Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/02/2025, n. 174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 174 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente relatore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1607/2023 r.g. promossa da
(c.f. ) con sede in Este (PD), in Parte_1 P.IVA_1
persona del liquidatore , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Luigi Garofalo, per mandato e domiciliata come in atti – appellante –
contro
(c.f. ) con Controparte_1 P.IVA_2
sede in Este (PD), in persona del legale rappresentante , Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avvocato Massimo De Martini per mandato e domiciliata come in atti – appellata –
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di Rovigo
o 0 o
Conclusioni per l'appellante
1
665/2020, pubblicata il 10 luglio 2023 e non notificata, accogliersi le domande formulate da in seno al giudizio di Parte_1
primo grado (r.g. n. 665/2020) e, conseguentemente, così decidersi: -- in via principale: respingersi le domande tutte proposte dalla
[...]
con l'atto di citazione in opposizione di data Controparte_1
6 marzo 2020, siccome inammissibili, improcedibili e comunque infondate e,
anche per l'effetto, confermarsi il decreto ingiuntivo n. 126/2020, emesso il
14 febbraio 2020 dal Tribunale di Rovigo e depositato in data 19 febbraio
2020, per tutte le ragioni esposte in atti;
-- in via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca, annullamento o dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo n. 126/2020, emesso il 14 febbraio 2020 dal Tribunale di Rovigo
e depositato in data 19 febbraio 2020, accertarsi e dichiararsi che la società
è creditrice nei confronti della Parte_1 [...]
della somma di 369.000,00 euro, Controparte_1
oltre a interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori, compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, ovvero della diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, sempre con aggiunta di interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori, compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, e per l'effetto condannarsi la
[...]
a versare alla società Controparte_1 Parte_1
la somma di 369.000,00 euro, oltre a interessi maturati e
[...]
2 maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, ovvero la diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, sempre con aggiunta di interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, per tutte le ragioni esposte in atti;
-- in via ulteriormente subordinata e riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi che la società è creditrice nei confronti della Parte_1
, a titolo di risarcimento Controparte_3
del danno per inadempimento dei doveri di collaborazione derivanti dal contratto concluso dalle parti dell'attuale giudizio in data 23 dicembre 2013,
della somma di 500.000,00 euro, oltre a rivalutazione e interessi moratori maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori, compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, ovvero della diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, sempre con aggiunta di rivalutazione e interessi moratori maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo,
nonché ad accessori, compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, e per l'effetto condannarsi la a versare alla società Controparte_1
la somma di 500.000,00 euro, oltre a Parte_1
rivalutazione e interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori, compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, ovvero la diversa,
3 maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, sempre con aggiunta di rivalutazione e interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori, compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva,
per tutte le ragioni esposte in atti;
-- sempre in via riconvenzionale, e in ulteriore subordine rispetto alle precedenti domande, accertarsi e dichiararsi che la società è creditrice nei confronti della Parte_1
della somma di Controparte_3
369.000,00 euro, quale importo previsto contrattualmente a carico della predetta per il caso di risoluzione del contratto concluso dalle CP_1
parti dell'attuale giudizio in data 23 dicembre 2013 dovuta all'avveramento della condizione risolutiva allo stesso apposta, oltre a interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, ovvero della diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, sempre con aggiunta di interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, e per l'effetto condannarsi la
[...]
a versare alla società Controparte_1 Parte_1
la somma di 369.000,00 euro, oltre a interessi maturati e
[...]
maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, ovvero la diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, sempre con aggiunta di interessi maturati e
4 maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, per tutte le ragioni esposte in atti;
-- ancora in via riconvenzionale, e ulteriormente subordinata alle precedenti domande,
accertarsi e dichiararsi che la società è creditrice Parte_1
nei confronti della della Controparte_3
somma di 235.136,00 euro, a titolo di indebito oggettivo, a titolo restitutorio o comunque di ingiustificato arricchimento, oltre a interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, ovvero della diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, sempre con aggiunta di interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, e per l'effetto condannarsi la
[...]
a versare alla società Controparte_1 Parte_1
la somma di 235.136,00 euro, oltre a interessi maturati e
[...]
maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, ovvero la diversa, maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia, sempre con aggiunta di interessi maturati e maturandi, calcolati dal dì del dovuto a quello del saldo, nonché ad accessori,
compensi, spese e anticipazioni del procedimento monitorio e della successiva fase esecutiva, per tutte le ragioni esposte in atti;
- in via istruttoria:
accogliersi l'interposto appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza
5 n. 607/2023 del Tribunale di Rovigo, resa nella causa r.g. n. 665/2020,
pubblicata il 10 luglio 2023 e non notificata, previa modifica e/o revoca dell'ordinanza pronunciata in data 5 ottobre 2021, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 aprile 2021, e ferma ogni più ampia istanza già
formulata in atti e, nella specie, nelle memorie depositate ai sensi dell'art. 183, co. 6, nn. 2 e 3, c.p.c., nonché nelle note di trattazione scritta di data 7
aprile 2021, dimesse in luogo dell'udienza di discussione dei mezzi istruttori prevista per il 7 aprile 2021, ammettersi, senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova, tutti i mezzi istruttori richiesti da
[...]
ma non ammessi e, dunque, in particolare: -- la prova per Parte_1
testi sui seguenti capitoli: 10) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora
Presidente della Fondazione S. Tecla, dichiarava al prof. Parte_3
che, con la sottoscrizione dell'accordo, la si Per_1 CP_1
assumeva gli obblighi gestori, amministrativi, tecnici, operativi connessi al progetto intervento;
11) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del
2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora consigliere delegato della Fondazione S. Tecla, dott. , dichiarava al prof. Persona_2
che, con la sottoscrizione dell'accordo, la si Per_1 CP_1
assumeva gli obblighi gestori, amministrativi, tecnici, operativi connessi al progetto intervento;
12) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del
2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora Presidente della
6 dichiarava al prof. che, Controparte_4 Parte_3 Per_1
con la sottoscrizione dell'accordo, la si impegnava, al più tardi CP_1
entro la fine dell'anno 2014, a presentare il progetto d'intervento sull'area di via S. EF al Comune;
13) vero che nei mesi precedenti alla stipula CP_5
dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora consigliere delegato della Fondazione S. Tecla, dott. , Persona_2
dichiarava al prof. che, con la sottoscrizione dell'accordo, la Per_1
si impegnava a presentare, al più tardi entro la fine del 2014, il CP_1
progetto d'intervento sull'area di via S. EF al Comune di Este;
14) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e,
precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora Presidente della Controparte_4
dichiarava al prof. che, con la sottoscrizione
[...] Parte_3 Per_1
dell'accordo, la si obbligava ad attivarsi per promuovere CP_1
l'inserimento del progetto d'intervento nell'ambito del Piano urbanistico del
Co CP_ Comune;
15) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del
2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora consigliere delegato della Fondazione S. Tecla, dott. , dichiarava al prof. Persona_2
che, con la sottoscrizione dell'accordo, la si Per_1 CP_1
obbligava ad attivarsi per promuovere l'inserimento del progetto d'intervento nell'ambito del Piano urbanistico del Comune;
16) vero che nei mesi CP_5
precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo
7 n. 4, l'allora Presidente della Fondazione S. Tecla, Parte_3
dichiarava al prof. che, con la sottoscrizione dell'accordo, la Per_1
si obbligava a intraprendere ogni iniziativa utile a ottenere un CP_1
riscontro dal Comune sulla proposta di accordo presentata;
17) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e,
precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora consigliere delegato della Fondazione
S. Tecla, dott. , dichiarava al prof. che, con la Persona_2 Per_1
sottoscrizione dell'accordo, la si obbligava a intraprendere ogni CP_1
iniziativa utile a ottenere un riscontro dal Comune sulla proposta di accordo presentata;
18) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23
dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013,
in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora Presidente della
Fondazione S. Tecla, dichiarava al prof. che, Parte_3 Per_1
nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte della la CP_1
stessa avrebbe corrisposto ad una somma a titolo di risarcimento del Pt_1
danno; 19) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23
dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013,
in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora consigliere delegato della
Fondazione S. Tecla, dott. , dichiarava al prof. Persona_2 Per_1
che, nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte della CP_1
la stessa avrebbe corrisposto ad una somma a titolo di risarcimento Pt_1
del danno;
20) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23
dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013,
in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora Presidente della
8 Fondazione S. Tecla, dichiarava al prof. che, Parte_3 Per_1
nel caso di inadempimento delle obbligazioni da parte della la CP_1
stessa avrebbe corrisposto ad una somma di denaro quantificata in Pt_1
220.000 euro più 50.000 euro;
21) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora consigliere delegato della Fondazione S. Tecla, dott. , Persona_2
dichiarava al prof. che, nel caso di inadempimento delle Per_1
obbligazioni da parte della la stessa avrebbe corrisposto ad CP_1
una somma di denaro quantificata in 220.000 euro più 50.000 euro;
Pt_1
22) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre
2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora Presidente della Fondazione S.
Tecla, dichiarava al prof. che i 220.000 euro Parte_3 Per_1
che la avrebbe corrisposto ad in caso di inadempimento CP_1 Pt_1
corrispondevano al 14,5% del valore dei beni che si sarebbero realizzati in esito all'intervento sull'area di via S. EF;
23) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora consigliere delegato della Fondazione S. Tecla, dott. Per_2
, dichiarava al prof. che i 220.000 euro che la
[...] Per_1 CP_1
avrebbe corrisposto ad in caso di inadempimento corrispondevano al Pt_1
14,5% del valore dei beni che si sarebbero realizzati in esito all'intervento sull'area di via S. EF;
24) vero che nei mesi precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e
9 dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora
Presidente della Fondazione S. Tecla, dichiarava al prof. Parte_3
che i 50.000 euro che la avrebbe corrisposto ad Per_1 CP_1
in caso di inadempimento costituivano il ristoro del danno subito da Pt_1
per l'inadempimento della 25) vero che nei mesi Pt_1 CP_1
precedenti alla stipula dell'accordo del 23 dicembre 2013 e, precisamente, tra i mesi di settembre e dicembre del 2013, in uno degli incontri di cui al capitolo n. 4, l'allora consigliere delegato della Fondazione S. Tecla, dott. Per_2
, dichiarava al prof. che i 50.000 euro che la
[...] Per_1 CP_1
avrebbe corrisposto ad in caso di inadempimento costituivano il Pt_1
ristoro del danno subito da per l'inadempimento della Si Pt_1 CP_1
indicano quali testi l'ing. (ingegnere incaricato della Testimone_1
redazione del progetto sull'area di via S. EF); il dott. Testimone_2
(direttore della Fondazione S. Tecla nel periodo compreso tra il 2013 e il
2015); il dott. (consigliere delegato pro tempore del Persona_2
Consiglio di Amministrazione della Fondazione S. Tecla); don Tes_3
(Presidente della Fondazione S. Tecla negli anni 2012-2013); don
[...]
(Presidente della Fondazione S. Tecla negli anni 2013-2014); - Parte_3
- la richiesta di espletamento di apposita C.T.U. volta a stabilire, visto e considerato il progetto di cui alla proposta d'intervento sull'area di via S.
EF (allegato alla comparsa di risposta di primo grado quale doc. 10),
quale valore avrebbero avuto i predetti immobili, alla data del 31 maggio
2018, se fossero state ottenute le autorizzazioni urbanistiche, portando ad esecuzione il progetto menzionato;
- in via istruttoria, in ogni caso, non accogliersi le istanze istruttorie articolate da Controparte_6
[...] in corso di causa e non ammesse in primo grado, in quanto
[...]
non rese oggetto di un appello incidentale né tempestivamente riproposte in sede di comparsa di costituzione e risposta (pur essendo state rigettate esplicitamente con ordinanza di data 26 ottobre 2021); in subordine, rigettarsi le stesse istanze per le ragioni già esposte in atti e nel corso del giudizio e, in particolare, nella terza memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. e nelle note di trattazione scritta di data 7 aprile 2021, dimesse in luogo dell'udienza di discussione dei mezzi istruttori prevista per il 7 aprile 2021; - spese e compensi del doppio grado in ogni caso integralmente rifusi, con inclusione del rimborso per spese generali e del contributo unificato.
Conclusioni per l'appellato
In via principale di merito: ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
respingersi l'appello e confermarsi in toto la sentenza gravata. In via subordinata di merito: nella non creduta ipotesi che la Corte, superate le precedenti obiezioni / eccezioni, ritenesse la natura dell'art. 5 del contratto alla stregua di una clausola penale, negarsi alla convenuta il diritto di pagamento della somma di € 50.000,00 stante il divieto di cui al 1° comma dell'art.1382 c.c.; ridursi la penale di € 319.000,00 adeguatamente secondo equità ai sensi dell'art.1384 c.c. in considerazione della collaborazione realmente prestata dalla e di quanto il Comune andrà ad CP_1
approvare come P.U.A. anche in considerazione del fatto che le parcelle dell'Ing. dimesse da controparte ammontano ad un importo di gran TE
lunga inferiore a quello riportato nel contratto. In via ulteriormente gradata:
respingersi tutte le domande ed eccezioni svolte da Parte_1
e, in stretto subordine, ridursi al minimo la penale secondo
[...]
11 equità ai sensi dell'art.1384 c.c. in considerazione della collaborazione realmente prestata dalla e di quanto il Comune andrà ad CP_1
approvare come P.U.A. In via istruttoria: respingersi tutte le istanze istruttorie dell'appellante. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari del grado di giudizio.
Fatto e motivi della decisione
1.- Con citazione notificata il 10 settembre 2023 evocava la Parte_1
avanti la Corte d'Appello Controparte_1
di Venezia impugnando la sentenza n. 607/2023 del Tribunale di Rovigo
(pubblicata il 10 luglio 2023, non notificata) che aveva accolto l'opposizione al decreto ingiuntivo n 126/2020 chiesto ed ottenuto per il pagamento di €
369.000,00, oltre ad accessori condannandola alle spese, ritenendo indimostrato l'inadempimento e infondate le ulteriori pretese. Con il primo motivo lamentava l'errata esclusione dell'inadempimento delle obbligazioni gravanti sulla in presenza della sua inerzia e addebitando alla CP_1
medesima la mancanza approvazione della scheda-norma, dell'accordo ex art. 6, l.r. 11/2004, e del P.U.A. non ravvisando un factum principis, consistente nella condotta del Comune di Este;
precisava, con le ulteriori specificazioni,
che l'inadempimento della era emerso nei vari anni (dal 2013 al CP_1
2018 e per il periodo successivo). Con connessi motivi lamentava l'errata valutazione delle dichiarazioni della obbligata di non voler adempiere
(paragrafo 4) e l'errata valorizzazione del termine per ottenere le autorizzazioni (paragrafo 6); l'assunzione del factum principis (paragrafo 7)
e l'errato richiamo ai mancati solleciti (paragrafo 8). Si doleva (paragrafo 9)
della qualificazione dell'art. 5a) del contratto quale clausola penale ed in via
12 subordinata (paragrafo 10) del rigetto della domanda risarcitoria proposta argomentando (paragrafi 11, 12, 13, 14 e 15) per le altre domande e le istanze istruttorie.
Si costituiva contrastando Controparte_1
l'appello e chiedendo la conferma della sentenza e riproponendo le domande subordinate.
La causa veniva rimessa per la decisione all'udienza del 27 gennaio 2025 con modalità telematiche, non in presenza, previa concessione a ritroso dei termini perentori per il deposito degli scritti indicanti la precisazione delle conclusioni e per le comparse conclusionali e le memorie di replica
Osserva la Corte.
2.- L'appello è infondato e va rigettato.
La sentenza del Tribunale di Rovigo va confermata con le precisazioni di cui sotto. Le spese seguono la soccombenza e liquidate nei termini di cui al DM
55/2014 e successive modifiche vanno addebitate all'appellante.
3.- Il Tribunale accolse l'opposizione al decreto ingiuntivo, che revocò
regolando le spese, osservando che:
-) il contratto prevedeva in capo ad l'assunzione dell'onere Parte_1
finanziario, comprensivo del pagamento degli onorari del tecnico, Ing.
, scelto dalla della stesura e della presentazione di un TE CP_1
progetto urbanistico/edilizio per la riqualificazione di un'area di fabbricati nel
Comune di Este (PD), in via S. EF, di proprietà della e della CP_1
, a fronte della promessa di cessione in suo favore, Controparte_7
a titolo di permuta o di corrispettivo, di una quota pari al 10% degli immobili e dell'area oggetto del piano di intervento o di una quota pari al 10% del
13 prezzo di vendita degli immobili e dell'area predetti, a condizione dell'avvenuta approvazione del P.U.A. (Piano Urbanistico Attuativo);
-) la si era obbligata ad adoperarsi per la presentazione e per CP_1
CP_ favorire l'approvazione del progetto edilizio da parte del Comune di così
impegnandosi “a concedere la propria disponibilità ad inoltrare la domanda e le richieste di parere per il rilascio del permesso di costruire o di favorirne il rilascio a favore o per conto della parte acquirente”;
-) nel contratto era previsto che “tutte le spese inerenti o dipendenti le pratiche edilizie relative alla suddetta concessione resteranno ad esclusivo carico della parte promittente acquirente”;
-) l'accordo pubblico - privato di cui all'art. 6 della L.r. 23 aprile 2004, n. 11
necessario per l'approvazione del P.U.A. e tale ultima approvazione, non erano mai venuti in essere sino al 16 dicembre 2019, allorquando Pt_1
manifestando la volontà di sciogliersi dal contratto, aveva depositato il
[...]
ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo il pagamento di €. 369.000,00 oltre interessi e spese quale penale prevista dall'art. 5 del contratto come modificato (euro 319.000,00 più euro 50.000,00);
-) , a fondamento della propria pretesa, aveva eccepito Pt_1
l'inadempimento contrattuale della ritenendo che, a Controparte_1
causa della inerzia, intesa anche come mancata reazione al silenzio dell'amministrazione, non sarebbe stato possibile ottenere il P.U.A. dal
Comune di Este;
-) la condotta inerte della secondo parte opposta, sarebbe stata CP_1
contraria al disposto dell'art. 6, lett. b) del contratto per il quale “la parte promittente venditrice si impegna fin d'ora a concedere la propria
14 disponibilità ad inoltrare le domande e le richieste di parere per il rilascio del permesso di costruire o di favorirne il rilascio a favore o per conto della parte acquirente” e imputabile alla volontà della stessa, secondo quanto CP_1
disposto dall'art. 5 (cfr. “per sua volontà”);
-) per la quantificazione del danno Alpeste aveva richiamato l'art. 5, lett. a),
del preliminare: “qualora la ditta promittente venditrice per sua volontà non fosse in grado di adempiere al presente atto con trasferimento in denaro o quota parte del 10% all' questa si impegna a corrispondere alla Parte_1
ditta la somma che convenzionalmente viene definita e accettata Parte_1
tra le parti in euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) (poi aumentata ad euro
319.000,00 con successivo accordo tra le parti) a fronte di quanto concordato al punto 2.1 più euro 50.000,00 (cinqantamila/00) di penale”; Pt_4
-) anche tale domanda era infondata in quanto era stato erratamente sostenuto l'inadempimento del contratto preliminare imputabile alla CP_1
-) dall'art. 5 del contratto preliminare risultava la pattuizione di una multa penitenziale prevista per l'esercizio della facoltà di recesso come emergeva dal dato testuale (la clausola n. 5 è rubricata “Facoltà di recesso”) e dal fatto che era stata prevista per entrambe le parti e per l'esercizio del recesso;
-) il disposto invocato, sub lett. a), si riferiva solo al caso ivi regolato in cui la per sua volontà, non fosse stata in grado di adempiere al contratto CP_1
con trasferimento in denaro o quota parte del 10% (poi modificata in 14,5%)
all' Parte_1
-) l'inciso “non fosse in grado” doveva essere interpretato come impossibilità
materiale o giuridica della prestazione, dipendente da sua volontà;
15 -) non era stato previsto alcun recesso da parte della che era atto CP_1
unilaterale recettizio, mentre l'approvazione o la mancata approvazione di un atto amministrativo, come il P.U.A., non avrebbe potuto dipendere dalla volontà di un soggetto privato, come la ma rientrava nel c.d. CP_1
factum principis;
-) la penale di cui all'art. 5 non avrebbe potuto essere richiesta nemmeno in relazione alla violazione dell'art. 6 in quanto si riferiva solo al recesso previsto nell'art. 5 tanto che il decreto ingiuntivo, per mancanza dei requisiti di cui all'art. 633 c.p.c non avrebbe potuto essere emesso;
-) non era sostenibile l'inerzia della per far derivare la pretesa di CP_1
danno a favore dell'opposta;
-) il Comune di Este, nonostante numerosi incontri tra rappresentanti della
P.A. ed interessati, alla presenza anche dell'Ing. , che agiva per TE
conto delle parti, e vari chiarimenti e integrazioni forniti da quest'ultimo, era rimasto silente per circa due anni, a causa di un avvicendamento soggettivo ai vertici amministrativi e politici e di un “buco normativo” a causa del quale
“mancava la scheda operativa per l'area di riqualificazione dell'ara di Santo
EF” come dichiarato dal testimone;
TE
-) il 4 luglio 2017, il Comune di Este aveva ravvisato la necessità di ulteriori approfondimenti e valutazioni, mentre il 9 novembre 2017, l'Ing. , TE
dopo ulteriori incontri in cui era stato segnalato all'Amministrazione che mancavano le schede per l'area di riqualificazione “S. EF” e l'opportunità di intervenire con il P.U.A., aveva inviato nota di risposta alla lettera del Dirigente del 4 luglio 2017 con la quale, oltre a segnalare il danno alla proprietà derivante dal ritardo nell'operato della P.A., aveva sollecitato
16 un fattivo intervento di quest'ultima, posto che la Prima variante al P.I. aveva impedito ogni intervento diverso dalla manutenzione ordinaria;
-) il tecnico aveva lamentato anche la impossibilità, non avendo il P.I.
sviluppato le scelte strategiche del P.A.T., di presentare un accordo secondo quanto previsto dall'art. 6 L.R. 11/2004 ed aveva evidenziato che, mancando la scheda-norma, non erano noti i contenuti puntuali, i parametri e gli indici ai quali attenersi per la stesura del P.U.A.;
-) dopo la presentazione da parte del Sindaco (25 gennaio 2018) del
“documento programmatico preliminare” per la Variante 2^ al P.I. e ulteriori interlocuzioni, con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 18 dicembre
2019, era stata approvata la seconda Variante al P.I. (piano degli interventi),
le cui norme tecniche operative prevedevano, all'art. 7, comma 9, l'area “ex
R.S.A. via Santo EF, prosciuttificio Fontana ed ex ” tra gli CP_8
“ambiti di riqualificazione e riconversione”, con apposito rimando alla scheda-norma n. 2 di cui all'allegato A01 e conseguente necessità, per poter intervenire, della previa approvazione sia di un accordo ex art. 6, l.r. n.
11/2004, sia – successivamente – di un P.U.A.;
-) la nel frattempo, aveva sollecitato e presentato osservazioni al CP_1
P.I. in data 19 agosto 2019, per recuperare una maggiore volumetria dell'area,
anche per aumentarne il valore economico;
-) il tutto escludeva che a partire dal 2018 la avesse dichiarato di CP_1
non avere più interesse all'operazione;
-) l'approvazione della variante al P.I. effettuata poco dopo la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di , che aveva manifestato Pt_1
la sopravvenuta mancanza di interesse in un momento antecedente,
17 nell'incontro del 31.05.2018, era tale da escludere l'inadempimento della per violazione dell'art. 6 del contratto preliminare;
CP_1
-) come anche argomentato da , la seconda Variante al P.I., le cui Pt_1
norme tecniche operative prevedevano, all'art. 7, comma 9, il complesso immobiliare in questione tra gli ambiti di riqualificazione e riconversione, con apposito rimando alla scheda-norma n. 2 di cui all'allegato A01, individuava la necessità, per poter intervenire, della previa approvazione sia di un accordo ex art. 6, l.r. n. 11/2004, sia – successivamente – di un P.U.A. la cui approvazione, pertanto, non era stata esclusa, tanto meno per cause imputabili alla CP_1
-) nel contratto preliminare non era stato previsto un termine entro il quale il
P.U.A. avrebbe dovuto essere approvato e pertanto. le lunghe tempistiche,
imputabili all'inerzia della P.A., non avrebbero potuto essere ascritte alla che non era stata inadempiente;
CP_1
-) non aveva dimostrato nemmeno per presunzioni se una condotta Pt_1
diversa della (definita dalla stessa opposta come “collaborativa CP_1
solerte”, cfr. pag. 44 comparsa) avrebbe potuto portare all'approvazione del
P.U.A. sino al tempo in cui era definitivamente venuto meno l'interesse di
; Pt_1
-) non avrebbe potuto esigersi da parte della il ricorso avverso il CP_1
silenzio della P.A. non ravvisandosi i presupposti previsti dall'art. 31, comma
3, c.p.a., secondo cui “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e
18 non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”;
-) la mancata a approvazione del P.U.A. almeno sino allo scioglimento di dal preliminare, era da attribuirsi unicamente al factum principis ed Pt_1
il tutto escludeva il risarcimento dei danni;
-) nell'ottica della buona fede contrattuale anche avrebbe potuto Pt_1
diffidare la o l'Ing. (non avendo essa rapporti con la CP_1 TE
P.A.) a porre in essere solleciti contro il protrarsi della condotta della P.A.;
-) era da rigettare la domanda di rimborso di quanto pagato da in Pt_1
favore dell'Ing. posto che il contratto preliminare prevedeva, tra le TE
obbligazioni, il pagamento immediato delle retribuzioni spettanti al professionista, mentre il trasferimento dei beni in permuta era condizionato all'approvazione del P.U.A. tanto che , con tale pagamento, non aveva Pt_1
fatto altro che adempiere all'obbligazione a suo carico;
-) anche ad ammettere che si fosse trattato di operazione di investimento, che veniva compensata con una porzione degli immobili e dell'area oggetto di riqualificazione, l'investimento non andato a buon fine ed il rimborso non avrebbe potuto essere disposto;
-) era infondata la domanda al risarcimento di un danno maggiore, di euro
500.000,00, in quanto sfornita di prove;
-) le istanze istruttorie erano irrilevanti perché volte a provare accordi tra le parti precedenti al contratto preliminare del 23 dicembre 2013 e non recepiti in esso e, quindi, superati da quest'ultimo;
19 -) la c.t.u. era inammissibile in quanto volta a provare (in via necessariamente ipotetica) il valore dell'immobile, in assenza della prova dell'an della propria pretesa, ossia la responsabilità da inadempimento della CP_1
-) era da rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c.;
-) le spese erano da addebitare ad per la soccombenza. Pt_1
4.2.- La sentenza regge alle censure in quanto evidenzia l'assenza di condotte inerti rilevanti negozialmente o ex lege in capo alla e la mancanza CP_1
dei presupposti per l'applicazione della penale e per i danni.
5.- Per la corretta valutazione del primo motivo, con il quale si ascrive l'errata esclusione dell'inadempimento alla osserva la Corte come CP_1
l'efficacia del contratto preliminare di permuta sia stata sospensivamente condizionata dal rilascio del P.U.A. del Comune (premesse ed art. 2, CP_5
oggetto, punto 2) a fronte del fatto che la si era obbligata (art. 6 CP_1
punto b) sin da subito “… a concedere la propria disponibilità ad inoltrare le domande e le richieste di parere per il rilascio del permesso di costruire o di favorirne il rilascio a favore o per conto della parte acquirente”.
Ora, colui che si è obbligato a trasferire un bene sotto la condizione sospensiva del rilascio di una autorizzazione o concessione amministrativa
(così Cass. sez. 2^ n. 1887 del 25 gennaio 2018) ha il dovere di conservare integre le ragioni della controparte, comportandosi secondo buona fede,
compiendo, cioè, tutte le attività, che da lui dipendono, per l'avveramento di siffatta condizione, le quali tuttavia non possono implicare il sacrificio dei suoi diritti o interessi, in particolare imponendo l'accettazione del mutamento dell'equilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto –
considerate le precise obbligazioni in capo alla - posto che CP_1
20 l'obbligo di buona fede è semplicemente volto ad impedire (e non a provocare) ai contraenti un minor vantaggio ovvero un maggior aggravio economico. Tale regola vale anche per la condizione sospensiva mista (Cass.
sentenza n. 25085 del 22 agosto 2022) che dipende, oltre che dal fatto del terzo, anche da quello dell'obbligato. In tale ipotesi, l'omissione di un'attività
in tanto può ritenersi contraria a buona fede e costituire fonte di responsabilità, in quanto essa costituisca oggetto di un obbligo giuridico, che,
invece, deve escludersi per l'attività di attuazione dall'elemento potestativo in una condizione mista.
5.1.- Con il primo paragrafo, si imputa l'errata applicazione delle regole sull'onere della prova, assumendo la stipula di un contratto con obbligazioni di risultato e non di mezzo e si lamentano inadempimenti della CP_1
anche in termini omissivi, ma non valutati in sentenza.
Il motivo è infondato.
5.2.- In diritto si rileva che (Cass. ordinanza n. 10844 del 18 aprile 2019)
mentre in relazione all'articolo 1359 cod. civ. incombe sul creditore, che lamenti il mancato avveramento della condizione, l'onere di provarne l'imputabilità al debitore a titolo di dolo o di colpa (Cass. 5492/2010 e Cass.
n. 4118/1984) con riguardo all'art. 1358 cod. civ., è il debitore dover provare l'adempimento dei doveri nascenti da tale norma (Cass.13469/2010) dunque di essersi comportato secondo buona fede durante la pendenza della condizione.
5.3.- Risulta errata la prospettazione secondo cui la avrebbe CP_1
assunto obbligazioni di risultato trattandosi, evidentemente, di contratto condizionato ex se incompatibile con tale assetto prospettico: la garanzia
21 contrattuale all'ottenimento della concessione/autorizzazione da parte di un ente pubblico. Il contratto preliminare di permuta del resto prevedeva (art. 2.3) che “... una volta che verrà approvato il P.U.A. necessario per poter intervenire sull'area di S. EF .. la ... promette di cedere ...” CP_1
ad il 10% degli immobili e dell'area o il 10% del prezzo di vendita;
Pt_1
dava conto che le parti avevano indicato che la possibilità di trasformazione e vendita da parte della (premessa) e avrebbe preliminarmente CP_1
richiesto l'approvazione di un progetto complessivo reso attuabile da un
Piano Urbanistico Attuativo e dal conseguente ottenimento del permesso di costruire, pacificamente riferibile alla P.A. (premessa); prevedeva (art. 6 lett.
b) che “la parte promittente venditrice si impegna fin d'ora a concedere la propria disponibilità ad inoltrare le domande e le richieste di parere per il rilascio del permesso di costruire o di favorirne il rilascio a favore o per conto della parte acquirente”. L'appellante ha dunque erratamente ascritto alla quindi alla sentenza, il non aver valutato il comportamento CP_1
inadempiente di questa, in quanto avrebbe dovuto essere invece , Pt_1
onerata della prova del mancato avveramento della condizione per dolo o colpa della a dimostrare gli asserti. Tale dimostrazione non si CP_1
trae in quanto il richiamo alle prove appare del tutto generico ed in quanto la violazione delle pretese obbligazioni di risultato assunte dalla CP_1
appare giuridicamente errata.
6.1.- L'appellante ha lamentato che la era rimasta inadempiente CP_1
nei vari periodi, che ha richiamato.
La motivazione censurata è la seguente “Venendo ora alla lamentata inerzia della il cui accertamento è necessario per verificare l'eventuale CP_1
22 danno da inadempimento invocato dall'opposta, si osserva che dall'istruttoria
è emerso che il Comune di Este, nonostante numerosi incontri tra rappresentanti della P.A. e degli interessati, alla presenza anche dell'Ing.
, che agiva per conto delle parti, e vari chiarimenti e integrazioni TE
forniti da quest'ultimo, è rimasto silente per circa due anni, a causa di un avvicendamento soggettivo ai vertici amministrativi e politici e di un “buco normativo” a causa del quale “mancava la scheda operativa per l'area di riqualificazione dell'ara di Santo EF” (cfr. dichiarazioni testimone
, verbale udienza 26.10.2021). In particolare, in data 04.07.2017, il TE
Comune di Este ravvisava la necessità di ulteriori approfondimenti e valutazioni, mentre in data 09.11.2017, l'Ing. , dopo ulteriori TE
incontri in cui era stato segnalato all'Amministrazione che mancavano le schede per l'area di riqualificazione “S. EF” e l'opportunità di intervenire con il P.U.A., inviava nota di risposta alla lettera del Dirigente del
04.07.2017 con la quale, oltre a segnalare il danno alla proprietà derivante dal ritardo nell'operato della P.A., sollecitava un fattivo intervento di quest'ultima, posto che la Prima variante al P.I. impediva ogni intervento diverso dalla manutenzione ordinaria (cfr. pag. 2 doc. 2 parte opponente); il tecnico di parte lamentava altresì l'impossibilità, non avendo il P.I. sviluppato le scelte strategiche del P.A.T., di presentare un accordo secondo quanto previsto dall'art. 6 L.R. 11/2004 ed evidenziava che, mancando la scheda-
norma, non erano noti i contenuti puntuali, i parametri e gli indici ai quali attenersi per la stesura del P.U.A. (pag. 5 doc. 3 opponente).
Successivamente, dopo la presentazione da parte del Sindaco in data
25.01.2018 del “documento programmatico preliminare” per la Variante 2^
23 al P.I. e ulteriori interlocuzioni, con delibera del Consiglio Comunale n. 79
del 18 dicembre 2019, veniva approvata la seconda Variante al P.I. (piano degli interventi), le cui norme tecniche operative prevedevano, all'art. 7,
comma 9, l'area “ex R.S.A. via Santo EF, prosciuttificio Fontana ed ex
” tra gli “ambiti di riqualificazione e riconversione”, con apposito CP_8
rimando alla scheda-norma n. 2 di cui all'allegato A01 e conseguente necessità, per poter intervenire, della previa approvazione sia di un accordo ex art. 6, l.r. n. 11/2004, sia – successivamente – di un P.U.A. Nelle more, la sollecitava e presentava osservazioni al P.I. in data Controparte_1
19.08.2019, al fine di recuperare una maggiore volumetria dell'area, anche per aumentarne il valore economico (cfr. doc. 7 parte opponente). Ciò esclude quanto asserito da parte opposta, secondo cui a partire dal 2018 la CP_1
aveva dichiarato di non avere più interesse all'operazione. L'approvazione della variante al P.I. effettuata poco dopo la presentazione del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di , che aveva manifestato la sopravvenuta Pt_1
mancanza di interesse in un momento antecedente, nell'incontro del
31.05.2018, non permette a questo giudice di accertare l'inadempimento della per condotta violativa degli obblighi di cui all'art. 6 Controparte_1
del contratto preliminare. Infatti, come da stesse deduzioni di parte opposta,
la seconda Variante al P.I., le cui norme tecniche operative prevedevano,
all'art. 7, comma 9, il complesso immobiliare in questione tra gli ambiti di riqualificazione e riconversione, con apposito rimando alla scheda-norma n.
2 di cui all'allegato A01 (cfr. pag. 15 doc. 16, parte opposta) individuava la necessità, per poter intervenire, della previa approvazione sia di un accordo ex art. 6, l.r. n. 11/2004, sia – successivamente – di un P.U.A. la cui
24 approvazione, pertanto, non è stata esclusa, tanto meno per cause imputabili alla Inoltre, si osserva che nel contratto preliminare non era CP_1
previsto un termine entro il quale il P.U.A. doveva essere approvato, pertanto le lunghe tempistiche, peraltro imputabili all'inerzia della P.A., non possono in alcun modo contribuire a qualificare la condotta della come CP_1
inadempimento. In ogni caso, non ha dimostrato nemmeno per Pt_1
presunzioni se una condotta diversa della (definita dalla stessa CP_1
opposta come “collaborativa solerte”, cfr. pag. 44 comparsa) avrebbe portato all'approvazione del P.U.A. sino al tempo in cui è definitivamente venuto meno l'interesse di stessa. Né poteva esigersi da parte della Pt_1
il ricorso avverso il silenzio della P.A., come paventato CP_1
dall'opposta, non ravvisandosi i presupposti previsti dall'art. 31, comma 3,
c.p.a., secondo cui “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall'amministrazione”. In definitiva, la mancata approvazione del P.U.A.
almeno sino allo scioglimento di dal preliminare, è da attribuirsi Pt_1
unicamente al factum principis, che esclude il risarcimento dei danni da parte della A ciò si aggiunga che, nell'ottica della buona fede CP_1
contrattuale, invocata peraltro proprio da parte opposta nei propri scritti difensivi, anche avrebbe potuto diffidare la o l'Ing. Pt_1 CP_1
(non avendo essa rapporti con la P.A.) a porre in essere atti di TE
sollecito contro il protrarsi della condotta della P.A.”
25 6.2.- Premesso che la non aveva certo potuto assumere una CP_1
obbligazione di risultato e che l'onere di provare il dolo la colpa sarebbe spettato ad , mentre la prova del comportamento secondo buona fede Pt_1
avrebbe dovuto darla la il motivo è infondato laddove si CP_1
consideri che l'avveramento della condizione dipendeva dalla volontà di un soggetto terzo e che, dunque, non vi era alcun obbligo di attivarsi in capo alla per ottenere l'autorizzazione del Comune, se non nei limiti del CP_1
comportamento secondo buona fede ex art. 1358 c.c. e delle obbligazioni convenute nel patto.
6.3.- Preliminarmente, ancora, si osserva che la motivazione non è stata validamente censurata (nemmeno con il paragrafo 6 del motivo) laddove ha evidenziato che alcun termine - tanto meno essenziale - era stato convenuto tra le parti entro il quale il P.U.A. avrebbe dovuto essere approvato.
Dall'esame della scheda non emerge alcun dato letterale sul termine tanto che non può predicarsi – comunque sia - l'inadempimento della dal CP_1
2014-2015 sic et simpliciter. non ha poi nemmeno addotto che, dopo Pt_1
un certo tempo (in generale Cass. sentenza n. 32238 del 10 dicembre 2019)
aveva considerato perduta l'utilità prefissatasi. Le argomentazioni sono apodittiche e generiche non specificando in alcun modo le ragioni per le quali l'utilità dell'affare, anche ad ammettere un inadempimento della CP_1
sarebbe venuta meno.
6.4.- Nel periodo dal 2013 al 2016 (secondo paragrafo) l'inadempimento della sarebbe derivato dalla mancata presentazione della proposta di CP_1
accordo ex art. 6 L. g. 11/2004 (già nel 2014-2015) e dal mancato pagamento
26 al professionista degli onorari inconferenti le osservazioni proposte dopo la variante al PI del luglio 2015.
A parte il fatto che tali asserti non consentono di rinvenire una violazione specifica degli accordi (art. 6 lett. b come detto), non può predicarsi che nel periodo vi sia stata l'inerzia della e non può dirsi che in capo alla CP_1
stessa vi sarebbe stato l'obbligo di pagare il stante la previsione TE
contraria (art.
2.1. lett. c). Il motivo non evidenzia un comportamento inadempiente del professionista causato dal mancato pagamento degli onorari da parte della Alcun termine era stato pattuito per la CP_1
presentazione proposta di accordo ex art. 6 L. r. 11/2004 risultando unilaterale la previsione tempistica allegata da (già nel 2014-2015). La Pt_1
comunque, non era rimasta inerte anche rispetto gli obblighi CP_1
collaterali di buona fede, sia in quanto come ex adverso ammesso (comparsa pag.10 e documento citato pag. 43) il 22 settembre del 2015 aveva presentato
CP_ osservazioni al Comune di per la proposta di una scheda-norma negata dal Comune (doc. 9); la aveva chiesto di modificare le N.T.O. CP_1
come segue: “negli ambiti dove non è stata predisposta una specifica scheda,
è possibile intervenire con P.U.A., sia di iniziativa privata che di iniziativa pubblica” (doc. 9 43/12), istanza disattesa;
era stata presentata una proposta ed il 18 ottobre 2016 la aveva presentato una integrazione (doc.11 CP_1
comparsa di risposta ) a seguito della quale il Comune, il 4 luglio Pt_1
2017, aveva avvisato la che l'intervento proposto, pur essendo CP_1
“condivisibile in linea di massima” avrebbe necessitato di “ulteriori approfondimenti e valutazioni”.
27 Poiché la si era attivata, anche per il tramite dell'ing. CP_1 TE
(progettista incaricato – art.
2.1. lett. a del contratto) adempiendo al negozio
(clausola 6) ed agli obblighi di buona fede e poiché non risulta alcun diverso e sostanziale inadempimento la censura va disattesa
6.5.- Alpeste afferma l'inadempimento della riferito al periodo CP_1
2016 -2018 (terzo paragrafo) contestando la pronuncia, ma anche tale profilo di censura appare infondato.
Premettendosi che nella prima parte del motivo ammette il Pt_1
comportamento attivo della per la proposta di accordo ex art. 6 CP_1
L.R. 11/2004 tanto che si smentisce il precedente motivo, si adduce l'inadempimento perché la nell'agosto del 2017, aveva CP_1
lamentato erratamente al Comune, pronto all'accordo, la mancanza della scheda tecnica mentre avrebbe dovuto, semmai, censurare la mancata presa in carico dell'accordo; che anche dopo l'approvazione del documento programmatico e la pubblicazione (dell'avviso con scadenza 31 maggio
2018), la non aveva chiesto la presa in carico o la formulazione CP_1
di una nuova mentre vi sarebbe stato un solo incontro nel 2017 ed una lettera il 9 novembre di quell'anno; si sostiene anche che la non aveva CP_1
impugnato il silenzio inadempimento della P.A. dall'aprile del 2016.
Il motivo risulta inconferente e generico - non essendo stati indicati i precisi profili temporali obbligatori omessi - comprovandosi, per il resto, che la si era fatta parte attiva rispetto l'obbligo contrattuale. Inoltre il CP_1
motivo è infondato in diritto. Pendendo la condizione sospensiva, la avrebbe avuto solo il dovere di conservare integre le ragioni della CP_1
controparte, comportandosi secondo buona fede e rispettando le obbligazioni
28 (art. 6 punto b) ben precisate, cosa che risulta dalle stesse allegazioni dell'appellante, ma non avrebbe certo dovuto compiere quelle attività, come il sollecito della presa in carico (sollecito e censura, del resto, genericamente addotti e che non comprovano la violazione della buona fede) o l'impugnazione del silenzio in sede amministrativa, che avrebbero implicato il sacrificio dei suoi interessi con squilibrio economico delle prestazioni stabilito nel contratto;
né emerge alcuna violazione dei canoni della buona fede della (dolo o colpa) che si era effettivamente impegnata con CP_1
l'Ente Pubblico anche per il tramite dell'ing. , come dato conto in TE
sentenza e nello stesso motivo;
né risulta violata la prescrizione dell'art. 6 lett.
b) non apparendo alcuna specifica doglianza a tal riguardo e non essendo, le lamentate mancanze, riferibili a tali obblighi costituendo un di più. In ogni caso, quanto alla mancata presentazione del ricorso avanti il Tar posta l'attività ampiamente discrezionale del Comune connessa al piano in questione, a norma dell'art. 31 cod. del processo amministrativo lo stesso avrebbe dovuto dirsi inammissibile.
6.6.- Con il quarto paragrafo si censura l'errata valutazione delle prove assumendosi che dalla deposizione del testimone era emersa la Tes_4
volontà della di non dar più corso al contratto con quel che ne CP_1
sarebbe conseguito sulla pronuncia che ha invece erratamente ritenuto l'inadempimento di . Pt_1
Il motivo è infondato.
In particolare (seconda memoria dell'opponente) i capitoli erano i seguenti
“9) In data 31/05/2018 si teneva un incontro a Treviso con il liquidatore di dott. . Partecipavano il D.G. della Fondazione Dott. CI, Pt_1 Parte_2
29 e . “10) In tale occasione il Dott. , liquidatore TE CP_2 Parte_2
di si asteneva dal indicare strategie volte ad ottenere il cambio di Pt_1
destinazione d' uso di S. EF ma rimarcava che il suo obiettivo era solo di ottenere un risarcimento per il mancato guadagno dall' operazione”.
Il testimone sul capitolo 10, ha così risposto “Io ero presente, il Tes_4
dott. ha semplicemente detto che si riservava di parlare con Parte_5
gli eredi dopo che il Presidente aveva affermato che la non era CP_1
piu intenzionata nel proseguire, e stata una riunione rapida di circa 5 minuti”
Tale dichiarazione non par di rilievo per poter attribuire la rottura del contratto al comportamento della Infatti il testimone CI, pur CP_1
presidente della ha confermato di aver preso l'appuntamento CP_1
confermando il capitolo 10 e ribadendo che “In tale occasione il Dott.
, liquidatore di si asteneva dal indicare strategie volte ad Parte_2 Pt_1
ottenere il cambio di destinazione d' uso di S. EF ma rimarcava che il suo obiettivo era solo di ottenere un risarcimento per il mancato guadagno dall' operazione” dunque in senso esattamente contrario.
E se é pur vero che il CI risultava il Presidente della le CP_1
dichiarazioni appaiono giustificate ed escludono la censura dell'appellante:
innanzi tutto in quanto non risulta l'inadempimento della rispetto CP_1
gli obblighi di cui all'art. 6 lett. b;
poi, in quanto il comportamento –
indimostrato – non è indice di mala fede;
inoltre, per quel che maggiormente rileva, in quanto non risulta affatto che questo (id est le dichiarazioni del
Presidente) abbia avuto rilievo sugli esiti della procedura amministrativa posto che, come ben rilevato in sentenza, affatto censurata dal motivo
“L'approvazione della variante al P.I. effettuata poco dopo la presentazione
30 del ricorso per decreto ingiuntivo da parte di , che aveva manifestato Pt_1
la sopravvenuta mancanza di interesse in un momento antecedente,
nell'incontro del 31.05.2018, non permette a questo giudice di accertare l'inadempimento della per condotta violativa degli Controparte_1
obblighi di cui all'art. 6 del contratto preliminare. Infatti, come da stesse deduzioni di parte opposta, la seconda Variante al P.I., le cui norme tecniche operative prevedevano, all'art. 7, comma 9, il complesso immobiliare in questione tra gli ambiti di riqualificazione e riconversione, con apposito rimando alla scheda-norma n. 2 di cui all'allegato A01 (cfr. pag. 15 doc. 16,
parte opposta) individuava la necessità, per poter intervenire, della previa approvazione sia di un accordo ex art. 6, l.r. n. 11/2004, sia – successivamente
– di un P.U.A. la cui approvazione, pertanto, non è stata esclusa, tanto meno per cause imputabili alla Inoltre, si osserva che nel contratto CP_1
preliminare non era previsto un termine entro il quale il P.U.A. doveva essere approvato, pertanto le lunghe tempistiche, peraltro imputabili all'inerzia della
P.A., non possono in alcun modo contribuire a qualificare la condotta della come inadempimento”. CP_1
In altri termini, quanto asserito nel motivo, risulta non provato e privo di rilievo ai fini della prova tanto dell'inadempimento quanto della mancanza di buona fede della CP_1
6.7.- Con il paragrafo 5 si deduce, ancora, l'inadempimento della CP_1
assumendosi che nel periodo dal 1^ giugno 2018 in poi questa si era limitata a presentare solo una osservazione alla seconda variante del P.I. nell'agosto del 2019 rimanendo inerte fino al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo
(di Alpeste). Il motivo contraddice il precedente in quanto dà conferma
31 dell'attività svolta dalla che non aveva inteso sciogliersi dal CP_1
contratto. Inoltre non emerge né l'inadempimento del patto né la mancanza di buona fede della Per di più non si indica in alcun modo, in CP_1
concreto, quello che la per il tramite del tecnico avrebbe dovuto CP_1
invece fare (o sollecitare) in violazione del canone pattizio;
né si adduce la mancanza di buona fede.
6.8.- Con il settimo paragrafo si censura la mancata considerazione del termine entro il quale ritenere l'adempimento avrebbe dovuto avvenire e quindi l'inconferenza del factum principis, ma come sopra detto il motivo non dà conto dell'esistenza di un termine pattizio;
non dà conto della possibile esistenza di un termine essenziale (neppure adombrato) e non comprova nemmeno la perdita di interesse di , per il decorso di un qualche Pt_1
termine. Inoltre contraddice le regole sull'onere della prova (ut supra) e non tiene conto che il rilascio del P.U.A. era prerogativa amministrativa non vincolata, nel caso, a tempistiche imputabili alla promittente venditrice.
8.- Con il paragrafo 8 si censura la violazione degli obblighi contrattuali per essersi affermato, in sentenza, che non erano stati fatti dei solleciti da Pt_1
verso la Il motivo, generico, risulta infondato alla luce delle CP_1
sopraindicate considerazioni anche in tema di onere della prova e della mancata ascrizione, con lo stesso, di una condotta violativa della buona fede in capo alla o contrastante con gli obblighi negoziali. CP_1
9.1.- Con la censura di cui al paragrafo 9 si pone critica alla qualificazione dell'art. 5 a) del contratto operata dal tribunale quale multa penitenziale laddove avrebbe dovuto ritenersi, per l'appellante, la sussistenza di una
32 clausola penale che avrebbe dovuto riconoscersi ad per Pt_1
l'inadempimento della CP_1
9.2.- Il motivo è inammissibile perché richiedendo il decreto ingiuntivo, con ricorso del 19 febbraio 2020, ha chiaramente inteso sciogliersi dal Pt_1
contratto preliminare stipulato con la ma ancora sottoposto alla CP_1
condizione sospensiva che non si era verificata ed ancora efficace in quanto la non si era sciolta. Inoltre non risulta affatto che vi sia stata (ut CP_1
supra) la volontà inadempiente o di sciogliersi della né risulta, CP_1
per le stesse ragioni, un inadempimento della stessa o la violazione degli obblighi di buona fede tanto che, anche a ritenere che la clausola 5 fosse da qualificare come penale, non collegata al recesso, la sua diversa qualificazione risulta del tutto irrilevante valendo dunque quanto scritto in sentenza: “È chiaro che nel caso di specie non risulta alcun recesso da parte della che è atto unilaterale recettizio, e che l'approvazione o la CP_1
mancata approvazione di un atto amministrativo, come il P.U.A., non può
dipendere dalla volontà di un soggetto privato, come la ma essa CP_1
rientra nel c.d. factum principis. La penale prevista dall'art. 5, allora, non poteva essere richiesta nel caso che ci occupa, nemmeno “agganciandola”
all'asserita violazione dell'art. 6, riferendosi essa testualmente solo alla condotta di recesso prevista nell'art. 5”.
10.- Con i restanti motivi (paragrafi 10, 11, 12, 13 e 14) si pone critica alla sentenza per non aver accolto le domande risarcitorie e restitutorie. Trattasi
di motivi infondati e inammissibili.
33 10.1.- Quanto alla domanda risarcitoria, poiché alcun inadempimento ed alcuna violazione degli obblighi di comportamento secondo buona fede,
pendendo la condizione, risulta ascrivibile alla CP_1
10.2.- La censura relativa alla domanda restitutoria per le competenze versate all'ing. , è infondata posto che la motivazione appare del tutto TE
condivisibile: “ Anche la domanda volta al rimborso di quanto pagato da in favore dell'Ing. deve essere rigettata: infatti, il contratto Pt_1 TE
preliminare prevedeva, tra le obbligazioni, il pagamento immediato delle retribuzioni spettanti al professionista, mentre il trasferimento dei beni in permuta era condizionato all'approvazione del P.U.A.. Pertanto, , con Pt_1
tale pagamento, non ha fatto altro che adempiere all'obbligazione a suo carico. Infatti, come ammesso dalla stessa parte opposta, si trattava, per
, di un'operazione di investimento, che veniva compensata con una Pt_1
porzione degli immobili e dell'area oggetto di riqualificazione (cfr. pag. 45
comparsa di costituzione): si tratta, per sua stessa ammissione, di un investimento non andato a buon fine e del quale non può in questa sede pretendere rimborso”. Sui osserva, inoltre, che l'art.
2.2. del contratto prevede che “L'Ing. , con la firma del presente atto accetta che il pagamento TE
dell'incarico affidatogli dalla Fondazione S. Tecla avvenga da parte della liberando ora per allora la stessa da ogni impegno”. Parte_1 Parte_6
Dunque, non solo alcuna pretesa avrebbe potuto articolare il verso Tes_4
la tenuta essendo solo;
non solo era stata pattiziamente CP_1 Pt_1
esclusa ogni forma di rivalsa da parte del verso la ma, TE CP_1
conclusivamente, posto che la non era risultata in alcun modo CP_1
inadempiente non vi sarebbe stata ragione per addebitare le spese del
34 professionista alla stessa che non aveva dato causa alla rottura del contratto valido e obbligatorio, per le prestazioni professionali, tra il e TE
. Pt_1
10.3.- Il motivo sulla restituzione dell'indebito appare infondato non essendo stato dimostrato l'inadempimento della CP_1
10.4.- Anche tale motivo, proposto per ingiustificato arricchimento, appare per le medesime ragioni infondato.
10.5.- Il motivo di cui al paragrafo 13 è infondato in quanto non coglie la ratio
decidendi, sopra precisata, evidente essendo che si era in presenza di una condizione sospensiva (connessa al rilascio discrezionale di una autorizzazione/concessione amministrativa) a fronte della quale era mancata la prova sull'inadempimento della anche per violazione dei CP_1
canoni di buona fede.
10.6.- Con il motivo n. 15 si lamenta la mancata ammissione delle prove costituende articolate con i capitoli 10-25 della seconda memoria ed il mancato espletamento della c.t.u.
Il motivo è infondato perché generico innanzi tutto in quanto la c.t.u. non è
mezzo esonerativo dall'onere della prova e l'appellante, per di più, non ha indicato le ragioni per le quali la stessa ove ammessa avrebbe potuto dare dimostrazione delle proprie tesi anche considerato il rigetto nel merito delle domande. Quanto alle prove costituende, il motivo risulta parimenti generico in quanto l'appellante non ha indicato la ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare la propria pretesa (Cass. n. 1532
del 22 gennaio 2018).
p.q.m.
35 La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da contro Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alle spese del grado a favore della in €. CP_1
€. 17.000 per compensi oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%;
- dà atto, stante il rigetto dell'impugnativa, che sussistono i presupposti affinché parte appellante sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma della L. 24 dicembre 2012 n. 228.
Venezia lì 28 gennaio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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