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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/10/2025, n. 7357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7357 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE XIII CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 8757/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. DE ROSI PIERO, con la parte Parte_1 personalmente. Insiste per l'ammissione dei capitoli di prova. Per l'avv. GIUFFRIDA ILARIA. Controparte_1
E' presente per la pratica forense il dr. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE ROSI PIERO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE GRANDI N. 19 20129 MILANO, presso il difensore avv. DE ROSI PIERO RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA ILARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA EMILIA, 5 20129 MILANO, presso il difensore avv. GIUFFRIDA ILARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 ha convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano deducendo, ai fini che Controparte_1 qui rilevano: di essersi trasferito a Milano nel novembre 2023 per ragioni lavorative e di aver concluso oralmente un contratto di locazione con il resistente avente ad oggetto una stanza ubicata
2 all'interno di un appartamento sito al secondo piano in via Eritrea n. 57, in Milano con l'uso del bagno e della cucina in comunione con altri conduttori, a fronte del pagamento di un canone di € 300,00 in contanti con decorrenza dicembre 2023; che durante la locazione aumentava eccessivamente il numero degli altri conduttori (6-8 persone) e che le condizioni abitative si rivelavano inadeguate per la presenza di muffa;
che il giorno successivo ad un diverbio verificatosi tra lui ed il resistente, in data 16 febbraio
2024, al rientro presso l'abitazione, trovava sostituita la serratura, risultando così impossibilitato ad accedere ai propri beni personali rimasti all'interno dell'appartamento, tra cui denaro contante per euro 6.500,00, documenti personali (passaporti italiano ed egiziano) ed indumenti, accessori, coperte, effetti personali per un valore stimato di euro 5.000,00; che nell'impossibilità di accedere all'immobile e di recuperare i beni, in pari data presentava denuncia-querela presso i Carabinieri.
A seguito della mancata restituzione dei beni e del rifiuto del resistente a partecipare alla mediazione obbligatoria avviata il 7 novembre 2024, il ricorrente adiva il Tribunale per chiedere di “Accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di locazione di parte dell'immobile sito in
Milano via Eritea n. 57 al piano 2 contratto dal resistente e ritenuto l'inadempimento del resistente stesso in ordine alla illegittima risoluzione del contratto di locazione e alla mancata restituzione dei beni indicati in narrativa al ricorrente condannarlo a pagare in favore del ricorrente l'importo di euro15.000,00 oltre agli interessi legali sul capitale per le motivazioni esposte in narrativa e/o quell'altra * maggiore e/o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio”.
Si costituiva che eccepiva la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva deducendo di non essere mai stato proprietario dell'immobile sito in
Milano, via Eritrea n. 57, né tantomeno di alcun immobile sul territorio nazionale, come si poteva evincere dalla documentazione catastale versata in atti (cfr. doc. 6) e di non aver, dunque, mai concesso in locazione l'immobile per cui è causa al ricorrente, essendo completamente estraneo alla vicenda in oggetto.
Deduceva, altresì, che la sua presenza presso detto immobile, nei mesi di gennaio e febbraio
2024, era giustificata esclusivamente dall'esecuzione di lavori edili, commissionati dall'amministratore p.t. del e riferiti alla riparazione del tetto;
interventi che CP_2 erano stati regolarmente fatturati, come risulta dalla fattura n. 1 del 20/02/2024 (cfr. doc. 04).
3 Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna di Parte_1
alla rifusione delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Deve, anzitutto, rilevarsi come la causa sia stata documentalmente istruita per essere inammissibili i capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi dedotti dal ricorrente nel ricorso introduttivo in quanto articolati per relationem, in violazione dei canoni di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c., nonché tardiva la richiesta di produzione dei messaggi what up tra le parti svolta all'udienza del 14 maggio 2025.
A prescindere dalla prova di avere concluso oralmente con Controparte_1
il contratto di locazione della stanza ubicata nell'immobile sito in Milano, via Eritrea n.
[...]
57 - che non solo che non è stata fornita, ma risultando documentalmente che tale immobile non sia di proprietà di quest'ultimo – sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che sia stato il resistente ad impossessarsi dei soldi e degli indumenti che allega essere rimasti nel bene;
circostanza quest'ultima, allegata del tutto genericamente e rimasta, peraltro, del tutto indimostrata.
Segue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna di ex art. Parte_1
96 c.p.c.
Infatti, l'azione da lui proposta - consistita nell'instaurazione di un giudizio nei confronti di un soggetto in assenza di qualsiasi riscontro probatorio effettivo sulla sua legittimazione passiva - è da considerarsi un abuso del diritto d'azione, essendo stata esercitata in mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per valutare le conseguenze dei propri atti e giustifica la condanna del ricorrente al risarcimento del danno subito dal resistente, che si liquida come in dispositivo in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
4 2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, Controparte_1
oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a.;
3) condanna al pagamento della somma di € 800,00 in Parte_1
favore di ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 2/10/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
5
VERBALE DELLA CAUSA N. 8757/2025
TRA
Parte_1
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 2/10/2025 innanzi al giudice unico dott. Arianna Chiarentin, sono comparsi:
Per l'avv. DE ROSI PIERO, con la parte Parte_1 personalmente. Insiste per l'ammissione dei capitoli di prova. Per l'avv. GIUFFRIDA ILARIA. Controparte_1
E' presente per la pratica forense il dr. Persona_1
Il Giudice invita le parti alla discussione orale, all'esito della quale pronuncia l'allegata sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione.
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Milano, XIII Sez. Civile in persona del Giudice Monocratico Dott.ssa Arianna
Chiarentin, ex art. 429 c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa
DA
(C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. DE ROSI PIERO, elettivamente domiciliato in PIAZZA GIUSEPPE GRANDI N. 19 20129 MILANO, presso il difensore avv. DE ROSI PIERO RICORRENTE contro
(C.F. , con il Controparte_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. GIUFFRIDA ILARIA, elettivamente domiciliato in PIAZZA EMILIA, 5 20129 MILANO, presso il difensore avv. GIUFFRIDA ILARIA
RESISTENTE
CONCLUSIONI: le parti, a seguito di discussione orale, hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5 marzo 2025 ha convenuto Parte_1
innanzi al Tribunale di Milano deducendo, ai fini che Controparte_1 qui rilevano: di essersi trasferito a Milano nel novembre 2023 per ragioni lavorative e di aver concluso oralmente un contratto di locazione con il resistente avente ad oggetto una stanza ubicata
2 all'interno di un appartamento sito al secondo piano in via Eritrea n. 57, in Milano con l'uso del bagno e della cucina in comunione con altri conduttori, a fronte del pagamento di un canone di € 300,00 in contanti con decorrenza dicembre 2023; che durante la locazione aumentava eccessivamente il numero degli altri conduttori (6-8 persone) e che le condizioni abitative si rivelavano inadeguate per la presenza di muffa;
che il giorno successivo ad un diverbio verificatosi tra lui ed il resistente, in data 16 febbraio
2024, al rientro presso l'abitazione, trovava sostituita la serratura, risultando così impossibilitato ad accedere ai propri beni personali rimasti all'interno dell'appartamento, tra cui denaro contante per euro 6.500,00, documenti personali (passaporti italiano ed egiziano) ed indumenti, accessori, coperte, effetti personali per un valore stimato di euro 5.000,00; che nell'impossibilità di accedere all'immobile e di recuperare i beni, in pari data presentava denuncia-querela presso i Carabinieri.
A seguito della mancata restituzione dei beni e del rifiuto del resistente a partecipare alla mediazione obbligatoria avviata il 7 novembre 2024, il ricorrente adiva il Tribunale per chiedere di “Accertare e dichiarare l'esistenza del contratto di locazione di parte dell'immobile sito in
Milano via Eritea n. 57 al piano 2 contratto dal resistente e ritenuto l'inadempimento del resistente stesso in ordine alla illegittima risoluzione del contratto di locazione e alla mancata restituzione dei beni indicati in narrativa al ricorrente condannarlo a pagare in favore del ricorrente l'importo di euro15.000,00 oltre agli interessi legali sul capitale per le motivazioni esposte in narrativa e/o quell'altra * maggiore e/o minore somma che verrà accertata nel corso del giudizio”.
Si costituiva che eccepiva la propria carenza di Controparte_1
legittimazione passiva deducendo di non essere mai stato proprietario dell'immobile sito in
Milano, via Eritrea n. 57, né tantomeno di alcun immobile sul territorio nazionale, come si poteva evincere dalla documentazione catastale versata in atti (cfr. doc. 6) e di non aver, dunque, mai concesso in locazione l'immobile per cui è causa al ricorrente, essendo completamente estraneo alla vicenda in oggetto.
Deduceva, altresì, che la sua presenza presso detto immobile, nei mesi di gennaio e febbraio
2024, era giustificata esclusivamente dall'esecuzione di lavori edili, commissionati dall'amministratore p.t. del e riferiti alla riparazione del tetto;
interventi che CP_2 erano stati regolarmente fatturati, come risulta dalla fattura n. 1 del 20/02/2024 (cfr. doc. 04).
3 Chiedeva, dunque, il rigetto del ricorso e la condanna di Parte_1
alla rifusione delle spese di lite nonché ex art. 96 c.p.c.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Deve, anzitutto, rilevarsi come la causa sia stata documentalmente istruita per essere inammissibili i capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi dedotti dal ricorrente nel ricorso introduttivo in quanto articolati per relationem, in violazione dei canoni di cui agli artt. 230 e 244 c.p.c., nonché tardiva la richiesta di produzione dei messaggi what up tra le parti svolta all'udienza del 14 maggio 2025.
A prescindere dalla prova di avere concluso oralmente con Controparte_1
il contratto di locazione della stanza ubicata nell'immobile sito in Milano, via Eritrea n.
[...]
57 - che non solo che non è stata fornita, ma risultando documentalmente che tale immobile non sia di proprietà di quest'ultimo – sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che sia stato il resistente ad impossessarsi dei soldi e degli indumenti che allega essere rimasti nel bene;
circostanza quest'ultima, allegata del tutto genericamente e rimasta, peraltro, del tutto indimostrata.
Segue, pertanto, il rigetto del ricorso.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Sussistono inoltre i presupposti per la condanna di ex art. Parte_1
96 c.p.c.
Infatti, l'azione da lui proposta - consistita nell'instaurazione di un giudizio nei confronti di un soggetto in assenza di qualsiasi riscontro probatorio effettivo sulla sua legittimazione passiva - è da considerarsi un abuso del diritto d'azione, essendo stata esercitata in mancanza di quel minimo di diligenza o prudenza necessarie per valutare le conseguenze dei propri atti e giustifica la condanna del ricorrente al risarcimento del danno subito dal resistente, che si liquida come in dispositivo in via equitativa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta il ricorso;
4 2) condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Parte_1
che si liquidano in € 3.397,00 per compensi, Controparte_1
oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a.;
3) condanna al pagamento della somma di € 800,00 in Parte_1
favore di ex art. 96 c.p.c. Controparte_1
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano, lì 2/10/2025
Il Giudice
Dott. Arianna Chiarentin
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