Sentenza 11 novembre 2002
Massime • 1
In tema di revocazione ai sensi dell'art. 395, n. 3, cod. proc. civ., i documenti il cui rinvenimento consente tale tipo di impugnazione debbono fornire la prova, non potuta fornire nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, del fondamento di domande ed eccezioni in quel giudizio già formulate, mentre non possono essere presi in considerazione, per il generale divieto di "ius novorum", ove siano dedotti a fondamento di domande ed eccezioni che non abbiano fatto parte del "thema decidendum" dibattuto nel giudizio stesso. Ne consegue che, essendo stato dedotto dalla parte a sostegno dell'eccezione di usucapione sollevata nel giudizio definito con la sentenza impugnata il possesso dell'immobile, negandosi la sussistenza della detenzione (derivata da concessione d'uso da parte di un comune), non può essere dedotta per la prima volta in sede di revocazione, a seguito del rinvenimento di documenti atti a provare l'interversione di una originaria detenzione in possesso, la diversa questione del mutamento dell'"animus" da "detinendi" a "rem sibi habendi", attenendo siffatti documenti alla prova non di un fatto deciso negativamente per difetto di prova con la sentenza impugnata, ma di un fatto rimasto estraneo al giudizio con essa conclusosi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/11/2002, n. 15801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15801 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. OLINDO SCHETTINO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IA GI, IA UC, IA PA quali eredi di IA DE, LI OL, LI OL IA quali eredi di IA AU, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell'avvocato GIULIO PROSPERETTI, che li difende unitamente all'avvocato OL IA LI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COMUNE REGGIO IA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANAPO 20, presso lo studio dell'avvocato RIZZO CARLA, difeso dall'avvocato ALFREDO GIANOLIO, giusta delega in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 1259/98 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 28/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Paola MI LI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AD AG, usuario della casa del legato NE sita in GG MI alla via Fontanelli n. 22, conveniva innanzi al tribunale di quella città ON GA fu Felice, da Genova, ritenuto proprietario del detto immobile, onde esserne dichiarato proprietario in suo luogo per intervenuta usucapione ventennale. Risultato il GA irreperibile, l'adito tribunale, con sentenza 10.5.63 n. 120 registrata il 17 successivo, accoglieva la domanda ed ordinava il trasferimento della proprietà in favore dell'attore. Con citazione 22.9.82, il Comune di GG MI - dichiarandosi proprietario dei beni del Legato NE, detto della Commenda Gerosolimitana, in virtù della legge Massidoro del 27.6.1798 - conveniva innanzi allo stesso tribunale sia ON GA sia AU, SE, IA e PA AG, costoro quali eredi di AD AG nel frattempo deceduto il 5.8.63, proponendo opposizione di terzo avverso la detta sentenza e chiedendo dichiararsene l'inefficacia nonché riconoscersi il vantato diritto. Con sentenza 23.1.90, l'adito tribunale dichiarava inammissibile la domanda perché proposta nei confronti di ON GA deceduto, mentre la corte d'appello di Bologna, adita con gravame avverso detta decisione dal Comune di GG MI, con sentenza di riforma 3.12.93 questo dichiarava proprietario dell'immobile controverso in quanto - divenuto tale relativamente a tutti i beni del Legato NE, vincolati al fabbisogno di famiglie indigenti, dopo la soppressione della Commenda Gerosolimitana per effetto della legge 27.6.1798 della Repubblica Cisalpina - tale era rimasto anche durante l'utilizzazione di esso da parte dei AG, AD prima e suoi eredi poi, costoro avendone avuto la semplice detenzione. Impugnatasi detta sentenza per cassazione dai AG, con sentenza 22.10.96 n. 9199 questa Corte respingeva il ricorso. Con citazione per revocazione 10.7.96, gli eredi AG - premesso che il 13.6.96, successivamente quindi alla pronunzia della corte d'appello, in occasione del trasloco di MO AG figlia di PA dalla casa in discussione, erano stati rinvenuti tre documenti, costituiti da veline di lettere raccomandate inviate da AD AG, il 12.10.59 ed il 22.2.60 al Comune di GG MI ed il 27.3.61 alla Pretura della città, per le molestie ricevute dallo stesso Comune al pacifico ed ininterrotto godimento della sua casa d'abitazione; che tali nuovi documenti comprovavano l'avvenuta interversione della detenzione in possesso in capo al dante causa e, quindi, ai suoi eredi, a norma degli artt. 1141/2^ e 1146 CC, quale valido presupposto per l'usucapione decennale essendo trascorsi diciannove anni dall'apertura della successione nel 1963 all'introduzione della lite nel 1982 - convenivano il Comune di GG MI innanzi alla corte d'appello di Bologna chiedendo dichiararsi ch'essi avevano acquistato la proprietà dell'immobile controverso per intervenuta usucapione ultradecennale in ragione del possesso di buona fede continuato, derivante da validi atti d'interversione posti in essere dal loro dante causa nei confronti del convenuto, per oltre dieci anni dal 1963 al 1982.
Costituendosi, il Comune chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione deducendo la non decisività dei documenti e, comunque, la loro reperibilità e, quindi, producibilità già nel corso del precedente giudizio.
Con sentenza 28.12.98, l'adita corte d'appello - ritenuto che i documenti rinvenuti e prodotti in effetti costituissero atti d'interversione ex art. 1141 CC e che fosse stata, così, fornita la prova al riguardo mancata nel precedente giudizio;
che il rinvenimento di tali documenti in un momento successivo alla pronunzia della sentenza 3.12.93 fosse da considerare credibile e giustificabile;
che, tuttavia, la domanda nuovamente proposta dagli opponenti non potesse trovare accoglimento, l'usucapione abbreviata non essendo invocabile nel caso di successione a titolo universale e gli istanti avendo, per contro, sempre chiesto che fosse dichiarata, in loro favore, la maturata usucapione decennale dell'immobile controverso loro pervenuto a titolo di successione universale dal genitore - rigettava la domanda.
Avverso tale decisione gli eredi AG proponevano ricorso per cassazione con tre motivi facendo anche seguire memoria. Resisteva il Comune di GG MI con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi, preliminarmente, dichiarare l'inammissibilità del controricorso.
Si rinviene, infatti, un atto, da considerare tale, composto dal testo d'un precedente controricorso (quello svolto nel giudizio di legittimità introdotto dalle controparti nel 1995) cui è stata aggiunta copia della deliberazione 25.10.00 n. 272 della Giunta Comunale di GG MI (con la quale è stato autorizzato il Sindaco a resistere nel presente giudizio incaricando della difesa gli Avv.ti Gianolio e Rizzo) cui segue ancora copia dell'ultima pagina dell'avverso attuale ricorso, contenente la relata di notifica, in calce alla quale è apposta la procura speciale. Anche a non voler considerare l'inesistenza d'un controricorso il cui testo non sia pertinente al giudizio introdotto con il ricorso, l'inammissibilità ne deriva comunque, per consolidata giurisprudenza, dall'invalidità della procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso.
Con il primo motivo i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 395/3^, 112, 15 CPC nonché 1141/1^ CC e vizi di motivazione - si dolgono che la corte territoriale, dopo aver ritenuto, dandone ampia motivazione, la ricorrenza dei presupposti della proposta opposizione, questa abbia poi respinta con stringata motivazione sulla sola considerazione della non invocabilità dell'usucapione abbreviata nel caso di successione a titolo universale senza riconsiderare per intero, alla luce delle nuove prove, la posizione degli istanti nell'ambito del pregresso giudizio, laddove avevano eccepito in via principale l'infondatezza e carenza di prova della pretesa di controparte ed in via subordinata l'usucapione ordinaria o quanto meno abbreviata.
Il motivo non merita accoglimento.
È ben vero, infatti, che - anche in considerazione delle ragioni poste da questa stessa Corte alla base della sentenza 26.10.96 n. 9199, con la quale il ricorso degli eredi AG veniva respinto per essere rimasto accertato l'inizio della materiale disponibilità dell'immobile a titolo di detenzione ma non una successiva interversio possessionis e, quindi, l'insussistenza del possesso ad usucapionem - l'acquisita prova della verificatasi interversione, mediante ritrovamento di documenti in precedenza incolpevolmente ignorati, poteva consentire un utile riesame dell'eccezione d'usucapione nel promosso giudizio di revocazione, tuttavia era necessario, anzi tutto, che l'esercizio del possesso per interversione della preesistente detenzione fosse stato dedotto a fondamento dell'invocata usucapione nei precedenti grado e fase del giudizio e che, in secondo luogo, l'eccezione d'usucapione ex art. 1158 CC fosse stata riproposta con la citazione per revocazione.
Sotto il primo dei menzionati profili devesi, in vero, tener presente che i documenti di cui al n. 3 dell'art. 395 CPC, il cui rinvenimento consente l'impugnazione per revocazione, debbono fornire la prova, non potuta fornire nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, del fondamento di domande od eccezioni in quel giudizio già formulate, mentre non possono essere presi in considerazione, per il generale divieto dello ius novorum, ove siano dedotti a fondamento di domande od eccezioni che non facessero parte del thema decidendum dibattuto nel giudizio stesso.
Orbene, all'esame della sentenza impugnata per revocazione e della sentenza con la quale della stessa si è deciso in sede di legittimità, non si rinvengono elementi che consentano di ritenere dedotta dagli eredi AG, a sostegno della sollevata eccezione d'usucapione, l'interversione d'un'originaria detenzione in possesso, anzi, se ne può, al contrario, desumere ch'essi avessero sostenuto d'essere possessori e negato la sussistenza d'una detenzione derivata da concessione d'uso da parte del Comune;
nella sentenza 27.1.94 della corte d'appello di Bologna ed in quella 22.10.96 di questa Corte il riferimento all'insussistenza d'un'interversione dell'accertata detenzione in possesso si rammostra, in vero, effettuato non in ragione d'una specifica deduzione di parte riscontrata priva di sostegno probatorio eppertanto da disattendere, ma solo a fine di completezza logico-giuridica del ragionamento, volendosi significare come la proposta eccezione d'usucapione non potesse trovare accoglimento una volta accertato che il potere di fatto era esercitato a titolo non di possesso ma di detenzione qualificata, questa non consentendo l'usucapione salvo si fosse verificata un'interversio possessionis, donde non è dato desumere, nè i ricorrenti hanno dedotto e provato, che l'interversione fosse stata prospettata nei precedenti grado e fase del giudizio. La questione del mutamento dell'animus da detinendi a rem sibi habendi non poteva, pertanto, essere dedotta per la prima volta nel giudizio di revocazione, attraverso lo strumento fornito dall'art. 395 n. 3 CPC sotto il profilo del rinvenimento di documenti decisivi sul punto, dal momento ch'essa non aveva formato oggetto del thema decidendum dibattuto nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata per revocazione, onde la domanda di revocazione non poteva, comunque, essere accolta, attenendo i documenti dedotti alla prova non d'un fatto deciso negativamente per difetto di prova con la sentenza impugnata ma d'un fatto rimasto estraneo al giudizio definito con detta sentenza.
Nei termini sopra esposti integratane ex art 384/2^ CPC la motivazione, l'impugnata sentenza, il cui dispositivo è, comunque, conforme a diritto, non è soggetta a cassazione;
ma non lo sarebbe stata neppure ove si fosse presa in considerazione la sola motivazione dalla stessa fornita.
Assorbente, infatti, quanto sin qui rilevato, può tuttavia aggiungersi, sotto il secondo dei menzionati profili, che, ex art. 398/1^ CPC, il giudizio di revocazione dev'essere introdotto con un atto di citazione, vale a dire con un atto contenente tutti gli elementi prescritti dall'art. 163/3^ CPC e, per quel che qui specialmente interessa, le ragioni della domanda con le relative conclusioni, non solo in relazione al giudizio rescindente, per il quale debbono essere altresì fornite le particolari indicazioni richieste dall'art. 398/2^ CPC, ma anche in relazione al giudizio rescissorio o sostitutivo, il quale, ove ad esso si pervenga per essersi la prima fase risolta positivamente, non è una prosecuzione del pregresso giudizio definito con la sentenza revocata, bensì un giudizio nuovo, i cui elementi debbono, pertanto, necessariamente risultare tutti dall'atto stesso.
Orbene, nell'atto di citazione 10.7.96, introduttivo del giudizio di revocazione del quale si discute, gli eredi AG, mentre ripetutamente deducono l'usucapione abbreviata quale titolo della vantata acquisizione del diritto di proprietà (ricordato come il pregresso giudizio di appello si fosse concluso con il "rigetto dell'eccezione di maturata usucapione ultradecennale dell'immobile ... ai sensi dell'art. 1159 CC" ed esposto il ritrovamento di documenti ignorati, evidenziano trattarsi di "documenti decisivi ed inoppugnabili ai fini del riconoscimento del diritto di proprietà sull'immobile ... per usucapione ultradecennale ex art. 1159 CC" e concludono chiedendo dichiararsi che "hanno acquistato la proprietà ... per intervenuta usucapione ultradecennale ex art. 1159 CC in ragione di possesso di buona fede continuato per oltre dieci anni dal 1963 al 1982"), non allegano affatto con la necessaria specifica deduzione, neppure quale ulteriore alternativo titolo, l'usucapione ordinaria ex art. 1158 CC che pure avevano invocata in via principale nella precedente fase del giudizio.
Correttamente, dunque, la corte territoriale s'è limitata a prendere in considerazione la questione dell'usucapione abbreviata ed a decidere soltanto di essa.
Nè può utilmente invocarsi a censura - come dai ricorrenti, tra l'altro inammissibilmente in sede di memoria - la mancata applicazione del principio per cui, dedottasi l'usucapione in una delle sue due forme, il giudice può riconoscerla sulla base dell'altra ove al giudizio siano acquisiti elementi in fatto idonei a supportarla, giacché il ricorso a tale principio, in difetto d'una specifica disposizione normativa che lo imponga, rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito ed il mancato esercizio di essi non è suscettibile di censura.
D'altra parte, in forza del principio della disponibilità del processo, anche in sede di revocazione innanzi al giudice che ha emesso la sentenza impugnata la parte può limitare le proprie domande o le ragioni di esse non riproponendo una o più di quelle formulate nella precedente fase, onde il giudice adito, dovendo interpretare la domanda alla luce di detto principio, non può, senza incorrere in vizio d'extrapetizione, porre a base della decisione una ragione palesemente abbandonata dalla parte che, nel riproporre la domanda, abbia incentrato la propria difesa su alcune soltanto delle domande o ragioni in precedenza coltivate e non su altre, da intendersi implicitamente rinunziate al pari di quelle non riprodotte in sede di conclusioni o non riproposte nell'atto introduttivo d'una successiva fase del giudizio.
Con il secondo motivo i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt 1140, 1141/2^, 1146, 1158, 1165 CC nonché vizi di motivazione - si dolgono che la corte territoriale abbia omesso di riconoscere in loro favore l'usucapione ordinaria, pur maturata per successione nel possesso del loro dante causa, autore d'idonei atti d'interversione, non avendo nel frattempo controparte posto in essere alcun atto interruttivo, tale non potendosi considerare l'atto introduttivo del giudizio d'opposizione di terzo avverso la sentenza del tribunale di GG MI del 1963. Il motivo non merita accoglimento.
Le prospettate censure, per quanto attiene alla omessa valutazione dell'usucapione ordinaria, restano assorbite dalle ragioni di reiezione del primo motivo, mentre, quanto all'omesso rilievo della mancanza d'atti interruttivi della prescrizione acquisitiva, può anche aggiungersi come di tale questione non si fosse trattato nella precedente fase del giudizio e neppure siasi trattato nel giudizio di revocazione, onde la stessa non potrebbe, comunque, essere prospettata per la prima volta in sede di legittimità. Con il terzo motivo i ricorrenti - denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 992, 1146, 1159 CC e 12/1^ disp. prel. CC nonché vizi di motivazione - si dolgono che la corte territoriale abbia applicato pedissequamente un indirizzo giurisprudenziale del quale chiedono la riconsiderazione osservando che l'affermato principio - per cui il titolo idoneo all'usucapione decennale dev'essere un atto traslativo a titolo particolare e non una successione a titolo universale - non trova riscontro nel testo dell'art. 1159 CC, contrasta con quello dell'art. 922 CC, determina una scorretta applicazione dell'art. 1146/1^ CC ed, in particolare, non può trovare applicazione nell'ipotesi in cui oggetto della successione universale sia un unico immobile.
Il motivo non merita accoglimento.
Anch'esso rimane, infatti, assorbito dalla preliminare considerazione che il giudizio di revocazione non poteva essere utilizzato per introdurre una questione, quella dell'interversione della detenzione in possesso, non dibattuta nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata per revocazione.
D'altra parte la censura, articolata in enunciazioni relative ad altri diversi argomenti, non affronta con la specificità richiesta dall'art. 666 n. 4 in relazione all'art. 360 n. 3 CPC, ne' quindi supera, gli essenziali argomenti per i quali la costante giurisprudenza di questa Corte - dalla quale il collegio non ha motivo, ne' la censura gliene offre, di discostarsi - ha ritenuto inapplicabile l'istituto dell'usucapione abbreviata alle ipotesi d'acquisto del bene per successione a titolo universale mortis causa evidenziando come l'accettazione dell'eredità devoluta per legge costituisca una manifestazione unilaterale di volontà del successibile, non del suo dante causa, che produce l'effetto dell'acquisto dell'eredità ex lege a norma dell'art. 459 CC e non in forza di disposizioni del de cuius, onde, non essendo riconducibile nello schema negoziale dell'atto traslativo della proprietà, non concreta il requisito del titolo proveniente a non domino idoneo in astratto al trasferimento della proprietà che deve concorrere con gli altri requisiti previsti dall'art. 1159 CC per il compimento dell'usucapione abbreviata;
come, inoltre, facendo subentrare il successore nell'intero ed indistinto patrimonio del de cuius o in una quota ideale di esso, non consenta l'accertamento dell'esatta corrispondenza allo specifico immobile posseduto di quello dedotto nel titolo richiesto dall'art. 1159 CC. A quest'ultimo proposito può anche sottolinearsi che l'unicità dell'immobile caduto in successione è questione di fatto inammissibilmente dedotta per la prima volta in questa sede ed insuscettibile, pertanto, d'esser presa in considerazione. Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Non v'ha luogo a pronunzia sulle spese stante l'inammissibilità del controricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Respinge il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 aprile 2002. Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2002