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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2415 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BESSI ALESSANDRA e MAESTRI NICOLA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
conl'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Fondo di Garanzia
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.12.2023, chiedeva di condannare l' e per esso Parte_1 CP_1
il Fondo di Garanzia a corrispondergli la somma di € 16.541,51 a titolo di TFR oltre accessori di legge. A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva: a) di essere creditore dell'ex datore di lavoro
Bonardi srl, cancellata dal registro delle imprese in data 24 settembre 2014 (doc.2), della somma di somma di € 18.624,93 di cui € 16.541,51 per TFR, così come accertati con sentenza del Tribunale di
Bergamo n.224/2018 del 28.03.2018, resa all'esito del giudizio promosso nei confronti del socio
; b) di non aver posto in esecuzione il titolo, risultando quest'ultimo, alla notifica del Parte_2
precetto, irreperibile presso l'indirizzo di Londra ove nel frattempo risultava essersi trasferito (doc.5), rilevando che dal registro delle Imprese presso il Governo inglese, Bonardi risultava essere amministratore di ben 16 diverse società, tutte cancellate a pochi mesi dal suo trasferimento in Inghilterra (doc.13); c) che la sua domanda di accesso al era stata rigettata per Controparte_1
assenza del tentativo esecutivo presso il destinatario;
d) che il tentativo di pignoramento richiesto dall' sarebbe stato del tutto inutile ed infruttuoso stante l'irreperibilità del Bonardi presso Pt_3
l'indirizzo di residenza conosciuto.
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo a tal fine: a) l'intervenuta CP_1
prescrizione del diritto azionato che avrebbe potuto essere fatto valere fin dal 30.06.2014, mentre il primo atto compiuto nei confronti dell' , ovvero la domanda amministrativa, era stata presentata CP_1
solo il 25.02.2022; b) la mancata prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alla procedura concorsuale, non risultando che il ricorrente avesse tempestivamente presentato istanza di fallimento nei confronti del datore quando la società era stata cancellata in data 24.09.2014; c) la mancanza di un serio tentativo di pignoramento nei confronti del socio.
3. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
L'art. 2 co. 5 della legge n. 297 del 1982 istitutiva del Fondo stabilisce che qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Ne deriva che per l'accesso al Fondo è necessario che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
3.1. Ciò posto, si ritiene che il rifiuto dell' sia giustificato, occorrendo in ogni caso l'esperimento CP_1 dell'esecuzione forzata, e ciò per espressa disposizione legislativa non diversamente interpretabile tenuto conto della sua chiara formulazione letterale.
Non assumono rilievo in senso contrario le pronunce della Suprema Corte citate da parte ricorrente in quanto esse escludono la necessità di esperire le forme di esecuzione che appaiano infruttuose o aleatorie solo una volta eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione.
4. La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia, 14.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara
Desenzani ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 127 ter C.P.C. nella controversia di primo grado promossa da
Parte_1
con gli avv.ti BESSI ALESSANDRA e MAESTRI NICOLA
- RICORRENTE contro
Controparte_1
conl'avv. MINEO ALESSANDRO
- RESISTENTE
Oggetto: Fondo di Garanzia
All'udienza ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da rispettive note.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 20.12.2023, chiedeva di condannare l' e per esso Parte_1 CP_1
il Fondo di Garanzia a corrispondergli la somma di € 16.541,51 a titolo di TFR oltre accessori di legge. A sostegno della domanda, il ricorrente deduceva: a) di essere creditore dell'ex datore di lavoro
Bonardi srl, cancellata dal registro delle imprese in data 24 settembre 2014 (doc.2), della somma di somma di € 18.624,93 di cui € 16.541,51 per TFR, così come accertati con sentenza del Tribunale di
Bergamo n.224/2018 del 28.03.2018, resa all'esito del giudizio promosso nei confronti del socio
; b) di non aver posto in esecuzione il titolo, risultando quest'ultimo, alla notifica del Parte_2
precetto, irreperibile presso l'indirizzo di Londra ove nel frattempo risultava essersi trasferito (doc.5), rilevando che dal registro delle Imprese presso il Governo inglese, Bonardi risultava essere amministratore di ben 16 diverse società, tutte cancellate a pochi mesi dal suo trasferimento in Inghilterra (doc.13); c) che la sua domanda di accesso al era stata rigettata per Controparte_1
assenza del tentativo esecutivo presso il destinatario;
d) che il tentativo di pignoramento richiesto dall' sarebbe stato del tutto inutile ed infruttuoso stante l'irreperibilità del Bonardi presso Pt_3
l'indirizzo di residenza conosciuto.
2. Si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo a tal fine: a) l'intervenuta CP_1
prescrizione del diritto azionato che avrebbe potuto essere fatto valere fin dal 30.06.2014, mentre il primo atto compiuto nei confronti dell' , ovvero la domanda amministrativa, era stata presentata CP_1
solo il 25.02.2022; b) la mancata prova della non assoggettabilità del datore di lavoro alla procedura concorsuale, non risultando che il ricorrente avesse tempestivamente presentato istanza di fallimento nei confronti del datore quando la società era stata cancellata in data 24.09.2014; c) la mancanza di un serio tentativo di pignoramento nei confronti del socio.
3. Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.
L'art. 2 co. 5 della legge n. 297 del 1982 istitutiva del Fondo stabilisce che qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Ne deriva che per l'accesso al Fondo è necessario che, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
3.1. Ciò posto, si ritiene che il rifiuto dell' sia giustificato, occorrendo in ogni caso l'esperimento CP_1 dell'esecuzione forzata, e ciò per espressa disposizione legislativa non diversamente interpretabile tenuto conto della sua chiara formulazione letterale.
Non assumono rilievo in senso contrario le pronunce della Suprema Corte citate da parte ricorrente in quanto esse escludono la necessità di esperire le forme di esecuzione che appaiano infruttuose o aleatorie solo una volta eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione.
4. La novità della questione giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
2
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Brescia, 14.03.2025
Il Giudice
Chiara Desenzani
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