CASS
Sentenza 14 giugno 2023
Sentenza 14 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2023, n. 16988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16988 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2023 |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 16988 Anno 2023 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CANDIA UGO Data pubblicazione: 14/06/2023 un’abitazione di lusso;
5 di 8 e. dell’omessa considerazione degli elementi risultanti dalla perizia di parte, da cui emergeva che l’immobile era da ricondurre alla categoria A/2; 4.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1, commi 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e 36, commi 1, 3 e 4, 61 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oltre che degli artt. 112, 115, 116, 132 cod. proc. civ., lamentando la sussistenza di una motivazione apparente, intrinsecamente illogica e contraddittoria, avendo ritenuto che l’abitazione avesse i requisiti dell’abitazione di lusso, nonostante che le caratteristiche intrinseche del bene, siccome emergenti dalle perizie prodotte, escludessero i presupposti del riconoscimento della categoria A/1, il che avrebbe comportato un travisamento delle prove offerte. 4.6. Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione, la contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36, commi 1 e 4, e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 e 132 cod. proc., civ., nonché dell’art. 11 del d.l. 14 marzo 1998, n. 70 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, rimproverando al Giudice regionale di non essersi pronunciato sull’eccezione sollevata dalla ricorrente circa la necessità di un sopralluogo sul bene della ricorrente e sulle unità di riferimento. 5. Il ricorso va accolto nel suo secondo motivo, il cui esame quale assume natura preliminare ed efficacia assorbente rispetto alle altre doglianze. 6. Come sopra esposto, con tale censura l’istante ha rappresentato che dallo stesso accertamento catastale emergeva che l’immobile risultava intestato anche ad AN ed EL FI. In effetti, dall’esame del «prospetto dei dati di classamento e rendita» elaborato dall’Agenzia del territorio ed opportunamente prodotto in atti, risulta l’intestazione dell’immobile oggetto di revisione 6 di 8 catastale in capo alla ricorrente per la quota di 4/6 e per le restanti quote ad AN FI (per 1/6) ed EL FI (per 1/6). L’Agenzia delle Entrate non ha contestato tale dato, limitandosi a sostenere che l’avviso era stato notificato a tutti i comproprietari. 7. Ciò posto, nella delineata situazione processuale, qualificata dalla mancata partecipazione al giudizio dei suddetti comproprietari, va dato seguito al principio più volte espresso da questa Corte sul tema in questione, volto a ravvisare la ricorrenza di un litisconsorzio necessario. Anche da ultimo, infatti la Corte ha affermato «la nullità dell'intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario dell'immobile oggetto dell'accertamento catastale, quale LI necessario pretermesso», ribadendo che: - «… questa Corte ha in più occasioni, e condivisibilmente, affermato che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (tra le tante, v. Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez. 6-5, n. 3068 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020)»; - «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3 (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013; Cass. 17020 del 2020)» (così Cass., Sez. VI/V, 26 ottobre 2022, n. 31656). 7 di 8 Nello stesso senso, questa Corte si è espressa, annullando i giudizi di primo e di secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, notificati a tutti i comproprietari del bene, ma promossi da alcuni di essi, non avendo il giudice di merito disposto l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. VI/T, 13 aprile 2022, n. 12022, che ha richiamato Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15489 del 2010; Cass. Sez. VI/V, 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., Sez. VI/V, 29 settembre 2014, n. 20538; Cass. Sez. VI/V. 17 gennaio 2020, 1009, ed in termini Cass., Sez. VI/T, 10 ottobre 2022, n. 29370). Allo stesso modo, questa Corte, nel ribadire che «In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (Cass. n. 1272/2020)», ha chiarito che «la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti di un comproprietario per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata (ndr. solo) qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei confronti del LI …» (così Cass., Sez. V, 25 novembre 2021, n. 36760). 8. Alla luce di tali principi, non constando l’annullamento dell’atto impugnato in ragione di un altro accertamento con efficacia di giudicato, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata, dichiarando la nullità dell'intero giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell'immobile oggetto di riclassamento, litisconsorti necessari. Pertanto, la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in altra composizione, perché disponga l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nei confronti dei litisconsorti necessari e 8 di 8 pronunci nuovamente nel merito, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in altra composizione, anche per regolare le spese del
5 di 8 e. dell’omessa considerazione degli elementi risultanti dalla perizia di parte, da cui emergeva che l’immobile era da ricondurre alla categoria A/2; 4.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 e 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 1, commi 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché degli artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ. e 36, commi 1, 3 e 4, 61 e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, oltre che degli artt. 112, 115, 116, 132 cod. proc. civ., lamentando la sussistenza di una motivazione apparente, intrinsecamente illogica e contraddittoria, avendo ritenuto che l’abitazione avesse i requisiti dell’abitazione di lusso, nonostante che le caratteristiche intrinseche del bene, siccome emergenti dalle perizie prodotte, escludessero i presupposti del riconoscimento della categoria A/1, il che avrebbe comportato un travisamento delle prove offerte. 4.6. Con il sesto ed ultimo motivo di impugnazione, la contribuente ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36, commi 1 e 4, e 62 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 e 132 cod. proc., civ., nonché dell’art. 11 del d.l. 14 marzo 1998, n. 70 e 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, rimproverando al Giudice regionale di non essersi pronunciato sull’eccezione sollevata dalla ricorrente circa la necessità di un sopralluogo sul bene della ricorrente e sulle unità di riferimento. 5. Il ricorso va accolto nel suo secondo motivo, il cui esame quale assume natura preliminare ed efficacia assorbente rispetto alle altre doglianze. 6. Come sopra esposto, con tale censura l’istante ha rappresentato che dallo stesso accertamento catastale emergeva che l’immobile risultava intestato anche ad AN ed EL FI. In effetti, dall’esame del «prospetto dei dati di classamento e rendita» elaborato dall’Agenzia del territorio ed opportunamente prodotto in atti, risulta l’intestazione dell’immobile oggetto di revisione 6 di 8 catastale in capo alla ricorrente per la quota di 4/6 e per le restanti quote ad AN FI (per 1/6) ed EL FI (per 1/6). L’Agenzia delle Entrate non ha contestato tale dato, limitandosi a sostenere che l’avviso era stato notificato a tutti i comproprietari. 7. Ciò posto, nella delineata situazione processuale, qualificata dalla mancata partecipazione al giudizio dei suddetti comproprietari, va dato seguito al principio più volte espresso da questa Corte sul tema in questione, volto a ravvisare la ricorrenza di un litisconsorzio necessario. Anche da ultimo, infatti la Corte ha affermato «la nullità dell'intero procedimento per mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti del comproprietario dell'immobile oggetto dell'accertamento catastale, quale LI necessario pretermesso», ribadendo che: - «… questa Corte ha in più occasioni, e condivisibilmente, affermato che l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile di cui siano proprietari più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (tra le tante, v. Cass., Sez. 5, n. 15489 del 2010; Cass., Sez. 6-5, n. 3068 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 20538 del 2014; Cass., Sez. 6-5, n. 1009 del 2020)»; - «quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l'intero processo e s'impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse, con rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383 c.p.c., comma 3 (v. da ultimo Cass., Sez. 6-3, n. 6644 del 2018 e Cass., Sez. 1, n. 18127 del 2013; Cass. 17020 del 2020)» (così Cass., Sez. VI/V, 26 ottobre 2022, n. 31656). 7 di 8 Nello stesso senso, questa Corte si è espressa, annullando i giudizi di primo e di secondo grado di impugnazione di atti di classamento di un immobile, notificati a tutti i comproprietari del bene, ma promossi da alcuni di essi, non avendo il giudice di merito disposto l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., Sez. VI/T, 13 aprile 2022, n. 12022, che ha richiamato Cass., Sez. V, 30 giugno 2010, n. 15489 del 2010; Cass. Sez. VI/V, 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., Sez. VI/V, 29 settembre 2014, n. 20538; Cass. Sez. VI/V. 17 gennaio 2020, 1009, ed in termini Cass., Sez. VI/T, 10 ottobre 2022, n. 29370). Allo stesso modo, questa Corte, nel ribadire che «In tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (Cass. n. 1272/2020)», ha chiarito che «la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti di un comproprietario per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata (ndr. solo) qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei confronti del LI …» (così Cass., Sez. V, 25 novembre 2021, n. 36760). 8. Alla luce di tali principi, non constando l’annullamento dell’atto impugnato in ragione di un altro accertamento con efficacia di giudicato, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e la sentenza impugnata va cassata, dichiarando la nullità dell'intero giudizio per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei comproprietari dell'immobile oggetto di riclassamento, litisconsorti necessari. Pertanto, la causa va rimessa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in altra composizione, perché disponga l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 nei confronti dei litisconsorti necessari e 8 di 8 pronunci nuovamente nel merito, provvedendo anche alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e dichiara la nullità dell’intero giudizio, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, in altra composizione, anche per regolare le spese del