Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 31/03/2025, n. 2685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2685 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02685/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05921/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5921 del 2024, proposto da
Cosimo Calabrese, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Eleonora Carpentieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia delle Entrate, non costituita in giudizio;
per l’esecuzione
della sentenza n. 47441 del 9 settembre 2019 del Giudice di Pace di Napoli.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, notificato il 7 novembre e depositato il 22 novembre 2024, parte ricorrente chiede l’esecuzione della sentenza n. 47441 del 9 settembre 2019 del Giudice di Pace di Napoli, nel presupposto del suo passaggio in giudicato.
In particolare, premesso che con tale sentenza il comune di Napoli è stato condannato al pagamento a favore del ricorrente, avvocato antistatario, delle spese di giudizio (liquidate in euro 200, di cui euro 150 per compenso e euro 50 per spese, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario per spese generali), viene denunciato che la sentenza non è stata eseguita e chiesto che la sezione ordini all’amministrazione intimata di eseguire il provvedimento fissando allo scopo un termine; in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione e la condanna di quest’ultima alla corresponsione di una penalità di mora ex articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Il ricorso è fondato e va accolto non avendo l’amministrazione, costituitasi con atto di stile, fornito elementi ostativi.
Di conseguenza deve ordinarsi al comune di Napoli di procedere all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione del presente provvedimento; in caso di ulteriore inerzia, è nominato commissario ad acta il Dirigente della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o un funzionario dotato di idonea qualificazione professionale da lui delegato che si sostituirà all’amministrazione e provvederà all’esecuzione della sentenza indicata e della pronuncia alle spese recata dal presente provvedimento; l’eventuale compenso spettante al commissario, che è posto a carico dell’amministrazione intimata, sarà liquidato dalla sezione su istanza del commissario che documenterà l’attività svolta e le eventuali spese sostenute per adempiere al suo ufficio.
Sussistono i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora, nei limiti di seguito precisati.
L' astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem , il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell’amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell’importo dovuto dall’amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l’ astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che “ l’immanenza dell’alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l’amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell’interesse del ricorrente verso l’utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell’ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile ”).
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sezione V, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al comune di Napoli eseguire la sentenza indicata in premessa nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento; condanna il comune di Napoli al pagamento della penalità di mora secondo quanto precisato in premessa; dispone che in caso di ulteriore inerzia all’amministrazione inottemperante si sostituisca un commissario ad acta che è nominato in persona del Dirigente responsabile della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli o di un funzionario da lui delegato; pone a carico del comune di Napoli l’eventuale compenso spettante al commissario che sarà liquidato con separato provvedimento su documentata istanza dell’interessato.
Condanna il comune di Napoli al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro trecento, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Abbruzzese, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere, Estensore
Gianluca Di Vita, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Davide Soricelli | Maria Abbruzzese |
IL SEGRETARIO