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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. V, sentenza 16/02/2026, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 959/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
SALAMONE MAURIZIO, RE
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4987/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Gioiosa Marea - Via Giuseppe Natoli 98063 Gioiosa Marea ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 IRAP 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 507/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, iscritto al ruolo n. 4987/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Indirizzo_1, impugna, nei confronti di A.d.E, di ER, del Comune di Gioiosa Marea e dell'Assessorato regionale siciliano dell'Economia - Dip. Finanze e Credito - il preavviso d'iscrizione ipotecaria n. 29576202500000587/000 - notificatogli il 28-4-2025, - ed i connessi atti OD (cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento) - limitatamente all'importo di € 91.346,01 relativo alle solo pretese di natura tributaria ( con esclusione delle ulteriori somme pur presenti nel preavviso ma non devolute dalla Legge a questa Giurisdizione n.d.e.). Deduce: 1) l'omessa, o invalida, notifica delle cartelle presupposte, la cui prova incombe sull'Ufficio attraverso la produzione in giudizio delle relative relate con la firma del ricorrente;
ne deriverebbe vizio procedurale determinato dal mancato rispetto della sequenza procedimentale. Soggiunge che la natura unitaria della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria comporta l'invalidità dell'intero atto quand'anche fosse ravvisato vizio afferente una sola partita debitoria;
2) eccepisce, inoltre, la prescrizione di tutti i crediti in assenza di notifica di atti presupposti. Il ricorso estende l'eccezione de qua alle somme per sanzioni ed interessi;
3) l'illegittimità dell'atto per erroneità delle somme pretese, quantificate in modo non corretto ed indeterminato a fronte, peraltro, del compiuto adempimento di ogni onere fiscale.
Sul punto assume altresì che gli importi richiesti sono, presumibilmente, frutto di mero errore poiché riferibili ad altri contribuenti diversi dal Ricorrente_1. Concludeva per l'annullamento dell'atto previa sospensione dello stesso. Con vittoria di spese da distrarsi al difensore antitastario.
Resistono sia AD che ER contestando le argomentazioni del Ricorrente_1 in riguardo agli atti da ciascuna emessi di cui affermano l'avvenuta valida notifica e la non intervenuta prescrizione. ER produceva documentazione a supporto della ritualità delle notifiche. Entrambe concludono per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive note il ricorrente contesta la produzione documentale di controparte rilevando che, contrariamente all'assunto delle resistenti, le notifiche effettuate non si erano ritualmente perfezionate.
Insisteva quindi nell'annullamento dell'atto.
All'odierna udienza, in esito alla relazione dei fatti di causa ed all'intervento delle Difese, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in minima parte.
Conviene procedere dalle istanze del ricorrente che si reputano prive di pregio.
L'esame del preavviso fa rilevare che in esso sono compendiati 5 avvisi di accertamento e 9 cartelle delle quali questo giudizio deve valutarne 6 ( di cui una parzialmente, rientrandovi, oltre al bollo auto del 2017, somme da sanzioni amministrative non appartenenti a questa giurisdizione) .
Vale ora osservare, data l'eccezione di prescrizione avanzata, che i periodi necessari a produrre l'effetto estintivo per IVA, IRPEF ed IRAP sono, ex art. 2946 C.C., decennali. Per la TARI quinquennali. Infine per l'imposta d circolazione (c.d. bollo auto) la prescrizione è triennale. Se, dunque, in tali differenziati periodi, sono stati emessi e, notificati ritualmente, i primari atti impositivi e quelli successivi interruttivi ( fra i quali deve ricomprendersi l'odierno atto di preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria), l' eccezione del ricorrente non avrà pregio. Quanto appena detto deve però essere integrato dalla seguente, imprescindibile, specificazione. Se una cartella, od un avviso di accertamento o una intimazione di pagamento, pur notificati dopo il maturare del periodo prescrizionale, non siano stati, nei termini, impugnati si determina, per come correttamente rilevato dai resistenti, la c.d. irretrattabilità del credito. Nel caso di specie nessuna cartella né avviso di accertamento, risultano impugnati. Rispetto a tali ipotesi occorrerà poi verificare se i successivi atti interruttivi sono stati notificati ritualmente nell'ordinario periodo previsto per ciascuna tipologia.
In base a tali criteri devono essere confermati, poiché validi e rituali, gli atti che appresso si individueranno.
Va anche specificato che, dopo essere stata dedotta, con il ricorso, l' omessa o invalida notifica degli atti OD senza porre alcuna mirata, individualizzante e specifica doglianza, con la memoria suindicata è stata mossa una serie di censure. Queste saranno esaminate per ciascun atto MI .
Rituale notifica si ha per tutti i seguenti atti dei quali i resistenti hanno prodotto documentazione a comprova.
Trattasi della :
cartella n. 2952019001591884000 ( per IVA del 2016) notificata il 18-11-2021. In assenza del destinatario la raccomandata è stata depositata presso la Casa comunale e si è perfezionata nella appena citata data.
Per essa è poi intervenuta, in termini, la notifica a mani proprie del ricorrente, in data 23-2-2024, dell'avviso di intimazione n. 29520239008914636000 che compendia (anche) l'avviso di accertamento n.
TYX01FA00185 portante (anche) il credito per l'IVA del 2016. E', infine, intervenuta, sempre in termini
( 28-4-2025), l'odierna comunicazione preventiva. La doglianza espressa con le note suindicate non coglie nel segno. Se, infatti, è corretta l'affermazione secondo cui, in ossequio al principio di diritto espresso dalla
Corte di legittimità con la sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15-4-2021, doveva darsi avviso del deposito alla casa comunale con ulteriore raccomandata ( cosa di cui non è stata fornita prova) altro aspetto sfugge al ricorrente. Allorché gli venne notificata, a mani proprie, l'intimazione ( in cui v'era, peraltro, riferimento, all'avviso di accertamento) egli doveva, nei termini, impugnarlo . Non facendolo ha determinato il consolidamento del credito. In proposito deve precisarsi che l'intimazione è equiparabile ad un avviso di mora da cui discende, ai sensi dell'art. 19 del D.Lvo 564/1992, ( indicativo dell'avviso di mora e non anche dell'intimazione ad adempiere) la natura di atto ad impugnazione necessaria. L'avviso di mora indica l'importo iscritto a ruolo, la causale del credito e l'invito a pagare. L'avviso ( come normato dalla novazione dell'art. 46 del D.P.R. 602/1973, assolveva a due funzioni: una equivalente a quella di precetto civilistico e l'altra, per così dire, sostanziale consistente nel portare il contribuente a conoscenza, per la prima volta, della pretesa ove l'avviso stesso non fosse stato preceduto dalla rituale notifica (a secondo dei tributi) dell'avviso di accertamento o della cartella esattoriale. Proprio questa seconda funzione fa comprendere l'inserimento dell'avviso nell'art. 19 Decreto citato. Ove il contribuente non avesse ricevuto l'atto impositivo MI avrebbe potuto e dovuto impugnarlo in uno all'atto de quo. Con la modifica dell'intero titolo II° del D.P.R.
602/1973 (art. da 45 a 90) a cura dell'art. 16 del D.Lvo 46/1999, l'art. 50 (come modificato al D.Lvo 193/2001) non prevede più l'avviso sostituendolo con l'intimazione. Tale modifica consente di ritenere una piena equiparazione tra le due figure con la conseguenza sopra individuata. Entrambe le figure sono atti di precetto propedeutici alla fase dell'esecuzione forzata. In tale motivazione resta assorbita la censura sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento.
cartella n. 29520200015153377000 ( per Bollo Auto del 2017 di € 712,51 - ma anche di altre somme per sanzioni amministrative non oggetto di questo giudizio) notificata il 24-3-2022. In assenza del destinatario la raccomandata è stata depositata presso la Casa comunale e si è perfezionata nell'appena citata data.
Per essa è poi intervenuta, in termini, la notifica a mani proprie del ricorrente, in data 23-2-2024, dell'avviso di intimazione n. 29520239008914636000. E', anche, intervenuta, sempre in termini, notifica a mani proprie del ricorrente ( in data 25-3-2024), dell'ulteriore avviso d'intimazione n. 29520249005771926000 ( ove sono inserite anche cartelle ed avvisi di accertamento non costituenti oggetto del presente giudizio). E', infine, intervenuta, nel triennio ( 28-4-2025), l'odierna comunicazione preventiva. Può replicarsi la motivazione sopra indicata.
cartella n. 29520220020113273000 (per Bollo Auto 2019) notificata a mani proprie del ricorrente il 23-2-2024
(e non impugnata). E', infine, intervenuta, nel triennio ( 28-4-2025), l'odierna comunicazione preventiva.
cartella n. 29520230019521187000 ( per TARI del 2014) notificata a mani proprie del ricorrente il 23-2-2024
(e non impugnata). E', infine, intervenuta, nel quinquennio (28-4-2025), l'odierna comunicazione preventiva.
Avviso d'intimazione n. 29520239008914636000, notificato a mani proprie del ricorrente il 23-2-2024, che compendia sia l'avviso di accertamento n. TYX01FA00185 portante (anche) il credito per l'IRAP, l'IRPEF e relative addizionali del 2016 sia l'avviso di accertamento n. TYX01FA00005 portante i crediti per IVA, IRPEF,
IRAP e relative addizionali dell'anno 2015. Può replicarsi la motivazione sopra indicata.
Avviso d'intimazione n. 29520249005771926000, notificato a mani proprie del ricorrente, il 25-3-2024, che compendia l'avviso di accertamento n. TYX01C302814 portante il credito per l'IRAP, l'IRPEF ed IVA e relative addizionali del 2008. L'avviso di accertamento appena menzionato risulta notificato a mezzo messo che spedì Racc. (n. 76583205069-6) in data 12-9-2013 con successivo avviso di deposito mediante Racc. del
16-9-2013. Può replicarsi la motivazione più sopra indicata.
La mancata impugnazione degli atti impositivi - cartelle di pagamento e avvisi di accertamento - ed esattivi ha reso irretrattabili i crediti pretesi. Tanto esclude fondamento ai rilievi mossi anche in ordine alla prescrizione delle somme per interessi e sanzioni;
il più breve termine prescrizionale per essi ritenuto da parte della giurisprudenza di legittimità, come correttamente assume il ricorrente, non si può oggi invocare poiché i relativi motivi dovevano dedursi tempestivamente contro gli atti OD ritualmente notificati e via via interrotti dai successivi. Consimile argomentazione può spendersi a fronte della censura di illegittimità dell'atto per erroneità delle somme pretese, quantificate in modo non corretto ed indeterminato a fronte, peraltro, del compiuto adempimento di ogni onere fiscale. Tale doglianza doveva farsi valere impugnando gli atti OD rilevando con rigorosa precisione quale era/no la/e somma/e corretta/e ed in virtù di quale/
i aspetto/i. Non senza omettere che l'affermazione secondo cui gli oneri dovuti sono stati adempiuti è frutto di labiale enunciazione totalmente sfornita di prova. Così come risulta, almeno, irricevibile l'ulteriore affermazione secondo cui gli importi richiesti sono presumibilmente frutto di mero errore poiché riferibili ad altri contribuenti, diversi dal Ricorrente_1.
Priva di pregio è, altresì, la tesi sull'asserita natura unitaria della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria alla quale conseguirebbe l'invalidità dell'intero atto quand'anche fosse ravvisato vizio afferente una sola partita debitoria. L'istituto azionato inerisce ( o può inerire) un coacervo di partite debitorie le quali, ove parzialmente annullate dal giudice, ridurranno l'importo complessivo dell'ipoteca che sarà iscritta per la parte di credito reputata nella decisione giurisdizionale. Tanto deriva dal principio di indivisibilità dell'ipoteca
( art. 2809 C.C.) e dalla constatazione che dopo il preavviso l'ordinamento consente ulteriore garanzia rappresentata dalla facoltà di impugnazione dell'atto di iscrizione vero e proprio. Il preavviso va invece annullato per gli importi relativi agli avvisi di accertamento n. 1044 (TARI 2018), n.
2222 (TARI del 2019) dei quali nessuna prova di notifica è stata fornita.
Il preavviso va altresì annullato in riferimento alle cartelle n. 29520210066652114000 ( per Bollo Auto del
2016) e n. 2952020080601508000 ( per Bollo Auto del 2018), entrambe notificate il 14-7-2023. In assenza del destinatario le raccomandate furono depositate presso la Casa comunale ma non fu spedita la successiva raccomandata per come correttamente opinato dalle note più volte citate. E' poi intervenuta l'odierna comunicazione preventiva con cui il vizio di nullità è stato dedotto tempestivamente stante l'accertata irritualità della pregressa notifica (delle cartelle).
Il quasi integrale rigetto del ricorso ( salvo che per gli avvisi e le cartelle da ultimo considerati, il cui valore totale di € 2.226,35 risulta estremamente esiguo sia ex se, sia ove rapportato alla quota parte di pretesa qui impugnata), consentono di individuare una sostanziale, e pressoché totale, soccombenza del Ricorrente_1 cui consegue la di lui condanna alle spese di giudizio. Le stesse si liquidano, in ragione della complessità e del valore della causa, in € 3.500,00 (tremilacinquecento//00) per ciascuno dei resistenti costituiti, oltre IVA e accessori, come per Legge se dovuti.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato, limitatamente agli importi recati dagli avvisi di accertamento n. 1044 (TARI 2018)
e n. 2222 (TARI 2019) e dalle cartelle di pagamento n. 29520210066652114000 (Tassa automobilistica
2016) e n. 2952020080601508000 (Tassa automobilistica 2018). Rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, per ciascuno dei resistenti costituiti, in euro
3.500, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 5, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CAPPUCCIO DANIELE, Presidente
SALAMONE MAURIZIO, RE
BERNARDO CLAUDIA, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4987/2025 depositato il 23/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Messina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - CO - Messina
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Gioiosa Marea - Via Giuseppe Natoli 98063 Gioiosa Marea ME
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 IRPEF-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 IVA-ALTRO 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 TARI 2014
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 IRAP 2008
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 29576202500000587000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 507/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, iscritto al ruolo n. 4987/2025, Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Indirizzo_1, impugna, nei confronti di A.d.E, di ER, del Comune di Gioiosa Marea e dell'Assessorato regionale siciliano dell'Economia - Dip. Finanze e Credito - il preavviso d'iscrizione ipotecaria n. 29576202500000587/000 - notificatogli il 28-4-2025, - ed i connessi atti OD (cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento) - limitatamente all'importo di € 91.346,01 relativo alle solo pretese di natura tributaria ( con esclusione delle ulteriori somme pur presenti nel preavviso ma non devolute dalla Legge a questa Giurisdizione n.d.e.). Deduce: 1) l'omessa, o invalida, notifica delle cartelle presupposte, la cui prova incombe sull'Ufficio attraverso la produzione in giudizio delle relative relate con la firma del ricorrente;
ne deriverebbe vizio procedurale determinato dal mancato rispetto della sequenza procedimentale. Soggiunge che la natura unitaria della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria comporta l'invalidità dell'intero atto quand'anche fosse ravvisato vizio afferente una sola partita debitoria;
2) eccepisce, inoltre, la prescrizione di tutti i crediti in assenza di notifica di atti presupposti. Il ricorso estende l'eccezione de qua alle somme per sanzioni ed interessi;
3) l'illegittimità dell'atto per erroneità delle somme pretese, quantificate in modo non corretto ed indeterminato a fronte, peraltro, del compiuto adempimento di ogni onere fiscale.
Sul punto assume altresì che gli importi richiesti sono, presumibilmente, frutto di mero errore poiché riferibili ad altri contribuenti diversi dal Ricorrente_1. Concludeva per l'annullamento dell'atto previa sospensione dello stesso. Con vittoria di spese da distrarsi al difensore antitastario.
Resistono sia AD che ER contestando le argomentazioni del Ricorrente_1 in riguardo agli atti da ciascuna emessi di cui affermano l'avvenuta valida notifica e la non intervenuta prescrizione. ER produceva documentazione a supporto della ritualità delle notifiche. Entrambe concludono per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Con successive note il ricorrente contesta la produzione documentale di controparte rilevando che, contrariamente all'assunto delle resistenti, le notifiche effettuate non si erano ritualmente perfezionate.
Insisteva quindi nell'annullamento dell'atto.
All'odierna udienza, in esito alla relazione dei fatti di causa ed all'intervento delle Difese, la causa veniva assunta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato solo in minima parte.
Conviene procedere dalle istanze del ricorrente che si reputano prive di pregio.
L'esame del preavviso fa rilevare che in esso sono compendiati 5 avvisi di accertamento e 9 cartelle delle quali questo giudizio deve valutarne 6 ( di cui una parzialmente, rientrandovi, oltre al bollo auto del 2017, somme da sanzioni amministrative non appartenenti a questa giurisdizione) .
Vale ora osservare, data l'eccezione di prescrizione avanzata, che i periodi necessari a produrre l'effetto estintivo per IVA, IRPEF ed IRAP sono, ex art. 2946 C.C., decennali. Per la TARI quinquennali. Infine per l'imposta d circolazione (c.d. bollo auto) la prescrizione è triennale. Se, dunque, in tali differenziati periodi, sono stati emessi e, notificati ritualmente, i primari atti impositivi e quelli successivi interruttivi ( fra i quali deve ricomprendersi l'odierno atto di preventiva comunicazione di iscrizione ipotecaria), l' eccezione del ricorrente non avrà pregio. Quanto appena detto deve però essere integrato dalla seguente, imprescindibile, specificazione. Se una cartella, od un avviso di accertamento o una intimazione di pagamento, pur notificati dopo il maturare del periodo prescrizionale, non siano stati, nei termini, impugnati si determina, per come correttamente rilevato dai resistenti, la c.d. irretrattabilità del credito. Nel caso di specie nessuna cartella né avviso di accertamento, risultano impugnati. Rispetto a tali ipotesi occorrerà poi verificare se i successivi atti interruttivi sono stati notificati ritualmente nell'ordinario periodo previsto per ciascuna tipologia.
In base a tali criteri devono essere confermati, poiché validi e rituali, gli atti che appresso si individueranno.
Va anche specificato che, dopo essere stata dedotta, con il ricorso, l' omessa o invalida notifica degli atti OD senza porre alcuna mirata, individualizzante e specifica doglianza, con la memoria suindicata è stata mossa una serie di censure. Queste saranno esaminate per ciascun atto MI .
Rituale notifica si ha per tutti i seguenti atti dei quali i resistenti hanno prodotto documentazione a comprova.
Trattasi della :
cartella n. 2952019001591884000 ( per IVA del 2016) notificata il 18-11-2021. In assenza del destinatario la raccomandata è stata depositata presso la Casa comunale e si è perfezionata nella appena citata data.
Per essa è poi intervenuta, in termini, la notifica a mani proprie del ricorrente, in data 23-2-2024, dell'avviso di intimazione n. 29520239008914636000 che compendia (anche) l'avviso di accertamento n.
TYX01FA00185 portante (anche) il credito per l'IVA del 2016. E', infine, intervenuta, sempre in termini
( 28-4-2025), l'odierna comunicazione preventiva. La doglianza espressa con le note suindicate non coglie nel segno. Se, infatti, è corretta l'affermazione secondo cui, in ossequio al principio di diritto espresso dalla
Corte di legittimità con la sentenza a Sezioni Unite n. 10012 del 15-4-2021, doveva darsi avviso del deposito alla casa comunale con ulteriore raccomandata ( cosa di cui non è stata fornita prova) altro aspetto sfugge al ricorrente. Allorché gli venne notificata, a mani proprie, l'intimazione ( in cui v'era, peraltro, riferimento, all'avviso di accertamento) egli doveva, nei termini, impugnarlo . Non facendolo ha determinato il consolidamento del credito. In proposito deve precisarsi che l'intimazione è equiparabile ad un avviso di mora da cui discende, ai sensi dell'art. 19 del D.Lvo 564/1992, ( indicativo dell'avviso di mora e non anche dell'intimazione ad adempiere) la natura di atto ad impugnazione necessaria. L'avviso di mora indica l'importo iscritto a ruolo, la causale del credito e l'invito a pagare. L'avviso ( come normato dalla novazione dell'art. 46 del D.P.R. 602/1973, assolveva a due funzioni: una equivalente a quella di precetto civilistico e l'altra, per così dire, sostanziale consistente nel portare il contribuente a conoscenza, per la prima volta, della pretesa ove l'avviso stesso non fosse stato preceduto dalla rituale notifica (a secondo dei tributi) dell'avviso di accertamento o della cartella esattoriale. Proprio questa seconda funzione fa comprendere l'inserimento dell'avviso nell'art. 19 Decreto citato. Ove il contribuente non avesse ricevuto l'atto impositivo MI avrebbe potuto e dovuto impugnarlo in uno all'atto de quo. Con la modifica dell'intero titolo II° del D.P.R.
602/1973 (art. da 45 a 90) a cura dell'art. 16 del D.Lvo 46/1999, l'art. 50 (come modificato al D.Lvo 193/2001) non prevede più l'avviso sostituendolo con l'intimazione. Tale modifica consente di ritenere una piena equiparazione tra le due figure con la conseguenza sopra individuata. Entrambe le figure sono atti di precetto propedeutici alla fase dell'esecuzione forzata. In tale motivazione resta assorbita la censura sulla validità della notifica dell'avviso di accertamento.
cartella n. 29520200015153377000 ( per Bollo Auto del 2017 di € 712,51 - ma anche di altre somme per sanzioni amministrative non oggetto di questo giudizio) notificata il 24-3-2022. In assenza del destinatario la raccomandata è stata depositata presso la Casa comunale e si è perfezionata nell'appena citata data.
Per essa è poi intervenuta, in termini, la notifica a mani proprie del ricorrente, in data 23-2-2024, dell'avviso di intimazione n. 29520239008914636000. E', anche, intervenuta, sempre in termini, notifica a mani proprie del ricorrente ( in data 25-3-2024), dell'ulteriore avviso d'intimazione n. 29520249005771926000 ( ove sono inserite anche cartelle ed avvisi di accertamento non costituenti oggetto del presente giudizio). E', infine, intervenuta, nel triennio ( 28-4-2025), l'odierna comunicazione preventiva. Può replicarsi la motivazione sopra indicata.
cartella n. 29520220020113273000 (per Bollo Auto 2019) notificata a mani proprie del ricorrente il 23-2-2024
(e non impugnata). E', infine, intervenuta, nel triennio ( 28-4-2025), l'odierna comunicazione preventiva.
cartella n. 29520230019521187000 ( per TARI del 2014) notificata a mani proprie del ricorrente il 23-2-2024
(e non impugnata). E', infine, intervenuta, nel quinquennio (28-4-2025), l'odierna comunicazione preventiva.
Avviso d'intimazione n. 29520239008914636000, notificato a mani proprie del ricorrente il 23-2-2024, che compendia sia l'avviso di accertamento n. TYX01FA00185 portante (anche) il credito per l'IRAP, l'IRPEF e relative addizionali del 2016 sia l'avviso di accertamento n. TYX01FA00005 portante i crediti per IVA, IRPEF,
IRAP e relative addizionali dell'anno 2015. Può replicarsi la motivazione sopra indicata.
Avviso d'intimazione n. 29520249005771926000, notificato a mani proprie del ricorrente, il 25-3-2024, che compendia l'avviso di accertamento n. TYX01C302814 portante il credito per l'IRAP, l'IRPEF ed IVA e relative addizionali del 2008. L'avviso di accertamento appena menzionato risulta notificato a mezzo messo che spedì Racc. (n. 76583205069-6) in data 12-9-2013 con successivo avviso di deposito mediante Racc. del
16-9-2013. Può replicarsi la motivazione più sopra indicata.
La mancata impugnazione degli atti impositivi - cartelle di pagamento e avvisi di accertamento - ed esattivi ha reso irretrattabili i crediti pretesi. Tanto esclude fondamento ai rilievi mossi anche in ordine alla prescrizione delle somme per interessi e sanzioni;
il più breve termine prescrizionale per essi ritenuto da parte della giurisprudenza di legittimità, come correttamente assume il ricorrente, non si può oggi invocare poiché i relativi motivi dovevano dedursi tempestivamente contro gli atti OD ritualmente notificati e via via interrotti dai successivi. Consimile argomentazione può spendersi a fronte della censura di illegittimità dell'atto per erroneità delle somme pretese, quantificate in modo non corretto ed indeterminato a fronte, peraltro, del compiuto adempimento di ogni onere fiscale. Tale doglianza doveva farsi valere impugnando gli atti OD rilevando con rigorosa precisione quale era/no la/e somma/e corretta/e ed in virtù di quale/
i aspetto/i. Non senza omettere che l'affermazione secondo cui gli oneri dovuti sono stati adempiuti è frutto di labiale enunciazione totalmente sfornita di prova. Così come risulta, almeno, irricevibile l'ulteriore affermazione secondo cui gli importi richiesti sono presumibilmente frutto di mero errore poiché riferibili ad altri contribuenti, diversi dal Ricorrente_1.
Priva di pregio è, altresì, la tesi sull'asserita natura unitaria della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria alla quale conseguirebbe l'invalidità dell'intero atto quand'anche fosse ravvisato vizio afferente una sola partita debitoria. L'istituto azionato inerisce ( o può inerire) un coacervo di partite debitorie le quali, ove parzialmente annullate dal giudice, ridurranno l'importo complessivo dell'ipoteca che sarà iscritta per la parte di credito reputata nella decisione giurisdizionale. Tanto deriva dal principio di indivisibilità dell'ipoteca
( art. 2809 C.C.) e dalla constatazione che dopo il preavviso l'ordinamento consente ulteriore garanzia rappresentata dalla facoltà di impugnazione dell'atto di iscrizione vero e proprio. Il preavviso va invece annullato per gli importi relativi agli avvisi di accertamento n. 1044 (TARI 2018), n.
2222 (TARI del 2019) dei quali nessuna prova di notifica è stata fornita.
Il preavviso va altresì annullato in riferimento alle cartelle n. 29520210066652114000 ( per Bollo Auto del
2016) e n. 2952020080601508000 ( per Bollo Auto del 2018), entrambe notificate il 14-7-2023. In assenza del destinatario le raccomandate furono depositate presso la Casa comunale ma non fu spedita la successiva raccomandata per come correttamente opinato dalle note più volte citate. E' poi intervenuta l'odierna comunicazione preventiva con cui il vizio di nullità è stato dedotto tempestivamente stante l'accertata irritualità della pregressa notifica (delle cartelle).
Il quasi integrale rigetto del ricorso ( salvo che per gli avvisi e le cartelle da ultimo considerati, il cui valore totale di € 2.226,35 risulta estremamente esiguo sia ex se, sia ove rapportato alla quota parte di pretesa qui impugnata), consentono di individuare una sostanziale, e pressoché totale, soccombenza del Ricorrente_1 cui consegue la di lui condanna alle spese di giudizio. Le stesse si liquidano, in ragione della complessità e del valore della causa, in € 3.500,00 (tremilacinquecento//00) per ciascuno dei resistenti costituiti, oltre IVA e accessori, come per Legge se dovuti.
P.Q.M.
annulla l'atto impugnato, limitatamente agli importi recati dagli avvisi di accertamento n. 1044 (TARI 2018)
e n. 2222 (TARI 2019) e dalle cartelle di pagamento n. 29520210066652114000 (Tassa automobilistica
2016) e n. 2952020080601508000 (Tassa automobilistica 2018). Rigetta, nel resto, il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate, per ciascuno dei resistenti costituiti, in euro
3.500, oltre accessori di legge, se dovuti.