Articolo 6 della Legge 10 maggio 1976, n. 346
Articolo 5
Versione
4 giugno 1976
Art. 6.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Entrata in vigore il 4 giugno 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente