilità (da agosto 2012 e fino a settembre 2013), deve rilevarsi che il creditore ha dedotto, quale causa petendi della propria azione monitoria
(non precisata o modificata nemmeno in sede di costituzione nel giudizio di opposizione),
l'esistenza di una ulteriore proroga contrattuale intervenuta dopo la scadenza di quella precedente (e non, si badi, la pretesa indennitaria ex art. 1591 cod. civ. ovvero l'applicazione della previsione contenuta nell'art. 10 del contratto di proroga rep. n
499/2010 del 15/10/2010), sicché aveva l'onere di fornire la prova del fatto costitutivo del suo diritto, dato dall'esistenza del titolo negoziale dedotto. La documentazione prodotta e, segnatamente, la nota prot. 16571 de 08 ottobre 2012, con la quale si dà atto di una precedente determinazione n. 35/2012 avente ad oggetto la volontà dell'Ente di prorogare ulteriormente la locazione, non è idonea a suffragare il titolo negoziale, così come inidonea a tale scopo sarebbe anche la sola determinazione ivi menzionata, senz'altro esistente ma mai rinvenuta tra gli atti dell'Ente. Pertanto, in mancanza dell'atto negoziale di proroga, la domanda di pagamento dei canoni successivi alla scadenza del precedente contratto, che su quella si fondano, non può essere accolta.
4. La domanda riconvenzionale formulata dall'opposto Sig. LE OL e relativa alla richiesta risarcitoria per i danni riscontrati presso l'immobile de quo va, invece, dichiarata inammissibile in quanto, dal suo tenore letterale, non può essere qualificata in concreto come reconventio recoventionis, atteso che alcuna domanda riconvenzionale è stata proposta dall'Ente. Solo, infatti, nel caso in cui, per effetto di una domanda riconvenzionale formulata dall'opponente (che è attore in senso solo formale, ma convenuto sostanziale della domanda monitoria), il creditore opposto si viene a trovare a sua volta nella posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte [Cassazione Civile, Sez. 2, Sentenza n. 5415 del
25/02/2019 (Rv. 652929 – 02)], di proporre una (eventuale) ulteriore domanda pagina 5 di 6 riconvenzionale (c.d. reconventio reconventionis) [Cassazione Civile, Sez. 1, Ordinanza n.
16564 del 22/06/2018 (Rv. 649670 –01)].
5. Le spese seguono la soccombenza e vanno poste in capo all'Ente opponente, il quale è comunque debitore in ordine al pagamento del canone relativo al mese di luglio 2012.
Queste si liquidano in parte dispositiva facendo applicazione dei parametri di cui al DM
55/2014 ai valori tabellari medi relativi al minor valore del credito accertato.
PQM
Il Tribunale di Paola, definitivamente pronunciando,
In parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il Decreto Ingiuntivo n. 26/2020.
Condanna il al pagamento, in favore di OL LE, nella qualità, della Parte_2 somma di euro 751,19 quale canone di locazione insoluto relativo al mese di luglio 2012.
Dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta dal sig. OL LE;
Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 662,00, Parte_2 oltre al rimborso forfettario al 15%, CPA e IVA, se dovuta, da distrarsi in favore dell'avv.
OL Gaetano, che ha dichiarato di avere anticipato le spese e di non aver ricevuto compenso dalla parte assistita ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Paola, 28 luglio 2025.
Il Giudice
Matteo Torretta
pagina 6 di 6