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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/05/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Francesca Cerrone Componente dott. Eugenio Bolondi Relatore ed Estensore pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 5999 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2024 promossa da
C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato BORTOLOTTI Parte_1 C.F._1
VALERIA
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato VACCARI CP_1 C.F._2
GABRIELE
CONVENUTO
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLE PARTI: congiunte come in verbale di udienza del 07/05/2025
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1 1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Pavullo Nel Frignano (MO) in data
06/11/1988 e dalla loro unione sono nati i figli il 16/03/1989, il 15/11/1990 e Per_1 Per_2
il 13/05/1999, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_3
2. I coniugi si sono separati consensualmente, comparendo all'udienza presidenziale del 05/12/2017,
e la separazione è stata omologata da questo Tribunale il successivo 12/12/2017.
3. Con ricorso del 12/12/2024, ha domandato dichiararsi cessati gli effetti civili del Parte_1
matrimonio.
4. Nel giudizio così radicato, si è tardivamente costituita concordando con la CP_1
pronuncia sul vincolo e avanzando ulteriori domande accessorie, non aventi tuttavia connessione forte con il procedimento divorzile.
5. All'esito dell'udienza del 07/05/2025, i coniugi, personalmente presenti e assistiti dai propri
Difensori “anche su invito del Giudice, si accordano, al termine di breve discussione, per definire il presente giudizio con la sola pronuncia sul vincolo, dando reciprocamente atto che non sussistono domande per il proprio mantenimento da parte di nessun coniuge e che i figli sono tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Quanto alle ulteriori pretese di carattere economico avanzate nella comparsa di costituzione della convenuta, le stesse, inammissibili nella presente sede non avendo connessione, tantomeno forte, con il divorzio, potranno se del caso essere proposte in altro e separato giudizio.”
La causa è stata così rimessa al Collegio per la decisione discussa nella camera di consiglio tenutasi in pari data.
6. La domanda (sola) volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dalla condotta delle parti e dal tenore inequivoco delle rispettive difese, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
L'accordo raggiunto giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 06/11/1988 in
PAVULLO NEL FRIGNANO da (nato a [...] il [...]) con Parte_1
(nata a [...] il [...]), matrimonio trascritto nei registri dello CP_1
Stato Civile del Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO, atto n. 56, parte 2, serie A, anno 1988;
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
2 3. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di PAVULLO NEL FRIGNANO (MO) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 07/05/2025
IL GIUDICE ESTENSORE dott. Eugenio Bolondi
IL PRESIDENTE dott. Riccardo Di Pasquale
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