CA
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 578 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 578 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1194/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] residente in Parte_1
Bologna via Salvini 8 (CF , con il patrocinio dell'avv. Rita C.F._1
Rossi.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente via Martiri Controparte_1
di via Fani 76 (CF ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Sorace. C.F._2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1632/2024 del 22 maggio - 6 giugno 2024 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 19 dicembre 2024; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1632/2024 del 22 maggio- 6 giugno 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 474/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , ha così statuito:
[...] CP_1 CP_1
- ha rigettato la domanda di mirante alla pronuncia di Parte_1
addebito della separazione a;
Controparte_1
-ha dichiarato che la separazione coniugale tra le parti era da addebitare a
[...]
; Parte_1
-ha disposto che i figli minori della coppia , e fossero R_1 R_2 R_3
affidati ad entrambi i genitori, che ne avrebbero curato l'istruzione e l'educazione e che avrebbero continuato entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità
genitoriale;
-ha stabilito che la prole IN avesse residenza e collocamento presso la madre in
Foggia via Martiri di via Fani 76;
-ha stabilito che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli nel corso del PERIODO
ORDINARIO secondo il presente calendario: “ il padre, sulla base dei propri impegni
lavorativi e dandone comunque avviso alla madre entro il mese precedente, vedrà e
terrà con sé i figli un fine settimana al mese, indicativamente il secondo o il terzo, dal
venerdì all'uscita da scuola fino al martedì mattina ivi riconducendoli, oppure dal
sabato pomeriggio prelevandoli dalla casa materna al mercoledì mattina
accompagnandoli a scuola. La madre accompagnerà i figli a Bologna presso la casa
paterna una volta nell'arco di un trimestre, possibilmente in coincidenza con la
pag. 2/12 settimana delle vacanze scolastiche di Carnevale e degli eventuali ponti del 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, con preferenza per quello che consente
una permanenza maggiore con il padre. Il padre riaccompagnerà i bambini alla casa
materna la domenica sera prima di cena oppure l'ultima sera del periodo di
festività/ponte qualora questo non cada di domenica”; ha regolamentato, inoltre, i tempi e le modalità di permanenza dei primi presso il secondo durante i PERIODI
FESTIVI come segue: “stante la ridotta frequentazione paterna durante il periodo
ordinario, nel corso delle festività natalizie i minori trascorreranno con il padre almeno
10 giorni consecutivi, con possibilità di aggiungere ulteriori giorni di comune accordo;
la madre accompagnerà i bambini a Bologna e il padre li riaccompagnerà alla casa
materna. Le festività scolastiche pasquali verranno trascorse con i rispettivi genitori
alternativamente di anno in anno;
la madre accompagnerà i bambini a Bologna e il
padre li riaccompagnerà alla casa materna. Durante le vacanze scolastiche estive il
padre terrà i figli per almeno 30 giorni, anche non consecutivi, con possibilità di
aggiungere ulteriori giorni su accordo tra le parti, e concordando i periodi entro il
giorno 15 maggio di ogni anno (in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli
anni pari alla madre e negli anni dispari al padre); i bambini verranno condotti a
Bologna dalla madre e riaccompagnati a Foggia dal padre, salvo diverso accordo tra
le parti. Tutte le clausole suddette potranno essere derogate sulla base di accordo tra le
parti”;
-ha posto a carico del l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
la somma complessiva di 600,00 Euro mensili, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento dei figli, , e (200,00 Euro per ciascuno di R_1 R_2 R_3
pag. 3/12 essi), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data della decisione, rimanendo fermo per il pregresso quanto statuito in corso di causa in base all'accordo tra le parti a verbale di udienza del 26 ottobre 2021;
- ha disposto che ciascuno dei genitori concorresse nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, secondo quanto previsto e disciplinato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
-ha compensato le spese di lite nella misura di 1/3, condannando il a Parte_1
rimborsare alla la parte rimanente. CP_1
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
a-violazione di legge ed erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie;
omessa pronuncia e omessa motivazione;
b-vizio di ultrapetizione e omessa motivazione relativamente alla domanda di addebito della separazione, abbandonata dalla controparte;
c-erroneità della sentenza in punto alla pronuncia di addebito alla separazione ad esso appellante;
d-omessa considerazione dell'insussistenza del nesso causale tra le condotte contestate ad esso appellante e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
e-mancata previsione, quanto alla frequentazione di esso appellante con i figli, della settimana di Carnevale in sostituzione dei “ponti”; mancata previsione di una settimana a giugno.
pag. 4/12 Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello del Controparte_1 [...]
invocandone il rigetta. Parte_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, ha ritenuto di non formulare conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19
dicembre 2024.
3-I primi quattro motivi dell'appello proposto da Parte_1
possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
In proposito, deve essere, innanzitutto, sottolineato che risulta infondato l'assunto di
[...]
secondo cui la pronuncia di addebito della separazione ad Parte_1
esso appellante sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione. L'appellante ha, invero,
evidenziato che, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c. p. c., CP_1
non aveva riproposto la domanda di addebito della separazione, formulata in sede
[...]
di comparsa di costituzione e risposta. L'odierna appellata, poi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, aveva richiamato il contenuto memoria ex art. 183
comma 6 n. 1 c. p. c., con la conseguenza che la domanda di addebito dalla stessa avanzata in comparsa di costituzione doveva ritenersi abbandonata.
Giova ricordare, in proposito, che è costante orientamento della Suprema Corte quello secondo cui la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla(Cass. Civ. Sez. II 17582 del pag. 5/12 14 luglio 2017; Cass. civ., Sez. II, 12/11/2024, n. 29172; Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/05/2024, n. 12756).
Orbene, va evidenziato che , dopo il deposito della memoria Controparte_1
ex art. 183 comma 6 n. 1 c. p. c., ha dedotto, nella memoria di cui all'art. 183 comma 6
n. 2 c. p. c., prove orali miranti alla prova di fatti dai quali potesse desumersi che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza era ascrivibile al marito. L'odierna appellata, peraltro, negli scritti difensivi conclusionali in primo grado, ha diffusamente argomentato sulle condotte del marito che potessero giustificare l'addebito della separazione a quest'ultimo.
Deve, pertanto, escludersi che, nel corso del giudizio di primo grado, sia venuto meno l'interesse della a coltivare la domanda di addebito. CP_1
4- Infondate nel merito sono, poi, le censure rivolte da Parte_1
alla sentenza impugnata, con riferimento al rigetto della domanda di addebito formulata da esso appellante nei confronti dell'appellata e all'accoglimento, per contro, di analoga domanda avanzata da quest'ultima.
Le censure che il ha rivolto sul tema alla sentenza impugnata paiono Parte_1
frutto di una visione “parcellizzata” del materiale probatorio in atti e di una discutibile valutazione degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.
L'appello del non tiene, invero, conto delle lineari deposizioni dei CP_2
testimoni e , rispettivamente sorella Testimone_1 Testimone_2
e cognato della odierna appellata, e di , bambinaia Controparte_3
dei figli della coppia nel periodo 2015-2018. Trattasi di testimonianze particolarmente attendibili, avendo i testimoni predetti riferito circostanze di diretta percezione.
pag. 6/12 ha, invero, riferito” ho vissuto con mio marito Testimone_1 Tes_2
per circa un mese e mezzo presso l'abitazione coniugale di mia sorella a
[...]
Bologna; ricordo che capitavano spesso litigi tra mia sorella e il marito, il quale la
offendeva e minacciava. Un giorno, intorno al 13-14 gennaio 2016, ero a letto con mio
marito e abbiamo sentito una violenta lite tra mia sorella e il;
udimmo il Parte_2
rumore di uno schiaffo in volto;
a quel punto, ci siamo alzati di scatto e mio marito è
intervenuto per separarli, anche perché stava avvenendo tutto alla presenza della figlia
R_ IN . Quando siamo intervenuti, ho visto sul volto di mia sorella il segno dello
schiaffo che avevo sentito prima. La situazione era diventata insostenibile e per questo
io e mio marito ce ne siamo andati dopo poco più di un mese, trovando una nostra casa
dove stare. Ricordo che ogni giorno mio cognato trovava ragioni per litigare e
offendere mia sorella, a cui lasciava anche lividi per ripetuti pizzicotti e spintoni che le
dava. Ricordo che un episodio di violenza e aggressione è avvenuto anche a Foggia, a
casa di nostra madre, indicativamente a Natale del 2016. Io ho spesso suggerito a mia
sorella di denunciare il marito, cosa che mia sorella non voleva fare per il bene dei
figli. ……: ricordo che mia sorella, al termine della gravidanza del terzo figlio, , R_3
decise di scendere a Foggia per partorire e poi non ha avuto più la forza di tornare a
Bologna dal marito. Credo che abbia avuto realmente paura per la incolumità sua e dei
figli. Lei era venuta a Foggia per partorire e questo era stato l'accordo con il marito,
che si aspettava il ritorno di mia sorella dopo il parto. …….: come ho già detto, nel
periodo di nostra breve convivenza a Bologna non fu mai fatta denuncia a fronte delle
violenze anche quotidiane del perché all'epoca mia sorella cercava Parte_1
ancora di salvare il matrimonio………….. all'episodio di violenza del 13-14 gennaio
pag. 7/12 R_ 2016 ha assistito anche la figlia , che, benché piccola (aveva all'epoca 18 mesi), si
era agitata e ricordo che muoveva il pantalone del padre mentre piangeva impaurita
dalla lite dei genitori”.
Deposizione di analogo tenore ha resto il testimone , il quale ha Testimone_2
dichiarato” confermo di aver convissuto nel gennaio-febbraio 2016 nella casa dei
coniugi ; la casa era piccola e una sera dalla stanza in cui Parte_3
dormivo con mia moglie sentimmo una violenta lite. Mi alzato di scatto per intervenire
R_ e ho visto il che dava uno schiaffo a mia cognata davanti alla figlia . Parte_1
A quel punto sono intervenuto per fermarlo e nel frattempo mia moglie ha preso la
bambina che piangeva, per portarla nell'altra stanza cercando di distrarla. Ricordo che
i litigi tra mia cognata e il marito erano sempre molto violenti e quotidiani. Durante la
nostra permanenza è capitato spesso che iniziassero a litigare e che il Parte_1
usasse violenza verbale e minacce contro la moglie. La denigrava anche come donna,
come mamma, oltre a offenderla sul lavoro. Siamo andati via verso fine febbraio 2016,
ma abbiamo mantenuto i contatti;
i litigi continuavano ad essere continui. Per il
[...]
anche la semplice spesa era un disturbo e una occasione per litigare con la Parte_1
moglie. Io ho più volte cercato di parlare con il cercando di fargli capire Parte_1
che non andava bene che si comportasse in quel modo;
lui mi rispondeva che la moglie
lo disturbava e la denigrava e non capiva assolutamente la gravità dei suoi
comportamenti. Parlai anche con la invitandola a denunciare il marito, cosa CP_1
che lei non voleva fare per il bene della famiglia. ……. al termine della gravidanza del
terzo figlio, la venne a Foggia con l'intesa di partorire lì e poi risalire a CP_1
pag. 8/12 Bologna; cosa che poi non fece perché aveva troppa paura del marito per l'incolumità
sua e dei figli”.
La testimone ha, poi, riferito “all'epoca facevo la Controparte_3
babysitter dei figli della coppia;
indicativamente negli anni 2015-2018; che io ricordi
sono stata quasi 5 anni la babysitter di famiglia. Arrivavo a casa loro alle 8 del mattino
e spesso li trovavo che discutevano animatamente;
erano offese reciproche verbali ma
non ho mai visto violenze fisiche di alcun genere. Poi loro uscivano e io rimanevo in
casa con i bambini….”precisando tuttavia che “……… queste liti tra i coniugi si
verificavano sempre dinanzi ai bambini. Lui offendeva la moglie, quando era in casa,
perché spesso era anche fuori per lavoro;
la moglie rispondeva per difendersi dalle
offese. Quando io sono stata a lavorare da loro il terzo figlio non era ancora nato, ma
ricordo che dovevo aiutare la in tutto perché lei da sola non ce la faceva. Le CP_1
liti tra i coniugi erano per lo più per l'organizzazione familiare, perché il Parte_1
c'era poco e quando c'era non le dava una mano…”.
Orbene, come pare evidente il complesso delle testimonianze delle quali si è dato conto delinea, in maniera univoca, un contesto familiare e un rapporto tra i coniugi caratterizzato da abituali condotte violente ed offensive del in danno Parte_1
della moglie, che non può che avere reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In assenza di elementi di segno contrario, non può che ritenersi sussistente il rapporto di causalità tra le condotte suddette e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, così da giustificare, la decisione della di rimanere in Puglia, CP_1
presso la famiglia di origine, dopo la nascita del terzo figlio. Si vuole cioè affermare che tale decisione della appellata non integra, nella specie, violazione dei doveri nascenti dal pag. 9/12 matrimonio, ma conseguenza di un clima familiare gravemente compromesso dalle reiterate condotte del Parte_1
Del resto, del tutto ininfluenti per la decisione risultano le deposizioni dei testimoni e , che si sono limitati a riferire Testimone_3 Testimone_4
circostanze apprese dallo stesso appellante, o le mail inviate dal alla Parte_1
moglie, trattandosi di documenti che riproducono la versione dei fatti prospettata dal primo, senza essere assistiti da ulteriori riscontri, diversi dalle testimonianze de relato delle quali si è detto.
In definitiva, devono considerarsi del tutto infondati i primi quattro motivi dell'appello in esame.
5- Risulta, infine, infondato il quinto motivo di appello con il quale Parte_1
ha censurato la regolamentazione della propria frequentazione con i figli
[...]
minori, per non avere il Giudice di prime cure previsto che esso appellante potesse tenere con sé i figli durante le vacanze della settimana di Carnevale, previste nelle scuole di Foggia, ove i minori risiedono con la madre, e per una settimana a giugno.
Giova, in proposito, sottolineare che il Giudice di prime cure ha previsto, pur risiedendo il padre a Bologna ed i figli a Foggia con la madre, una ampia frequentazione del
[...]
con i minori, così da tutelare il diritto alla bigenitorialità di questi Parte_1
ultimi, e che la dettagliata regolamentazione di tale frequentazione non necessita di ulteriori specificazioni.
6- L'appello di deve essere, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 10/12 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato in 3.473,00 Euro (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso di avvocato è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta.
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Può essere ordinata la distrazione delle spese in favore del procuratore costituito,
dichiaratosi antistatario.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_1
liquidate in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa, ordinandone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
III- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
pag. 11/12 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19
dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Allegra Presidente dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere Relatore dott. Anna Orlandi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale in grado d'appello iscritto al n. 1194/2024 R. G., promosso da
nato a [...] il [...] residente in Parte_1
Bologna via Salvini 8 (CF , con il patrocinio dell'avv. Rita C.F._1
Rossi.
APPELLANTE
contro
nata a [...] il [...] ed ivi residente via Martiri Controparte_1
di via Fani 76 (CF ), con il patrocinio dell'avv. Luigi Sorace. C.F._2
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza n. 1632/2024 del 22 maggio - 6 giugno 2024 del Tribunale di Bologna.
La Corte
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Rosario Lionello Rossino;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti, all'udienza del 19 dicembre 2024; letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso: SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1– Il Tribunale di Bologna, con la sentenza n. 1632/2024 del 22 maggio- 6 giugno 2024,
emessa dopo la sentenza non definitiva n. 474/2022 del 17 febbraio 2022, con la quale era stata pronunciata la separazione personale dei coniugi Parte_1
e , ha così statuito:
[...] CP_1 CP_1
- ha rigettato la domanda di mirante alla pronuncia di Parte_1
addebito della separazione a;
Controparte_1
-ha dichiarato che la separazione coniugale tra le parti era da addebitare a
[...]
; Parte_1
-ha disposto che i figli minori della coppia , e fossero R_1 R_2 R_3
affidati ad entrambi i genitori, che ne avrebbero curato l'istruzione e l'educazione e che avrebbero continuato entrambi ad esercitare in modo condiviso la responsabilità
genitoriale;
-ha stabilito che la prole IN avesse residenza e collocamento presso la madre in
Foggia via Martiri di via Fani 76;
-ha stabilito che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli nel corso del PERIODO
ORDINARIO secondo il presente calendario: “ il padre, sulla base dei propri impegni
lavorativi e dandone comunque avviso alla madre entro il mese precedente, vedrà e
terrà con sé i figli un fine settimana al mese, indicativamente il secondo o il terzo, dal
venerdì all'uscita da scuola fino al martedì mattina ivi riconducendoli, oppure dal
sabato pomeriggio prelevandoli dalla casa materna al mercoledì mattina
accompagnandoli a scuola. La madre accompagnerà i figli a Bologna presso la casa
paterna una volta nell'arco di un trimestre, possibilmente in coincidenza con la
pag. 2/12 settimana delle vacanze scolastiche di Carnevale e degli eventuali ponti del 25 aprile,
1° maggio, 2 giugno, 1° novembre e 8 dicembre, con preferenza per quello che consente
una permanenza maggiore con il padre. Il padre riaccompagnerà i bambini alla casa
materna la domenica sera prima di cena oppure l'ultima sera del periodo di
festività/ponte qualora questo non cada di domenica”; ha regolamentato, inoltre, i tempi e le modalità di permanenza dei primi presso il secondo durante i PERIODI
FESTIVI come segue: “stante la ridotta frequentazione paterna durante il periodo
ordinario, nel corso delle festività natalizie i minori trascorreranno con il padre almeno
10 giorni consecutivi, con possibilità di aggiungere ulteriori giorni di comune accordo;
la madre accompagnerà i bambini a Bologna e il padre li riaccompagnerà alla casa
materna. Le festività scolastiche pasquali verranno trascorse con i rispettivi genitori
alternativamente di anno in anno;
la madre accompagnerà i bambini a Bologna e il
padre li riaccompagnerà alla casa materna. Durante le vacanze scolastiche estive il
padre terrà i figli per almeno 30 giorni, anche non consecutivi, con possibilità di
aggiungere ulteriori giorni su accordo tra le parti, e concordando i periodi entro il
giorno 15 maggio di ogni anno (in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli
anni pari alla madre e negli anni dispari al padre); i bambini verranno condotti a
Bologna dalla madre e riaccompagnati a Foggia dal padre, salvo diverso accordo tra
le parti. Tutte le clausole suddette potranno essere derogate sulla base di accordo tra le
parti”;
-ha posto a carico del l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1
la somma complessiva di 600,00 Euro mensili, a titolo di contributo per il
[...]
mantenimento dei figli, , e (200,00 Euro per ciascuno di R_1 R_2 R_3
pag. 3/12 essi), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondere alla madre entro il giorno 15 di ogni mese, a decorrere dalla data della decisione, rimanendo fermo per il pregresso quanto statuito in corso di causa in base all'accordo tra le parti a verbale di udienza del 26 ottobre 2021;
- ha disposto che ciascuno dei genitori concorresse nella misura del 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, secondo quanto previsto e disciplinato dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Bologna;
-ha compensato le spese di lite nella misura di 1/3, condannando il a Parte_1
rimborsare alla la parte rimanente. CP_1
2- Avverso la predetta sentenza ha proposto appello , Parte_1
affidandolo ai seguenti motivi:
a-violazione di legge ed erroneità della sentenza nella parte in cui aveva rigettato la domanda di addebito della separazione alla moglie;
omessa pronuncia e omessa motivazione;
b-vizio di ultrapetizione e omessa motivazione relativamente alla domanda di addebito della separazione, abbandonata dalla controparte;
c-erroneità della sentenza in punto alla pronuncia di addebito alla separazione ad esso appellante;
d-omessa considerazione dell'insussistenza del nesso causale tra le condotte contestate ad esso appellante e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
e-mancata previsione, quanto alla frequentazione di esso appellante con i figli, della settimana di Carnevale in sostituzione dei “ponti”; mancata previsione di una settimana a giugno.
pag. 4/12 Si è costituita in giudizio e ha resistito all'appello del Controparte_1 [...]
invocandone il rigetta. Parte_1
Il PROCURATORE GENERALE, debitamente notiziato del procedimento, ha ritenuto di non formulare conclusioni.
La causa, trattata con il rito camerale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19
dicembre 2024.
3-I primi quattro motivi dell'appello proposto da Parte_1
possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
In proposito, deve essere, innanzitutto, sottolineato che risulta infondato l'assunto di
[...]
secondo cui la pronuncia di addebito della separazione ad Parte_1
esso appellante sarebbe affetta da vizio di ultrapetizione. L'appellante ha, invero,
evidenziato che, nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c. p. c., CP_1
non aveva riproposto la domanda di addebito della separazione, formulata in sede
[...]
di comparsa di costituzione e risposta. L'odierna appellata, poi, all'udienza di precisazione delle conclusioni, aveva richiamato il contenuto memoria ex art. 183
comma 6 n. 1 c. p. c., con la conseguenza che la domanda di addebito dalla stessa avanzata in comparsa di costituzione doveva ritenersi abbandonata.
Giova ricordare, in proposito, che è costante orientamento della Suprema Corte quello secondo cui la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a proporla, essendo, a tal fine, necessario che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venir meno dell'interesse a coltivarla(Cass. Civ. Sez. II 17582 del pag. 5/12 14 luglio 2017; Cass. civ., Sez. II, 12/11/2024, n. 29172; Cass. civ., Sez. III, Ord.,
09/05/2024, n. 12756).
Orbene, va evidenziato che , dopo il deposito della memoria Controparte_1
ex art. 183 comma 6 n. 1 c. p. c., ha dedotto, nella memoria di cui all'art. 183 comma 6
n. 2 c. p. c., prove orali miranti alla prova di fatti dai quali potesse desumersi che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza era ascrivibile al marito. L'odierna appellata, peraltro, negli scritti difensivi conclusionali in primo grado, ha diffusamente argomentato sulle condotte del marito che potessero giustificare l'addebito della separazione a quest'ultimo.
Deve, pertanto, escludersi che, nel corso del giudizio di primo grado, sia venuto meno l'interesse della a coltivare la domanda di addebito. CP_1
4- Infondate nel merito sono, poi, le censure rivolte da Parte_1
alla sentenza impugnata, con riferimento al rigetto della domanda di addebito formulata da esso appellante nei confronti dell'appellata e all'accoglimento, per contro, di analoga domanda avanzata da quest'ultima.
Le censure che il ha rivolto sul tema alla sentenza impugnata paiono Parte_1
frutto di una visione “parcellizzata” del materiale probatorio in atti e di una discutibile valutazione degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria.
L'appello del non tiene, invero, conto delle lineari deposizioni dei CP_2
testimoni e , rispettivamente sorella Testimone_1 Testimone_2
e cognato della odierna appellata, e di , bambinaia Controparte_3
dei figli della coppia nel periodo 2015-2018. Trattasi di testimonianze particolarmente attendibili, avendo i testimoni predetti riferito circostanze di diretta percezione.
pag. 6/12 ha, invero, riferito” ho vissuto con mio marito Testimone_1 Tes_2
per circa un mese e mezzo presso l'abitazione coniugale di mia sorella a
[...]
Bologna; ricordo che capitavano spesso litigi tra mia sorella e il marito, il quale la
offendeva e minacciava. Un giorno, intorno al 13-14 gennaio 2016, ero a letto con mio
marito e abbiamo sentito una violenta lite tra mia sorella e il;
udimmo il Parte_2
rumore di uno schiaffo in volto;
a quel punto, ci siamo alzati di scatto e mio marito è
intervenuto per separarli, anche perché stava avvenendo tutto alla presenza della figlia
R_ IN . Quando siamo intervenuti, ho visto sul volto di mia sorella il segno dello
schiaffo che avevo sentito prima. La situazione era diventata insostenibile e per questo
io e mio marito ce ne siamo andati dopo poco più di un mese, trovando una nostra casa
dove stare. Ricordo che ogni giorno mio cognato trovava ragioni per litigare e
offendere mia sorella, a cui lasciava anche lividi per ripetuti pizzicotti e spintoni che le
dava. Ricordo che un episodio di violenza e aggressione è avvenuto anche a Foggia, a
casa di nostra madre, indicativamente a Natale del 2016. Io ho spesso suggerito a mia
sorella di denunciare il marito, cosa che mia sorella non voleva fare per il bene dei
figli. ……: ricordo che mia sorella, al termine della gravidanza del terzo figlio, , R_3
decise di scendere a Foggia per partorire e poi non ha avuto più la forza di tornare a
Bologna dal marito. Credo che abbia avuto realmente paura per la incolumità sua e dei
figli. Lei era venuta a Foggia per partorire e questo era stato l'accordo con il marito,
che si aspettava il ritorno di mia sorella dopo il parto. …….: come ho già detto, nel
periodo di nostra breve convivenza a Bologna non fu mai fatta denuncia a fronte delle
violenze anche quotidiane del perché all'epoca mia sorella cercava Parte_1
ancora di salvare il matrimonio………….. all'episodio di violenza del 13-14 gennaio
pag. 7/12 R_ 2016 ha assistito anche la figlia , che, benché piccola (aveva all'epoca 18 mesi), si
era agitata e ricordo che muoveva il pantalone del padre mentre piangeva impaurita
dalla lite dei genitori”.
Deposizione di analogo tenore ha resto il testimone , il quale ha Testimone_2
dichiarato” confermo di aver convissuto nel gennaio-febbraio 2016 nella casa dei
coniugi ; la casa era piccola e una sera dalla stanza in cui Parte_3
dormivo con mia moglie sentimmo una violenta lite. Mi alzato di scatto per intervenire
R_ e ho visto il che dava uno schiaffo a mia cognata davanti alla figlia . Parte_1
A quel punto sono intervenuto per fermarlo e nel frattempo mia moglie ha preso la
bambina che piangeva, per portarla nell'altra stanza cercando di distrarla. Ricordo che
i litigi tra mia cognata e il marito erano sempre molto violenti e quotidiani. Durante la
nostra permanenza è capitato spesso che iniziassero a litigare e che il Parte_1
usasse violenza verbale e minacce contro la moglie. La denigrava anche come donna,
come mamma, oltre a offenderla sul lavoro. Siamo andati via verso fine febbraio 2016,
ma abbiamo mantenuto i contatti;
i litigi continuavano ad essere continui. Per il
[...]
anche la semplice spesa era un disturbo e una occasione per litigare con la Parte_1
moglie. Io ho più volte cercato di parlare con il cercando di fargli capire Parte_1
che non andava bene che si comportasse in quel modo;
lui mi rispondeva che la moglie
lo disturbava e la denigrava e non capiva assolutamente la gravità dei suoi
comportamenti. Parlai anche con la invitandola a denunciare il marito, cosa CP_1
che lei non voleva fare per il bene della famiglia. ……. al termine della gravidanza del
terzo figlio, la venne a Foggia con l'intesa di partorire lì e poi risalire a CP_1
pag. 8/12 Bologna; cosa che poi non fece perché aveva troppa paura del marito per l'incolumità
sua e dei figli”.
La testimone ha, poi, riferito “all'epoca facevo la Controparte_3
babysitter dei figli della coppia;
indicativamente negli anni 2015-2018; che io ricordi
sono stata quasi 5 anni la babysitter di famiglia. Arrivavo a casa loro alle 8 del mattino
e spesso li trovavo che discutevano animatamente;
erano offese reciproche verbali ma
non ho mai visto violenze fisiche di alcun genere. Poi loro uscivano e io rimanevo in
casa con i bambini….”precisando tuttavia che “……… queste liti tra i coniugi si
verificavano sempre dinanzi ai bambini. Lui offendeva la moglie, quando era in casa,
perché spesso era anche fuori per lavoro;
la moglie rispondeva per difendersi dalle
offese. Quando io sono stata a lavorare da loro il terzo figlio non era ancora nato, ma
ricordo che dovevo aiutare la in tutto perché lei da sola non ce la faceva. Le CP_1
liti tra i coniugi erano per lo più per l'organizzazione familiare, perché il Parte_1
c'era poco e quando c'era non le dava una mano…”.
Orbene, come pare evidente il complesso delle testimonianze delle quali si è dato conto delinea, in maniera univoca, un contesto familiare e un rapporto tra i coniugi caratterizzato da abituali condotte violente ed offensive del in danno Parte_1
della moglie, che non può che avere reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In assenza di elementi di segno contrario, non può che ritenersi sussistente il rapporto di causalità tra le condotte suddette e l'intollerabilità della prosecuzione della vita coniugale, così da giustificare, la decisione della di rimanere in Puglia, CP_1
presso la famiglia di origine, dopo la nascita del terzo figlio. Si vuole cioè affermare che tale decisione della appellata non integra, nella specie, violazione dei doveri nascenti dal pag. 9/12 matrimonio, ma conseguenza di un clima familiare gravemente compromesso dalle reiterate condotte del Parte_1
Del resto, del tutto ininfluenti per la decisione risultano le deposizioni dei testimoni e , che si sono limitati a riferire Testimone_3 Testimone_4
circostanze apprese dallo stesso appellante, o le mail inviate dal alla Parte_1
moglie, trattandosi di documenti che riproducono la versione dei fatti prospettata dal primo, senza essere assistiti da ulteriori riscontri, diversi dalle testimonianze de relato delle quali si è detto.
In definitiva, devono considerarsi del tutto infondati i primi quattro motivi dell'appello in esame.
5- Risulta, infine, infondato il quinto motivo di appello con il quale Parte_1
ha censurato la regolamentazione della propria frequentazione con i figli
[...]
minori, per non avere il Giudice di prime cure previsto che esso appellante potesse tenere con sé i figli durante le vacanze della settimana di Carnevale, previste nelle scuole di Foggia, ove i minori risiedono con la madre, e per una settimana a giugno.
Giova, in proposito, sottolineare che il Giudice di prime cure ha previsto, pur risiedendo il padre a Bologna ed i figli a Foggia con la madre, una ampia frequentazione del
[...]
con i minori, così da tutelare il diritto alla bigenitorialità di questi Parte_1
ultimi, e che la dettagliata regolamentazione di tale frequentazione non necessita di ulteriori specificazioni.
6- L'appello di deve essere, pertanto, rigettato. Parte_1
Le spese del grado devono seguire la soccombenza.
pag. 10/12 Il compenso di avvocato, avuto riguardo al valore indeterminabile della controversia
(complessità bassa), può essere liquidato in 3.473,00 Euro (1.029,00 Euro per la fase di studio, 709,00 Euro per la fase introduttiva e 1.735,00 Euro per la fase decisionale).
Il compenso di avvocato è stato liquidato nella misura minima in ragione della modesta attività difensiva svolta.
All'appellata spetta, inoltre, il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato.
Può essere ordinata la distrazione delle spese in favore del procuratore costituito,
dichiaratosi antistatario.
7- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto" (vedi Cass. Civ. Sez.
Un. n. 23535 del 20/09/2019; Cass. Civ. Sez. Un.4315 del 20 aprile 2020).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa:
I-Rigetta l'appello di;
Parte_1
II- Condanna l'appellante a rimborsare a le spese del grado, Controparte_1
liquidate in 3.473,00 Euro per compenso di avvocato, oltre spese forfettarie nella misura del 15% del compenso liquidato, Iva e Cpa, ordinandone la distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
III- Dà atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante,
pag. 11/12 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR suddetto"
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19
dicembre 2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Rosario Lionello Rossino Antonella Allegra
pag. 12/12