Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 17/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI AGRIGENTO riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Marco Salvatori Presidente
dr. Giovanna Claudia Ragusa Giudice
dr. Beatrice Ragusa Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 691 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdi-
zione 2023 vertente
TRA
nata il [...] a [...] e ivi residente in [...]Parte_1
Trento n. 3 ( ), elettivamente domiciliata presso CodiceFiscale_1
lo studio dell'Avv. Calogero Meli che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
– ricorrente –
CONTRO
nato a [...] il [...] ed ivi residente in Controparte_1
vicolo Trento n. 38, C.F. elettivamente domiciliato C.F._2
a Canicattì in Viale Regina Elena n.60, presso lo Studio legale del Sig.
Avv.to Gioacchino Mulè che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Agrigento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 366. comma IV c.c. notificato in data 5/5/2023, la
- premettendo di aver intrattenuto una relazione senti- Parte_1
mentale con dalla quale, in data 19.6.2008 nasceva la Controparte_1
minore , dando atto del fallimento del rapporto sentimen- Persona_1
tale che li legava - conveniva avanti il Tribunale di Agrigento l'odierno resi-
stente affinché venisse disciplinato l'affidamento della figlia minore, le mo-
dalità dei rapporti con ciascun genitore e i correlati diritti di mantenimento;
chiedeva inoltre di porre a carico dell'ex convivente un contributo per il suo mantenimento pari ad euro 300,00 mensili.
Rappresentava che in seguito alla separazione di fatto dei genitori, la figlia minore rimaneva a vivere con il padre, il quale dedicando la maggior parte del tempo al suo lavoro, lasciava alla minore molta libertà di orari e fre-
quentazioni non adeguate alla sua età.
Ritualmente costituitosi, , contestando la ricostruzione Controparte_1
di parte attrice circa un suo comportamento disinteressato nei confronti
Per_ della figlia rappresentava che la fin dal mese di aprile 2023, giorno in cui veniva cacciata di casa assieme al padre, ha sempre vissuto con lui ed
è sua volontà restare a vivere con il padre.
Chiedeva pertanto di disporre l'affidamento condiviso della minore con col-
locazione presso la sua abitazione;
nonché dichiarare l'inammissibilità
della richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente in quanto in as-
senza di vincolo matrimoniale.
Escusse le parti e la minore e acquisite, dopo vari solleciti, le relazioni dei
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- 2 - Sezione Civile servizi sociali del Comune di Canicattì intervenuti a sostegno del nucleo familiare e della minore, all'udienza del 19.2.2025 tenuta nelle forme car-
tolare veniva trattenuta in decisione con riserva di riferire al collegio.
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In diritto, va richiamato l'orientamento granitico della giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affida-
mento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esi-
sta una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e, quindi, con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'af-
fidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizza-
zione di un tranquillo ambiente familiare (cfr. Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Ebbene, nel caso di specie, è emerso inequivocabilmente nel corso del giudizio che la ricorrente , dopo aver cacciato di casa l'ex Parte_1
convivente e la figlia, abbia volontariamente rinunciato ad esercitare la pro-
pria responsabilità genitoriale - che, giova ricordarlo, non si risolve in una semplice facoltà, ma implica precisi doveri nei confronti dei figli minori -
diventando un'estranea per la figlia e privandola della figura materna es-
senziale per il suo sviluppo, come comprovato dall'escussione della parte medesima (cfr. verbale dell'10.12.2024: “Quando ho buttato fuori il mio ex
compagno, mia figlia ha deciso di andare a vivere con lui altrove, e non ci
siamo sentite per tanto tempo” ed ancora “Ci siamo viste all'incirca 2/3 volte
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- 3 - Sezione Civile nell'arco di un mesetto e poi lei ha deciso di non vedermi più; non la vedo da
prima di Pasqua del 2024, né la sento, né mi è capitato di incontrarla;
io non
la cerco più”),
Quanto all'affidamento della figlia, alla luce dell'alta conflittualità tra le parti - che non accenna a diminuire sebbene sia passato diverso tempo dalla separazione di fatto – e tenuto conto che l'episodio di violenza riferito dalla minore riguardasse anche lei direttamente (cfr. verbale del 20.9.2023:
“Ad aprile 2023, un giorno, io e mio padre siamo usciti per comprare una
pizza e di ritorno a casa abbiamo trovato scritto sulla facciata della casa con
la bomboletta spray bastardo” scritto da mia madre e rivolto a mio padre, le
porte rotte, oggetti rotti e i vestiti di mio padre buttati fuori per strada e lei
che imprecava contro mio padre e anche contro di me;
mia madre non c'è con
la testa. Io avevo lasciato il mio mazzo di chiavi in casa prima di uscire sul
comodino e mia madre non me le ha più ridate. Preciso che in quell'occasione
mia madre ha detto “voi da qui ve ne dovete andare, a casa mia non ci en-
trate più”), ritiene il Collegio che il regime più idoneo alla fattispecie in esame sia quello dell'affido esclusivo in favore del padre.
ha infatti agito in modo tale da compromettere il di- Parte_1
ritto della minore a vivere in un ambiente familiare stabile e sereno, in par-
ticolare ha cacciato la figlia ed il padre dall'abitazione, privando così la mi-
nore di un luogo sicuro e familiare in cui crescere;
tale comportamento ha dato luogo ad una situazione di instabilità emotiva e psicologica della mi-
nore che si è trovata in una condizione di vulnerabilità, esposta a conflitti familiari e a una condizione abitativa precaria.
Nel valutare il miglior interesse della minore, principio fondamentale
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- 4 - Sezione Civile nelle decisioni relative alla custodia dei figli, il Collegio ha ritenuto che il padre sia in grado di offrire un ambiente stabile, sicuro e favorevole alla crescita e allo sviluppo della figlia, prendendo atto anche della mancanza di risorse economiche adeguate della madre.
Nel corso dell'istruttoria è stata disposta l'acquisizione della documen-
tazione redatta dai servizi sociali del Comune di Canicattì in merito agli interventi effettuati sulla minore in ordine al rapporto con Persona_1
la madre.
Ebbene, nella relazione depositata in data 24.6.2024 dai predetti Servizi
si dà atto della elevata conflittualità tra madre e figlia e di un disinteresse,
da ambo le parti, a mantenere i rapporti: da una parte il rifiuto della minore di vedere la madre, dall'altro l'irreperibilità della che si traduce in Pt_1
uno scarso interesse a recuperare i rapporti con la figlia.
Alla luce di ciò e avuto riguardo alle dichiarazioni rese dalla minore (cfr:
“Sono disposta a vedere mia madre solo in presenza degli assistenti sociali”)
e della (cfr:“sono disposta a provare a riallacciare i rapporti con mia Pt_1
figlia, anche per il tramite dei servizi sociali”) appare opportuno affidare ai servizi sociali di Canicattì il compito di predisporre un calendario di incon-
tri tra madre e figlia, qualora permanesse l'interesse ad incontrarsi e a re-
cuperare il rapporto, ferma restando la possibilità che la minore decida liberamente di riallacciare i rapporti con la madre anche fuori da ambienti controllati, essendo ormai prossima ad entrare nell'età adulta.
In relazione alle statuizioni di carattere patrimoniale, si osserva che non esiste alcun obbligo giuridico di corrispondere l'assegno di mantenimento all'ex convivente more – uxorio.
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- 5 - Sezione Civile Devono essere adottati d'ufficio i provvedimenti in ordine all'attribuzione e alla determinazione del mantenimento della minore (cfr. Persona_1
Cass. 14830/17), la quale verrà mantenuta direttamente dal padre presso cui è collocata, con la previsione di un contributo al mantenimento a carico della pari ad euro 150,00 oltre al 50% delle spese, attesa la precaria Pt_1
attività lavorativa svolta dalla ricorrente come badante (cfr. verbale di udienza del 10.12.2024).
Attesa la natura del giudizio si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite.
PQM
Il Tribunale, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa:
dispone l'affido esclusivo della minore al padre Persona_1 [...]
; Persona_2
affida ai servizi sociali di Canicattì il compito di predisporre un calenda-
rio di incontri tra e , ferma restando la Parte_1 Persona_1
possibilità di incontri liberi tra madre e figlia;
rigetta la domanda di mantenimento in proprio favore formulata da
[...]
; Parte_2
dispone che la minore venga mantenuta direttamente Persona_1
dal padre e pone a carico di l'obbligo di concorrere al Parte_1
mantenimento della figlia nella misura di euro 150,00 mensili, oltre al 50%
delle spese.
dichiara compensate le spese del presente giudizio.
Così deciso in Agrigento, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, del 26.2.2025.
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- 6 - Sezione Civile Il Giudice Est. Il Presidente di Sez. Civ.
Beatrice Ragusa Marco Salvatori
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- 7 - Sezione Civile