TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 1582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1582 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 7132/2025 , introdotto da
(ROMA, 15/09/1992), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TE DE IA e da (ROMA, Parte_2
11/01/1986), con il patrocinio dell'avv. SIMONA RONCHETTI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/06/2025 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i Per_1 2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse della fanciulla riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute che assumeranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultima.
1.1 I genitori vivono separatamente e la figlia minore è Per_1
sempre rimasta a vivere con la genitrice. La minore continuerà a vivere con la madre, presso la quale è collocata, nell'abitazione di quest'ultima in Roma Via Giuseppe Rosaccio n. 11.
2. Per le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita della figlia, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé, ciascun genitore eserciterà in maniera disgiunta la responsabilità genitoriale nei propri tempi di permanenza.
B) SULLA FREQUENTAZIONE
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere la figlia con le seguenti modalità:
I fine settimana
A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
Durante la settimana
Nella settimana in cui non trascorrerà il weekend con la figlia, la terrà dal martedì, prelevandola a scuola fino alla mattina del venerdì
quando la riaccompagnerà a scuola.
La frequentazione ordinaria di cui sopra proseguirà per tutto l'anno 3 ed anche nel periodo festivo e delle vacanze scolastiche ad eccezione di quanto sotto riportato.
Durate le vacanze natalizie ad anni alterni il 24 e/o il 25 dicembre con ciascun genitore e lo stesso avverrà per il capodanno (31 dicembre + 1 gennaio) alternando tale festività con l'Epifania.
Durate le vacanze Pasquali
trascorrerà, un anno il giorno di Pasqua con la madre ed il Per_1
Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando negli anni le due festività.
Durante le ferie Estive:
la minore trascorrerà due settimane consecutive e non con il padre;
per il restante periodo la frequentazione sarà quella ordinaria.
la frequentazione ordinaria si sospenderà per un periodo uguale di due settimane consecutive come al precedente punto a) per consentire alla bambina di fare le vacanze con la mamma.
In tutti casi ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo prescelto per le ferie entro il 30 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore, fatti salvi gli impegni scolastici della minore,
concederà all'altro parte del periodo feriale eventualmente non goduto durante l'estate, negli altri periodi dell'anno.
Il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà la minore trascorrerà tali giornate con lo stesso e il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma la minore trascorrerà tali giornate con la madre.
Le maggiori ricorrenze riguardanti la minore (comunione, cresima,
ecc.) verranno trascorse con entrambi i genitori salvo diverso accordo 4 tra gli stessi.
Ogni altro giorno festivo nonché per eventuali “ponti” e l'eventuale settimana bianca si seguirà il periodo dell'alternanza di anno in anno, salvo diverso accordo tra i genitori, mentre la minore trascorrerà il giorno del compleanno con entrambi i genitori, in presenza congiunta o in momenti alterni, ovvero in mancanza di accordo tra i genitori, ad anni alterni con ciascuno di essi.
I ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito,
anche telefonico, ed eventuali soggiorni con la figlia in località diverse da quelle abituali e dovranno garantire alla minore il diritto di sentire e/o vedere in videochiamata l'altro genitore in orario non lavorativo.
In tutti i casi ciascun genitore si impegna, nei tempi di propria spettanza, in caso di esigenze lavorative o di qualunque altra natura,
a chiedere la disponibilità dell'altro a tenere la figlia , prima Per_1
di affidarla alle cure di terze persone.
C) SUI RAPPORTI ECONOMICI
1. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 416,50 (quattrocentosedici/50) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, come per legge, di cui € 300,00 verranno versati entro e non oltre il 15 di ogni mese alla Sig.ra sul conto Parte_1
corrente intestato alla stessa mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate bancarie [...], mentre l'ulteriore somma di € 116,50 (centosedici/50) verrà riscossa direttamente dalla Sig.ra che continuerà a percepire il 50% Pt_1
della quota dell'assegno unico di spettanza del Sig. e Pt_2
complessivamente pari ad € 233,00 (duecentotrentatre/00). In tutti i 5 casi, la Sig.ra tratterrà l'importo totale della quota del 50% Pt_1
dell'assegno unico spettante al Sig. e dalla stessa fin qui Pt_2
percepito, su autorizzazione di quest'ultimo, a titolo di quota parte dell'assegno di mantenimento per la minore ed il Sig. non Pt_2
potrà avanzare pretese di alcun genere e natura su tale quota dell'assegno unico.
In caso di mancato pagamento per qualunque ragione della quota dell'assegno unico spettante al Sig. o di eventuale riduzione Pt_2
o revoca in tutto o in parte dello stesso, l'importo complessivo di €
416,50 (quattrocentosedici/50) (rivalutabili annualmente) dovuto dal padre per il mantenimento della minore dovrà essere corrisposto per intero dal Sig. alla Sig.ra nei modi e nei termini sopra Pt_2 Pt_1
indicati, previa comunicazione da parte della stessa.
Le spese straordinarie mediche, ad eccezione di quelle di urgenza, non coperte dal Servizio Sanitario Pubblico, nonché quelle ludiche e sportive saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori e rimarranno a carico di ognuno di essi al 50%.
2. Ciascun genitore si obbliga a consegnare all'altro i documenti patrimoniali riguardanti lo stesso ed in particolare l'Isee o altro equivalente, qualora richiesti da qualunque Ente e comunque necessari per lo svolgimento di attività connesse all'educazione,
all'istruzione ed alla salute della figlia minore, come solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'iscrizione a scuola ed il pagamento della retta, ovvero della mensa;
il genitore al quale viene richiesta la documentazione di cui al punto precedente dovrà fornirla all'altro o direttamente all'Ente richiedente entro e non oltre dieci giorni dalla 6 richiesta.
3. In caso di inadempimento, nel termine indicato al precedente punto
2 il genitore sarà ritenuto responsabile di ogni danno e si farà carico dell'importo intero dovuto, nonché di eventuali sanzioni per la mancata presentazione dei predetti documenti e si obbliga ora per allora a tenere indenne l'altro genitore.
4. I genitori si prestano consenso al reciproco rilascio e/o rinnovo del passaporto”
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento della figlia delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 4/7/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Marta Ienzi Presidente Cecilia Pratesi Giudice rel. Stefania Ciani Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA Nel procedimento n. 7132/2025 , introdotto da
(ROMA, 15/09/1992), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TE DE IA e da (ROMA, Parte_2
11/01/1986), con il patrocinio dell'avv. SIMONA RONCHETTI;
con l'intervento del Pubblico Ministero
oggetto: affidamento e mantenimento prole minorenne nata fuori dal matrimonio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 03/06/2025 le parti in epigrafe hanno chiesto di regolare le condizioni di affidamento e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, alle seguenti condizioni:
“SULL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE
1. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori, i Per_1 2 quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale per le questioni di maggiore interesse della fanciulla riguardanti l'istruzione, l'educazione e la salute che assumeranno di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni di quest'ultima.
1.1 I genitori vivono separatamente e la figlia minore è Per_1
sempre rimasta a vivere con la genitrice. La minore continuerà a vivere con la madre, presso la quale è collocata, nell'abitazione di quest'ultima in Roma Via Giuseppe Rosaccio n. 11.
2. Per le questioni di ordinaria amministrazione riguardanti la vita della figlia, limitatamente a ciò che attiene all'organizzazione della vita quotidiana nei periodi di tempo coincidenti con la permanenza della figlia presso di sé, ciascun genitore eserciterà in maniera disgiunta la responsabilità genitoriale nei propri tempi di permanenza.
B) SULLA FREQUENTAZIONE
Salvo diversi accordi tra le parti, il padre potrà vedere e tenere la figlia con le seguenti modalità:
I fine settimana
A fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina quando la riaccompagnerà a scuola.
Durante la settimana
Nella settimana in cui non trascorrerà il weekend con la figlia, la terrà dal martedì, prelevandola a scuola fino alla mattina del venerdì
quando la riaccompagnerà a scuola.
La frequentazione ordinaria di cui sopra proseguirà per tutto l'anno 3 ed anche nel periodo festivo e delle vacanze scolastiche ad eccezione di quanto sotto riportato.
Durate le vacanze natalizie ad anni alterni il 24 e/o il 25 dicembre con ciascun genitore e lo stesso avverrà per il capodanno (31 dicembre + 1 gennaio) alternando tale festività con l'Epifania.
Durate le vacanze Pasquali
trascorrerà, un anno il giorno di Pasqua con la madre ed il Per_1
Lunedì dell'Angelo con il padre, alternando negli anni le due festività.
Durante le ferie Estive:
la minore trascorrerà due settimane consecutive e non con il padre;
per il restante periodo la frequentazione sarà quella ordinaria.
la frequentazione ordinaria si sospenderà per un periodo uguale di due settimane consecutive come al precedente punto a) per consentire alla bambina di fare le vacanze con la mamma.
In tutti casi ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo prescelto per le ferie entro il 30 maggio di ogni anno.
Ciascun genitore, fatti salvi gli impegni scolastici della minore,
concederà all'altro parte del periodo feriale eventualmente non goduto durante l'estate, negli altri periodi dell'anno.
Il giorno del compleanno del padre e la Festa del Papà la minore trascorrerà tali giornate con lo stesso e il giorno del compleanno della mamma e la Festa della Mamma la minore trascorrerà tali giornate con la madre.
Le maggiori ricorrenze riguardanti la minore (comunione, cresima,
ecc.) verranno trascorse con entrambi i genitori salvo diverso accordo 4 tra gli stessi.
Ogni altro giorno festivo nonché per eventuali “ponti” e l'eventuale settimana bianca si seguirà il periodo dell'alternanza di anno in anno, salvo diverso accordo tra i genitori, mentre la minore trascorrerà il giorno del compleanno con entrambi i genitori, in presenza congiunta o in momenti alterni, ovvero in mancanza di accordo tra i genitori, ad anni alterni con ciascuno di essi.
I ricorrenti avranno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito,
anche telefonico, ed eventuali soggiorni con la figlia in località diverse da quelle abituali e dovranno garantire alla minore il diritto di sentire e/o vedere in videochiamata l'altro genitore in orario non lavorativo.
In tutti i casi ciascun genitore si impegna, nei tempi di propria spettanza, in caso di esigenze lavorative o di qualunque altra natura,
a chiedere la disponibilità dell'altro a tenere la figlia , prima Per_1
di affidarla alle cure di terze persone.
C) SUI RAPPORTI ECONOMICI
1. Il padre contribuirà al mantenimento della figlia con un assegno mensile di € 416,50 (quattrocentosedici/50) rivalutabile annualmente secondo gli indici istat, come per legge, di cui € 300,00 verranno versati entro e non oltre il 15 di ogni mese alla Sig.ra sul conto Parte_1
corrente intestato alla stessa mediante l'utilizzo delle seguenti coordinate bancarie [...], mentre l'ulteriore somma di € 116,50 (centosedici/50) verrà riscossa direttamente dalla Sig.ra che continuerà a percepire il 50% Pt_1
della quota dell'assegno unico di spettanza del Sig. e Pt_2
complessivamente pari ad € 233,00 (duecentotrentatre/00). In tutti i 5 casi, la Sig.ra tratterrà l'importo totale della quota del 50% Pt_1
dell'assegno unico spettante al Sig. e dalla stessa fin qui Pt_2
percepito, su autorizzazione di quest'ultimo, a titolo di quota parte dell'assegno di mantenimento per la minore ed il Sig. non Pt_2
potrà avanzare pretese di alcun genere e natura su tale quota dell'assegno unico.
In caso di mancato pagamento per qualunque ragione della quota dell'assegno unico spettante al Sig. o di eventuale riduzione Pt_2
o revoca in tutto o in parte dello stesso, l'importo complessivo di €
416,50 (quattrocentosedici/50) (rivalutabili annualmente) dovuto dal padre per il mantenimento della minore dovrà essere corrisposto per intero dal Sig. alla Sig.ra nei modi e nei termini sopra Pt_2 Pt_1
indicati, previa comunicazione da parte della stessa.
Le spese straordinarie mediche, ad eccezione di quelle di urgenza, non coperte dal Servizio Sanitario Pubblico, nonché quelle ludiche e sportive saranno subordinate al consenso di entrambi i genitori e rimarranno a carico di ognuno di essi al 50%.
2. Ciascun genitore si obbliga a consegnare all'altro i documenti patrimoniali riguardanti lo stesso ed in particolare l'Isee o altro equivalente, qualora richiesti da qualunque Ente e comunque necessari per lo svolgimento di attività connesse all'educazione,
all'istruzione ed alla salute della figlia minore, come solo a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'iscrizione a scuola ed il pagamento della retta, ovvero della mensa;
il genitore al quale viene richiesta la documentazione di cui al punto precedente dovrà fornirla all'altro o direttamente all'Ente richiedente entro e non oltre dieci giorni dalla 6 richiesta.
3. In caso di inadempimento, nel termine indicato al precedente punto
2 il genitore sarà ritenuto responsabile di ogni danno e si farà carico dell'importo intero dovuto, nonché di eventuali sanzioni per la mancata presentazione dei predetti documenti e si obbliga ora per allora a tenere indenne l'altro genitore.
4. I genitori si prestano consenso al reciproco rilascio e/o rinnovo del passaporto”
Nulla osta alla ricezione delle condizioni proposte.
P. Q. M.
Regola l'affidamento ed il mantenimento della figlia delle parti in conformità alle conclusioni da questi congiuntamente rassegnate, come riportate in parte motiva.
Roma, 4/7/2025
La Giudice est.
Cecilia Pratesi
La Presidente Marta Ienzi