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Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 06/09/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1560/2014
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1560/2014 Reg. Gen.
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] in Parte_1 C.F._1
proprio e n.q. di erede di (C.F. ), Persona_1 C.F._2
rappresentato e difeso da sé medesimo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, Via Francesco Acri n. 11/A;
- attore -
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] l'[...], ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], e (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_4
nato a [...] il [...], residente in [...]degli Stazi, 8 - 00073 Castel Gandolfo –
Roma, entrambi n.q. di eredi di (nata a [...] Persona_2
l'11.02.1938 e deceduta a Messina il 2.7.2020), parte convenuta nel procedimento indicato in epigrafe, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Marcello Siracusano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina, Via Dei Mille 243;
-convenuti-
nonché contro
; Controparte_3
-terza chiamata contumace-
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio e al Persona_1 Persona_2 Controparte_4
fine di fare accertare e dichiarare, in suo favore, il diritto di proprietà pieno ed esclusivo sul terreno ubicato in via Lia di AR Comune di Reggio Calabria identificato al Catasto Terreni alla sezione AR (Codice H224F) al Foglio 22, particella 322 di 15 mq, particella 1199 di
240 mq, particella 1212 di 7311 m, particella 1216 di 3 mq.
Esponeva:
- che è proprietario, iure hereditatis, del terreno ubicato in via Lia di AR Comune di Reggio Calabria identificato al Catasto Terreni alla sezione AR (Codice H224F) al
Foglio 22, particella 322 di 15 mq, particella 1199 di 240 mq, particella 1212 di 7311 m, particella 1216 di 3 mq;
- che, dalla consultazione della visura catastale di riferimento, su detto terreno si rileva un presunto diritto di livello, pro quota 4/18, a favore di ed un presunto Parte_2 diritto di enfiteusi, pro quota 14/18, in favore di;
Persona_2
-che i diritti per come risultanti dalla visura catastale non sono stati mai esercitati dai formali intestatari o dai loro danti causa, non avendo mai esercitato né il diritto di livello e/o enfiteusi, né provvedendo agli oneri e alla cura necessaria;
- che il terreno con delibera del Consiglio Comunale di Reggio Calabria del 25.3.1970 ha perso la sua originaria destinazione agricola ed è stato inserito nella zona omogenea C del
P.R.G.; - che dopo la morte di , dante causa degli odierni convenuti, Persona_3
si dichiarava titolare del diritto di enfiteusi per la quota dei terreni di 14/18 Persona_2
e presentava dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria;
- che il 2.5.2012 veniva avviata procedura di mediazione per ottenere la cancellazione del diritto di livello e/o enfiteusi sui terreni oggetto di giudizio, ma la stessa si concludeva con esito negativo a causa della mancata comparizione della parte convenuta.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle Persona_1 seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo del sig. , nato a [...] il [...], sul terreno ubicato in Via Lia di Persona_1
AR nel Comune di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni del medesimo
Comune alla sezione di AR (Codice H224F) al foglio 22, particella 322 di 15 mq, particella 1199 di 240 mq, particella 1212 di 7311m, particella 1216 di 3 mq;
accertare e dichiarare l'inesistenza di diritti reali o personali a favore di , nata a [...]
Reggio Calabria l'11.02.1938, e , nata a [...] il [...], e/o a Controparte_3 favore di terzi sul terreno sopra indicato;
accertare e dichiarare che eventuali diritti, di natura livellaria o enfiteuta sul terreno, se mai originariamente e anticamente esistiti, si sono prescritti per non uso per oltre venti anni ai sensi dell'art. 970 c.c.; conseguentemente, ordinare la cancellazione presso l'Agenzia del Territorio Servizio di pubblicità immobiliare, catasto terreni di tutte le iscrizioni e trascrizioni a favore di e Persona_2 CP_3
; con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di opposizione”. CP_3
Con comparsa del 22.10.2014, si costituiva la convenuta la quale Persona_2 rappresentava:
i) di essere l'unica proprietaria dei terreni in Reggio Calabria – Frazione AR, identificati al catasto terreni al foglio 22, particella n. 322 di 15 mq - particella n. 1199 di 240 mq - particella n. 1212 di 7311 mq - particella n. 1216 di 3 mq, avendoli ereditati, congiuntamente ai fratelli, dai genitori e;
Persona_4 Persona_5
ii) di aver acquistato per successione anche le quote spettanti agli altri fratelli;
iii) di aver disposto per atti inter vivos di porzioni di questi terreni;
iv) di avere, in ogni caso, acquistato i terreni per usucapione, per averli posseduti uti dominus per oltre vent'anni e, comunque, potendo applicarsi la normativa per l'usucapione abbreviata;
v) di aver acquisito per usucapione anche la quota di di cui Parte_2
chiedeva la chiamata in causa;
Contestava, infine, l'eccepita prescrizione del diritto di enfiteusi per non uso protratto per oltre vent'anni.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) In via preliminare, stante l'espressa dichiarazione sopra effettuata, relativa alla chiamata in causa della NO CP_3
autorizzare la predetta chiamata e fissare un'udienza allo scopo di consentire la
[...] citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
2) Nel merito, rigettare integralmente le domande svolte con l'atto di citazione proposto dal Signor;
3) Persona_1
Conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare che la NO è Persona_2
titolare del diritto di proprietà sul terreno sito in Via Lia di AR nel Comune di Reggio
Calabria, identificato al Catasto Terreni nel medesimo Comune alla sezione di AR
(Codice H224F) al Foglio 22, particella 322 di 15 mq., particella 1199 di 240 mq, particella
1212 di 7211 m., particella 1216 di 3 mq.; 4) In subordine, comunque, accertare, ritenere e dichiarare l'intervenuta usucapione da parte della NO sui terreni Persona_2
oggetto di causa per acquisto a non domino;
5) Sempre in via subordinata, accertare, ritenere
e dichiarare che la NO , sia direttamente, che per il tramite dei suoi Persona_2
danti causa, ha posseduto continuativamente, senza interruzione e senza violenza o clandestinità, il terreno sito in Via Lia di AR nel Comune di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni nel medesimo Comune alla sezione di AR (Codice H224F) al Foglio
22, particella 322 di 15 mq., particella 1199 di 240 mq, particella 1212 di 7211 m., particella
1216 di 3 mq.: 6) Per l'effetto, accertare, ritenere e dichiarare, ex art. 1158 c.c., l'acquisto per usucapione, da parte della Sig.ra del diritto di proprietà sul predetto terreno;
Per_2
7) In ogni caso e comunque, ordinare la trascrizione della sentenza dichiarativa dell'acquisto del suddetto terreno in capo alla NO , con esonero di ogni Parte_3 responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina;
Con riserva di articolare mezzi istruttori, anche all'esito di eventuali deduzioni avversarie. Con vittoria di spese e compensi e salvo ogni altro diritto.”
Autorizzata la chiamata di e celebrata la prima udienza di Controparte_5
comparizione, veniva dichiarata la contumacia della terza chiamata e concessi i termini 183, sesto comma, c.p.c. Esaurita l'attività istruttoria ammessa ed espletata CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Deceduta la convenuta , con comparsa di costituzione dell'1.3.2021, si Per_2
costituivano e , quali eredi della suddetta defunta, i quali Controparte_1 Controparte_2 si riportavano alle difese già esplicitate dalla de cuius.
Seguivano una serie di differimenti d'ufficio dovuti, anche, al cambio del Giudice titolare del ruolo, e all'udienza del 2.10.2023, seconda celebrata dalla scrivente, veniva disposta a carico di parte convenuta la produzione della certificazione ipocatastale necessaria al fine di verificare la integrità del contraddittorio stante la spiegata domanda riconvenzionale di usucapione.
Nelle more (4.1.2025) decedeva l'originario attore e, con comparsa Persona_1 del 24.1.2025, si costituiva in proprio e in prosecuzione l'erede . Parte_1
All'udienza del 18.2.2025, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Sull'actio negatoria;
Parte attrice chiede che venga accertato il proprio diritto di proprietà, pieno ed esclusivo, sul terreno oggetto di causa (identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria, sez. AR, al foglio 22 con le particelle nn. 322, 1212, 1216, 1199) e che, pertanto, venga dichiarata l'inesistenza di diritti reali a favore delle odierne convenute e che, ancora, eventuali diritti di enfiteusi/ livello, semmai originariamente esistiti, siano dichiarati estinti per prescrizione ai sensi dell'art. 970 c.c.
Controparte, di contro, si oppone alle prospettazioni attoree deducendo di essere l'effettiva proprietaria del fondo in questione per averlo ereditato, unitamente ai suoi fratelli, dai genitori e e che, in ogni caso, nella specie, Persona_4 Persona_5 sussistono i requisiti delle fattispecie acquisitive dell'usucapione abbreviata (art. 1159 c.c.) e ordinaria (art. 1158 c.c.).
Così prospettata la domanda attorea va inquadrata alla stregua di un'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c., ossia quel rimedio riconosciuto al proprietario di un bene al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene stesso.
In ordine all'onere probatorio, come noto, dal momento che l'azione in esame è finalizzata non già all'accertamento della proprietà di chi agisce, bensì al riconoscimento della libertà della res da diritti di reali di terzi, non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ord. n. 6806 del
14.3.2025).
Tanto chiarito, questo Giudice ritiene che le domande attoree non possano essere accolte tenuto conto che dal compendio probatorio in atti emerge che il fondo in questione, seppur di proprietà di parte attrice, è gravato, in favore delle odierne convenute, dal diritto di enfiteusi e tale diritto, per come verrà meglio spiegato nel prosieguo, non si è estinto per non uso.
Conducente al riguardo la sentenza della Pretura di Gallina del 15/9/1909, non superata da successivi titoli giudiziali o contrattuali, in forza della quale è stato riconosciuto il diritto di e (nonni dell'odierno attore ) alla Controparte_6 Persona_6 Parte_1 corresponsione del canone enfiteutico da parte di nonno dell'originaria Persona_7
convenuta . Persona_2
Con la predetta pronuncia, per quanto più di interesse in questa sede, la Pretura di
Gallina ha dato atto che il sacerdote (antenato della convenuta ) Persona_8 Per_2 con testamento del 1897 istituiva erede il nipote con l'obbligo di soddisfare CP_7
alcuni legati in favore del nipote . In particolare, viene in rilievo la Controparte_8 disposizione testamentaria, riportata in sentenza, con la quale il de cuius ha legato in favore del nipote il fondo oggetto di causa precisando che tale terreno sarebbe Controparte_8
stato gravato dal peso di ducati sette da pagarsi annualmente e in perpetuo a favore del neoistituito erede e dei suoi discendenti. CP_7
Ancora, nella decisione in commento si dà atto che con rogito del 1896 i coniugi fu e fu trasferivano ai coniugi Persona_9 CP_7 Controparte_9 Per_10 [...]
e - nonni dell'odierno attore - la proprietà del terreno in CP_6 Persona_6 contestazione riservandosi il diritto di usufrutto e con l'espressa previsione che il fondo ceduto godeva di un canone attivo (di lire ventinove e centesimi settantacinque) dovuto da fu e che tale canone attivo, facente parte della cessione, sarebbe Persona_8 Per_11 rimasto a beneficio dei coniugi cessionari ( – . Per_1 Per_5 La , riconoscendo nella disposizione testamentaria in commento la Controparte_10
costituzione di un canone inerente al fondo e non già una rendita vitalizia, accoglieva la domanda attorea formulata dai coniugi e e, per l'effetto, Controparte_6 Persona_6
condannava , erede di , al pagamento dei canoni enfiteutici. Persona_7 Persona_8
Orbene, nella sentenza sopra citata - si ribadisce non superata da successivi titoli – viene pertanto riconosciuta in capo ai coniugi e , danti Controparte_6 Persona_6 causa di parte attrice, il diritto di proprietà del fondo oggetto di causa, ai medesimi ceduto con rogito del 1896, e che tale terreno è gravato da un diritto di enfiteusi perpetuo (costituito per disposizione testamentaria) in favore di , dante causa della convenuta . Persona_7 Per_2
Tale diritto deve ritenersi devoluto iure hereditatis, per successione legittima, alla figlia
[...]
e, pertanto, ai suoi discendenti (germani ) fino agli attuali convenuti Persona_5 Per_2
e , nonché alla convenuta vedova di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Per_4
.
[...]
3. Sulla domanda riconvenzionale di rivendica;
Quanto appena rilevato preclude non solo l'accoglimento dell'actio negatoria esperita parte attrice, dovendosi ritenere accertata l'esistenza del rapporto di enfiteusi, ma, altresì, della domanda riconvenzionale di rivendicazione spiegata dall'originaria convenuta nonché di quella di usucapione formulata nei confronti di Per_2 Controparte_4 stante, per quest'ultima, il difetto di legittimazione passiva non essendo la CP_3
comproprietaria del terreno in contestazione.
Più precisamente, in ordine alla prima pretesa, laddove la chiede il rigetto Per_2 della domanda attorea e che sia accertato il suo diritto di proprietà del terreno oggetto di causa, per averlo ereditato dalla madre o, in subordine, per maturata usucapione abbreviata o ordinaria, deve ritenersi che la stessa propone domanda riconvenzionale di rivendica e, in subordine, di usucapione.
Si rammenta che l'azione di rivendica postula un rigoroso onere probatorio in capo a colui che agisce giacché nelle ipotesi, come quella di specie, di acquisto a titolo derivativo non è sufficiente la produzione in giudizio del relativo titolo di acquisto dovendo l'attore provare non solo il suo titolo, ma anche quello dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario, con la precisazione che la prova della proprietà di beni immobili non può essere utilmente fornita mediante la produzione dei relativi certificati catastali. Applicando i superiori e condivisi canoni ermeneutici deve escludersi che nella vicenda in esame sia stata raggiunta una tale prova.
Come già anticipato, l'originaria convenuta deduce di essere titolare del Per_2
fondo in questione per averlo ereditato, unitamente ai suoi fratelli ( e Per_4 Per_3 avendo la sorella rinunciato all'eredità), dai genitori (deceduto in data Persona_4
7.7.1969) e dalla madre . Persona_5
Rappresenta, ancora, che l'immobile oggetto di causa è pervenuto alla madre
[...]
- già titolare per 1/3 per successione paterna ( ) - in forza: i) Persona_5 Persona_7
dell'atto di vendita del 28.9.1967 (rep. n. 14891 – raccolta n. 4716, trascritto in data
30.9.1967, si v. all. n. 18 comparsa di costituzione) concluso con (vedova del CP_11
fratello della con cui è stata trasferita alla la quota di 1/3 delle contestate Per_5 Per_5 particelle nonché ii) della successiva donazione del 2.10.1967 (rep. n. 14924, raccolta n. 4723, si v. all. n. 19 comparsa di costituzione) della sorella, avente ad oggetto il CP_12 rimanente terzo.
Orbene, la documentazione prodotta dalla senz'altro inidonea a fornire la Per_2
probatio diabolica sottesa all'azione di rivendica essendosi la convenuta limitata a provare il proprio atto di acquisto derivativo nonché quello della dante causa ( ) e Persona_5
non anche dei precedenti titolari fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
4. Sulle domande riconvenzionali di usucapione;
Acclarata, per le ragioni sopra rilevate, l'esistenza di un diritto di enfiteusi, deve escludersi, in favore della convenuta , l'acquisto per usucapione ex artt. 1158 e Per_2
1159 c.c. del terreno oggetto di causa, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'omesso esperimento della procedura di mediazione in ordine a tali domande non determina l'improcedibilità delle stesse.
Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a risolvere il contrasto ermeneutico sul punto sorto, hanno affermato il principio di diritto in forza del quale
“La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri
l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.” (Cass. civ., SS UU, n. 3452 del 7.2.2024). Tanto chiarito, tornando alla vicenda in esame, occorre rilevare che l'enfiteuta esercita il possesso sul fondo enfiteutico in nome altrui per quanto riguarda il diritto di proprietà e in nome proprio rispetto al diritto di enfiteusi: pertanto, egli non può conseguire il diritto di proprietà sul fondo stesso per prescrizione acquisitiva se non mutando il titolo del possesso.
Più precisamente, l'enfiteuta acquista la piena proprietà per usucapione solo per interversione del possesso con cui muta la detenzione in possesso o l'esercizio del diritto reale su cosa altrui in possesso come facoltà derivante dall'esercizio del diritto di proprietà mediante, ad esempio, la trasformazione irreversibile del fondo che non sia semplice miglioria e comunque in tutti quei casi in cui è chiara l'intenzione di esercitare da parte del livellario un potere nomine proprio.
Nella vicenda in esame - sebbene sulla scorta delle deposizioni testimoniali può desumersi la materiale disponibilità del terreno in capo alla convenuta per conto Per_2
della quale il fondo è stato, per metà, coltivato a vigneto - non può ritenersi che vi sia stata una mutazione della detenzione in possesso non essendo a tal fine sufficiente la mera attività di coltivazione del fondo in quanto inidonea a manifestare l'intenzione dell'enfiteuta di esercitare un potere nomine proprio.
Parimenti insufficiente al riguardo è il mancato pagamento del canone enfiteutico, circostanza, quest'ultima, pacifica.
Invero, secondo il risalente, ma consolidato, orientamento giurisprudenziale “sia sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865 che sotto quello del codice civile vigente,
l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art 970 cod civ) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario. Il dominio diretto è imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art 1164 cod civ vigente e dell'art
2116 del cod civ abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario: l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva) ( V 2904/62; ( V 2100/60; ( V 177/46; ( Conf 323/73, mass n 362242).” (Cfr. Cass. civ. sez. II, n. 4231 del 15.11.1976).
Infine, irrilevante ai fini dell'interversio è il compimento, da parte di Persona_5
e dei germani , di atti di alienazione di porzione dei terreni oggetto di causa,
[...] Per_2 per come dedotto da parte convenuta e comprovato dalla produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso "ad usucapionem", al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui
l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 14558 del 30.5.2025).
4.1. Fermo il carattere assorbente di quanto sopra, per completezza si evidenzia che anche a voler ritenere provata l'interversio possessionis la domanda di usucapione (abbreviata e ventennale) non può comunque trovare accoglimento per difetto dei presupposti di legge.
Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, ed altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.) o, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1159 c.c., decennale.
Il fondamento della fattispecie acquisitiva in esame si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Requisiti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono:
i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge;
iii) l'animus possidendi. Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione. (Cfr. ex multis Cass. civ. sez. II,
09/07/2021, n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. civ.
n. 9671/2014; Cass. civ. n. 6989/1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio. Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui 2697
c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II, 03.11.2021, n. 31238, È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.[…] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene'').
Se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, esclude che nella specie sia stata raggiunta la prova del possesso ad usucapionem in favore della . Per_2
Anzitutto, non può ritenersi pacificamente provata l'inerzia del titolare del fondo
. Persona_1
Difatti, i testi (nipote dell'originario attore) e non solo Testimone_1 Testimone_2 hanno riconosciuto quale proprietario del contestato terreno, ma hanno, Persona_1 altresì, dichiarato che quest'ultimo, sebbene trasferitosi a Genova, si reca almeno due tre volte l'anno sul fondo in questione al fine di verificarne le condizioni ed incaricando operai ad eseguire opere di pulizia (Cfr. verbali di udienza del 4.7.2016 e del 21.2.2017).
La circostanza che si sia recato solo di rado sul fondo rende Persona_1 verosimile che lo stesso non sia mai stato visto dai testi di parte convenuta tenuto, altresì, conto che alcuni di essi hanno espressamente dichiarato di non conoscerlo ( , Testimone_3 escusso all'udienza del 21.2.2017) e che altri non si recano sui luoghi di causa da diversi decenni (così la teste la quale dichiarato di non recarsi sui luoghi di causa Testimone_4
dal 1989, ed il teste che ha riferito di essersi occupato del fondo in questione, Testimone_5 per conto del , esclusivamente nel periodo compreso tra il 1980 e il 1990, cfr. Per_2
verbale di udienza del 17.9.2015 e del 4.7.2016).
Quanto, poi, alla coltivazione del fondo dedotta da parte convenuta a sostegno della domanda di usucapione occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai pacifico, ha affermato il principio in forza del quale “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II,
17.10.2022, n.30438; in senso conforme;
Cass. civ. sez. II, 20.012022, n. 1796; Cass. civ., sez. I, ord., n. 17376 del 03.07.2018; Cass. civ., sez. I, n. 4404 del 28/.2.2006).
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Si v. Cass. civ., sez. VI, 05.03.2020, n. 6123).
In particolare, quanto agli indizi utili che consentono di presumere che l'attività di coltivazione sia stata svolta “uti dominus”, è stato chiarito che “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.” (Cass. civ., sez. II, n. 1796 del 20.1.2022).
Richiamati i superiori principi, deve escludersi che sia stato sufficientemente provato che la abbia coltivato “uti dominus” il fondo oggetto di causa tenuto conto che Per_2 dalle deposizioni testimoniali in atti e delle risultanze peritali non è emersa in maniera pacifica una modalità di svolgimento dell'attività di coltivazione atta a esteriorizzare da parte della l'intenzione inequivocabile di possedere il terreno come proprietaria escludendo Per_2
qualsiasi ingerenza da parte di terzi.
Anzitutto, per come riscontrato dal CTU nonché dichiarato dagli stessi testi di parte convenuta (si v. deposizioni di e ), il fondo non è Testimone_6 Testimone_3
interamente recintato essendo delimitate solo alcune porzioni e non risulta, prima ancora che provato, dedotto che la recinzione esistente sia stata realizzata dalla o per conto della
. Per_2 Al riguardo, l'ausiliario ha precisato “La particella di terreno 1212 (e 322), risulta solo in minima parte delimitata mediante recinzione, più precisamente, della particella 1212 risultano delimitati i confini con le particelle 731, 788 e 1206 a nordest, mediante recinzioni in rete metallica, nonché quelli con le particelle 594 e 491 ad ovest, delimitate mediante muri in mattoni ed infine, con le particelle nn.1361, 1214 e 1213, anch'esse delimitate mediante muri in mattoni.” (Cfr. p. 19 CTU) e, ancora, in sede di risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, ha ribadito “Si evidenzia altresì che la strada di accesso al fondo, è risultata priva di recinzione e cancello.” (Cfr., risposta alle osservazioni, all. n. 5 alla CTU).
Addirittura, il teste ha dichiarato “Il terreno lato monte non ha Testimone_3 recinzione e noi entriamo da lì” dimostrando, quindi, l'accessibilità del terreno da parte di terzi (Cfr. verbale di udienza del 21.2.2017)
Ancora, il perito, sempre rispondendo alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha evidenziato che “in effetti non vi sono opere di chiusura a confine del fondo, in particolare, il confine naturale del fondo in direzione ovest, presenta un salto di quota notevole, non protetto da opere di contenimento che impediscano il cedimento di terreno, il trasporto di detriti e l'accesso al fondo”. (Cfr., risposta alle osservazioni, all. n. 5 alla CTU).
Infine, il CTU, pur rilevando che circa metà del fondo è adibita a vigneto e che la restante metà è incolta, ha riscontrato che ad oggi il terreno risulta abbandonato anche per la parte coltivata a vigneto precisando “Per come documentato dalle stesse foto allegate, sia la parte adibita a vigneto che il rimanente fondo, sono apparsi in un generale stato di abbandono ed incuria. (Cfr., risposta alle osservazioni, all. n. 5 alla CTU).
Quanto, poi, alle deposizioni dei testi di parte convenuta, occorre rilevare: i) la dubbia attendibilità del teste in quanto lo stesso ha riferito di aver aiutato Testimone_5 Per_3
nella coltivazione del fondo nel periodo compreso tra il 1980 e 1990, risultando,
[...]
quindi, inverosimile che abbia prestato la predetta collaborazione in età infantile o adolescenziale (tenuto conto che egli è nato il [...]) e, peraltro, il teste ha riferito di non ricordare di aver mai visto sul fondo oggetto di causa;
ii) quanto dichiarato Persona_2 della la quale ha riferito di aver collaborato alle dipendenze della famiglia Testimone_4
come bracciante agricola, risale al 1989 avendo la predetta espressamente Per_2
precisato di non saper dire se alla data dell'escussione la avesse ancora la Per_2 disponibilità del terreno in questione in quanto dopo la nascita del figlio (1989) non si è più recata sui luoghi di causa. Le restanti deposizioni dei testi e non sono da sole Testimone_6 Testimone_3
sufficienti a suffragare la prova di una coltivazione uti dominus della atteso il Per_2 delineato contesto probatorio in atti e, in particolare, per come già rilevato, tenuto conto della non pacifica inerzia del titolare , dello stato di abbandono anche della parte del fondo Per_1 adibita a vigneto, della mancanza di una recinzione integrale e, quindi, dell'accessibilità da parte di terzi
Né al riguardo può assumere valore determinante la documentazione versata in atti da parte convenuta, la maggior parte della quale non univocamente riconducibile al fondo oggetto di causa e ad un utilizzo del fondo in qualità di proprietario.
Tra l'altro giova ribadire che, in difetto di una interversio possessionis, ben può ritenersi che l'attività di coltivazione sia stata svolta nell'ambito del rapporto di enfiteusi che, tuttavia, proprio alla luce delle deposizioni testimoniali non può ritenersi estinto per non uso ventennale, essendo emersa da parte della la conduzione del fondo, sebbene non Per_2 uti dominus, ed essendo, viceversa, necessaria, ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di cui all'art. 970 c.c., un abbandono totale del fondo o una radicale dismissione del suo godimento (si v. Cass. civ. n. 782/1989).
Analoghe conclusioni valgono anche con riferimento alla convenuta tenuto CP_3
conto che, in caso di contitolarità del diritto di enfiteusi, la prescrizione estintiva per non uso ai sensi dell'art. 970 c.c. non può essere fatta valere solamente nei confronti di un coenfiteuta avendo questa lo scopo di riespandere il diritto del concedente da nuda proprietà a proprietà piena (Cfr., Cass. civ. n. 6127/2023).
Per tutte le ragioni sin qui esposte, le domande di usucapione svolte da parte convenuta non meritano accoglimento e, parimenti, va rigettata la domanda spiegata dall'attore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 970 c.c.
5. Spese;
Quanto alle spese processuali, nei rapporti tra parte attrice e i convenuti costituiti, avuto riguardo all'esito della lite, questo Giudice ritiene equo disporre la compensazione integrale.
Le spese e compensi di CTU, liquidati con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico delle parti costituite in solido tra loro trattandosi di uno strumento funzionale ad accertare le domande proposte da entrambe le parti.
Nulla nei rapporti con la convenuta attesa la sua contumacia. CP_3 Quanto, infine, alla mancata partecipazione alla mediazione avviata da parte attrice occorre fare alcune considerazioni.
L'art. 8, co. 4 bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del 2013 e ratione temporis applicabile, prevede(va) che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
La sanzione disciplinata dalla richiamata disposizione normativa, che per espressa previsione trova applicazione solo per la parte costituita, prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio: di conseguenza ben potrà essere irrogata fin dalla prima udienza.
Dovrà quindi considerarsi ingiustificata la mancata partecipazione di chi non motivi affatto tale proprio comportamento omissivo, mentre dovranno valutarsi caso per caso, da parte del giudice, le eventuali motivazioni addotte a giustificazione dell'assenza in mediazione.
Orbene, secondo una ormai consolidata giurisprudenza, la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l'asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire.
Poiché, invece, la mediazione nasce da un contrasto tra le parti che il mediatore tenta di dirimere riallacciando canali di dialogo, non può esserci alcuna presa di posizione preconcetta fondata su ragioni proprie, occorrendo, invece, una partecipazione effettiva.
Per le ragioni appena esposte, la mancata adesione della convenuta alla Per_2 procedura di mediazione dalla medesima convenuta giustificata in ragione della presunta insussistenza di presupposti per un accordo amichevole tra le parti (giusta pec del 7.6.2012
(si v. all. n. 25 comparsa di costituzione) non può ritenersi “giustificato motivo”. Pertanto, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del D.
Lgs. n. 28/10, nella versione ratione temporis applicabile, una pronuncia di condanna della
(che si è ritualmente costituita in giudizio) al versamento all'entrata del bilancio Per_2
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1560/2014, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
2) rigetta tutte le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti e Controparte_1
, n.q. di eredi di;
Controparte_2 Persona_2
3) compensa integralmente le spese processuali tra l'attore e i convenuti Parte_1
costituti;
4) pone definitivamente le spese e compensi di CTU, liquidati con separato decreto, a carico delle parti costituite in solido tra loro;
5) nulla sulle spese nei rapporti con la convenuta rimasta Controparte_4
contumace;
6) condanna i convenuti e , n.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, al versamento, in favore dell'Erario, della somma pari all'importo del Per_2
contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà della convenuta di non prendere parte Persona_2
alla fase del procedimento di mediazione.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria, 6 settembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, dott.ssa Magda Irato, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al 1560/2014 Reg. Gen.
TRA
(C.F. ) nato a [...] il [...] in Parte_1 C.F._1
proprio e n.q. di erede di (C.F. ), Persona_1 C.F._2
rappresentato e difeso da sé medesimo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in
Reggio Calabria, Via Francesco Acri n. 11/A;
- attore -
CONTRO
(C.F. ) nata a [...] l'[...], ed ivi Controparte_1 CodiceFiscale_3
residente in [...], e (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_4
nato a [...] il [...], residente in [...]degli Stazi, 8 - 00073 Castel Gandolfo –
Roma, entrambi n.q. di eredi di (nata a [...] Persona_2
l'11.02.1938 e deceduta a Messina il 2.7.2020), parte convenuta nel procedimento indicato in epigrafe, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Marcello Siracusano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliati presso il suo studio in Messina, Via Dei Mille 243;
-convenuti-
nonché contro
; Controparte_3
-terza chiamata contumace-
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. conveniva in giudizio e al Persona_1 Persona_2 Controparte_4
fine di fare accertare e dichiarare, in suo favore, il diritto di proprietà pieno ed esclusivo sul terreno ubicato in via Lia di AR Comune di Reggio Calabria identificato al Catasto Terreni alla sezione AR (Codice H224F) al Foglio 22, particella 322 di 15 mq, particella 1199 di
240 mq, particella 1212 di 7311 m, particella 1216 di 3 mq.
Esponeva:
- che è proprietario, iure hereditatis, del terreno ubicato in via Lia di AR Comune di Reggio Calabria identificato al Catasto Terreni alla sezione AR (Codice H224F) al
Foglio 22, particella 322 di 15 mq, particella 1199 di 240 mq, particella 1212 di 7311 m, particella 1216 di 3 mq;
- che, dalla consultazione della visura catastale di riferimento, su detto terreno si rileva un presunto diritto di livello, pro quota 4/18, a favore di ed un presunto Parte_2 diritto di enfiteusi, pro quota 14/18, in favore di;
Persona_2
-che i diritti per come risultanti dalla visura catastale non sono stati mai esercitati dai formali intestatari o dai loro danti causa, non avendo mai esercitato né il diritto di livello e/o enfiteusi, né provvedendo agli oneri e alla cura necessaria;
- che il terreno con delibera del Consiglio Comunale di Reggio Calabria del 25.3.1970 ha perso la sua originaria destinazione agricola ed è stato inserito nella zona omogenea C del
P.R.G.; - che dopo la morte di , dante causa degli odierni convenuti, Persona_3
si dichiarava titolare del diritto di enfiteusi per la quota dei terreni di 14/18 Persona_2
e presentava dichiarazione di successione presso l'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria;
- che il 2.5.2012 veniva avviata procedura di mediazione per ottenere la cancellazione del diritto di livello e/o enfiteusi sui terreni oggetto di giudizio, ma la stessa si concludeva con esito negativo a causa della mancata comparizione della parte convenuta.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito l'accoglimento delle Persona_1 seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto di proprietà pieno ed esclusivo del sig. , nato a [...] il [...], sul terreno ubicato in Via Lia di Persona_1
AR nel Comune di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni del medesimo
Comune alla sezione di AR (Codice H224F) al foglio 22, particella 322 di 15 mq, particella 1199 di 240 mq, particella 1212 di 7311m, particella 1216 di 3 mq;
accertare e dichiarare l'inesistenza di diritti reali o personali a favore di , nata a [...]
Reggio Calabria l'11.02.1938, e , nata a [...] il [...], e/o a Controparte_3 favore di terzi sul terreno sopra indicato;
accertare e dichiarare che eventuali diritti, di natura livellaria o enfiteuta sul terreno, se mai originariamente e anticamente esistiti, si sono prescritti per non uso per oltre venti anni ai sensi dell'art. 970 c.c.; conseguentemente, ordinare la cancellazione presso l'Agenzia del Territorio Servizio di pubblicità immobiliare, catasto terreni di tutte le iscrizioni e trascrizioni a favore di e Persona_2 CP_3
; con vittoria di spese e compensi del giudizio in caso di opposizione”. CP_3
Con comparsa del 22.10.2014, si costituiva la convenuta la quale Persona_2 rappresentava:
i) di essere l'unica proprietaria dei terreni in Reggio Calabria – Frazione AR, identificati al catasto terreni al foglio 22, particella n. 322 di 15 mq - particella n. 1199 di 240 mq - particella n. 1212 di 7311 mq - particella n. 1216 di 3 mq, avendoli ereditati, congiuntamente ai fratelli, dai genitori e;
Persona_4 Persona_5
ii) di aver acquistato per successione anche le quote spettanti agli altri fratelli;
iii) di aver disposto per atti inter vivos di porzioni di questi terreni;
iv) di avere, in ogni caso, acquistato i terreni per usucapione, per averli posseduti uti dominus per oltre vent'anni e, comunque, potendo applicarsi la normativa per l'usucapione abbreviata;
v) di aver acquisito per usucapione anche la quota di di cui Parte_2
chiedeva la chiamata in causa;
Contestava, infine, l'eccepita prescrizione del diritto di enfiteusi per non uso protratto per oltre vent'anni.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “1) In via preliminare, stante l'espressa dichiarazione sopra effettuata, relativa alla chiamata in causa della NO CP_3
autorizzare la predetta chiamata e fissare un'udienza allo scopo di consentire la
[...] citazione del terzo nel rispetto dei termini di legge;
2) Nel merito, rigettare integralmente le domande svolte con l'atto di citazione proposto dal Signor;
3) Persona_1
Conseguentemente accertare, ritenere e dichiarare che la NO è Persona_2
titolare del diritto di proprietà sul terreno sito in Via Lia di AR nel Comune di Reggio
Calabria, identificato al Catasto Terreni nel medesimo Comune alla sezione di AR
(Codice H224F) al Foglio 22, particella 322 di 15 mq., particella 1199 di 240 mq, particella
1212 di 7211 m., particella 1216 di 3 mq.; 4) In subordine, comunque, accertare, ritenere e dichiarare l'intervenuta usucapione da parte della NO sui terreni Persona_2
oggetto di causa per acquisto a non domino;
5) Sempre in via subordinata, accertare, ritenere
e dichiarare che la NO , sia direttamente, che per il tramite dei suoi Persona_2
danti causa, ha posseduto continuativamente, senza interruzione e senza violenza o clandestinità, il terreno sito in Via Lia di AR nel Comune di Reggio Calabria, identificato al Catasto Terreni nel medesimo Comune alla sezione di AR (Codice H224F) al Foglio
22, particella 322 di 15 mq., particella 1199 di 240 mq, particella 1212 di 7211 m., particella
1216 di 3 mq.: 6) Per l'effetto, accertare, ritenere e dichiarare, ex art. 1158 c.c., l'acquisto per usucapione, da parte della Sig.ra del diritto di proprietà sul predetto terreno;
Per_2
7) In ogni caso e comunque, ordinare la trascrizione della sentenza dichiarativa dell'acquisto del suddetto terreno in capo alla NO , con esonero di ogni Parte_3 responsabilità per il Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina;
Con riserva di articolare mezzi istruttori, anche all'esito di eventuali deduzioni avversarie. Con vittoria di spese e compensi e salvo ogni altro diritto.”
Autorizzata la chiamata di e celebrata la prima udienza di Controparte_5
comparizione, veniva dichiarata la contumacia della terza chiamata e concessi i termini 183, sesto comma, c.p.c. Esaurita l'attività istruttoria ammessa ed espletata CTU, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Deceduta la convenuta , con comparsa di costituzione dell'1.3.2021, si Per_2
costituivano e , quali eredi della suddetta defunta, i quali Controparte_1 Controparte_2 si riportavano alle difese già esplicitate dalla de cuius.
Seguivano una serie di differimenti d'ufficio dovuti, anche, al cambio del Giudice titolare del ruolo, e all'udienza del 2.10.2023, seconda celebrata dalla scrivente, veniva disposta a carico di parte convenuta la produzione della certificazione ipocatastale necessaria al fine di verificare la integrità del contraddittorio stante la spiegata domanda riconvenzionale di usucapione.
Nelle more (4.1.2025) decedeva l'originario attore e, con comparsa Persona_1 del 24.1.2025, si costituiva in proprio e in prosecuzione l'erede . Parte_1
All'udienza del 18.2.2025, i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni ed il Giudice assumeva la causa in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
2. Sull'actio negatoria;
Parte attrice chiede che venga accertato il proprio diritto di proprietà, pieno ed esclusivo, sul terreno oggetto di causa (identificato al Catasto Terreni del Comune di Reggio
Calabria, sez. AR, al foglio 22 con le particelle nn. 322, 1212, 1216, 1199) e che, pertanto, venga dichiarata l'inesistenza di diritti reali a favore delle odierne convenute e che, ancora, eventuali diritti di enfiteusi/ livello, semmai originariamente esistiti, siano dichiarati estinti per prescrizione ai sensi dell'art. 970 c.c.
Controparte, di contro, si oppone alle prospettazioni attoree deducendo di essere l'effettiva proprietaria del fondo in questione per averlo ereditato, unitamente ai suoi fratelli, dai genitori e e che, in ogni caso, nella specie, Persona_4 Persona_5 sussistono i requisiti delle fattispecie acquisitive dell'usucapione abbreviata (art. 1159 c.c.) e ordinaria (art. 1158 c.c.).
Così prospettata la domanda attorea va inquadrata alla stregua di un'azione negatoria di cui all'art. 949 c.c., ossia quel rimedio riconosciuto al proprietario di un bene al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene stesso.
In ordine all'onere probatorio, come noto, dal momento che l'azione in esame è finalizzata non già all'accertamento della proprietà di chi agisce, bensì al riconoscimento della libertà della res da diritti di reali di terzi, non ha l'onere di fornire la prova rigorosa della proprietà, come accade nell'azione di rivendica, essendo sufficiente la dimostrazione con ogni mezzo, anche in via presuntiva, del possesso del fondo in forza di un titolo valido, mentre incombe sul convenuto l'onere di provare l'esistenza del diritto di compiere l'attività lamentata come lesiva dall'attore (Cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ord. n. 6806 del
14.3.2025).
Tanto chiarito, questo Giudice ritiene che le domande attoree non possano essere accolte tenuto conto che dal compendio probatorio in atti emerge che il fondo in questione, seppur di proprietà di parte attrice, è gravato, in favore delle odierne convenute, dal diritto di enfiteusi e tale diritto, per come verrà meglio spiegato nel prosieguo, non si è estinto per non uso.
Conducente al riguardo la sentenza della Pretura di Gallina del 15/9/1909, non superata da successivi titoli giudiziali o contrattuali, in forza della quale è stato riconosciuto il diritto di e (nonni dell'odierno attore ) alla Controparte_6 Persona_6 Parte_1 corresponsione del canone enfiteutico da parte di nonno dell'originaria Persona_7
convenuta . Persona_2
Con la predetta pronuncia, per quanto più di interesse in questa sede, la Pretura di
Gallina ha dato atto che il sacerdote (antenato della convenuta ) Persona_8 Per_2 con testamento del 1897 istituiva erede il nipote con l'obbligo di soddisfare CP_7
alcuni legati in favore del nipote . In particolare, viene in rilievo la Controparte_8 disposizione testamentaria, riportata in sentenza, con la quale il de cuius ha legato in favore del nipote il fondo oggetto di causa precisando che tale terreno sarebbe Controparte_8
stato gravato dal peso di ducati sette da pagarsi annualmente e in perpetuo a favore del neoistituito erede e dei suoi discendenti. CP_7
Ancora, nella decisione in commento si dà atto che con rogito del 1896 i coniugi fu e fu trasferivano ai coniugi Persona_9 CP_7 Controparte_9 Per_10 [...]
e - nonni dell'odierno attore - la proprietà del terreno in CP_6 Persona_6 contestazione riservandosi il diritto di usufrutto e con l'espressa previsione che il fondo ceduto godeva di un canone attivo (di lire ventinove e centesimi settantacinque) dovuto da fu e che tale canone attivo, facente parte della cessione, sarebbe Persona_8 Per_11 rimasto a beneficio dei coniugi cessionari ( – . Per_1 Per_5 La , riconoscendo nella disposizione testamentaria in commento la Controparte_10
costituzione di un canone inerente al fondo e non già una rendita vitalizia, accoglieva la domanda attorea formulata dai coniugi e e, per l'effetto, Controparte_6 Persona_6
condannava , erede di , al pagamento dei canoni enfiteutici. Persona_7 Persona_8
Orbene, nella sentenza sopra citata - si ribadisce non superata da successivi titoli – viene pertanto riconosciuta in capo ai coniugi e , danti Controparte_6 Persona_6 causa di parte attrice, il diritto di proprietà del fondo oggetto di causa, ai medesimi ceduto con rogito del 1896, e che tale terreno è gravato da un diritto di enfiteusi perpetuo (costituito per disposizione testamentaria) in favore di , dante causa della convenuta . Persona_7 Per_2
Tale diritto deve ritenersi devoluto iure hereditatis, per successione legittima, alla figlia
[...]
e, pertanto, ai suoi discendenti (germani ) fino agli attuali convenuti Persona_5 Per_2
e , nonché alla convenuta vedova di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Per_4
.
[...]
3. Sulla domanda riconvenzionale di rivendica;
Quanto appena rilevato preclude non solo l'accoglimento dell'actio negatoria esperita parte attrice, dovendosi ritenere accertata l'esistenza del rapporto di enfiteusi, ma, altresì, della domanda riconvenzionale di rivendicazione spiegata dall'originaria convenuta nonché di quella di usucapione formulata nei confronti di Per_2 Controparte_4 stante, per quest'ultima, il difetto di legittimazione passiva non essendo la CP_3
comproprietaria del terreno in contestazione.
Più precisamente, in ordine alla prima pretesa, laddove la chiede il rigetto Per_2 della domanda attorea e che sia accertato il suo diritto di proprietà del terreno oggetto di causa, per averlo ereditato dalla madre o, in subordine, per maturata usucapione abbreviata o ordinaria, deve ritenersi che la stessa propone domanda riconvenzionale di rivendica e, in subordine, di usucapione.
Si rammenta che l'azione di rivendica postula un rigoroso onere probatorio in capo a colui che agisce giacché nelle ipotesi, come quella di specie, di acquisto a titolo derivativo non è sufficiente la produzione in giudizio del relativo titolo di acquisto dovendo l'attore provare non solo il suo titolo, ma anche quello dei precedenti titolari fino ad arrivare ad un acquisto a titolo originario, con la precisazione che la prova della proprietà di beni immobili non può essere utilmente fornita mediante la produzione dei relativi certificati catastali. Applicando i superiori e condivisi canoni ermeneutici deve escludersi che nella vicenda in esame sia stata raggiunta una tale prova.
Come già anticipato, l'originaria convenuta deduce di essere titolare del Per_2
fondo in questione per averlo ereditato, unitamente ai suoi fratelli ( e Per_4 Per_3 avendo la sorella rinunciato all'eredità), dai genitori (deceduto in data Persona_4
7.7.1969) e dalla madre . Persona_5
Rappresenta, ancora, che l'immobile oggetto di causa è pervenuto alla madre
[...]
- già titolare per 1/3 per successione paterna ( ) - in forza: i) Persona_5 Persona_7
dell'atto di vendita del 28.9.1967 (rep. n. 14891 – raccolta n. 4716, trascritto in data
30.9.1967, si v. all. n. 18 comparsa di costituzione) concluso con (vedova del CP_11
fratello della con cui è stata trasferita alla la quota di 1/3 delle contestate Per_5 Per_5 particelle nonché ii) della successiva donazione del 2.10.1967 (rep. n. 14924, raccolta n. 4723, si v. all. n. 19 comparsa di costituzione) della sorella, avente ad oggetto il CP_12 rimanente terzo.
Orbene, la documentazione prodotta dalla senz'altro inidonea a fornire la Per_2
probatio diabolica sottesa all'azione di rivendica essendosi la convenuta limitata a provare il proprio atto di acquisto derivativo nonché quello della dante causa ( ) e Persona_5
non anche dei precedenti titolari fino a risalire ad un acquisto a titolo originario.
4. Sulle domande riconvenzionali di usucapione;
Acclarata, per le ragioni sopra rilevate, l'esistenza di un diritto di enfiteusi, deve escludersi, in favore della convenuta , l'acquisto per usucapione ex artt. 1158 e Per_2
1159 c.c. del terreno oggetto di causa, per le ragioni di seguito indicate.
Preliminarmente, occorre rilevare che l'omesso esperimento della procedura di mediazione in ordine a tali domande non determina l'improcedibilità delle stesse.
Invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, chiamate a risolvere il contrasto ermeneutico sul punto sorto, hanno affermato il principio di diritto in forza del quale
“La mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità finalizzata al raggiungimento di una soluzione conciliativa che scongiuri
l'introduzione della causa, è applicabile al solo atto introduttivo del giudizio e non anche alle domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di mediazione, ove possibile, per l'intero corso del processo.” (Cass. civ., SS UU, n. 3452 del 7.2.2024). Tanto chiarito, tornando alla vicenda in esame, occorre rilevare che l'enfiteuta esercita il possesso sul fondo enfiteutico in nome altrui per quanto riguarda il diritto di proprietà e in nome proprio rispetto al diritto di enfiteusi: pertanto, egli non può conseguire il diritto di proprietà sul fondo stesso per prescrizione acquisitiva se non mutando il titolo del possesso.
Più precisamente, l'enfiteuta acquista la piena proprietà per usucapione solo per interversione del possesso con cui muta la detenzione in possesso o l'esercizio del diritto reale su cosa altrui in possesso come facoltà derivante dall'esercizio del diritto di proprietà mediante, ad esempio, la trasformazione irreversibile del fondo che non sia semplice miglioria e comunque in tutti quei casi in cui è chiara l'intenzione di esercitare da parte del livellario un potere nomine proprio.
Nella vicenda in esame - sebbene sulla scorta delle deposizioni testimoniali può desumersi la materiale disponibilità del terreno in capo alla convenuta per conto Per_2
della quale il fondo è stato, per metà, coltivato a vigneto - non può ritenersi che vi sia stata una mutazione della detenzione in possesso non essendo a tal fine sufficiente la mera attività di coltivazione del fondo in quanto inidonea a manifestare l'intenzione dell'enfiteuta di esercitare un potere nomine proprio.
Parimenti insufficiente al riguardo è il mancato pagamento del canone enfiteutico, circostanza, quest'ultima, pacifica.
Invero, secondo il risalente, ma consolidato, orientamento giurisprudenziale “sia sotto il vigore dell'abrogato codice civile del 1865 che sotto quello del codice civile vigente,
l'enfiteusi si configura come un diritto reale di godimento a favore del concessionario o utilista sul fondo che rimane di proprietà del concedente, che si usa denominare titolare del dominio diretto. Pertanto, mentre è possibile (art 970 cod civ) la prescrizione per non uso del diritto del concessionario. Il dominio diretto è imprescrittibile. La proprietà, naturalmente, può essere acquistata da chiunque con il possesso ad usucapionem protratto per il termine di legge, ma l'enfiteuta, proprio perché il suo possesso corrisponde all'esercizio di un diritto reale su cosa altrui, non può - per il preciso disposto dell'art 1164 cod civ vigente e dell'art
2116 del cod civ abrogato - usucapire la proprietà se il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione da lui fatta contro il diritto del proprietario: l'omesso pagamento del canone, per qualsiasi tempo protratto, non giova a mutare il titolo del possesso, neppure nel singolare caso che al pagamento sia stata attribuita dalle parti efficacia ricognitiva) ( V 2904/62; ( V 2100/60; ( V 177/46; ( Conf 323/73, mass n 362242).” (Cfr. Cass. civ. sez. II, n. 4231 del 15.11.1976).
Infine, irrilevante ai fini dell'interversio è il compimento, da parte di Persona_5
e dei germani , di atti di alienazione di porzione dei terreni oggetto di causa,
[...] Per_2 per come dedotto da parte convenuta e comprovato dalla produzione documentale allegata alla comparsa di costituzione.
Sul punto, la più recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “L'enfiteusi è un diritto reale di godimento a favore dell'utilista sul fondo la cui proprietà rimane in capo al concedente, titolare del dominio diretto, come tale imprescrittibile, salvo l'acquisto per effetto del possesso "ad usucapionem", al cui fine non costituisce atto di interversione del possesso, idoneo a far scattare la decorrenza del termine utile ad usucapire, la disposizione con cui
l'enfiteuta trasferisca la piena proprietà del fondo, essendo tale atto inidoneo ad attribuire all'acquirente il possesso ad immagine della proprietà, posto che l'interversione deve derivare da una causa proveniente da un terzo o in forza di espressa opposizione dell'utilista contro il diritto del proprietario” (Cass. civ., sez. II, ord. n. 14558 del 30.5.2025).
4.1. Fermo il carattere assorbente di quanto sopra, per completezza si evidenzia che anche a voler ritenere provata l'interversio possessionis la domanda di usucapione (abbreviata e ventennale) non può comunque trovare accoglimento per difetto dei presupposti di legge.
Come noto, l'usucapione costituisce un modo di acquisto a titolo originario della proprietà, ed altri diritti reali, che si perfeziona mediante il possesso pacifico, esclusivo ed ininterrotto sul bene per un periodo ultraventennale (art. 1158 c.c.) o, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 1159 c.c., decennale.
Il fondamento della fattispecie acquisitiva in esame si ravvisa in una situazione di fatto caratterizzata, per un verso, dall'inerzia del proprietario, per altro verso, dalla prolungata signoria di fatto sul bene da parte di chi si sostituisce al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo.
Requisiti indefettibili della fattispecie acquisitiva sono:
i) l'inerzia del titolare del bene;
ii) il possesso uti dominus (c.d. corpus) per il tempo prescritto dalla legge;
iii) l'animus possidendi. Il primo requisito si sostanzia nel mancato esercizio, da parte del proprietario del bene, delle prerogative dominicali ovvero la sua mancata reazione contro il potere di fatto esercitato sull'immobile dal possessore.
Quanto, invece, al possesso uti dominus (corpus) quest'ultimo ricorre ove l'interessato dimostri di aver avviato una particolare situazione di fatto con il bene, ovvero di averlo posseduto in modo esclusivo, pubblico, pacifico e ininterrotto per il tempo stabilito dalla legge, dovendosi osservare che proprio attraverso tale prolungata signoria egli si sostituisce, in concreto, al titolare effettivo del diritto. In altri termini, il possesso uti dominus si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare il potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e, quindi, una signoria sulla cosa che permanga per tutto il tempo indispensabile per usucapire, senza interruzione. (Cfr. ex multis Cass. civ. sez. II,
09/07/2021, n.19568).
Infine, altro elemento indefettibile è il c.d. animus possidendi. Tale requisito soggettivo non consiste nella convinzione del possessore di essere titolare del diritto reale, né nell'intenzione di pervenire all'acquisto del diritto (c.d. animus usucapendi), bensì nell'intenzione di comportarsi e fare in modo che i terzi lo considerino come effettivo titolare del diritto esercitando le facoltà corrispondenti c.d. hanimus rem sibi habendi (cfr. Cass. civ.
n. 9671/2014; Cass. civ. n. 6989/1988).
L'accertamento circa la sussistenza dei requisiti appena descritti non può essere operato in astratto, ma in relazione alla specifica situazione oggetto di giudizio. Con la conseguenza che tanto la continuità (per la quale il possesso deve essere esercitato senza soluzione di continuità, cioè conservato per il tempo stabilito dalla legge attraverso l'uso costante dei poteri sulla cosa), tanto il carattere pacifico e pubblico del potere di fatto posto in essere sul bene (per cui il possesso deve essere esercitato in modo visibile e non occulto, in modo tale da rivelare esteriormente l'animus possidendi), quanto la non equivocità (per la quale il possesso non deve essere esercitato in modo dubbio o incerto) devono sussistere in concreto ai fini dell'acquisto a titolo originario della proprietà e di ciascuno di essi deve essere fornita compiuta prova ai sensi dell'art 2697 c.c.
Infatti, in ossequio alle tradizionali regole di riparto dell'onere probatorio di cui 2697
c.c., chi agisce in giudizio affermando di avere usucapito il bene deve fornire prova puntuale di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva. (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II, 03.11.2021, n. 31238, È onere di chi chiede accertarsi l'intervenuta usucapione dimostrare di aver esercitato sul bene un potere di fatto che si è estrinsecato in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.[…] Ai fini dell'usucapione è, infatti, necessaria la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato attraverso un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene'').
Se tali sono i canoni ermeneutici di riferimento, questo Giudice, valutato il compendio probatorio in atti, esclude che nella specie sia stata raggiunta la prova del possesso ad usucapionem in favore della . Per_2
Anzitutto, non può ritenersi pacificamente provata l'inerzia del titolare del fondo
. Persona_1
Difatti, i testi (nipote dell'originario attore) e non solo Testimone_1 Testimone_2 hanno riconosciuto quale proprietario del contestato terreno, ma hanno, Persona_1 altresì, dichiarato che quest'ultimo, sebbene trasferitosi a Genova, si reca almeno due tre volte l'anno sul fondo in questione al fine di verificarne le condizioni ed incaricando operai ad eseguire opere di pulizia (Cfr. verbali di udienza del 4.7.2016 e del 21.2.2017).
La circostanza che si sia recato solo di rado sul fondo rende Persona_1 verosimile che lo stesso non sia mai stato visto dai testi di parte convenuta tenuto, altresì, conto che alcuni di essi hanno espressamente dichiarato di non conoscerlo ( , Testimone_3 escusso all'udienza del 21.2.2017) e che altri non si recano sui luoghi di causa da diversi decenni (così la teste la quale dichiarato di non recarsi sui luoghi di causa Testimone_4
dal 1989, ed il teste che ha riferito di essersi occupato del fondo in questione, Testimone_5 per conto del , esclusivamente nel periodo compreso tra il 1980 e il 1990, cfr. Per_2
verbale di udienza del 17.9.2015 e del 4.7.2016).
Quanto, poi, alla coltivazione del fondo dedotta da parte convenuta a sostegno della domanda di usucapione occorre rammentare che la giurisprudenza di legittimità, con orientamento ormai pacifico, ha affermato il principio in forza del quale “In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà” (Cfr., ex multis, Cass. civ. sez. II,
17.10.2022, n.30438; in senso conforme;
Cass. civ. sez. II, 20.012022, n. 1796; Cass. civ., sez. I, ord., n. 17376 del 03.07.2018; Cass. civ., sez. I, n. 4404 del 28/.2.2006).
Ancora, la Suprema Corte ha precisato che “Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell'usucapione - il cui onere grava su chi invoca la fattispecie acquisitiva - la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta “uti dominus”; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Si v. Cass. civ., sez. VI, 05.03.2020, n. 6123).
In particolare, quanto agli indizi utili che consentono di presumere che l'attività di coltivazione sia stata svolta “uti dominus”, è stato chiarito che “la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto.” (Cass. civ., sez. II, n. 1796 del 20.1.2022).
Richiamati i superiori principi, deve escludersi che sia stato sufficientemente provato che la abbia coltivato “uti dominus” il fondo oggetto di causa tenuto conto che Per_2 dalle deposizioni testimoniali in atti e delle risultanze peritali non è emersa in maniera pacifica una modalità di svolgimento dell'attività di coltivazione atta a esteriorizzare da parte della l'intenzione inequivocabile di possedere il terreno come proprietaria escludendo Per_2
qualsiasi ingerenza da parte di terzi.
Anzitutto, per come riscontrato dal CTU nonché dichiarato dagli stessi testi di parte convenuta (si v. deposizioni di e ), il fondo non è Testimone_6 Testimone_3
interamente recintato essendo delimitate solo alcune porzioni e non risulta, prima ancora che provato, dedotto che la recinzione esistente sia stata realizzata dalla o per conto della
. Per_2 Al riguardo, l'ausiliario ha precisato “La particella di terreno 1212 (e 322), risulta solo in minima parte delimitata mediante recinzione, più precisamente, della particella 1212 risultano delimitati i confini con le particelle 731, 788 e 1206 a nordest, mediante recinzioni in rete metallica, nonché quelli con le particelle 594 e 491 ad ovest, delimitate mediante muri in mattoni ed infine, con le particelle nn.1361, 1214 e 1213, anch'esse delimitate mediante muri in mattoni.” (Cfr. p. 19 CTU) e, ancora, in sede di risposta alle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice, ha ribadito “Si evidenzia altresì che la strada di accesso al fondo, è risultata priva di recinzione e cancello.” (Cfr., risposta alle osservazioni, all. n. 5 alla CTU).
Addirittura, il teste ha dichiarato “Il terreno lato monte non ha Testimone_3 recinzione e noi entriamo da lì” dimostrando, quindi, l'accessibilità del terreno da parte di terzi (Cfr. verbale di udienza del 21.2.2017)
Ancora, il perito, sempre rispondendo alle osservazioni del CTP di parte attrice, ha evidenziato che “in effetti non vi sono opere di chiusura a confine del fondo, in particolare, il confine naturale del fondo in direzione ovest, presenta un salto di quota notevole, non protetto da opere di contenimento che impediscano il cedimento di terreno, il trasporto di detriti e l'accesso al fondo”. (Cfr., risposta alle osservazioni, all. n. 5 alla CTU).
Infine, il CTU, pur rilevando che circa metà del fondo è adibita a vigneto e che la restante metà è incolta, ha riscontrato che ad oggi il terreno risulta abbandonato anche per la parte coltivata a vigneto precisando “Per come documentato dalle stesse foto allegate, sia la parte adibita a vigneto che il rimanente fondo, sono apparsi in un generale stato di abbandono ed incuria. (Cfr., risposta alle osservazioni, all. n. 5 alla CTU).
Quanto, poi, alle deposizioni dei testi di parte convenuta, occorre rilevare: i) la dubbia attendibilità del teste in quanto lo stesso ha riferito di aver aiutato Testimone_5 Per_3
nella coltivazione del fondo nel periodo compreso tra il 1980 e 1990, risultando,
[...]
quindi, inverosimile che abbia prestato la predetta collaborazione in età infantile o adolescenziale (tenuto conto che egli è nato il [...]) e, peraltro, il teste ha riferito di non ricordare di aver mai visto sul fondo oggetto di causa;
ii) quanto dichiarato Persona_2 della la quale ha riferito di aver collaborato alle dipendenze della famiglia Testimone_4
come bracciante agricola, risale al 1989 avendo la predetta espressamente Per_2
precisato di non saper dire se alla data dell'escussione la avesse ancora la Per_2 disponibilità del terreno in questione in quanto dopo la nascita del figlio (1989) non si è più recata sui luoghi di causa. Le restanti deposizioni dei testi e non sono da sole Testimone_6 Testimone_3
sufficienti a suffragare la prova di una coltivazione uti dominus della atteso il Per_2 delineato contesto probatorio in atti e, in particolare, per come già rilevato, tenuto conto della non pacifica inerzia del titolare , dello stato di abbandono anche della parte del fondo Per_1 adibita a vigneto, della mancanza di una recinzione integrale e, quindi, dell'accessibilità da parte di terzi
Né al riguardo può assumere valore determinante la documentazione versata in atti da parte convenuta, la maggior parte della quale non univocamente riconducibile al fondo oggetto di causa e ad un utilizzo del fondo in qualità di proprietario.
Tra l'altro giova ribadire che, in difetto di una interversio possessionis, ben può ritenersi che l'attività di coltivazione sia stata svolta nell'ambito del rapporto di enfiteusi che, tuttavia, proprio alla luce delle deposizioni testimoniali non può ritenersi estinto per non uso ventennale, essendo emersa da parte della la conduzione del fondo, sebbene non Per_2 uti dominus, ed essendo, viceversa, necessaria, ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di cui all'art. 970 c.c., un abbandono totale del fondo o una radicale dismissione del suo godimento (si v. Cass. civ. n. 782/1989).
Analoghe conclusioni valgono anche con riferimento alla convenuta tenuto CP_3
conto che, in caso di contitolarità del diritto di enfiteusi, la prescrizione estintiva per non uso ai sensi dell'art. 970 c.c. non può essere fatta valere solamente nei confronti di un coenfiteuta avendo questa lo scopo di riespandere il diritto del concedente da nuda proprietà a proprietà piena (Cfr., Cass. civ. n. 6127/2023).
Per tutte le ragioni sin qui esposte, le domande di usucapione svolte da parte convenuta non meritano accoglimento e, parimenti, va rigettata la domanda spiegata dall'attore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 970 c.c.
5. Spese;
Quanto alle spese processuali, nei rapporti tra parte attrice e i convenuti costituiti, avuto riguardo all'esito della lite, questo Giudice ritiene equo disporre la compensazione integrale.
Le spese e compensi di CTU, liquidati con separato decreto, devono porsi definitivamente a carico delle parti costituite in solido tra loro trattandosi di uno strumento funzionale ad accertare le domande proposte da entrambe le parti.
Nulla nei rapporti con la convenuta attesa la sua contumacia. CP_3 Quanto, infine, alla mancata partecipazione alla mediazione avviata da parte attrice occorre fare alcune considerazioni.
L'art. 8, co. 4 bis, D.lgs 28/2010, nel testo in vigore fino al febbraio 2023, introdotto dalla riforma del 2013 e ratione temporis applicabile, prevede(va) che “Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per giudizio”.
La sanzione disciplinata dalla richiamata disposizione normativa, che per espressa previsione trova applicazione solo per la parte costituita, prescinde totalmente dalla soccombenza nel successivo giudizio, atteso che, in attuazione del principio di causalità, mira a sanzionare la parte che, sottraendosi alla procedura stragiudiziale, provoca il giudizio: di conseguenza ben potrà essere irrogata fin dalla prima udienza.
Dovrà quindi considerarsi ingiustificata la mancata partecipazione di chi non motivi affatto tale proprio comportamento omissivo, mentre dovranno valutarsi caso per caso, da parte del giudice, le eventuali motivazioni addotte a giustificazione dell'assenza in mediazione.
Orbene, secondo una ormai consolidata giurisprudenza, la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l'asserzione aprioristica che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché ammettendo ciò sussisterebbe sempre e comunque in capo a chiunque un giustificato motivo per non comparire.
Poiché, invece, la mediazione nasce da un contrasto tra le parti che il mediatore tenta di dirimere riallacciando canali di dialogo, non può esserci alcuna presa di posizione preconcetta fondata su ragioni proprie, occorrendo, invece, una partecipazione effettiva.
Per le ragioni appena esposte, la mancata adesione della convenuta alla Per_2 procedura di mediazione dalla medesima convenuta giustificata in ragione della presunta insussistenza di presupposti per un accordo amichevole tra le parti (giusta pec del 7.6.2012
(si v. all. n. 25 comparsa di costituzione) non può ritenersi “giustificato motivo”. Pertanto, ricorrono i presupposti per adottare, ai sensi dell'art. 8, comma 4 bis, del D.
Lgs. n. 28/10, nella versione ratione temporis applicabile, una pronuncia di condanna della
(che si è ritualmente costituita in giudizio) al versamento all'entrata del bilancio Per_2
dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, seconda sezione civile, nella persona del Giudice
Dott.ssa Magda Irato, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.r.g. 1560/2014, così provvede:
1) Rigetta tutte le domande formulate da parte attrice;
2) rigetta tutte le domande riconvenzionali avanzate dai convenuti e Controparte_1
, n.q. di eredi di;
Controparte_2 Persona_2
3) compensa integralmente le spese processuali tra l'attore e i convenuti Parte_1
costituti;
4) pone definitivamente le spese e compensi di CTU, liquidati con separato decreto, a carico delle parti costituite in solido tra loro;
5) nulla sulle spese nei rapporti con la convenuta rimasta Controparte_4
contumace;
6) condanna i convenuti e , n.q. di eredi di Controparte_1 Controparte_2 [...]
, al versamento, in favore dell'Erario, della somma pari all'importo del Per_2
contributo unificato dovuto per il presente giudizio, come conseguenza sanzionatoria della ingiustificata volontà della convenuta di non prendere parte Persona_2
alla fase del procedimento di mediazione.
Si comunichi.
Così deciso in Reggio Calabria, 6 settembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Magda Irato)