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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 578/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2786/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500004856000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500004856000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 20 maggio 2025, per un importo complessivo pari ad € 363.193,67, fondata su una pluralità di cartelle esattoriali indicate in epigrefe relative a imposte erariali dovute per annualità comprese tra il 2004 e il 2019, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni ivi riportati.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha dedotto l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione delle imposte di cui agli atti presupposti, ai sensi dell'art. 2946 c.c., e la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative tributarie ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n.
472/1997, nonché degli interessi moratori maturati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, rilevando come l'atto impugnato costituisca atto meramente interno e confermativo, impugnabile solo per vizi propri. Ha inoltre rilevato l'intervenuta definitività di numerosi crediti, già oggetto di precedente giudizio deciso con sentenza n.
4765/2025 della medesima Corte, nonché l'incompatibilità tra l'eccezione di prescrizione e la domanda di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) presentata dal ricorrente nel 2023 e rimasta inevasa per inadempimento.
All'udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi come l'eccezione di prescrizione sia stata formulata dal ricorrente in maniera del tutto generica, senza alcuna specifica allegazione riferita ai singoli crediti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. In particolare, il ricorrente non ha indicato, per ciascuna delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto, le date di notifica o la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo decorso dei termini prescrizionali, né ha dedotto l'assenza di atti interruttivi.
A fronte di tale genericità, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato invece controdeduzioni articolate, producendo puntuale documentazione attestante, per ogni cartella, la regolare notifica, nonché la successiva notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale (avvisi di intimazione, pignoramenti presso terzi). Inoltre, ha evidenziato che gran parte dei medesimi crediti era già stata oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza n. 4765/2025 della medesima Corte, con cui era stata esclusa qualsiasi ipotesi di prescrizione o nullità per vizi notificatori. Ha inoltre documentato l'intervenuta presentazione da parte del contribuente di un'istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), poi decaduta per inadempimento, condotta che comporta ex se riconoscimento del debito e risulta incompatibile con l'eccezione di prescrizione.
Tali deduzioni, ampiamente documentate e articolate, non hanno trovato alcuna replica da parte del ricorrente, che non ha confutato in modo specifico né i fatti allegati, né la documentazione prodotta dall'Amministrazione. In assenza di contestazioni, deve farsi applicazione del principio processuale per cui, nel giudizio tributario, i fatti affermati da una parte e documentalmente comprovati, ove non siano specificamente contestati dalla controparte, devono ritenersi provati.
Conseguentemente, risultando provata la regolarità delle notifiche e l'efficacia interruttiva degli atti successivi, nonché l'assenza di cause estintive del credito, l'eccezione di prescrizione si rivela infondata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 2.500,00 oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 Gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Picuno
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PICUNO CARLO, Presidente
RUSSO MASSIMO, RE
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2786/2025 depositato il 24/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500004856000 IVA-ALTRO
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29676202500004856000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente: insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria notificata in data 20 maggio 2025, per un importo complessivo pari ad € 363.193,67, fondata su una pluralità di cartelle esattoriali indicate in epigrefe relative a imposte erariali dovute per annualità comprese tra il 2004 e il 2019, chiedendone l'annullamento per intervenuta prescrizione dei tributi, degli interessi e delle sanzioni ivi riportati.
A fondamento del ricorso, il contribuente ha dedotto l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla riscossione delle imposte di cui agli atti presupposti, ai sensi dell'art. 2946 c.c., e la prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative tributarie ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D.Lgs. n.
472/1997, nonché degli interessi moratori maturati.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, rilevando come l'atto impugnato costituisca atto meramente interno e confermativo, impugnabile solo per vizi propri. Ha inoltre rilevato l'intervenuta definitività di numerosi crediti, già oggetto di precedente giudizio deciso con sentenza n.
4765/2025 della medesima Corte, nonché l'incompatibilità tra l'eccezione di prescrizione e la domanda di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) presentata dal ricorrente nel 2023 e rimasta inevasa per inadempimento.
All'udienza di discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Deve preliminarmente rilevarsi come l'eccezione di prescrizione sia stata formulata dal ricorrente in maniera del tutto generica, senza alcuna specifica allegazione riferita ai singoli crediti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata. In particolare, il ricorrente non ha indicato, per ciascuna delle cartelle esattoriali poste a fondamento dell'atto, le date di notifica o la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo decorso dei termini prescrizionali, né ha dedotto l'assenza di atti interruttivi.
A fronte di tale genericità, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha depositato invece controdeduzioni articolate, producendo puntuale documentazione attestante, per ogni cartella, la regolare notifica, nonché la successiva notifica di atti interruttivi del termine prescrizionale (avvisi di intimazione, pignoramenti presso terzi). Inoltre, ha evidenziato che gran parte dei medesimi crediti era già stata oggetto di un precedente giudizio, definito con sentenza n. 4765/2025 della medesima Corte, con cui era stata esclusa qualsiasi ipotesi di prescrizione o nullità per vizi notificatori. Ha inoltre documentato l'intervenuta presentazione da parte del contribuente di un'istanza di definizione agevolata (c.d. rottamazione quater), poi decaduta per inadempimento, condotta che comporta ex se riconoscimento del debito e risulta incompatibile con l'eccezione di prescrizione.
Tali deduzioni, ampiamente documentate e articolate, non hanno trovato alcuna replica da parte del ricorrente, che non ha confutato in modo specifico né i fatti allegati, né la documentazione prodotta dall'Amministrazione. In assenza di contestazioni, deve farsi applicazione del principio processuale per cui, nel giudizio tributario, i fatti affermati da una parte e documentalmente comprovati, ove non siano specificamente contestati dalla controparte, devono ritenersi provati.
Conseguentemente, risultando provata la regolarità delle notifiche e l'efficacia interruttiva degli atti successivi, nonché l'assenza di cause estintive del credito, l'eccezione di prescrizione si rivela infondata.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, che liquida in € 2.500,00 oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 21 Gennaio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Massimo Russo Dott. Carlo Picuno