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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 22/10/2025, n. 1835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1835 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1005/2024 + N. R.G. 1052/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di rinvio iscritte al n. r.g. 1005/2024 ed al n. r.g. 1052/2024 rispettivamente promosse da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA OM (C.F. ) C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LO AV (C.F. ) C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5
LO AV (C.F. ) C.F._4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
e da pagina 1 di 26 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LO AV (C.F. ) C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5
LO AV (C.F. ) C.F._4
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(CF con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TA OM (CF ) C.F._2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_4
(C.F. )
[...] P.IVA_1
LITISCONSORTE NECESSARIA CONTUMACE la prima riassunta da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA OM (C.F. ) C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
Controparte_4
(C.F. )
[...] P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LO AV (C.F. ) C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5
LO AV (C.F. ) C.F._4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 12.06.2025 le cause riunite venivano poste in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 26 Per : Parte_1
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni diversa e contraria istanza e domanda respinta e disattesa, accertato e dichiarato che le eccezioni di inadempimento e/o di annullabilità del contratto di cessione di quote della società sono Controparte_5 le medesime formulate nel giudizio r.g. 17743/2015 r.g. avanti il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese – decise con Sentenza definitiva n. 282/2015 del 02.02.2022 passata in giudicato, in riforma della Sentenza n. 520 del 18.05.2015 del Tribunale di Siena respingersi l'opposizione proposta da Controparte_4
, e e per l'effetto confermarsi il
[...] CP_3 Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei dedotti motivi di appello, riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza n. 520/2015 emessa dal Tribunale di Siena in data 18.05.2015, nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2732/2013 e accertata e dichiarata la validità dell'atto di cessione del 01.12.2010 inter partes venga confermato l'obbligo di Controparte_2 CP_3 [...]
Controparte_6
in persona del suo Curatore, in via solidale tra loro, al
[...] pagamento della somma di € 130.000,00 in favore di quale Parte_1 parziale prezzo della cessione ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi giudizio di merito e di legittimità secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
In Via Istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate con atto di Citazione di Appello nel giudizio r.g. 1879/2015 che si trascrivono in questa sede e nello specifico: ammissione dei documenti n. 4 (Comunicazione fax Dott. Per_1
, n. 5 (Atto di intestazione delle quote sociali), n.6 (Visura storica
[...] CP_5 del 09.09.2015) e giuramento decisorio del sig. sulla seguente
[...] CP_3 formula: “Giuro e giurando affermo di essere stato proprietario effettivo delle
pagina 3 di 26 quote di alla data del 01.12.2010 intestate fiduciariamente alla Controparte_5 nella mia qualità di fiduciante della stessa”. Controparte_7
Per e : Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa dichiarazione di contumacia della
[...]
, dichiarare non dovuta la somma Controparte_4 ingiunta a mezzo del Decreto Ingiuntivo n. 723/13 del Tribunale di Siena e per l'effetto disporre la revoca del decreto stesso in accoglimento della Opposizione, respinta ogni contraria eccezione e domanda;
Vittoria di spese ed onorari dei gradi di giudizio e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche ATTORE IN RIASSUNZIONE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello la , e Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche CONVENUTI IN RIASSUNZIONE), a seguito CP_3 della ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 4226/2024, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla
Suprema Corte.
La Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato le parti innanzi a questa Corte di Appello, in diversa composizione, perché provvedesse a nuovo esame del merito ed a regolare anche le spese della fase di legittimità.
Analoga separata riassunzione era stata fatta dagli stessi e Controparte_2
nei confronti di . CP_3 Parte_1
Con ordinanza in data 02.10.2024 il processo principale veniva interrotto per l'apertura della Controparte_4
e quindi riassunto nei confronti di quest'ultima e di
[...] CP_2
e .
[...] CP_3
pagina 4 di 26 Radicatosi il contraddittorio, i CONVENUTI IN RIASSUNZIONE nel costituirsi in giudizio, concludevano come in epigrafe.
In data 28.02.2025, le cause venivano riunite e trattenute in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza in data 04.03.2025, venivano prontamente rimesse sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio, a cura di e Controparte_2 CP_3
, nella causa n. 1052/2024 RG, nei confronti della
[...] [...]
, ivi non citata, la Controparte_4 quale seppure ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Le cause riunite venivano, quindi, di nuovo trattenute in decisione in data
12.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta allo spirare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE
Va dichiarata la contumacia della Controparte_4
, in quanto ritualmente citata in giudizio e non
[...] costituitasi.
NEL MERITO
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 2183/2020, pubblicata il 27/11/2020 di questa Corte
d'Appello
Con la sentenza cassata con rinvio, questa Corte di Appello, in diversa composizione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
pagina 5 di 26 in riforma della sentenza n. 520 emessa il 18 maggio 2015 dal Pt_1
Tribunale di Siena, aveva così deciso:
1) respinge l'opposizione proposta da , Parte_2 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 723/2013 emesso dal Parte_3
Tribunale di Siena;
2) condanna , e al Parte_2 CP_3 Controparte_4 pagamento delle spese processuali dei due gradi, liquidate a favore di Parte_1 in complessivi € 13.765,00 oltre accessori;
[...]
3) dispone che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificati delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 196/2003.
Tale sentenza aveva riformato quella di prime cure con cui il Tribunale di Siena aveva revocato il decreto ingiuntivo (con cui era stato intimato alla
[...] ed a e il pagamento della CP_4 Parte_2 CP_3 complessiva somma di € 130.000,00, pari alla somma delle due rate del prezzo di
65.000,00 cadauna, scadute rispettivamente il 30.09.2011 ed il 30.09.2012) e condannato l'opposto al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il Tribunale aveva osservato in motivazione che quest'ultimo – che aveva ceduto a e , anche per persona da nominare, le Parte_2 CP_3 quote detenute nella al prezzo complessivo di € 420.000,00, Controparte_5 ratealmente regolato - aveva omesso di comunicare a tutti gli altri soci della l'intenzione di alienare le proprie quote, il che aveva reso, da un lato, CP_5 annullabile il contratto de quo e conseguentemente invalido il titolo in base al quale era stato emesso il provvedimento monitorio e, d'altro lato, “impossibile per la società la trascrizione dell'atto di cessione”.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto, altresì, fondata l'accezione di inadempimento sollevata dagli opponenti, “poiché legittimamente ex art. 1460
pagina 6 di 26 c.c. ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere laddove nei contratti a prestazioni corrispettive l'altro non adempia”.
Questa Corte aveva ritenuto, invece, giuridicamente errati ambedue i ragionamenti esposti in motivazione dal primo giudice, sia in punto di invalidità dell'atto di cessione delle quote, sia in punto di inadempimento, da parte del venditore, delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto (rectius: in punto di fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dai convenuti).
Per quanto qui d'interesse, il giudice di appello aveva ritenuto che non potesse parlarsi di nullità o di annullabilità del contratto, anche perché “nell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo era stata eccepita in via subordinata anche
l'annullabilità del contratto per errore del cessionario sulle qualità essenziali della cosa venduta, ma della questione, del tutto trascurata in sentenza, non [era] più ammesso discutere, in quanto non [era] stata specificamente riproposta dagli appellati ex art. 346 c.p.c.”.
Per tali considerazioni l'opposizione della acquirente e dei terzi garanti era stata respinta, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite.
II. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4226/2024
La Corte di legittimità, con la sentenza di rinvio, ha accolto il ricorso proposto da e , cassato la Controparte_4 Parte_2 CP_3 sentenza impugnata e rinviato le parti innanzi a questa Corte di appello, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese della fase di legittimità.
I predetti ricorrenti avevano denunciato «Nullità della Sentenza o del
Procedimento – Art. 360 n. 4 Cpc – con riferimento all'art. 112 C.p.c. e all'art.
346 C.p.c. per omessa pronuncia su eccezione di parte, riproposta in grado
d'appello», deducendo che questa Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione - proposta in primo grado, come ulteriore argomento pagina 7 di 26 a sostegno dell'eccezione di inadempimento e riproposta in appello con comparsa del 23.11.2015 - inerente all'eccezione di annullabilità del contratto per errore o per dolo, avendo erroneamente ritenuto che la questione non sarebbe stata specificamente riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in assenza di alcuna pronuncia sul punto del giudice di primo grado.
La Corte remittente, accogliendo il ricorso dei soccombenti in appello, ha così motivato la propria pronuncia: “In linea teorica, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 9265 del 06/04/2021; Sez. 1,
Sentenza n. 9889 del 13/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013;
Sez. 2, Sentenza n. 9400 del 06/05/2005), va ribadito che la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e che, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle nel primo atto difensivo in grado di appello. E tale riproposizione risulta documentalmente effettuata dai ricorrenti, che trascrivono nel motivo di ricorso il contenuto letterale della propria comparsa di costituzione in appello (pag. 6), nella quale si legge: “A riguardo, va comunque ricordato che, in via subordinata, gli opponenti hanno anche eccepito – sulla base dei medesimi presupposti e sotto un profilo alternativo - eccezione di annullabilità del contratto per errore o per dolo. Ciò evidenziando che, in realtà, nella fattispecie difettino le qualità “essenziali” della cosa venduta, poiché le quote vendute sarebbero in effetti prive di valore, ai fini del computo delle maggioranze e dell'esercizio dei diritti di socio, a causa del
“vizio” derivante dalla menzionata violazione statutaria e che le rende sempre suscettibili di censura di inopponibilità alla società, ciò a prescindere dalla formalità della iscrizione al Registro Imprese, che certamente non ha alcun effetto sanante.”
III. Il thema decidendum del presente giudizio
pagina 8 di 26 Il giudizio di più remota iscrizione a ruolo è stato riassunto dal il quale Pt_1 ha così concluso: accertato e dichiarato che le eccezioni di inadempimento e/o di annullabilità del contratto di cessione di quote della società sono le Controparte_5 medesime formulate nel giudizio r.g. 17743/2015 r.g. avanti il Tribunale di
Firenze – Sezione Imprese – decise con Sentenza definitiva n. 282/2015 del
02.02.2022 passata in giudicato, in riforma della Sentenza n. 520 del 18.05.2015 del Tribunale di Siena respingersi l'opposizione proposta da Controparte_4
, e e per l'effetto confermarsi il
[...] CP_3 Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto.
e hanno a loro volta riassunto il processo Parte_2 CP_3 nel separato giudizio, qui riunito, deducendo che l'eccezione in esame era basata su due circostanze di fatto da considerare pacifiche in causa, rappresentate (a) dalla mancata comunicazione prevista dallo Statuto ai fini dell'esercizio CP_5 della prelazione e (b) dalla falsa conseguente attestazione resa dal venditore nel contratto di cessione di aver “esperite tutte le formalità al fine di Pt_1 ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci”.
Gli stessi hanno, quindi, concluso per sentir dichiarare non dovuta la somma ingiunta e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto ottenuto dal per l'importo di € 130.000,00, proprio a titolo di pagamento delle Pt_1 predette quote cedute.
Il presente giudizio di rinvio verte, dunque, sulla eccezione - illegittimamente ritenuta non riproposta nel precedente giudizio di appello - di annullabilità del contratto di cessione di quote della concluso in data 01.12.2010, per CP_5 errore dei cessionari sulle qualità essenziali della cosa venduta, ex artt. 1427,
1429 n. 2 e 1431 c.c. o per dolo contrattuale ex art. 1439 c.c., qualora la dichiarazione di aver esperito 'tutte le formalità al fine di ottenere la rinuncia al
pagina 9 di 26 diritto di prelazione spettante agli altri soci' resa dal nel contesto del Pt_1 contratto, potesse essere considerata come 'raggiro' ai sensi dell'art. 1439 c.c.
IV. Il decisum
Occorre, dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, pronunciarsi sull'eccezione di annullabilità del contratto del 01.12.2010, per errore, ex artt.
1427, 1429 n. 2 e 1431 c.c. o per dolo, ex art. 1439 c.c. (qualora la dichiarazione di aver esperito 'tutte le formalità al fine di ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci' resa dal nel contesto del contratto, Pt_1 potesse essere considerata come 'raggiro').
Infatti, “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in giudicato delle sentenza di primo grado” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017) e ciò pur essendo soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
➢ Per valutare se la volontà di e - che Parte_2 CP_3 avevano poi nominato quale terzo acquirente - fosse stata Controparte_4 viziata da errore o da dolo, bisogna accertare la eventuale sussistenza di uno di tali vizi, che, a detta dei sarebbe stato indotto dalla falsa dichiarazione CP_3 del venditore avendo essi, a causa di ciò, ritenuto di procurare Pt_1
pagina 10 di 26 l'acquisto al terzo nominato, di una quota che avrebbe consentito l'esercizio dei diritti societari che i pretermessi avrebbero potuto riscattare.
➢ Il sul punto, ha sollevato eccezione di giudicato, per avere il Pt_1
Tribunale delle Imprese di Firenze, con Sentenza n. 282/2022 del 02.02.2022
(r.g. 17743/15) rigettato “la domanda di risoluzione o di declaratoria di nullità o annullamento o comunque di inefficacia del contratto di cessione di quote sociali del 01.12.2010” formulata da e in quel Parte_2 CP_3 giudizio e per essersi, quindi, lo stesso giudice pronunciato, ritenendole infondate, su tutte le domande e le eccezioni di invalidità del contratto (in particolare sull'asserita sua nullità e risoluzione), essendo entrato nel merito in relazione a ciascuna di esse.
I hanno eccepito la tardività di tale eccezione che avrebbe dovuto CP_3 essere dedotta dinanzi alla Suprema Corte, nella precedente fase del giudizio, avendo il depositato, in data 06/10/2023, memoria ex art. 380 bis Pt_1
c.p.c.
Rileva il Collegio in primo luogo, che l'eccezione di giudicato è una eccezione in senso lato, come tale rilevabile ex officio, anche in appello, ai sensi dell'art. 345 comma 2 c.p.c.. (così come in sede di rinvio).
Orbene, il presente giudizio di rinvio prosecutorio anche se “non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado” integrando piuttosto, “una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o pagina 11 di 26 secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente)” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021), soggiace, quanto al rito, alle regole processuali relative al corrispondente giudizio di appello.
Infatti, ai sensi dell'art. 394 c.p.c. “in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa” e “le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata”.
Va considerato, tuttavia, che il giudizio di rinvio ha una natura sostanzialmente chiusa, non essendo ammessa la proposizione di nuove domande o eccezioni, salvo che la relativa necessità sorga dalla stessa sentenza di cassazione.
Nella fattispecie, la proposizione della eccezione di giudicato non è stata determinata dalla sentenza di annullamento con rinvio - che ha ritenuto illegittima la sentenza di appello che aveva ritenuto non riproposta l'eccezione di annullamento del contratto di cessione di quote di cui trattasi - posto che il costituendo quest'ultima questione oggetto del giudzio di legittimità, Pt_1 ben avrebbe potuto quivi opporre il preteso giudicato formatosi sulla medesima o comunque allegare le circostanze di fatto idonee a consentire il rilievo ex officio del giudicato medesimo.
Infatti, “nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata” trattandosi “di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della
pagina 12 di 26 natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto” (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022).
L'eccezione di giudicato è, dunque, inammissibile poiché preclusa in questa sede,
a fronte della sua mancata proposizione e del suo mancato rilievo nel giudizio di legittimità.
Ad ogni buon conto, il non avrebbe potuto giovarsi della citata Pt_1 sentenza, come fonte del giudicato, posto che il Tribunale delle Imprese di Firenze
- al quale era stata chiesta dai la condanna del “alla CP_3 Pt_1 restituzione e pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi dalla data dell'esborso previa risoluzione o declaratoria di nullità o annullamento o comunque di inefficacia del contratto di cessione quota sociale del 01.12.2012 in atti, in favore di parte attrice” - non si è pronunciato sul chiesto annullamento, ma soltanto sulla nullità e sulla risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote per cui è lite, escludendole: la prima, perché l'omesso invio ai soci di di una comunicazione avente i requisiti sostanziali e formali di una CP_5 denuntiatio non è causa di nullità della cessione, la seconda, perché non è ravvisabile un inadempimento daparte del venditore per difetto di qualità essenziali nella cosa venduta, in quanto superato dal fatto che nessuno degli altri soci – unici legittimati a far valere il loro diritto di prelazione – ha agito per acquisire le quote de quibus agitur e, quindi, dalla scarsa importanza dell'inadempimento.
Infatti, la mancata pronuncia dà luogo soltanto ad un giudicato processuale e non sostanziale e, nella fattispecie, non risultano proposti nè appello avverso tale pronuncia, per far valere la minuspetizione, né l'azione di annullamento del contratto in un autonomo giudizio, essendo stata in questa sede sollevata solo la relativa eccezione.
pagina 13 di 26 In altri termini, non è possibile il formarsi di un giudicato sostanziale sulla predetta omessa pronuncia, non avendo il T.I. valutato, né in diritto, né in fatto, nessuno dei vizi dedotti, richiesti dalla legge per l'annullamento del contratto e non ricorrendo neppure gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito della medesima.
La motivazione spesa dal T.I. sul punto è, infatti, la seguente:
– l'omissione della c.d. denuntiatio non è causa di nullità della cessione poiché tale sanzione non è prevista da alcuna disposizione di legge;
la denuncia, del resto, non è elemento costitutivo del contratto ma solo formalità funzionale all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci;
la sua omissione, pertanto, potrebbe essere invocata soltanto da questi ultimi, privati del loro diritto, mentre gli acquirenti non hanno alcun interesse giuridicamente apprezzabile a far valere l'irregolarità (Cass. 25468/2010)
– “la dichiarazione resa da nel contratto – aver egli esperito tutte le formalità per Pt_1 ottenere dagli altri soci la rinuncia al diritto di prelazione – vale assunzione di garanzia contro una possibile ragione di evizione, ma la prestazione dovuta a titolo di garanzia potrebbe essere esatta solo se il rischio garantito si verificasse;
e non risulta che ciò sia avvenuto, gli stessi attori neppure lo riferiscono”. Pertanto, non sembra individuabile neppure un inadempimento, tale non potendosi ritenere l'esplicita assunzione della garanzia stessa.
– nella nostra causa, non si tratta di adempiere un obbligo di vendere un bene di cui sono promesse determinate caratteristiche: nel contratto stipulato dalle parti, il bene è stato venduto;
si tratta quindi di verificare se l'originario difetto del carattere di “libera trasmissibilità” legittimi un rimedio contrattuale – non certo la nullità del contratto, non ricorrendo alcuno dei presupposti di tale sanzione, semmai la risoluzione del medesimo per inadempimento. A questo proposito si osserva che, quand'anche si volesse ravvisare un inadempimento da parte del venditore per difetto di qualità essenziali nella cosa venduta, tale difetto sarebbe da ritenere superato dal fatto che nessuno degli altri soci – unici legittimati a far valere il loro diritto di prelazione – ha agito per acquisire le quote
pagina 14 di 26 de quibus agitur;
il che priva l'inadempimento di di quell'importanza che Pt_1 giustificherebbe la risoluzione.
La valutazione della eccezione di annullamento del contratto di cessione di quote del 01.12.2010 per errore o dolo non è, dunque preclusa in questa sede.
➢ Passando, quindi, alla disamina dei vizi denunciati a fondamento dell'eccezione di annullamento del predetto contratto, occorre premettere che “la differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi
a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il
"deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16663 del 19/06/2008).
Tanto premesso, relativamente all'errore in cui sarebbero incorsi i cessionari la Corte osserva che lo stesso sarebbe vertente sulla seguente parte CP_3 del contratto: “Il cedente garantisce che la quota ceduta con il presente atto è di
pagina 15 di 26 sua piena ed esclusiva proprieta, libera e trasferibile volendo, in caso contrario, rispondere per l'evizione ai sensi di legge e dichiara che sono state esperite tutte le formalita al fine di ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci”.
Occorre, dunque, in concreto accertare se il tenore della predetta clausola sia idoneo ad incidere sulla volontà degli acquirenti, distorcendola e se sia riconoscibile l'errore sull'asserita mancanza di qualità e/o carenza di capacità funzionale della quota ceduta dal per mancanza della prescritta Pt_1 denuntiatio, che avrebbe esposto il terzo nominato al rischio Controparte_4 di evizione.
Dal momento che l'errore sarebbe stato indotto dalla suddetta dichiarazione del venditore la quale a detta dei sarebbe mendace, ne difetta il Pt_1 CP_3 presupposto, atteso che la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della volontà degli stipulanti non è endogena alla volontà stessa.
Quanto al dolo contrattuale, osserva la Corte in generale, che “le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque,
a configurare il dolo contrattuale - la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del "deceptus" è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che
pagina 16 di 26 l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16004 del 11/07/2014).
Pertanto, “nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il "deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16663 del 19/06/2008).
Secondo il citato insegnamento della Suprema Corte, quindi, il dolo rileva solo se colui che pone in essere il raggiro mistifichi la realtà dei fatti inducendo l'altra parte a concludere il contratto, sulla base di una rappresentazione della cui falsità quest'ultima non ha modo di avvedersi.
Per contro, ritiene la Corte che, nel caso de quo, gli stipulanti erano a conoscenza
- o, comunque, avrebbero potuto avvedersi con l'ordinaria diligenza - dei fatti addebitati alla asserita condotta decettiva del venditore, essendo due soggetti che già erano presenti nella compagine societaria a diverso titolo (l'uno in qualità di socio, l'altro in qualità di amministratore) e che, pertanto, con l'ordinaria diligenza avrebbero certamente potuto apprendere della mancata denuntiatio (seppur in forma parziale) da parte del nei confronti degli altri soci. Pt_1
Dalla documentazione prodotta (rappresentata da un cospicuo scambio di corrispondenza) risulta, peraltro, che, oltre a socio di Controparte_2
e , vice presidente del CdA di tale società, fossero CP_5 CP_3 stati informati altri tre soci della medesima società e segnatamente
[...]
, e , ai quali il aveva, peraltro, Per_2 Persona_3 Persona_4 Pt_1 ceduto, sempre in data 01.12.2010, le quote di (terzo Controparte_4
pagina 17 di 26 nominato quale acquirente delle quote della . Va considerato, inoltre, CP_5 che, con atto del 04/06/2004, e – CP_3 Controparte_2 all'epoca titolari, rispettivamente, delle quote della per nominali € CP_5
1.836,00 ed € 4.284,00 - avevano intestato fiduciariamente tali rispettive quote, alla (socia anch'essa Parte_4 della che, quindi, era di fatto, per il tramite dei fiducianti, CP_5 verosiimilmente a conoscenza della volontà del di cedere le proprie Pt_1 quote agli stessi e poi al terzo da essi nominato. CP_3 Controparte_4
Non risulta, infatti, che dopo la cessione delle quote sia rimasta CP_5 inattiva e che non si siano svolte regolamente le assemblee sociali, ove si consideri che, in tali consessi, i soci pretermessi avrebbero potuto avvedersi di quelli che erano i nuovi soci, in luogo del Pt_1
Pertanto, non è ravvisabile alcun dolo contrattuale del venditore rispetto agli stipulanti, emergendo al contrario un accordo in cui entrambe le parti contrattuali parevano consapevoli della mancata denuntiatio secondo le formalità prescritte.
Del resto, come osserva la giurisprudenza di legittimità, “l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina. Ne consegue che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prefazione - stante la menzionata "efficacia reale" del patto inserito nello statuto sociale - della cessione della partecipazione societaria
(che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il cd. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela
pagina 18 di 26 specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari (cfr. Cass. 12370/2014)” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24559 del 02/12/2015).
Reputa, quindi, la Corte che come correttamente ritenuto dal T.I. nella precitata sentenza “la dichiarazione resa da nel contratto – aver egli esperito tutte Pt_1 le formalità per ottenere dagli altri soci la rinuncia al diritto di prelazione – vale assunzione di garanzia contro una possibile ragione di evizione”, rafforzando l'ipotesi di evizione.
Ad ogni modo, anche a voler diversamente opinare e a non voler, quindi, attribuire a tale dichiarazione il significato attribuitole dal T.I., resta il fatto che lo stesso venditore ha, comunque, prestato espressa garanzia per Pt_1
l'ipotesi di evizione (Il cedente garantisce che la quota ceduta con il presente atto
è di sua piena ed esclusiva proprieta, libera e trasferibile volendo, in caso contrario, rispondere per l'evizione ai sensi di legge), di talché non si vede come - laddove egli ha, al contempo, dichiarato di aver esperito “tutte le formalita al fine di ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci” - possa aver voluto influenzare la volontà degli acquirenti, nel senso di indurli a concludere il contratto, visto che in caso di mancata rinuncia alla prelazione da parte dei soci pretermessi, avrebbe comunque volontariamente garantito l'evizione.
Non traspare, dunque, l'intento del di indurre in errore i ove Pt_1 CP_3 si consideri, altresì, che la cessione di quote in argomento era stata effettuata con riserva di proprietà, avendo le parti concordato che il conseguimento della piena ed esclusiva proprieta delle quote da parte dei cessionari sarebbe avvenuto al termine dell'integrale pagamento del prezzo, come dilazionato in contratto.
Ciò sta infatti, a significare che l'intento del non fosse quello di cedere Pt_1 con effetti traslativi immediati le quote in argomento, per “disfarsene” - in violazione del diritto di prelazione spettante agli altri soci pretermessi, dai quali pagina 19 di 26 non aveva ottenuto la rinuncia a tale diritto, contrariamente a quanto dichiarato in contratto - quanto piuttosto quello di concludere un regolare contratto di cessione di quote con riserva di proprietà.
La clausola de qua, va dunque, interpretata secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., alla luce, in particolare, del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, di talché seppure la denuntiatio non fosse stata fatta a tutti i soci, nei termini richiesti dallo statuto della dalla sopra citata condotta, non traspare una volontà CP_5 decettiva inequivoca del volta deliberatamente ad indurre in errore i Pt_1 su quanto dichiarato in contratto. CP_3
Suffraga il presente convincimento il fatto che nessuno dei soci che sarebbero stati pretermessi abbia esercitato la prelazione e che il contratto abbia avuto esecuzione da parte dei cessionari e per essi del terzo nominato CP_4
ove si consideri che ci sarebbe stato, semmai, restando fermo
[...]
l'acquisto, l'obbligo per il di risarcire il danno (che peraltro non è "in re Pt_1 ipsa") ai soli soci prelazionari titolari di uno specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa.
Anche se la sentenza di appello è stata annullata con rinvio per violazione dell'art. 112 c.p.c., è da rilevare, infatti, che gli acquirenti non l'hanno impugnata laddove aveva statuito che, “prima dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa, non risultava che gli odierni ricorrenti avessero mai contestato al venditore
l'irregolarità della cessione delle quote in discussione o il mancato o limitato esercizio delle facoltà sociali da esso derivanti, con conseguente valutazione di scarsa importanza del dedotto inadempimento ai fini dell'accoglimento della relativa eccezione sollevata dall'acquirente della quota”.
A ciò si aggiunga che nell'atto di citazione in riassunzione lo stesso ha Pt_1 asserito che “è fatto ormai certo e incontestabile che a seguito alla cessione, in pagina 20 di 26 data 01.12.2010, delle quote societarie di gli appellati abbiano Controparte_5 ininterrottamente esercitato in modo regolare i diritti derivanti dalla qualifica di soci, anche compiendo atti di straordinaria amministrazione e con il consenso dell'intera compagine sociale”, coerentemente con quanto allegato in comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a dove aveva affermato che “la Pt_4 CP_4
nel corso di questi quattro anni, non ha sollevato alcuna contestazione in
[...] ordine alla mancanza di qualità ovvero alla carenza di capacità funzionale della quota acquisita ed ha esercitato appieno i diritti inerenti alla qualita di socio” e nell'atto di appello in cui si legge: “Si ripete che alcuna azione è stata promossa né dai soci né dalla società e la cessionaria, nel corso di questi cinque anni, ha esercitato appieno e liberamente senza opposizione alcuna da parte degli altri soci
i diritti inerenti la qualità di socio (approvando quattro bilanci, modifiche allo statuto, scioglimento della società e messa in liquidazione e decidendo delle sorti della società financo alla decisione di deliberare in merito adeventualiprocedureconcorsuali.ecc.) pertanto il trasferimento è del tutto efficace e legittimo”.
Tale linea difensiva è interpretabile come eccezione di convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art. 1444 comma 2 c.p.c., posto che prima del maturare della prescrizione dell'azione di annullamento del contratto proposta dinanzi al T.I. di Firenze, nei cui confronti era avvenuta Controparte_4
l'electio amici, è stata socia indiscussa di senza che gli altri soci CP_5 pretermessi avessero lamentato la violazione del proprio diritto di prelazione.
La convalida tacita del contratto annullabile è infatti, configurabile in caso di esecuzione volontaria del medesimo, consistendo “in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene, non ponendosi come l'effetto automatico di una previsione di legge, ma
pagina 21 di 26 ricollegandosi ad una manifestazione di volontà della parte” (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 5794 del 08/03/2017).
Dunque, anche a voler ritenere sussistente il vizio della volontà, sub specie dolo, ex art. 1439 c.c., emergerebbe dal comportamento inerte dell'acquirente una sostanziale volontà di rinuncia all'azione di annullamento, seppure avvenuta entro il termine di prescrizione dell'azione.
Ad ogni buon contro, anche a non voler ritenere tacitamente convalidato il contratto di cessione di quote in argomento - per il fatto che, alla fine, sia l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal con atto di Pt_1 citazione notificato il 16.10.2013, sia la causa dinanzi al T.I. con cui è stata proposta, tra l'altro, l'azione di annullamento del contratto in esame è stata intentata da e , con Controparte_4 Controparte_2 CP_3 atto di citazione notificato il 1.12.2015, risultano avvenuti entrambi nel termine di dieci anni dal contratto di cessione di quote della stipulato in data CP_5
01.12.2010 – è incontestato che, per quasi tre anni (e cioè fino all'opposizione a nei cui confronti era avvenuta l'electio amici, è stata Pt_4 Controparte_4 socia indiscussa di senza che gli altri soci avessero lamentato la CP_5 violazione del proprio diritto di prelazione, né risulta che ciò, ad oggi, sia avvenuto.
Non risulta, inoltre, che abbia patito un danno dalla vendita Controparte_4 in questione, avendo potuto agire, in maniera indiscussa, come socia di CP_5 esercitando i relativi diritti amministrativi.
Tale circostanza assume rilievo anche ai fini della esclusione del dolo prospettato dai nel presente giudizio, atteso che, come afferma la Corte regolatrice, CP_3
“il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche pagina 22 di 26 allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, perché l'interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione” (Così
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12797 del 23/07/2012 e nello stesso senso Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24559 del 02/12/2015).
In conclusione, consentono di escludere la sussistenza del dolo in capo al
Pt_1
• il fatto che la parte promissaria acquirente e Controparte_2 CP_3
ed il terzo nominato per l'acquisto e cioè nonostante
[...] Controparte_4 conoscessero o avrebbero potuto conoscere la causa d'invalidità in argomento, abbiano dato volontariamente esecuzione al contratto di cessione di quote, per un consistente periodo di tempo, avendo proposto l'azione di annullamento con atto notificato in data 1.12.2015, solo allo scadere del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. (decorrente al 1.12.2010) ed avendo sollevato l'eccezione di annullamento, a seguito della proposizione da parte del dell'azione monitoria volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo;
Pt_1
• il fatto che nessuno dei soci pretermessi, per quanto risulta ex actis, abbia fatto valere sino all'attualità, la mancata denuntiatio della cessione di quote per cui è lite e cioè il fatto di essere stato pretermesso, peraltro, ai soli fini risarcitori e della inopponibilità a sé della cessione, a fronte della natura negoziale della prelazione;
• il fatto che l'acquirente non abbia patito alcuna lesione Controparte_4 ai propri diritti di nuovo socio della CP_5
Pertanto, si può valorizzare la condotta inerte dei e di CP_3 CP_4
da un lato e dei restanti soci di dall'altro, ai fini
[...] CP_5 dell'interpretazione della clausola del contratto di cessione di quote in commento per escludere che essa sia connotata dal dolo del Pt_1 pagina 23 di 26 L'eccezione di annullamento del contratto di cessione di quote del 1.12.2010 va, dunque, disattesa e di conseguenza, va respinta l'opposizione del D.I. n.
723/2013 emesso dal Tribunale di Siena e confermato il provvedimento monitorio opposto, essendo stata caducata la sentenza di prime cure che l'aveva revocato.
V. “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass.
Sez. U -, Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022).
Inoltre, “la parte, già soccombente nei due gradi di giudizio di merito ma poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015).
Pertanto, in applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede sostanzialmente vittorioso il che però è risultato soccombente nel giudizio di legittimità) si ritiene Pt_1 di compensare per 1/3 le spese processuali del giudizio di primo grado, di quello di appello e del giudizio di cassazione nonché le spese del presente giudizio di rinvio, dovendo la residua parte essere posta a carico dei CONVENUTI IN
RIASSUNZIONE in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in relazione al valore effettivo pagina 24 di 26 della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite di cui in epigrafe, rispettivamente riassunte da nei confronti Parte_1 di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
e poi a seguito della interruzione del processo per l'apertura della CP_3
Liquidazione Giudiziale della predetta società nei confronti della
[...]
e da Controparte_4 CP_2
e nei confronti di , con
[...] CP_3 Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
disattesa ogni contraria Controparte_4 domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della Controparte_4
;
[...]
2. RESPINGE l'opposizione avverso il D.I. n. 723/2013 emesso dal Tribunale di
Siena e conferma il provvedimento monitorio opposto;
3. DICHIARA le spese processuali relative ai primi due gradi di merito, quelle relative al giudizio di cassazione ed al presente giudizio di rinvio compensate tra le parti in ragione di 1/3 e ND , e Controparte_2 CP_3 la , Controparte_4 alla rifusione, in favore del della restante parte delle stesse spese, che Pt_1 si liquidano per l'intero in:
• € 14.103,00 per compensi professionali relativi al primo grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cap come per legge;
pagina 25 di 26 • € 9.991,00 per compensi professionali relativi al secondo grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cap come per legge;
• € 7.655,00 per compensi professionali relativi al giudizio di legittimità, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cap come per legge;
• € 9.991,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cap come per legge;
Firenze, camera di consiglio del 20.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 26 di 26
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Anna Primavera Presidente Relatore dott. Carmine Capozzi Consigliere dott. Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di rinvio iscritte al n. r.g. 1005/2024 ed al n. r.g. 1052/2024 rispettivamente promosse da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA OM (C.F. ) C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LO AV (C.F. ) C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5
LO AV (C.F. ) C.F._4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
e da pagina 1 di 26 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LO AV (C.F. ) C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5
LO AV (C.F. ) C.F._4
ATTORI IN RIASSUNZIONE contro
(CF con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TA OM (CF ) C.F._2
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di
Controparte_4
(C.F. )
[...] P.IVA_1
LITISCONSORTE NECESSARIA CONTUMACE la prima riassunta da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TA OM (C.F. ) C.F._2
ATTORE IN RIASSUNZIONE nei confronti di
Controparte_4
(C.F. )
[...] P.IVA_1
CONVENUTA CONTUMACE
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_2 C.F._3
LO AV (C.F. ) C.F._4
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._5
LO AV (C.F. ) C.F._4
CONVENUTI IN RIASSUNZIONE
CONCLUSIONI
In data 12.06.2025 le cause riunite venivano poste in decisione sulle seguenti conclusioni:
pagina 2 di 26 Per : Parte_1
In via preliminare e/o pregiudiziale:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita ogni diversa e contraria istanza e domanda respinta e disattesa, accertato e dichiarato che le eccezioni di inadempimento e/o di annullabilità del contratto di cessione di quote della società sono Controparte_5 le medesime formulate nel giudizio r.g. 17743/2015 r.g. avanti il Tribunale di Firenze – Sezione Imprese – decise con Sentenza definitiva n. 282/2015 del 02.02.2022 passata in giudicato, in riforma della Sentenza n. 520 del 18.05.2015 del Tribunale di Siena respingersi l'opposizione proposta da Controparte_4
, e e per l'effetto confermarsi il
[...] CP_3 Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta e disattesa ogni avversa e contraria domanda, deduzione ed eccezione, in riforma della sentenza impugnata e in accoglimento dei dedotti motivi di appello, riformare integralmente e/o parzialmente la sentenza n. 520/2015 emessa dal Tribunale di Siena in data 18.05.2015, nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2732/2013 e accertata e dichiarata la validità dell'atto di cessione del 01.12.2010 inter partes venga confermato l'obbligo di Controparte_2 CP_3 [...]
Controparte_6
in persona del suo Curatore, in via solidale tra loro, al
[...] pagamento della somma di € 130.000,00 in favore di quale Parte_1 parziale prezzo della cessione ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso Con vittoria di spese e competenze legali di tutti i gradi giudizio di merito e di legittimità secondo i parametri di cui al DM 55/2014.
In Via Istruttoria
Si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie già formulate con atto di Citazione di Appello nel giudizio r.g. 1879/2015 che si trascrivono in questa sede e nello specifico: ammissione dei documenti n. 4 (Comunicazione fax Dott. Per_1
, n. 5 (Atto di intestazione delle quote sociali), n.6 (Visura storica
[...] CP_5 del 09.09.2015) e giuramento decisorio del sig. sulla seguente
[...] CP_3 formula: “Giuro e giurando affermo di essere stato proprietario effettivo delle
pagina 3 di 26 quote di alla data del 01.12.2010 intestate fiduciariamente alla Controparte_5 nella mia qualità di fiduciante della stessa”. Controparte_7
Per e : Controparte_2 CP_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, previa dichiarazione di contumacia della
[...]
, dichiarare non dovuta la somma Controparte_4 ingiunta a mezzo del Decreto Ingiuntivo n. 723/13 del Tribunale di Siena e per l'effetto disporre la revoca del decreto stesso in accoglimento della Opposizione, respinta ogni contraria eccezione e domanda;
Vittoria di spese ed onorari dei gradi di giudizio e con distrazione a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di seguito Parte_1 anche ATTORE IN RIASSUNZIONE) conveniva in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello la , e Controparte_1 Controparte_2
(di seguito anche CONVENUTI IN RIASSUNZIONE), a seguito CP_3 della ordinanza di rinvio della Corte di Cassazione n. 4226/2024, per ottenere l'esame nel merito della vicenda sulla base delle indicazioni espresse dalla
Suprema Corte.
La Corte di Cassazione aveva accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato le parti innanzi a questa Corte di Appello, in diversa composizione, perché provvedesse a nuovo esame del merito ed a regolare anche le spese della fase di legittimità.
Analoga separata riassunzione era stata fatta dagli stessi e Controparte_2
nei confronti di . CP_3 Parte_1
Con ordinanza in data 02.10.2024 il processo principale veniva interrotto per l'apertura della Controparte_4
e quindi riassunto nei confronti di quest'ultima e di
[...] CP_2
e .
[...] CP_3
pagina 4 di 26 Radicatosi il contraddittorio, i CONVENUTI IN RIASSUNZIONE nel costituirsi in giudizio, concludevano come in epigrafe.
In data 28.02.2025, le cause venivano riunite e trattenute in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con ordinanza in data 04.03.2025, venivano prontamente rimesse sul ruolo per l'integrazione del contraddittorio, a cura di e Controparte_2 CP_3
, nella causa n. 1052/2024 RG, nei confronti della
[...] [...]
, ivi non citata, la Controparte_4 quale seppure ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Le cause riunite venivano, quindi, di nuovo trattenute in decisione in data
12.06.2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta allo spirare dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN VIA PRELIMINARE
Va dichiarata la contumacia della Controparte_4
, in quanto ritualmente citata in giudizio e non
[...] costituitasi.
NEL MERITO
Ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio occorre effettuare una compiuta cronistoria dei fatti e delle vicende processuali.
I. La sentenza n. 2183/2020, pubblicata il 27/11/2020 di questa Corte
d'Appello
Con la sentenza cassata con rinvio, questa Corte di Appello, in diversa composizione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
pagina 5 di 26 in riforma della sentenza n. 520 emessa il 18 maggio 2015 dal Pt_1
Tribunale di Siena, aveva così deciso:
1) respinge l'opposizione proposta da , Parte_2 [...] avverso il decreto ingiuntivo n. 723/2013 emesso dal Parte_3
Tribunale di Siena;
2) condanna , e al Parte_2 CP_3 Controparte_4 pagamento delle spese processuali dei due gradi, liquidate a favore di Parte_1 in complessivi € 13.765,00 oltre accessori;
[...]
3) dispone che in caso di divulgazione della presente sentenza fuori dell'ambito strettamente processuale siano eliminati i dati identificati delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs n. 196/2003.
Tale sentenza aveva riformato quella di prime cure con cui il Tribunale di Siena aveva revocato il decreto ingiuntivo (con cui era stato intimato alla
[...] ed a e il pagamento della CP_4 Parte_2 CP_3 complessiva somma di € 130.000,00, pari alla somma delle due rate del prezzo di
65.000,00 cadauna, scadute rispettivamente il 30.09.2011 ed il 30.09.2012) e condannato l'opposto al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Il Tribunale aveva osservato in motivazione che quest'ultimo – che aveva ceduto a e , anche per persona da nominare, le Parte_2 CP_3 quote detenute nella al prezzo complessivo di € 420.000,00, Controparte_5 ratealmente regolato - aveva omesso di comunicare a tutti gli altri soci della l'intenzione di alienare le proprie quote, il che aveva reso, da un lato, CP_5 annullabile il contratto de quo e conseguentemente invalido il titolo in base al quale era stato emesso il provvedimento monitorio e, d'altro lato, “impossibile per la società la trascrizione dell'atto di cessione”.
Il giudice di prime cure aveva ritenuto, altresì, fondata l'accezione di inadempimento sollevata dagli opponenti, “poiché legittimamente ex art. 1460
pagina 6 di 26 c.c. ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere laddove nei contratti a prestazioni corrispettive l'altro non adempia”.
Questa Corte aveva ritenuto, invece, giuridicamente errati ambedue i ragionamenti esposti in motivazione dal primo giudice, sia in punto di invalidità dell'atto di cessione delle quote, sia in punto di inadempimento, da parte del venditore, delle obbligazioni nascenti dal medesimo contratto (rectius: in punto di fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dai convenuti).
Per quanto qui d'interesse, il giudice di appello aveva ritenuto che non potesse parlarsi di nullità o di annullabilità del contratto, anche perché “nell'originario atto di opposizione a decreto ingiuntivo era stata eccepita in via subordinata anche
l'annullabilità del contratto per errore del cessionario sulle qualità essenziali della cosa venduta, ma della questione, del tutto trascurata in sentenza, non [era] più ammesso discutere, in quanto non [era] stata specificamente riproposta dagli appellati ex art. 346 c.p.c.”.
Per tali considerazioni l'opposizione della acquirente e dei terzi garanti era stata respinta, con condanna dei medesimi al pagamento delle spese di lite.
II. L'ordinanza della Corte di Cassazione n. 4226/2024
La Corte di legittimità, con la sentenza di rinvio, ha accolto il ricorso proposto da e , cassato la Controparte_4 Parte_2 CP_3 sentenza impugnata e rinviato le parti innanzi a questa Corte di appello, in diversa composizione, per provvedere anche sulle spese della fase di legittimità.
I predetti ricorrenti avevano denunciato «Nullità della Sentenza o del
Procedimento – Art. 360 n. 4 Cpc – con riferimento all'art. 112 C.p.c. e all'art.
346 C.p.c. per omessa pronuncia su eccezione di parte, riproposta in grado
d'appello», deducendo che questa Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla questione - proposta in primo grado, come ulteriore argomento pagina 7 di 26 a sostegno dell'eccezione di inadempimento e riproposta in appello con comparsa del 23.11.2015 - inerente all'eccezione di annullabilità del contratto per errore o per dolo, avendo erroneamente ritenuto che la questione non sarebbe stata specificamente riproposta in appello, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., in assenza di alcuna pronuncia sul punto del giudice di primo grado.
La Corte remittente, accogliendo il ricorso dei soccombenti in appello, ha così motivato la propria pronuncia: “In linea teorica, dando continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 9265 del 06/04/2021; Sez. 1,
Sentenza n. 9889 del 13/05/2016; Sez. 3, Sentenza n. 6550 del 14/03/2013;
Sez. 2, Sentenza n. 9400 del 06/05/2005), va ribadito che la parte vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per far valere le domande e le eccezioni non accolte e che, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ., può limitarsi a riproporle nel primo atto difensivo in grado di appello. E tale riproposizione risulta documentalmente effettuata dai ricorrenti, che trascrivono nel motivo di ricorso il contenuto letterale della propria comparsa di costituzione in appello (pag. 6), nella quale si legge: “A riguardo, va comunque ricordato che, in via subordinata, gli opponenti hanno anche eccepito – sulla base dei medesimi presupposti e sotto un profilo alternativo - eccezione di annullabilità del contratto per errore o per dolo. Ciò evidenziando che, in realtà, nella fattispecie difettino le qualità “essenziali” della cosa venduta, poiché le quote vendute sarebbero in effetti prive di valore, ai fini del computo delle maggioranze e dell'esercizio dei diritti di socio, a causa del
“vizio” derivante dalla menzionata violazione statutaria e che le rende sempre suscettibili di censura di inopponibilità alla società, ciò a prescindere dalla formalità della iscrizione al Registro Imprese, che certamente non ha alcun effetto sanante.”
III. Il thema decidendum del presente giudizio
pagina 8 di 26 Il giudizio di più remota iscrizione a ruolo è stato riassunto dal il quale Pt_1 ha così concluso: accertato e dichiarato che le eccezioni di inadempimento e/o di annullabilità del contratto di cessione di quote della società sono le Controparte_5 medesime formulate nel giudizio r.g. 17743/2015 r.g. avanti il Tribunale di
Firenze – Sezione Imprese – decise con Sentenza definitiva n. 282/2015 del
02.02.2022 passata in giudicato, in riforma della Sentenza n. 520 del 18.05.2015 del Tribunale di Siena respingersi l'opposizione proposta da Controparte_4
, e e per l'effetto confermarsi il
[...] CP_3 Controparte_2 decreto ingiuntivo opposto.
e hanno a loro volta riassunto il processo Parte_2 CP_3 nel separato giudizio, qui riunito, deducendo che l'eccezione in esame era basata su due circostanze di fatto da considerare pacifiche in causa, rappresentate (a) dalla mancata comunicazione prevista dallo Statuto ai fini dell'esercizio CP_5 della prelazione e (b) dalla falsa conseguente attestazione resa dal venditore nel contratto di cessione di aver “esperite tutte le formalità al fine di Pt_1 ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci”.
Gli stessi hanno, quindi, concluso per sentir dichiarare non dovuta la somma ingiunta e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto ottenuto dal per l'importo di € 130.000,00, proprio a titolo di pagamento delle Pt_1 predette quote cedute.
Il presente giudizio di rinvio verte, dunque, sulla eccezione - illegittimamente ritenuta non riproposta nel precedente giudizio di appello - di annullabilità del contratto di cessione di quote della concluso in data 01.12.2010, per CP_5 errore dei cessionari sulle qualità essenziali della cosa venduta, ex artt. 1427,
1429 n. 2 e 1431 c.c. o per dolo contrattuale ex art. 1439 c.c., qualora la dichiarazione di aver esperito 'tutte le formalità al fine di ottenere la rinuncia al
pagina 9 di 26 diritto di prelazione spettante agli altri soci' resa dal nel contesto del Pt_1 contratto, potesse essere considerata come 'raggiro' ai sensi dell'art. 1439 c.c.
IV. Il decisum
Occorre, dunque, alla luce delle considerazioni sopra svolte, pronunciarsi sull'eccezione di annullabilità del contratto del 01.12.2010, per errore, ex artt.
1427, 1429 n. 2 e 1431 c.c. o per dolo, ex art. 1439 c.c. (qualora la dichiarazione di aver esperito 'tutte le formalità al fine di ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci' resa dal nel contesto del contratto, Pt_1 potesse essere considerata come 'raggiro').
Infatti, “il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito costituisce una nuova ed autonoma fase del processo di natura rescissoria, destinata a concludersi con una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, statuisce per la prima volta sulle domande delle parti e non necessita di alcun impulso ulteriore da parte dell'originario appellante, la cui contumacia in quella sede, una volta riassunto il procedimento ad opera dell'interessato, non determina l'improseguibilità dell'appello, né il passaggio in giudicato delle sentenza di primo grado” (Cass.
Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10009 del 20/04/2017) e ciò pur essendo soggetto, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo
o secondo grado” (Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24372 del 05/08/2022).
Ciò posto, la Corte osserva quanto segue.
➢ Per valutare se la volontà di e - che Parte_2 CP_3 avevano poi nominato quale terzo acquirente - fosse stata Controparte_4 viziata da errore o da dolo, bisogna accertare la eventuale sussistenza di uno di tali vizi, che, a detta dei sarebbe stato indotto dalla falsa dichiarazione CP_3 del venditore avendo essi, a causa di ciò, ritenuto di procurare Pt_1
pagina 10 di 26 l'acquisto al terzo nominato, di una quota che avrebbe consentito l'esercizio dei diritti societari che i pretermessi avrebbero potuto riscattare.
➢ Il sul punto, ha sollevato eccezione di giudicato, per avere il Pt_1
Tribunale delle Imprese di Firenze, con Sentenza n. 282/2022 del 02.02.2022
(r.g. 17743/15) rigettato “la domanda di risoluzione o di declaratoria di nullità o annullamento o comunque di inefficacia del contratto di cessione di quote sociali del 01.12.2010” formulata da e in quel Parte_2 CP_3 giudizio e per essersi, quindi, lo stesso giudice pronunciato, ritenendole infondate, su tutte le domande e le eccezioni di invalidità del contratto (in particolare sull'asserita sua nullità e risoluzione), essendo entrato nel merito in relazione a ciascuna di esse.
I hanno eccepito la tardività di tale eccezione che avrebbe dovuto CP_3 essere dedotta dinanzi alla Suprema Corte, nella precedente fase del giudizio, avendo il depositato, in data 06/10/2023, memoria ex art. 380 bis Pt_1
c.p.c.
Rileva il Collegio in primo luogo, che l'eccezione di giudicato è una eccezione in senso lato, come tale rilevabile ex officio, anche in appello, ai sensi dell'art. 345 comma 2 c.p.c.. (così come in sede di rinvio).
Orbene, il presente giudizio di rinvio prosecutorio anche se “non costituisce - come desumibile dall'art. 393 c p.c., a mente del quale alla mancata, tempestiva riassunzione del giudizio, non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia, salvi gli effetti della sentenza della Corte di cassazione ed eventualmente l'effetto della cosa giudicata acquisito dalle pronunce emanate nel corso del giudizio - la prosecuzione della pregressa fase di merito, né è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado” integrando piuttosto, “una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o pagina 11 di 26 secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente)” (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 15143 del 31/05/2021), soggiace, quanto al rito, alle regole processuali relative al corrispondente giudizio di appello.
Infatti, ai sensi dell'art. 394 c.p.c. “in sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti al giudice al quale la corte ha rinviato la causa” e “le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata”.
Va considerato, tuttavia, che il giudizio di rinvio ha una natura sostanzialmente chiusa, non essendo ammessa la proposizione di nuove domande o eccezioni, salvo che la relativa necessità sorga dalla stessa sentenza di cassazione.
Nella fattispecie, la proposizione della eccezione di giudicato non è stata determinata dalla sentenza di annullamento con rinvio - che ha ritenuto illegittima la sentenza di appello che aveva ritenuto non riproposta l'eccezione di annullamento del contratto di cessione di quote di cui trattasi - posto che il costituendo quest'ultima questione oggetto del giudzio di legittimità, Pt_1 ben avrebbe potuto quivi opporre il preteso giudicato formatosi sulla medesima o comunque allegare le circostanze di fatto idonee a consentire il rilievo ex officio del giudicato medesimo.
Infatti, “nel giudizio di cassazione, l'esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata” trattandosi “di un elemento che non può essere incluso nel fatto, in quanto, pur non identificandosi con gli elementi normativi astratti, è ad essi assimilabile, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipando quindi della
pagina 12 di 26 natura dei comandi giuridici, la cui interpretazione non si esaurisce in un giudizio di mero fatto” (Cass. Sez. L - Ordinanza n. 12754 del 21/04/2022).
L'eccezione di giudicato è, dunque, inammissibile poiché preclusa in questa sede,
a fronte della sua mancata proposizione e del suo mancato rilievo nel giudizio di legittimità.
Ad ogni buon conto, il non avrebbe potuto giovarsi della citata Pt_1 sentenza, come fonte del giudicato, posto che il Tribunale delle Imprese di Firenze
- al quale era stata chiesta dai la condanna del “alla CP_3 Pt_1 restituzione e pagamento della somma di € 30.000,00 oltre interessi dalla data dell'esborso previa risoluzione o declaratoria di nullità o annullamento o comunque di inefficacia del contratto di cessione quota sociale del 01.12.2012 in atti, in favore di parte attrice” - non si è pronunciato sul chiesto annullamento, ma soltanto sulla nullità e sulla risoluzione per inadempimento del contratto di cessione di quote per cui è lite, escludendole: la prima, perché l'omesso invio ai soci di di una comunicazione avente i requisiti sostanziali e formali di una CP_5 denuntiatio non è causa di nullità della cessione, la seconda, perché non è ravvisabile un inadempimento daparte del venditore per difetto di qualità essenziali nella cosa venduta, in quanto superato dal fatto che nessuno degli altri soci – unici legittimati a far valere il loro diritto di prelazione – ha agito per acquisire le quote de quibus agitur e, quindi, dalla scarsa importanza dell'inadempimento.
Infatti, la mancata pronuncia dà luogo soltanto ad un giudicato processuale e non sostanziale e, nella fattispecie, non risultano proposti nè appello avverso tale pronuncia, per far valere la minuspetizione, né l'azione di annullamento del contratto in un autonomo giudizio, essendo stata in questa sede sollevata solo la relativa eccezione.
pagina 13 di 26 In altri termini, non è possibile il formarsi di un giudicato sostanziale sulla predetta omessa pronuncia, non avendo il T.I. valutato, né in diritto, né in fatto, nessuno dei vizi dedotti, richiesti dalla legge per l'annullamento del contratto e non ricorrendo neppure gli estremi di un assorbimento della questione pretermessa ovvero di un rigetto implicito della medesima.
La motivazione spesa dal T.I. sul punto è, infatti, la seguente:
– l'omissione della c.d. denuntiatio non è causa di nullità della cessione poiché tale sanzione non è prevista da alcuna disposizione di legge;
la denuncia, del resto, non è elemento costitutivo del contratto ma solo formalità funzionale all'esercizio del diritto di prelazione da parte degli altri soci;
la sua omissione, pertanto, potrebbe essere invocata soltanto da questi ultimi, privati del loro diritto, mentre gli acquirenti non hanno alcun interesse giuridicamente apprezzabile a far valere l'irregolarità (Cass. 25468/2010)
– “la dichiarazione resa da nel contratto – aver egli esperito tutte le formalità per Pt_1 ottenere dagli altri soci la rinuncia al diritto di prelazione – vale assunzione di garanzia contro una possibile ragione di evizione, ma la prestazione dovuta a titolo di garanzia potrebbe essere esatta solo se il rischio garantito si verificasse;
e non risulta che ciò sia avvenuto, gli stessi attori neppure lo riferiscono”. Pertanto, non sembra individuabile neppure un inadempimento, tale non potendosi ritenere l'esplicita assunzione della garanzia stessa.
– nella nostra causa, non si tratta di adempiere un obbligo di vendere un bene di cui sono promesse determinate caratteristiche: nel contratto stipulato dalle parti, il bene è stato venduto;
si tratta quindi di verificare se l'originario difetto del carattere di “libera trasmissibilità” legittimi un rimedio contrattuale – non certo la nullità del contratto, non ricorrendo alcuno dei presupposti di tale sanzione, semmai la risoluzione del medesimo per inadempimento. A questo proposito si osserva che, quand'anche si volesse ravvisare un inadempimento da parte del venditore per difetto di qualità essenziali nella cosa venduta, tale difetto sarebbe da ritenere superato dal fatto che nessuno degli altri soci – unici legittimati a far valere il loro diritto di prelazione – ha agito per acquisire le quote
pagina 14 di 26 de quibus agitur;
il che priva l'inadempimento di di quell'importanza che Pt_1 giustificherebbe la risoluzione.
La valutazione della eccezione di annullamento del contratto di cessione di quote del 01.12.2010 per errore o dolo non è, dunque preclusa in questa sede.
➢ Passando, quindi, alla disamina dei vizi denunciati a fondamento dell'eccezione di annullamento del predetto contratto, occorre premettere che “la differenza ontologica esistente tra la figura dell'errore, in cui la falsa rappresentazione della realtà che inficia il processo di formazione della volontà è endogena alla volontà stessa, e quella del dolo, in cui essa è esogena, in quanto riconducibile alla condotta dell'altro contraente, non impedisce la coeva deduzione di entrambi i vizi
a sostegno della domanda di annullamento del contratto, ma impone l'adozione di distinte modalità nella disamina delle emergenze probatorie acquisite, nel senso che, mentre nel caso dell'errore l'accertamento dev'essere condotto con riferimento alla condotta della parte che ne è vittima, verificando se il vizio abbia inciso sul processo formativo della sua volontà, dando origine ad una falsa rappresentazione che l'ha indotta a concludere il contratto, nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il
"deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza.” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16663 del 19/06/2008).
Tanto premesso, relativamente all'errore in cui sarebbero incorsi i cessionari la Corte osserva che lo stesso sarebbe vertente sulla seguente parte CP_3 del contratto: “Il cedente garantisce che la quota ceduta con il presente atto è di
pagina 15 di 26 sua piena ed esclusiva proprieta, libera e trasferibile volendo, in caso contrario, rispondere per l'evizione ai sensi di legge e dichiara che sono state esperite tutte le formalita al fine di ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci”.
Occorre, dunque, in concreto accertare se il tenore della predetta clausola sia idoneo ad incidere sulla volontà degli acquirenti, distorcendola e se sia riconoscibile l'errore sull'asserita mancanza di qualità e/o carenza di capacità funzionale della quota ceduta dal per mancanza della prescritta Pt_1 denuntiatio, che avrebbe esposto il terzo nominato al rischio Controparte_4 di evizione.
Dal momento che l'errore sarebbe stato indotto dalla suddetta dichiarazione del venditore la quale a detta dei sarebbe mendace, ne difetta il Pt_1 CP_3 presupposto, atteso che la falsa rappresentazione della realtà che avrebbe inficiato il processo di formazione della volontà degli stipulanti non è endogena alla volontà stessa.
Quanto al dolo contrattuale, osserva la Corte in generale, che “le dichiarazioni menzognere (cosiddetto mendacio) sono idonee ad integrare raggiri - e, dunque,
a configurare il dolo contrattuale - la cui rilevanza è tanto maggiore in relazione all'affidabilità intrinseca degli atti utilizzati (come quelli contabili destinati a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria di una società) e se siano rese da una parte con la deliberata finalità di offrire una rappresentazione alterata della veridicità dei presupposti di fatto rilevanti per la determinazione del prezzo di cessione delle quote sociali e di viziare nell'altra parte il processo formativo della volontà negoziale. La valutazione della idoneità di tale comportamento a coartare la volontà del "deceptus" è riservata al giudice del merito, il quale è tenuto a motivare specificamente in ordine alle concrete circostanze - la cui prova è a carico del "deceptor" - dalle quali desumere che
pagina 16 di 26 l'altra parte già conosceva o poteva rendersi conto "ictu oculi" dell'inganno perpetrato nei suoi confronti” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16004 del 11/07/2014).
Pertanto, “nel caso del dolo occorre accertare la condotta tenuta dal "deceptor" e le conseguenze da essa prodotte sul "deceptus", verificando se la condotta commissiva od omissiva del primo abbia procurato la falsa rappresentazione della realtà che ha determinato il secondo alla contrattazione, inducendo nel processo formativo della sua volontà un errore avente carattere essenziale, ferma restando la possibilità per il "deceptor" di provare che la controparte era a conoscenza dei fatti addebitati alla sua condotta maliziosa o che avrebbe potuto conoscerli usando la normale diligenza” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16663 del 19/06/2008).
Secondo il citato insegnamento della Suprema Corte, quindi, il dolo rileva solo se colui che pone in essere il raggiro mistifichi la realtà dei fatti inducendo l'altra parte a concludere il contratto, sulla base di una rappresentazione della cui falsità quest'ultima non ha modo di avvedersi.
Per contro, ritiene la Corte che, nel caso de quo, gli stipulanti erano a conoscenza
- o, comunque, avrebbero potuto avvedersi con l'ordinaria diligenza - dei fatti addebitati alla asserita condotta decettiva del venditore, essendo due soggetti che già erano presenti nella compagine societaria a diverso titolo (l'uno in qualità di socio, l'altro in qualità di amministratore) e che, pertanto, con l'ordinaria diligenza avrebbero certamente potuto apprendere della mancata denuntiatio (seppur in forma parziale) da parte del nei confronti degli altri soci. Pt_1
Dalla documentazione prodotta (rappresentata da un cospicuo scambio di corrispondenza) risulta, peraltro, che, oltre a socio di Controparte_2
e , vice presidente del CdA di tale società, fossero CP_5 CP_3 stati informati altri tre soci della medesima società e segnatamente
[...]
, e , ai quali il aveva, peraltro, Per_2 Persona_3 Persona_4 Pt_1 ceduto, sempre in data 01.12.2010, le quote di (terzo Controparte_4
pagina 17 di 26 nominato quale acquirente delle quote della . Va considerato, inoltre, CP_5 che, con atto del 04/06/2004, e – CP_3 Controparte_2 all'epoca titolari, rispettivamente, delle quote della per nominali € CP_5
1.836,00 ed € 4.284,00 - avevano intestato fiduciariamente tali rispettive quote, alla (socia anch'essa Parte_4 della che, quindi, era di fatto, per il tramite dei fiducianti, CP_5 verosiimilmente a conoscenza della volontà del di cedere le proprie Pt_1 quote agli stessi e poi al terzo da essi nominato. CP_3 Controparte_4
Non risulta, infatti, che dopo la cessione delle quote sia rimasta CP_5 inattiva e che non si siano svolte regolamente le assemblee sociali, ove si consideri che, in tali consessi, i soci pretermessi avrebbero potuto avvedersi di quelli che erano i nuovi soci, in luogo del Pt_1
Pertanto, non è ravvisabile alcun dolo contrattuale del venditore rispetto agli stipulanti, emergendo al contrario un accordo in cui entrambe le parti contrattuali parevano consapevoli della mancata denuntiatio secondo le formalità prescritte.
Del resto, come osserva la giurisprudenza di legittimità, “l'eventuale previsione di una prelazione ha fonte non legale, ma negoziale e solo in tale ambito trova la sua disciplina. Ne consegue che la violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l'inopponibilità nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prefazione - stante la menzionata "efficacia reale" del patto inserito nello statuto sociale - della cessione della partecipazione societaria
(che resta, però, valida tra le parti stipulanti), nonché l'obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto, alla stregua delle norme generali sull'inadempimento delle obbligazioni. Per contro, siffatta violazione non comporta anche il diritto potestativo di riscattare la partecipazione nei confronti dell'acquirente, atteso che il cd. retratto non integra un rimedio generale in caso di violazioni di obbligazioni contrattuali, ma solo una forma di tutela
pagina 18 di 26 specificamente apprestata dalla legge e conformativa dei diritti di prelazione, previsti per legge, spettanti ai relativi titolari (cfr. Cass. 12370/2014)” (Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24559 del 02/12/2015).
Reputa, quindi, la Corte che come correttamente ritenuto dal T.I. nella precitata sentenza “la dichiarazione resa da nel contratto – aver egli esperito tutte Pt_1 le formalità per ottenere dagli altri soci la rinuncia al diritto di prelazione – vale assunzione di garanzia contro una possibile ragione di evizione”, rafforzando l'ipotesi di evizione.
Ad ogni modo, anche a voler diversamente opinare e a non voler, quindi, attribuire a tale dichiarazione il significato attribuitole dal T.I., resta il fatto che lo stesso venditore ha, comunque, prestato espressa garanzia per Pt_1
l'ipotesi di evizione (Il cedente garantisce che la quota ceduta con il presente atto
è di sua piena ed esclusiva proprieta, libera e trasferibile volendo, in caso contrario, rispondere per l'evizione ai sensi di legge), di talché non si vede come - laddove egli ha, al contempo, dichiarato di aver esperito “tutte le formalita al fine di ottenere la rinuncia al diritto di prelazione spettante agli altri soci” - possa aver voluto influenzare la volontà degli acquirenti, nel senso di indurli a concludere il contratto, visto che in caso di mancata rinuncia alla prelazione da parte dei soci pretermessi, avrebbe comunque volontariamente garantito l'evizione.
Non traspare, dunque, l'intento del di indurre in errore i ove Pt_1 CP_3 si consideri, altresì, che la cessione di quote in argomento era stata effettuata con riserva di proprietà, avendo le parti concordato che il conseguimento della piena ed esclusiva proprieta delle quote da parte dei cessionari sarebbe avvenuto al termine dell'integrale pagamento del prezzo, come dilazionato in contratto.
Ciò sta infatti, a significare che l'intento del non fosse quello di cedere Pt_1 con effetti traslativi immediati le quote in argomento, per “disfarsene” - in violazione del diritto di prelazione spettante agli altri soci pretermessi, dai quali pagina 19 di 26 non aveva ottenuto la rinuncia a tale diritto, contrariamente a quanto dichiarato in contratto - quanto piuttosto quello di concludere un regolare contratto di cessione di quote con riserva di proprietà.
La clausola de qua, va dunque, interpretata secondo i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., alla luce, in particolare, del comportamento complessivo delle parti, anche posteriore alla conclusione del contratto, di talché seppure la denuntiatio non fosse stata fatta a tutti i soci, nei termini richiesti dallo statuto della dalla sopra citata condotta, non traspare una volontà CP_5 decettiva inequivoca del volta deliberatamente ad indurre in errore i Pt_1 su quanto dichiarato in contratto. CP_3
Suffraga il presente convincimento il fatto che nessuno dei soci che sarebbero stati pretermessi abbia esercitato la prelazione e che il contratto abbia avuto esecuzione da parte dei cessionari e per essi del terzo nominato CP_4
ove si consideri che ci sarebbe stato, semmai, restando fermo
[...]
l'acquisto, l'obbligo per il di risarcire il danno (che peraltro non è "in re Pt_1 ipsa") ai soli soci prelazionari titolari di uno specifico interesse all'acquisto della partecipazione societaria, rimasto pregiudicato dalla condotta violativa.
Anche se la sentenza di appello è stata annullata con rinvio per violazione dell'art. 112 c.p.c., è da rilevare, infatti, che gli acquirenti non l'hanno impugnata laddove aveva statuito che, “prima dell'ingiunzione di pagamento per cui è causa, non risultava che gli odierni ricorrenti avessero mai contestato al venditore
l'irregolarità della cessione delle quote in discussione o il mancato o limitato esercizio delle facoltà sociali da esso derivanti, con conseguente valutazione di scarsa importanza del dedotto inadempimento ai fini dell'accoglimento della relativa eccezione sollevata dall'acquirente della quota”.
A ciò si aggiunga che nell'atto di citazione in riassunzione lo stesso ha Pt_1 asserito che “è fatto ormai certo e incontestabile che a seguito alla cessione, in pagina 20 di 26 data 01.12.2010, delle quote societarie di gli appellati abbiano Controparte_5 ininterrottamente esercitato in modo regolare i diritti derivanti dalla qualifica di soci, anche compiendo atti di straordinaria amministrazione e con il consenso dell'intera compagine sociale”, coerentemente con quanto allegato in comparsa di risposta nel giudizio di opposizione a dove aveva affermato che “la Pt_4 CP_4
nel corso di questi quattro anni, non ha sollevato alcuna contestazione in
[...] ordine alla mancanza di qualità ovvero alla carenza di capacità funzionale della quota acquisita ed ha esercitato appieno i diritti inerenti alla qualita di socio” e nell'atto di appello in cui si legge: “Si ripete che alcuna azione è stata promossa né dai soci né dalla società e la cessionaria, nel corso di questi cinque anni, ha esercitato appieno e liberamente senza opposizione alcuna da parte degli altri soci
i diritti inerenti la qualità di socio (approvando quattro bilanci, modifiche allo statuto, scioglimento della società e messa in liquidazione e decidendo delle sorti della società financo alla decisione di deliberare in merito adeventualiprocedureconcorsuali.ecc.) pertanto il trasferimento è del tutto efficace e legittimo”.
Tale linea difensiva è interpretabile come eccezione di convalida tacita del contratto annullabile, ai sensi dell'art. 1444 comma 2 c.p.c., posto che prima del maturare della prescrizione dell'azione di annullamento del contratto proposta dinanzi al T.I. di Firenze, nei cui confronti era avvenuta Controparte_4
l'electio amici, è stata socia indiscussa di senza che gli altri soci CP_5 pretermessi avessero lamentato la violazione del proprio diritto di prelazione.
La convalida tacita del contratto annullabile è infatti, configurabile in caso di esecuzione volontaria del medesimo, consistendo “in una sostanziale rinunzia all'azione di annullamento subordinata alla duplice condizione della acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà di non avvalersene, non ponendosi come l'effetto automatico di una previsione di legge, ma
pagina 21 di 26 ricollegandosi ad una manifestazione di volontà della parte” (Cass. Sez. 3 -
Sentenza n. 5794 del 08/03/2017).
Dunque, anche a voler ritenere sussistente il vizio della volontà, sub specie dolo, ex art. 1439 c.c., emergerebbe dal comportamento inerte dell'acquirente una sostanziale volontà di rinuncia all'azione di annullamento, seppure avvenuta entro il termine di prescrizione dell'azione.
Ad ogni buon contro, anche a non voler ritenere tacitamente convalidato il contratto di cessione di quote in argomento - per il fatto che, alla fine, sia l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dal con atto di Pt_1 citazione notificato il 16.10.2013, sia la causa dinanzi al T.I. con cui è stata proposta, tra l'altro, l'azione di annullamento del contratto in esame è stata intentata da e , con Controparte_4 Controparte_2 CP_3 atto di citazione notificato il 1.12.2015, risultano avvenuti entrambi nel termine di dieci anni dal contratto di cessione di quote della stipulato in data CP_5
01.12.2010 – è incontestato che, per quasi tre anni (e cioè fino all'opposizione a nei cui confronti era avvenuta l'electio amici, è stata Pt_4 Controparte_4 socia indiscussa di senza che gli altri soci avessero lamentato la CP_5 violazione del proprio diritto di prelazione, né risulta che ciò, ad oggi, sia avvenuto.
Non risulta, inoltre, che abbia patito un danno dalla vendita Controparte_4 in questione, avendo potuto agire, in maniera indiscussa, come socia di CP_5 esercitando i relativi diritti amministrativi.
Tale circostanza assume rilievo anche ai fini della esclusione del dolo prospettato dai nel presente giudizio, atteso che, come afferma la Corte regolatrice, CP_3
“il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche pagina 22 di 26 allegare e provare che dalla violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi, perché l'interesse del socio pretermesso non consiste nel mero rispetto del procedimento di cessione” (Così
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12797 del 23/07/2012 e nello stesso senso Cass.
Sez. 1, Sentenza n. 24559 del 02/12/2015).
In conclusione, consentono di escludere la sussistenza del dolo in capo al
Pt_1
• il fatto che la parte promissaria acquirente e Controparte_2 CP_3
ed il terzo nominato per l'acquisto e cioè nonostante
[...] Controparte_4 conoscessero o avrebbero potuto conoscere la causa d'invalidità in argomento, abbiano dato volontariamente esecuzione al contratto di cessione di quote, per un consistente periodo di tempo, avendo proposto l'azione di annullamento con atto notificato in data 1.12.2015, solo allo scadere del termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 1442 c.c. (decorrente al 1.12.2010) ed avendo sollevato l'eccezione di annullamento, a seguito della proposizione da parte del dell'azione monitoria volta ad ottenere il pagamento del corrispettivo;
Pt_1
• il fatto che nessuno dei soci pretermessi, per quanto risulta ex actis, abbia fatto valere sino all'attualità, la mancata denuntiatio della cessione di quote per cui è lite e cioè il fatto di essere stato pretermesso, peraltro, ai soli fini risarcitori e della inopponibilità a sé della cessione, a fronte della natura negoziale della prelazione;
• il fatto che l'acquirente non abbia patito alcuna lesione Controparte_4 ai propri diritti di nuovo socio della CP_5
Pertanto, si può valorizzare la condotta inerte dei e di CP_3 CP_4
da un lato e dei restanti soci di dall'altro, ai fini
[...] CP_5 dell'interpretazione della clausola del contratto di cessione di quote in commento per escludere che essa sia connotata dal dolo del Pt_1 pagina 23 di 26 L'eccezione di annullamento del contratto di cessione di quote del 1.12.2010 va, dunque, disattesa e di conseguenza, va respinta l'opposizione del D.I. n.
723/2013 emesso dal Tribunale di Siena e confermato il provvedimento monitorio opposto, essendo stata caducata la sentenza di prime cure che l'aveva revocato.
V. “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte” (Cass.
Sez. U -, Ordinanza n. 32906 del 08/11/2022).
Inoltre, “la parte, già soccombente nei due gradi di giudizio di merito ma poi vittoriosa all'esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15868 del 28/07/2015).
Pertanto, in applicazione, per vero, del principio di soccombenza, tenuto conto dell'esito del giudizio complessivo (che vede sostanzialmente vittorioso il che però è risultato soccombente nel giudizio di legittimità) si ritiene Pt_1 di compensare per 1/3 le spese processuali del giudizio di primo grado, di quello di appello e del giudizio di cassazione nonché le spese del presente giudizio di rinvio, dovendo la residua parte essere posta a carico dei CONVENUTI IN
RIASSUNZIONE in solido tra loro, nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del
D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 37/2018, in relazione al valore effettivo pagina 24 di 26 della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei parametri, esclusa la fase istruttoria per il giudizio di appello ed il presente giudizio di rinvio in quanto non svolta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, nelle cause riunite di cui in epigrafe, rispettivamente riassunte da nei confronti Parte_1 di , e Controparte_1 Controparte_2 [...]
e poi a seguito della interruzione del processo per l'apertura della CP_3
Liquidazione Giudiziale della predetta società nei confronti della
[...]
e da Controparte_4 CP_2
e nei confronti di , con
[...] CP_3 Parte_1
l'integrazione del contraddittorio nei confronti della
[...]
disattesa ogni contraria Controparte_4 domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
1. DICHIARA la contumacia della Controparte_4
;
[...]
2. RESPINGE l'opposizione avverso il D.I. n. 723/2013 emesso dal Tribunale di
Siena e conferma il provvedimento monitorio opposto;
3. DICHIARA le spese processuali relative ai primi due gradi di merito, quelle relative al giudizio di cassazione ed al presente giudizio di rinvio compensate tra le parti in ragione di 1/3 e ND , e Controparte_2 CP_3 la , Controparte_4 alla rifusione, in favore del della restante parte delle stesse spese, che Pt_1 si liquidano per l'intero in:
• € 14.103,00 per compensi professionali relativi al primo grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cap come per legge;
pagina 25 di 26 • € 9.991,00 per compensi professionali relativi al secondo grado del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cap come per legge;
• € 7.655,00 per compensi professionali relativi al giudizio di legittimità, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cap come per legge;
• € 9.991,00 per compensi professionali relativi al presente giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cap come per legge;
Firenze, camera di consiglio del 20.10.2025
Il Presidente relatore ed estensore dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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