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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6142 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 710/22 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
dott.ssa Manuela Robustella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 710/22
tra
, c.f. in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
Presidente del consiglio direttivo dell Parte_2
, con sede in Napoli, alla Piazza dei Martiri 30, codice fiscale e partita iva n.
[...]
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alessandro P.IVA_1
Palmarini e dall'avv. Dario Foti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Napoli, alla via M. Turchi n. 34
attore
contro
1 c.f. , in p. del Sindaco p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_2
carica in Napoli, presso la casa comunale, sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S.
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore;
convenuto
nonché
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
Interventore ex lege
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 21.2.25.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al in Controparte_1 Parte_1
proprio e nella qualità di Presidente del consiglio direttivo dell
[...]
, proponeva querela di falso allo scopo di ottenere Parte_2
la dichiarazione di falsità del verbale di accertamento di illecito amministrativo n.
VV/17990018460, datato 28.5.2019, del – servizio autonomo Controparte_1
Polizia Locale , notificato in data 28.5.2019, poi trasfuso nell'ingiunzione CP_2
sindacale datata 12.1.2021, n. IS. 21960001991 – cron. Registro n. 20210012940 del notificata in data 2.2.2021, nella parte Controparte_3
in cui è stato contestato al sig. di tenere un “temporary shop con vendita al Pt_1
pubblico di abbigliamento, senza fare preventiva comunicazione con apposita scia agli organi competenti. Si precisa che la vendita era aperta al pubblico”.
A sostegno della domanda, la parte attrice allegava:
a) che l è un ente associativo no Parte_2
profit, di natura non commerciale e senza scopo di lucro, la cui finalità è
2 promuovere e gestire attività culturali, ricreative e formative a favore dei soli associati, inclusi eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni volti a valorizzare la cultura e l'arte;
b) che, in data 25.05.2019, l ha organizzato un evento culturale a Parte_2
sfondo musicale dedicato all'artista “LIBERATO”, in un loft-galleria di proprietà privata denominato “Casa Forte” a Napoli;
l'accesso era riservato ai soli associati e l'evento promuoveva l'arte musicale, la storia e la cultura della città;
c) che, durante l'evento, per supportare l'attività dell' e rientrare delle Parte_2
spese sostenute, erano stati allestiti piccoli stand, dove era possibile, per i soli associati, acquistare, a prezzo di costo, alcuni gadget promozionali, senza alcun intento lucrativo o finalità commerciale;
d) che, seguito di un controllo amministrativo, in data 28.5.2019, l'istante era destinatario del verbale di accertamento n. VV/17990018460712, con cui gli veniva contestato di avere "tenuto un temporary shop, con vendita al pubblico di abbigliamento, senza fare preventiva comunicazione con apposita SCIA agli organi competenti. Si precisa che la vendita era aperta al pubblico”.
Evidenziava l'istante di avere proposto tempestiva opposizione al suddetto verbale e che il nonostante l'opposizione e senza fornire alcun puntuale riscontro alla CP_1
stessa, notificava all'odierno attore l'ingiunzione sindacale n. IS. 21960001991, con cui imponeva il pagamento dell'importo di € 6.013,00. L'istante, quindi, impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, con ricorso datato
2.3.2021 (R.G. n. 18971/21), per errata valutazione dei fatti e carenza d'istruttoria, in considerazione della circostanza che non era stato allestito un temporary shop e non era praticata la vendita al pubblico (essendo la vendita rivolta solo agli associati ed a prezzo di costo, poiché l'evento stato tenuto in un luogo privato, per un solo giorno e con accessi controllati).
L'attore, in proprio e n.q., pertanto, proponeva, in via principale, il presente giudizio di querela di falso, chiedendo di accertare e dichiarare la falsità del verbale di
3 accertamento sopra citato, nella parte in cui è stato contestato al sig. di Pt_1
tenere un “temporary shop con vendita al pubblico di abbigliamento, senza fare preventiva comunicazione con apposita scia agli organi competenti. Si precisa che la vendita era aperta al pubblico”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda, in quanto tutti Controparte_1
i fatti narrati e l'interpretazione delle norme proposte dall'istante con la querela di falso esulavano dal presente giudizio, rientrando nella competenza del Giudice di
Pace, precedentemente adito. In ogni caso, precisava: 1) che l'istante non aveva negato la circostanza della vendita di abbigliamento senza , ragione per la quale CP_4
l'accertamento era veritiero;
2) che irrilevante, ai fini dell'accertamento svolto e della sanzione irrogata, era la durata dell'attività, che poteva essersi svolta anche per un solo giorno;
3) che tutti i fatti accertati corrispondevano al vero e le valutazioni tratte dai verbalizzanti derivavano dalla loro diretta percezione dei fatti. L'Ente concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Redatto il processo verbale della querela di falso ed assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione e, pertanto, disattese le istanze istruttorie, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. In data 25.2.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la querela di falso va dichiarata inammissibile.
Rileva, in particolare, il Collegio che le censure della parte istante non riguardavano i fatti attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti alla sua presenza, ma le valutazioni effettuate dai verbalizzanti, relative alla natura di temporary shop degli stand allestiti dall'associazione.
Orbene, ritiene il Tribunale che tali valutazioni non siano fidefacenti, principio ribadito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, che ha precisato come il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada 4 (assimilabile al verbale oggetto di causa per la sua natura) fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento (Cass. Sez. II, Ordinanza n. 30129 del
22/11/2024).
Il principio sopra citato, poi, è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione anche in materia di diritto del lavoro, laddove è stato ritenuto che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza….; invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. Sez. L ., Ordinanza n. 23252 del
28/08/2024).
Consegue da quanto detto che, avendo la parte istante proposto la querela di falso per contestare le valutazioni, effettuate dalla Polizia Municipale, in ordine al carattere di temporary store dello stand, la querela di falso è inammissibile per assenza del carattere fidefacente della parte dell'atto oggetto della querela.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, in considerazione del valore dichiarato della lite (fino a 26.000,00 euro).
Giacché la presente decisione si ferma ad una pronuncia in rito, senza entrare nel merito della falsità, non si dispone la menzione della sentenza e non si commina la
5 pena pecuniaria, prevista dall'art. 226 c.p.c. per il solo caso di rigetto nel merito della querela di falso.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, sulla domanda proposta da Parte_1
in proprio e nella qualità di Presidente del consiglio direttivo dell'
[...]
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_2 Parte_2
1) dichiara la domanda inammissibile;
2) condanna in proprio e nella qualità di Presidente del consiglio Parte_1
direttivo dell al pagamento delle Parte_2
spese di lite sostenute dal che liquida in euro 5.077,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Di Clemente
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
dott.ssa Manuela Robustella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 710/22
tra
, c.f. in proprio e nella qualità di Parte_1 C.F._1
Presidente del consiglio direttivo dell Parte_2
, con sede in Napoli, alla Piazza dei Martiri 30, codice fiscale e partita iva n.
[...]
, rapp.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. Alessandro P.IVA_1
Palmarini e dall'avv. Dario Foti ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo, sito in Napoli, alla via M. Turchi n. 34
attore
contro
1 c.f. , in p. del Sindaco p.t., dom.to per la Controparte_1 P.IVA_2
carica in Napoli, presso la casa comunale, sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S.
Giacomo, in uno all'Avvocatura Municipale, che lo rappresenta e difende a mezzo dell'Avv. Giulia Di Fiore;
convenuto
nonché
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
Interventore ex lege
OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 21.2.25.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato al in Controparte_1 Parte_1
proprio e nella qualità di Presidente del consiglio direttivo dell
[...]
, proponeva querela di falso allo scopo di ottenere Parte_2
la dichiarazione di falsità del verbale di accertamento di illecito amministrativo n.
VV/17990018460, datato 28.5.2019, del – servizio autonomo Controparte_1
Polizia Locale , notificato in data 28.5.2019, poi trasfuso nell'ingiunzione CP_2
sindacale datata 12.1.2021, n. IS. 21960001991 – cron. Registro n. 20210012940 del notificata in data 2.2.2021, nella parte Controparte_3
in cui è stato contestato al sig. di tenere un “temporary shop con vendita al Pt_1
pubblico di abbigliamento, senza fare preventiva comunicazione con apposita scia agli organi competenti. Si precisa che la vendita era aperta al pubblico”.
A sostegno della domanda, la parte attrice allegava:
a) che l è un ente associativo no Parte_2
profit, di natura non commerciale e senza scopo di lucro, la cui finalità è
2 promuovere e gestire attività culturali, ricreative e formative a favore dei soli associati, inclusi eventi, spettacoli, manifestazioni e convegni volti a valorizzare la cultura e l'arte;
b) che, in data 25.05.2019, l ha organizzato un evento culturale a Parte_2
sfondo musicale dedicato all'artista “LIBERATO”, in un loft-galleria di proprietà privata denominato “Casa Forte” a Napoli;
l'accesso era riservato ai soli associati e l'evento promuoveva l'arte musicale, la storia e la cultura della città;
c) che, durante l'evento, per supportare l'attività dell' e rientrare delle Parte_2
spese sostenute, erano stati allestiti piccoli stand, dove era possibile, per i soli associati, acquistare, a prezzo di costo, alcuni gadget promozionali, senza alcun intento lucrativo o finalità commerciale;
d) che, seguito di un controllo amministrativo, in data 28.5.2019, l'istante era destinatario del verbale di accertamento n. VV/17990018460712, con cui gli veniva contestato di avere "tenuto un temporary shop, con vendita al pubblico di abbigliamento, senza fare preventiva comunicazione con apposita SCIA agli organi competenti. Si precisa che la vendita era aperta al pubblico”.
Evidenziava l'istante di avere proposto tempestiva opposizione al suddetto verbale e che il nonostante l'opposizione e senza fornire alcun puntuale riscontro alla CP_1
stessa, notificava all'odierno attore l'ingiunzione sindacale n. IS. 21960001991, con cui imponeva il pagamento dell'importo di € 6.013,00. L'istante, quindi, impugnava entrambi i provvedimenti dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, con ricorso datato
2.3.2021 (R.G. n. 18971/21), per errata valutazione dei fatti e carenza d'istruttoria, in considerazione della circostanza che non era stato allestito un temporary shop e non era praticata la vendita al pubblico (essendo la vendita rivolta solo agli associati ed a prezzo di costo, poiché l'evento stato tenuto in un luogo privato, per un solo giorno e con accessi controllati).
L'attore, in proprio e n.q., pertanto, proponeva, in via principale, il presente giudizio di querela di falso, chiedendo di accertare e dichiarare la falsità del verbale di
3 accertamento sopra citato, nella parte in cui è stato contestato al sig. di Pt_1
tenere un “temporary shop con vendita al pubblico di abbigliamento, senza fare preventiva comunicazione con apposita scia agli organi competenti. Si precisa che la vendita era aperta al pubblico”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva il chiedendo il rigetto della domanda, in quanto tutti Controparte_1
i fatti narrati e l'interpretazione delle norme proposte dall'istante con la querela di falso esulavano dal presente giudizio, rientrando nella competenza del Giudice di
Pace, precedentemente adito. In ogni caso, precisava: 1) che l'istante non aveva negato la circostanza della vendita di abbigliamento senza , ragione per la quale CP_4
l'accertamento era veritiero;
2) che irrilevante, ai fini dell'accertamento svolto e della sanzione irrogata, era la durata dell'attività, che poteva essersi svolta anche per un solo giorno;
3) che tutti i fatti accertati corrispondevano al vero e le valutazioni tratte dai verbalizzanti derivavano dalla loro diretta percezione dei fatti. L'Ente concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Redatto il processo verbale della querela di falso ed assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc, il procedimento veniva ritenuto maturo per la decisione e, pertanto, disattese le istanze istruttorie, veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni. In data 25.2.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, la querela di falso va dichiarata inammissibile.
Rileva, in particolare, il Collegio che le censure della parte istante non riguardavano i fatti attestati dal Pubblico Ufficiale come avvenuti alla sua presenza, ma le valutazioni effettuate dai verbalizzanti, relative alla natura di temporary shop degli stand allestiti dall'associazione.
Orbene, ritiene il Tribunale che tali valutazioni non siano fidefacenti, principio ribadito dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte, che ha precisato come il verbale di accertamento e contestazione di violazione del Codice della Strada 4 (assimilabile al verbale oggetto di causa per la sua natura) fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale verbalizzante, purché privi di margini di apprezzamento (Cass. Sez. II, Ordinanza n. 30129 del
22/11/2024).
Il principio sopra citato, poi, è stato sottolineato dalla Corte di Cassazione anche in materia di diritto del lavoro, laddove è stato ritenuto che i verbali redatti dall'ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza….; invece, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese "de relato" o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne
l'importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l'onere di fornire la prova dell'insussistenza dei fatti contestatigli (Cass. Sez. L ., Ordinanza n. 23252 del
28/08/2024).
Consegue da quanto detto che, avendo la parte istante proposto la querela di falso per contestare le valutazioni, effettuate dalla Polizia Municipale, in ordine al carattere di temporary store dello stand, la querela di falso è inammissibile per assenza del carattere fidefacente della parte dell'atto oggetto della querela.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte attrice e vengono liquidate in dispositivo, alla luce dei parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche, in considerazione del valore dichiarato della lite (fino a 26.000,00 euro).
Giacché la presente decisione si ferma ad una pronuncia in rito, senza entrare nel merito della falsità, non si dispone la menzione della sentenza e non si commina la
5 pena pecuniaria, prevista dall'art. 226 c.p.c. per il solo caso di rigetto nel merito della querela di falso.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale, sulla domanda proposta da Parte_1
in proprio e nella qualità di Presidente del consiglio direttivo dell'
[...]
ogni contraria istanza disattesa, così provvede: Parte_2 Parte_2
1) dichiara la domanda inammissibile;
2) condanna in proprio e nella qualità di Presidente del consiglio Parte_1
direttivo dell al pagamento delle Parte_2
spese di lite sostenute dal che liquida in euro 5.077,00 per Controparte_1
compensi, oltre spese generali al 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 18.6.2025
Il Presidente
dott.ssa Roberta Di Clemente
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